CASS
Sentenza 19 luglio 2024
Sentenza 19 luglio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/07/2024, n. 29700 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29700 |
| Data del deposito : | 19 luglio 2024 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da ARUTA GASPARE, NATO A PALERMO IL 17/1.1/1976 avverso l'ordinanza del 03/11/2023 del GIP TRIBUNALE di MILANO;
udita la relazione svolta dal consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del PG, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29700 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva parzialmente accolto la richiesta formulata nell'interesse di RE TA volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le seguenti quattro sentenze: 1) n. 2846 emessa dal Tribunale Monza in data 30 ottobre 2017, irrevocabile il 7 aprile 2018, avente ad oggetto il delitto di truffa, commesso in data 4 giugno 2012, che aveva inflitto la pena di 1 anno di reclusione e di 400,00 euro di multa;
(2) emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2015, irrevocabile il 11 settembre 2018, avente ad oggetto il delitto di associazione per delinquere e plurimi episodi di truffa, commessi tra maggio 2010 e il 30.09.2013, ritenuti unificati per continuazione interna, con pena finale di 3 anni e 10 mesi di reclusione;
3) n. 352 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio in data 28 maggio 2020, irrevocabile il 28 gennaio 2021, avente ad oggetto i reati di tentata rapina e di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, commessi in data 8 ottobre 2019, che aveva inflitto la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione e di 1.040,00 euro di multa;
4) n. 6661 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del 'Tribunale di Milano in data 30 marzo 2021, irrevocabile il 29 dicembre 2021, avente ad oggetto plurimi episodi di rapina e di rapina tentata e il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, commessi fra il 31 maggio 2019 e il 7 agosto 2019, per i quali, ritenuta la continuazione interna, era stata inflitta la pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa. Con tale provvedimento era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate ai nn. 1) e 2), con rideterminazione della pena, individuata quella base con riferimento alla sentenza n. 2 (3 anni e 10 mesi di reclusione), in 4 anni e 4 mesi di reclusione e tra le sentenze indicate ai nn. 3) e 4), individuata come pena base quella complessivamente inflitta dalla sentenza n. 4 (6 anni e 6 mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa), c:on rideterminazione della pena, in relazione ad essi, in 7 anni e 6 mesi di reclusione e in 2.500 euro di multa. 1.1. Con sentenza n. 21972/23 in data 15 maggio 2023, la Prima Sezione, in accoglimento parziale del ricorso difensivo, annullò la predetta ordinanza con rinvio al Giudice dell'esecuzione, rilevando che esso non aveva individuato il reato più grave e non aveva poi operato autonomi aumenti per ciascuno dei reati satellite, né aveva applicato la riduzione prevista per i reati giudicati con rito abbreviato. 1.2. Con ordinanza in data 3 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la richiesta formulata 2 nell'interesse di TA. Dopo avere riconosciuto la continuazione rispettivamente tra i reati oggetto delle sentenze di cui ai nn. 1 e 2 (trattandosi di truffe tra loro omogenee come modus operandi e poste in essere nel medesimo contesto spazio- temporale) e tra i reati oggetto delle sentenze di cui ai nn. :3 e 4 (trattandosi di rapine realizzate con le medesime modalità, in danno di istituti di credito e nello stesso arco temporale), il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del vincolo tra i due gruppi di reati, riguardando essi fatti eterogenei, commessi a notevole distanza temporale gli uni dagli altri, in danno di tipologie di vittime del tutto diverse e avvalendosi di complici differenti e dovendo ritenersi inverosimile che essi fossero il risultato di una unitaria e preventiva ideazione. Indi, individuata, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., come violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave una volta operato lo scorporo tra quelli già unificati a titolo di continuazione interna, il Giudice ha dapprima determinato, quanto al primo gruppo di reati, la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2015 (sentenza n. 2) per il reato più grave di cui al capo 1), per poi effettuare l'aumento per la continuazione per i rispettivi reati satellite (ovvero 2 mesi per ognuna delle 15 imputazioni, per un aumento complessivo di 2 anni e 6 mesi), nonché per 3 mesi di reclusione in relazione al reato di truffa, commesso in data 4 giugno 2012, giudicato con sentenza n. 2846 del Tribunale di Monza in data 30 ottobre 2017 (sentenza n. 1) in ragione della riconosciuta continuazione esterna, per una pena complessiva pari a 6 anni, ridotta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. a 4 anni di reclusione. Con riferimento al secondo gruppo di reati, la pena per il reato più grave è stata individuata in quella di 6 anni di reclusione e di 1.500,00 euro di multa inflitta dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 30 marzo 2021 (sentenza n. 4), per il reato più grave di cui al capo F), sulla quale sono stati operati gli ulteriori aumenti, in virtù di continuazione interna riconosciuta con riferimento a fatti oggetto della medesima sentenza, di 1 anno e 6 mesi di reclusione e di 500,00 euro di multa per il capo A), di 3 mesi di reclusione e di 100,00 euro di multa per il capo B), di :t anno di reclusione e di 400,00 euro di multa per il capo C), di 3 mesi di reclusione e di 100,00 euro di multa per il capo D) e di 9 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa per il capo E), oltre all'aumento di 1 anno di reclusione e di 500,00 euro di multa, in ragione della continuazione esterna con i reati giudicati con sentenza n. 352 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio il 28 maggio 2020 (sentenza n. 3), di cui 1 mese e 100,00 euro per il capo B), per una pena complessiva di 10 anni e 9 mesi di reclusione e di 3500,00 euro di multa, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen., a 7 anni e 2 mesi di reclusione e 2.333,33 euro. 3 3-- 2. RE TA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Corrado Sinatra, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso per tutti i fatti di reato di cui alle sentenze oggetto di istanza, che sarebbe stato giustificato unicamente con la distanza temporale tra i vari episodi. Viceversa, nessuna rilevanza sarebbe stata riconosciuta alla commissione di taluni episodi in concorso con Billeci, mentre illogicamente sarebbe stato valorizzato il fatto che le truffe e le rapine, come ovvio, siano state commesse ai danni di persone offese diverse. In questo modo, la decisione impugnata avrebbe illogicamente svalutato gli elementi che la difesa aveva evidenziato a sostegno dell'istanza: l'appartenenza dei reati alla categoria delle violazioni contro il patrimonio, l'identità del contesto territoriale e compatibilità tra la cornice temporale e un disegno criminoso unitario, l'incidenza degli arresti e dei periodi di carcerazione sul dato temporale, la commissione di taluni reati con il concorso dei medesimi soggetti, la condanna di costoro quali partecipi di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe e altri reati contro il patrimonio, come accertato con sentenza definitiva n. 1931/2015 R.Sent. Né sarebbe stato considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eterogeneità tra le condotte oggetto della richiesta non siano ostative al riconoscimento del beneficio e che gli indicatori della continuazione non devono necessariamente coesistere tutti insieme contemporaneamente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'ari:. 187 disp. att. cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'esecuzione errato nell'individuare la pena base su cui operare gli aumenti per continuazione non nella pena inflitta per il reato ritenuto più grave, bensì nella condanna finale più grave inflitta con le sentenze poste a confronto. Inoltre, l'ordinanza non avrebbe spiegato sulla scorta di quale dato abbia scelto il reato più grave, né secondo quale indicazione abbia quantificato i singoli aumenti, senza quindi osservare quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. 3. In data 11 marzo 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. La censura svolta con il primo motivo, concernente il mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i reati oggetto dei due gruppi, è inammissibile. Invero, la sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il motivo di doglianza riguardante l'unificazione di tutti i reati giudicati dalle quattro sentenze di condanna. Secondo la Suprema Corte, infatti, esso doveva ritenersi generico, non confrontandosi con la specifica valutazione compiuta, sul punto dal Giudice dell'esecuzione, che, secondo un giudizio di fatto non illogicamente motivato, aveva limitato il riconoscimento della continuazione ai fatti oggetto dei due gruppi di sentenze. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, le considerazioni difensive sono infondate in relazione a entrambi i profili denunciati. Quanto al primo di essi, il Giudice dell'esecuzione ha indicato come più grave il reato per il quale era stata inflitta dal Giudice di cognizione la pena più elevata pari a 3 anni e 3 mesi di reclusione: reato individuato, quanto al primo gruppo di sentenze, in quello contestato al capo 1) di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2015; e, quanto al secondo gruppo di sentenze, come più grave il reato per il quale era stata inflitta dal Giudice di cognizione la pena più elevata pari a 6 anni di reclusione e 1.500 euro di multa per il reato contestato al capo F) di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 30 marzo 2021. Quanto al secondo profilo, concernente la mancanza della motivazione riguardante l'entità degli aumenti, va osservato che il Giudice dell'esecuzione ha richiamato le ragioni già poste a fondamento degli aumenti da parte dei Giudici della cognizione, mostrando di condividerli (v. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Dunque, sia pure sinteticamente, il provvedimento ha fatto propria la motivazione dell'ordinanza richiamata per relationem, senza che, peraltro, il ricorso abbia formulato doglianze specifiche in ordine a tale tecnica motivazionale, limitandosi a denunciare, sul punto, la mancanza tout court dell'apparato giustificativo della decisione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Il Consigliere estensore
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 aprile 2024 Il Presidente
udita la relazione svolta dal consigliere CARLO RENOLDI;
letta la requisitoria del PG, FERDINANDO LIGNOLA, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso. Penale Sent. Sez. 5 Num. 29700 Anno 2024 Presidente: SABEONE GERARDO Relatore: RENOLDI CARLO Data Udienza: 23/04/2024 RITENUTO IN FATTO 1. Con ordinanza in data 14 settembre 2022, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano aveva parzialmente accolto la richiesta formulata nell'interesse di RE TA volta ad ottenere il riconoscimento della continuazione ex art. 671 cod. proc. pen. tra le seguenti quattro sentenze: 1) n. 2846 emessa dal Tribunale Monza in data 30 ottobre 2017, irrevocabile il 7 aprile 2018, avente ad oggetto il delitto di truffa, commesso in data 4 giugno 2012, che aveva inflitto la pena di 1 anno di reclusione e di 400,00 euro di multa;
(2) emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2015, irrevocabile il 11 settembre 2018, avente ad oggetto il delitto di associazione per delinquere e plurimi episodi di truffa, commessi tra maggio 2010 e il 30.09.2013, ritenuti unificati per continuazione interna, con pena finale di 3 anni e 10 mesi di reclusione;
3) n. 352 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio in data 28 maggio 2020, irrevocabile il 28 gennaio 2021, avente ad oggetto i reati di tentata rapina e di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, commessi in data 8 ottobre 2019, che aveva inflitto la pena di 2 anni e 2 mesi di reclusione e di 1.040,00 euro di multa;
4) n. 6661 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del 'Tribunale di Milano in data 30 marzo 2021, irrevocabile il 29 dicembre 2021, avente ad oggetto plurimi episodi di rapina e di rapina tentata e il reato di cui all'art. 4, legge n. 110 del 1975, commessi fra il 31 maggio 2019 e il 7 agosto 2019, per i quali, ritenuta la continuazione interna, era stata inflitta la pena di 6 anni e 6 mesi di reclusione e di 2.000,00 euro di multa. Con tale provvedimento era stato riconosciuto il vincolo della continuazione tra i fatti oggetto delle sentenze indicate ai nn. 1) e 2), con rideterminazione della pena, individuata quella base con riferimento alla sentenza n. 2 (3 anni e 10 mesi di reclusione), in 4 anni e 4 mesi di reclusione e tra le sentenze indicate ai nn. 3) e 4), individuata come pena base quella complessivamente inflitta dalla sentenza n. 4 (6 anni e 6 mesi di reclusione e 2.000,00 euro di multa), c:on rideterminazione della pena, in relazione ad essi, in 7 anni e 6 mesi di reclusione e in 2.500 euro di multa. 1.1. Con sentenza n. 21972/23 in data 15 maggio 2023, la Prima Sezione, in accoglimento parziale del ricorso difensivo, annullò la predetta ordinanza con rinvio al Giudice dell'esecuzione, rilevando che esso non aveva individuato il reato più grave e non aveva poi operato autonomi aumenti per ciascuno dei reati satellite, né aveva applicato la riduzione prevista per i reati giudicati con rito abbreviato. 1.2. Con ordinanza in data 3 novembre 2023, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano ha accolto parzialmente la richiesta formulata 2 nell'interesse di TA. Dopo avere riconosciuto la continuazione rispettivamente tra i reati oggetto delle sentenze di cui ai nn. 1 e 2 (trattandosi di truffe tra loro omogenee come modus operandi e poste in essere nel medesimo contesto spazio- temporale) e tra i reati oggetto delle sentenze di cui ai nn. :3 e 4 (trattandosi di rapine realizzate con le medesime modalità, in danno di istituti di credito e nello stesso arco temporale), il Giudice dell'esecuzione ha ritenuto di non poter accogliere la richiesta di riconoscimento del vincolo tra i due gruppi di reati, riguardando essi fatti eterogenei, commessi a notevole distanza temporale gli uni dagli altri, in danno di tipologie di vittime del tutto diverse e avvalendosi di complici differenti e dovendo ritenersi inverosimile che essi fossero il risultato di una unitaria e preventiva ideazione. Indi, individuata, ai sensi dell'art. 187 disp. att. cod. proc. pen., come violazione più grave quella per la quale è stata inflitta la pena più grave una volta operato lo scorporo tra quelli già unificati a titolo di continuazione interna, il Giudice ha dapprima determinato, quanto al primo gruppo di reati, la pena di 3 anni e 3 mesi di reclusione inflitta con sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2015 (sentenza n. 2) per il reato più grave di cui al capo 1), per poi effettuare l'aumento per la continuazione per i rispettivi reati satellite (ovvero 2 mesi per ognuna delle 15 imputazioni, per un aumento complessivo di 2 anni e 6 mesi), nonché per 3 mesi di reclusione in relazione al reato di truffa, commesso in data 4 giugno 2012, giudicato con sentenza n. 2846 del Tribunale di Monza in data 30 ottobre 2017 (sentenza n. 1) in ragione della riconosciuta continuazione esterna, per una pena complessiva pari a 6 anni, ridotta ai sensi dell'art. 442 cod. proc. pen. a 4 anni di reclusione. Con riferimento al secondo gruppo di reati, la pena per il reato più grave è stata individuata in quella di 6 anni di reclusione e di 1.500,00 euro di multa inflitta dalla sentenza emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano il 30 marzo 2021 (sentenza n. 4), per il reato più grave di cui al capo F), sulla quale sono stati operati gli ulteriori aumenti, in virtù di continuazione interna riconosciuta con riferimento a fatti oggetto della medesima sentenza, di 1 anno e 6 mesi di reclusione e di 500,00 euro di multa per il capo A), di 3 mesi di reclusione e di 100,00 euro di multa per il capo B), di :t anno di reclusione e di 400,00 euro di multa per il capo C), di 3 mesi di reclusione e di 100,00 euro di multa per il capo D) e di 9 mesi di reclusione e di 400,00 euro di multa per il capo E), oltre all'aumento di 1 anno di reclusione e di 500,00 euro di multa, in ragione della continuazione esterna con i reati giudicati con sentenza n. 352 emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Busto Arsizio il 28 maggio 2020 (sentenza n. 3), di cui 1 mese e 100,00 euro per il capo B), per una pena complessiva di 10 anni e 9 mesi di reclusione e di 3500,00 euro di multa, ridotta ex art. 442 cod. proc. pen., a 7 anni e 2 mesi di reclusione e 2.333,33 euro. 3 3-- 2. RE TA ha proposto ricorso per cassazione avverso il predetto provvedimento per mezzo del difensore di fiducia, avv. Corrado Sinatra, deducendo due distinti motivi di impugnazione, di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b) ed e), cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione della legge penale nonché la manifesta illogicità della motivazione in relazione al mancato riconoscimento dell'unicità del disegno criminoso per tutti i fatti di reato di cui alle sentenze oggetto di istanza, che sarebbe stato giustificato unicamente con la distanza temporale tra i vari episodi. Viceversa, nessuna rilevanza sarebbe stata riconosciuta alla commissione di taluni episodi in concorso con Billeci, mentre illogicamente sarebbe stato valorizzato il fatto che le truffe e le rapine, come ovvio, siano state commesse ai danni di persone offese diverse. In questo modo, la decisione impugnata avrebbe illogicamente svalutato gli elementi che la difesa aveva evidenziato a sostegno dell'istanza: l'appartenenza dei reati alla categoria delle violazioni contro il patrimonio, l'identità del contesto territoriale e compatibilità tra la cornice temporale e un disegno criminoso unitario, l'incidenza degli arresti e dei periodi di carcerazione sul dato temporale, la commissione di taluni reati con il concorso dei medesimi soggetti, la condanna di costoro quali partecipi di un'associazione a delinquere finalizzata alla commissione di truffe e altri reati contro il patrimonio, come accertato con sentenza definitiva n. 1931/2015 R.Sent. Né sarebbe stato considerato che secondo la giurisprudenza di legittimità, l'eterogeneità tra le condotte oggetto della richiesta non siano ostative al riconoscimento del beneficio e che gli indicatori della continuazione non devono necessariamente coesistere tutti insieme contemporaneamente. 2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. b) , cod. proc. pen., la inosservanza o erronea applicazione dell'ari:. 187 disp. att. cod. proc. pen. per avere il Giudice dell'esecuzione errato nell'individuare la pena base su cui operare gli aumenti per continuazione non nella pena inflitta per il reato ritenuto più grave, bensì nella condanna finale più grave inflitta con le sentenze poste a confronto. Inoltre, l'ordinanza non avrebbe spiegato sulla scorta di quale dato abbia scelto il reato più grave, né secondo quale indicazione abbia quantificato i singoli aumenti, senza quindi osservare quanto precisato dalla Corte di cassazione con la sentenza rescindente. 3. In data 11 marzo 2024 è pervenuta in Cancelleria la requisitoria scritta del Procuratore generale presso questa Corte, con la quale è stata chiesta la declaratoria di inammissibilità del ricorso. 4 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e, pertanto, deve essere respinto. 2. La censura svolta con il primo motivo, concernente il mancato riconoscimento della continuazione tra tutti i reati oggetto dei due gruppi, è inammissibile. Invero, la sentenza rescindente della Corte di cassazione aveva dichiarato inammissibile il motivo di doglianza riguardante l'unificazione di tutti i reati giudicati dalle quattro sentenze di condanna. Secondo la Suprema Corte, infatti, esso doveva ritenersi generico, non confrontandosi con la specifica valutazione compiuta, sul punto dal Giudice dell'esecuzione, che, secondo un giudizio di fatto non illogicamente motivato, aveva limitato il riconoscimento della continuazione ai fatti oggetto dei due gruppi di sentenze. 3. Quanto, poi, al secondo motivo di ricorso, le considerazioni difensive sono infondate in relazione a entrambi i profili denunciati. Quanto al primo di essi, il Giudice dell'esecuzione ha indicato come più grave il reato per il quale era stata inflitta dal Giudice di cognizione la pena più elevata pari a 3 anni e 3 mesi di reclusione: reato individuato, quanto al primo gruppo di sentenze, in quello contestato al capo 1) di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 24 giugno 2015; e, quanto al secondo gruppo di sentenze, come più grave il reato per il quale era stata inflitta dal Giudice di cognizione la pena più elevata pari a 6 anni di reclusione e 1.500 euro di multa per il reato contestato al capo F) di cui alla sentenza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Milano in data 30 marzo 2021. Quanto al secondo profilo, concernente la mancanza della motivazione riguardante l'entità degli aumenti, va osservato che il Giudice dell'esecuzione ha richiamato le ragioni già poste a fondamento degli aumenti da parte dei Giudici della cognizione, mostrando di condividerli (v. pag. 4 dell'ordinanza impugnata). Dunque, sia pure sinteticamente, il provvedimento ha fatto propria la motivazione dell'ordinanza richiamata per relationem, senza che, peraltro, il ricorso abbia formulato doglianze specifiche in ordine a tale tecnica motivazionale, limitandosi a denunciare, sul punto, la mancanza tout court dell'apparato giustificativo della decisione. 4. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 5 Il Consigliere estensore
PER QUESTI MOTIVI
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso in data 23 aprile 2024 Il Presidente