Articolo 170 della Legge 11 luglio 1980, n. 312
Articolo 169Articolo 171
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13 luglio 1980
Art. 170. (Ritenute per contributi sindacali)

I contributi sindacali del personale di cui alla presente legge, nella misura e sugli istituti retributivi stabiliti dagli organi statutari delle organizzazioni sindacali, sono trattenuti a cura delle amministrazioni su delega del dipendente e versati alle organizzazioni sindacali interessate.
In caso di modifica delle misure percentuali della trattenuta stabilita dagli organismi statutari delle organizzazioni sindacali, il dipendente ha facolta' di revocare la delega con effetto dalla data di decorrenza della modifica purche' notifichi la revoca alle organizzazioni sindacali entro il termine dei trenta giorni dalla data in cui e' stata resa pubblica la modifica stessa.
Restano salve le norme di cui all' articolo 50 della legge 18 marzo 1968, n. 249 .
Entrata in vigore il 13 luglio 1980
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