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Sentenza 31 gennaio 2025
Sentenza 31 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Savona, sentenza 31/01/2025, n. 76 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Savona |
| Numero : | 76 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE DI SAVONA
Composto dai Sigg.ri Magistrati:
Dott.ssa LORENA CANAPARO Presidente
Dott.ssa LAURA SERRA Giudice
Dott.ssa DANIELA MELE Giudice Rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. 1988 del Ruolo Generale dell'anno 2024 vertente
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. CARATTI GIUSEPPE AMEDEO, giusta Parte_1
delega in atti
RICORRENTE
E
rappresentato e difeso dall'Avv. FERRERO DEBORA, giusta delega in Controparte_1
atti
RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero, rappresentato dal Procuratore della Repubblica in sede
INTERVENUTO
OGGETTO: regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI: per le parti: come in atti
Per il P.M.: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 18.10.2024 ha chiesto regolamentarsi le Parte_1
condizioni di affidamento, collocamento e mantenimento della figlia minore (nata il Per_1
28.07.211), nonché le condizioni di mantenimento del figlio (nato il [...]), Per_2
maggiorenne ma non economicamente autosufficiente.
Con comparsa di costituzione e risposta si è costituito in giudizio Controparte_1
All'udienza del 30.01.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiuto un accordo.
Il Collegio prende atto che le parti hanno presentato conclusioni concordi, ritenute adeguate in relazione alle condizioni relative alla figlia minore delle parti, che vengono quindi confermate in questa sede e trascritte in dispositivo.
Sussistono giusti motivi, stante la natura e l'esito del giudizio, per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, conferisce vigore alle seguenti condizioni:
“▪ la casa familiare, di proprietà esclusiva del Sig. sita in Cairo Montenotte, Via Sciutto, CP_1
1/3, viene assegnata alla Sig.ra con tutti gli arredi ivi presenti e ciò sino al raggiungimento Pt_1 dell'indipendenza economica di entrambi i figli;
▪ la figlia sarà affidata in modo condiviso ai genitori e vivrà stabilmente con la madre in Per_1
Cairo Montenotte, Via Sciutto, 1/3, ove ha la propria residenza anagrafica;
▪ il padre potrà prendere e tenere con sè la figlia due giorni a settimana dall'uscita di Per_1
scuola e sino alle ore 19, nonché, a settimane alterne dal sabato mattina alle 10.30 circa sino alla domenica sera alle 21.30 circa.
▪ con riguardo alle ulteriori modalità di visita e frequentazione tra i genitori ed i figli, e salvo ogni diverso accordo tra le parti, tenuto conto delle esigenze della figlia , si conviene quanto Per_1
segue:
- Vacanze estive: durante le vacanze estive, tale intendendosi il periodo di chiusura della scuola, i genitori avranno diritto di tenere con sé la figlia per due settimane non consecutive. Per_1
Durante le settimane di vacanza con la madre, sarà sospeso il diritto di visita del padre. Entro il 31 maggio, i genitori dovranno individuare e concordare, in relazione alle ferie di cui possono godere, ed a eventuali impegni della figlia, il periodo in cui intendono trascorrere le vacanze. Al di fuori delle suddette due settimane, non consecutive, per il resto del periodo estivo (vacanza scolastica), si applicheranno i tempi e le condizioni previste ai punti che precedono.
- Vacanze Natalizie: secondo le tradizioni di famiglia, la figlia ogni anno, trascorrerà il 24 dicembre con la madre ed il 25 dicembre con il padre (oppure ad anni alterni). A parte quanto previsto per i giorni 24 e 25 dicembre, la figlia potrà rimanere ad anni alterni con il padre Per_1
o con la madre dal 26 dicembre e sino al 31 oppure dal 31 e sino al 6 gennaio. Per l'anno in corso i genitori si accorderanno per periodi minori lontano dalla madre, tenuto conto delle esigenze della figlia . Per_1
- Vacanze Pasquali: i genitori rimarranno con la figlia per un periodo paritetico nelle Per_1
vacanze pasquali avendo cura di alternarsi di anno in anno dei giorni di Pasqua e Pasquetta.
- Ulteriori periodi di vacanza o festività durante il periodo scolastico: la figlia trascorrerà con l'uno o l'altro genitore in modo alternato in festività, vacanze e/o ponti (vacanze di Carnevale;
1 novembre;
8 dicembre;
25 aprile;
1 maggio;
2 giugno;
15 agosto;
feste patronali);
▪ i genitori, per quanto possibile, si renderanno disponibili a condividere le ricorrenze e gli eventi che interessano i figli (compleanni, promozioni scolastiche, gare sportive, saggi, recite ecc.).
▪ il giorno del compleanno di ciascun genitore, nonché quelli dedicati alla festa della mamma e del papà: potranno essere trascorsi dalla figlia con il genitore cui quel giorno è dedicato, con possibilità di pernotto;
▪ i genitori si impegnano reciprocamente ad educare la figlia al rispetto dell'altro genitore, sia valorizzandone la persona che il ruolo genitoriale, ed a garantire altresì che il medesimo comportamento sia assunto anche dai terzi con cui i bambini verranno in contatto. Essi si impegnano anche a garantire che nessun terzo estraneo si sostituisca alle figure genitoriali, interferendo in decisioni riguardanti l'educazione, la salute o l'istruzione dei figli.
▪ il Sig. verserà mensilmente alla Sig.ra la somma complessiva di € 400,00 (€ 200,00 CP_1 Pt_1
per ciascun figlio) a titolo di contributo al mantenimento, somma da rivalutarsi secondo l'indice
ISTAT dal secondo anno e ciò sino all'indipendenza economica degli stessi, fermo restando che, nel caso in cui i figli, in futuro, lavorino con contratto di apprendistato/a termine/part time/stagionale,
l'importo verrà debitamente e proporzionatamente (anche temporaneamente) ridotto. In particolare, qualora il figlio (o in futuro la figlia ), con contratto di lavoro di Per_2 Per_1
apprendistato; part/time; stagionale;
a termine, abbia salario mensile superiore ad € 800,
l'importo dell'assegno di contributo al mantenimento per il medesimo sarà ridotto ad € 100. ▪ il Sig. verserà, inoltre, il 50 % delle spese straordinarie, previamente concordate se di CP_1
valore superiore ad euro 50,00 e comunque documentate, così come indicate ed individuate nel
Protocollo Tribunale di Savona, noto alle parti;
▪ il genitore che anticipa le spese è tenuto ad inviare il deconto e le pezze giustificative delle spese sostenute ogni mese ed il rimborso a conguaglio dovrà avvenire entro 5 giorni dalla richiesta;
▪ il Sig. corrisponderà altresì, versando in maniera diretta, quanto dovuto a titolo di spese CP_1 condominiali ordinarie e straordinarie relativamente all'immobile adibito a casa familiare,
▪ l'Assegno Unico per i figli verrà richiesto e percepito al 100% dalla Sig.ra Pt_1
▪ i ricorrenti si rilasciano reciproco consenso per l'ottenimento ovvero il rinnovo del passaporto od altro documento valido per l'espatrio per sé e per i figli minori”
* spese di lite compensate
Savona, 30.01.2025
Il Giudice Estensore Il Presidente
(dott.ssa Daniela Mele) (dott.ssa Lorena Canaparo)