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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Teramo, sentenza 06/03/2025, n. 300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Teramo |
| Numero : | 300 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1072/2023 R.G.
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel.
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott.ssa Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di prima istanza sopra indicata promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Di Pasquale Parte_1
Ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Giulianova in data 2/09/2017 con , da cui Controparte_1
era nato il figlio (il 26/12/2013) durante la precedente relazione more Per_1
uxorio, ha chiesto: pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per gravi violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio;
all'esito e trascorsi i termini di legge dal passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis
.49 c.p.c.; l'assegnazione della casa coniugale sita in Giulianova;
“ assegnarle “ il diritto esclusivo dell'uso dell'autovettura targata FE454SD; l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di lei, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre come da predisposto piano genitoriale;
porre a carico del resistente l' assegno mensile di €
600,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con spese straordinarie al 50% fra i genitori, ad eccezione di quelle eventualmente necessarie per gli studi universitari da porre al 70% a carico del padre e per il residuo 30% a proprio carico;
riconoscere in suo favore, a titolo di mantenimento e di assegno divorzile, l'assegno mensile di € 800,00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, correlata alla ricerca di un proficuo lavoro.
Nella contumacia del convenuto, con sentenza non definitiva n. 41/2024 in data
17/01/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e cessata la materia del contendere in merito alla domanda di addebito, confermando, in ordine all'affidamento e mantenimento del figlio , le statuizioni Per_1
assunte , in via provvisoria ed urgente, con ordinanza ex art. 473 bis .21 c.p.c. in data 20/09/2023. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'accertamento della domanda di divorzio e delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., nel rispetto dei termini di procedibilità. Con successiva istanza in data 18/02/2025, la ricorrente, rappresentando di non avere più interesse al divorzio, ha dichiarato di rinunciare al relativo giudizio, chiedendo l'estinzione del procedimento.
Pertanto, all'udienza in data 26/02/2025- cui le nessuno è comparso-, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di divorzio è senza dubbio valida e idonea a produrre l'effetto istintivo previsto dall'art. 306 c.p.c., atteso che è stata effettuata con atto sottoscritto dal difensore della parte munito di procura speciale.
Peraltro, alla declaratoria di estinzione del giudizio non osta il fatto che il resistente non si sia costituito e non abbia, quindi, accettato la rinuncia, atteso che, secondo il chiaro dettato normativo, legittimato all'accettazione risulta soltanto il convenuto che, costituendosi, abbia domandato l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa fatta valere dall'attore mentre non rileva la circostanza che la rinuncia sia eventualmente intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la sua tempestiva costituzione, dal momento che la legge attribuisce rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (art. 293, c. I, c.p.c.).
Le spese processuali ( del giudizio di separazione e del presente giudizio di divorzio) , atteso l'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di divorzio;
2) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Teramo, 26 febbraio 2025
Il Presidente est. (dott.ssa Angela Di Girolamo)
TRIBUNALE DI TERAMO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati:
Dott.ssa Angela Di Girolamo Presidente rel.
Dott.ssa Mariangela Mastro Giudice
Dott.ssa Silvia Codispoti Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile di prima istanza sopra indicata promossa
da
, rappresentata e difesa dall'Avv. Giorgia Di Pasquale Parte_1
Ricorrente
contro
Controparte_1
Resistente (contumace)
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
OGGETTO: separazione giudiziale e divorzio (scioglimento matrimonio) FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 12/04/2023, , premesso di aver Parte_1
contratto matrimonio a Giulianova in data 2/09/2017 con , da cui Controparte_1
era nato il figlio (il 26/12/2013) durante la precedente relazione more Per_1
uxorio, ha chiesto: pronunciare la separazione personale dei coniugi, con addebito al marito per gravi violazioni degli obblighi nascenti dal matrimonio;
all'esito e trascorsi i termini di legge dal passaggio in giudicato della pronuncia di separazione, dichiarare lo scioglimento del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis
.49 c.p.c.; l'assegnazione della casa coniugale sita in Giulianova;
“ assegnarle “ il diritto esclusivo dell'uso dell'autovettura targata FE454SD; l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso di lei, disciplinando i tempi di permanenza presso il padre come da predisposto piano genitoriale;
porre a carico del resistente l' assegno mensile di €
600,00 a titolo di mantenimento del figlio, oltre rivalutazione monetaria ISTAT, con spese straordinarie al 50% fra i genitori, ad eccezione di quelle eventualmente necessarie per gli studi universitari da porre al 70% a carico del padre e per il residuo 30% a proprio carico;
riconoscere in suo favore, a titolo di mantenimento e di assegno divorzile, l'assegno mensile di € 800,00 fino al raggiungimento dell'indipendenza economica, correlata alla ricerca di un proficuo lavoro.
Nella contumacia del convenuto, con sentenza non definitiva n. 41/2024 in data
17/01/2024, è stata dichiarata la separazione personale dei coniugi e cessata la materia del contendere in merito alla domanda di addebito, confermando, in ordine all'affidamento e mantenimento del figlio , le statuizioni Per_1
assunte , in via provvisoria ed urgente, con ordinanza ex art. 473 bis .21 c.p.c. in data 20/09/2023. Con separata coeva ordinanza, la causa è stata rimessa in istruttoria per l'accertamento della domanda di divorzio e delle relative condizioni, ai sensi dell'art. 473-bis.49 c.p.c., nel rispetto dei termini di procedibilità. Con successiva istanza in data 18/02/2025, la ricorrente, rappresentando di non avere più interesse al divorzio, ha dichiarato di rinunciare al relativo giudizio, chiedendo l'estinzione del procedimento.
Pertanto, all'udienza in data 26/02/2025- cui le nessuno è comparso-, la causa è stata rimessa all'immediata decisione del Collegio.
La dichiarazione di rinuncia agli atti del giudizio di divorzio è senza dubbio valida e idonea a produrre l'effetto istintivo previsto dall'art. 306 c.p.c., atteso che è stata effettuata con atto sottoscritto dal difensore della parte munito di procura speciale.
Peraltro, alla declaratoria di estinzione del giudizio non osta il fatto che il resistente non si sia costituito e non abbia, quindi, accettato la rinuncia, atteso che, secondo il chiaro dettato normativo, legittimato all'accettazione risulta soltanto il convenuto che, costituendosi, abbia domandato l'accertamento negativo della fondatezza della pretesa fatta valere dall'attore mentre non rileva la circostanza che la rinuncia sia eventualmente intervenuta prima della scadenza dei termini previsti per la sua tempestiva costituzione, dal momento che la legge attribuisce rilievo al fatto negativo della mancata costituzione, e non già alla contumacia dichiarata ovvero dichiarabile, stante il diritto della parte di costituirsi in ogni momento del procedimento (art. 293, c. I, c.p.c.).
Le spese processuali ( del giudizio di separazione e del presente giudizio di divorzio) , atteso l'esito della lite, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe indicata, così provvede:
1) dichiara l'estinzione del giudizio di divorzio;
2) dichiara interamente compensate le spese processuali.
Teramo, 26 febbraio 2025
Il Presidente est. (dott.ssa Angela Di Girolamo)