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Sentenza 2 dicembre 2024
Sentenza 2 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 02/12/2024, n. 347 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 347 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3174 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 [...]
ivi residente in C.da Pantano, 13, Larderia Inferiore, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._2
, ivi residente in [...],
[...]
entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via dei Mille, 243, presso lo studio dell'Avv. Angelo Crimi, c.f.: pec: CodiceFiscale_3
fax: 090713272, che li rappresenta e Email_1
difende, come da procure in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .51 c.p.c. depositato in cancelleria il 26.09.2024, e Parte_1 Parte_2
1 premesso che con sentenza n. 2382 emessa il 09.12.2023 e divenuta esecutiva in data 09.06.2024 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che le parti avevano concordato che il dovesse versare un assegno mensile di € 1.100,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, di cui € 650,00 per il mantenimento della ed € 450,00 a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento della figlia;
che il si era altresì Per_1 Parte_1
impegnato a pagare le bollette relative alle utenze domestiche di fornitura luce e gas, la e le spese condominiali afferenti all'immobile Per_2
assegnato alla quale casa coniugale, oltre il 75 % delle spese Pt_2
straordinarie necessarie per la figlia;
che a partire dal mese di giugno la figlia era divenuta Allievo Agente di Polizia di Stato e stava Per_1
completando il relativo corso di formazione, percependo la somma mensile di € 1.220,00; che in considerazione delle mutate condizioni economiche le parti avevano raggiunto un accordo per la revisione delle statuizioni vigenti;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione omologate come di seguito indicato: “1. (punto 7 delle condizioni di separazione della sentenza) il sig. si obbliga Parte_1
a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dell'ex coniuge, mensilmente, la somma complessiva di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
2. (punto 6 delle condizioni di separazione della sentenza) le spese per le utenze domestiche di fornitura luce, Tari (tassa di nettezza urbana) e spese condominiali dell'abitazione assegnata alla Sig.ra Pt_2
saranno affrontate dal Sig. mentre la fornitura del gas verrà Parte_1
sostenuta dalla Sig.ra la quale pertanto provvederà al periodico Pt_2
pagamento”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 21.10.2024.
2 Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento del coniuge e della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto. Si deve premettere che i procedimenti a domanda congiunta costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore ha attribuito al solo consenso prestato dalle parti interessate un rilievo centrale, mentre il
Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame l'accordo delle parti non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
Tenuto conto della natura della causa e della impossibilità di configurare una soccombenza, non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato, concernenti il mantenimento del coniuge della prole, secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data
26.09.2024, come meglio specificato in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 29/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI MESSINA - I sezione civile composto dai Sigg.: dott. Corrado Bonanzinga Presidente est. dott. Viviana Cusolito Giudice dott. Simona Monforte Giudice riunito in Camera di Consiglio, ha reso la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al N.3174 del Registro Generale Volontaria
Giurisdizione 2024
TRA
nato a [...] il [...], c.f.: Parte_1 [...]
ivi residente in C.da Pantano, 13, Larderia Inferiore, C.F._1
E
nata a [...] il [...], c.f.: Parte_2 C.F._2
, ivi residente in [...],
[...]
entrambi elettivamente domiciliati in Messina, Via dei Mille, 243, presso lo studio dell'Avv. Angelo Crimi, c.f.: pec: CodiceFiscale_3
fax: 090713272, che li rappresenta e Email_1
difende, come da procure in atti;
RICORRENTI
E con l'intervento del Pubblico Ministero
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con ricorso ex artt. 473 bis .29 c.p.c. e 473 bis .51 c.p.c. depositato in cancelleria il 26.09.2024, e Parte_1 Parte_2
1 premesso che con sentenza n. 2382 emessa il 09.12.2023 e divenuta esecutiva in data 09.06.2024 era stata omologata la separazione consensuale dei coniugi;
che le parti avevano concordato che il dovesse versare un assegno mensile di € 1.100,00, da Parte_1
rivalutarsi annualmente in base agli indici ISTAT, di cui € 650,00 per il mantenimento della ed € 450,00 a titolo di contributo al Pt_2
mantenimento della figlia;
che il si era altresì Per_1 Parte_1
impegnato a pagare le bollette relative alle utenze domestiche di fornitura luce e gas, la e le spese condominiali afferenti all'immobile Per_2
assegnato alla quale casa coniugale, oltre il 75 % delle spese Pt_2
straordinarie necessarie per la figlia;
che a partire dal mese di giugno la figlia era divenuta Allievo Agente di Polizia di Stato e stava Per_1
completando il relativo corso di formazione, percependo la somma mensile di € 1.220,00; che in considerazione delle mutate condizioni economiche le parti avevano raggiunto un accordo per la revisione delle statuizioni vigenti;
tutto ciò premesso, chiedevano congiuntamente la modifica delle condizioni di separazione omologate come di seguito indicato: “1. (punto 7 delle condizioni di separazione della sentenza) il sig. si obbliga Parte_1
a corrispondere, a titolo di mantenimento ordinario dell'ex coniuge, mensilmente, la somma complessiva di € 650,00 (euro seicentocinquanta/00), da rivalutarsi annualmente secondo gli indici Istat come per legge;
2. (punto 6 delle condizioni di separazione della sentenza) le spese per le utenze domestiche di fornitura luce, Tari (tassa di nettezza urbana) e spese condominiali dell'abitazione assegnata alla Sig.ra Pt_2
saranno affrontate dal Sig. mentre la fornitura del gas verrà Parte_1
sostenuta dalla Sig.ra la quale pertanto provvederà al periodico Pt_2
pagamento”.
Il ricorso, sottoscritto anche dalle parti, veniva trasmesso, ai sensi dell'art. 473 bis .51 comma 6 c.p.c., al Pubblico Ministero, il quale rendeva il proprio parere in data 21.10.2024.
2 Ritiene il collegio che l'accordo delle parti per la modifica delle statuizioni concernenti il mantenimento del coniuge e della prole, contenuto nel ricorso introduttivo del presente giudizio, possa essere accolto. Si deve premettere che i procedimenti a domanda congiunta costituiscono uno dei momenti più significativi della negozialità nell'ambito delle vicende familiari, poiché il legislatore ha attribuito al solo consenso prestato dalle parti interessate un rilievo centrale, mentre il
Tribunale esercita solamente un potere di controllo di legittimità e di merito in ordine alla competenza per territorio, alla esistenza ed alla valida manifestazione del consenso, alla compatibilità delle condizioni concordate con le norme imperative e con i principi di ordine pubblico ed alla conformità delle condizioni agli interessi dei figli minori.
Nel caso in esame l'accordo delle parti non è in contrasto con norme imperative di legge e disciplina in maniera adeguata i rapporti tra le parti.
Tenuto conto della natura della causa e della impossibilità di configurare una soccombenza, non occorre provvedere sulle spese.
P.Q.M.
Visto l'art. 471 bis .51 comma 6 c.p.c., prende atto della modifica delle statuizioni contenute nell'accordo di separazione omologato, concernenti il mantenimento del coniuge della prole, secondo quanto richiesto congiuntamente dalle parti con ricorso depositato in data
26.09.2024, come meglio specificato in parte motiva.
Così deciso in Messina, nella Camera di Consiglio della 1° sez. civile, il 29/11/2024.
Il Presidente est. dott. Corrado Bonanzinga
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