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Sentenza 8 settembre 2025
Sentenza 8 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 08/09/2025, n. 1482 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1482 |
| Data del deposito : | 8 settembre 2025 |
Testo completo
N. 26184/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26184/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARUSO VERONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CERCENASCO il 16/03/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERCENASCO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il giorno 8/12/2005 e il 24/4/2012.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22.05.2018.
Con ricorso depositato il 06/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGi
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERCENASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, nulla hanno reciprocamente a che pretendere a titolo di contributo al mantenimento. Per_ DISPONE che la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni principali, anche afferenti all'educazione ed alla salute della minore, dovranno essere assunte dai genitori concordemente. Per_ PRENDE ATTO che la figlia maggiorenne non è allo stato economicamente autosufficiente né indipendente, avendo deciso di frequentare l'Università e continua a convivere con la mamma nella casa già familiare.
DISPONE che entrambe le figlie manterranno la residenza di fatto ed anagrafica presso la madre in qualità di genitrice collocataria, alla quale, conseguentemente, viene assegnata la casa familiare di proprietà comune tra i coniugi, come infra meglio specificato, con gli arredi ed i corredi che la compongono. Per_ DISPONE che il padre tenga con sé , fatte salve le esigenze della medesima e ogni diverso Per_ accordo tra i genitori o, stante l'età anche di , raggiunto direttamente con la figlia e comunque comunicato preventivamente alla madre: -il giovedì dalle 18.00 circa con pernottamento;
- a fine settimana alterni dalle 12.30 circa del sabato al lunedì mattina successivo;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;
- per la metà delle vacanze pasquali, alternando un anno il periodo comprendente la Pasqua e l'anno successivo quello comprendente il lunedì dell'Angelo; - per metà delle feste Natalizie, alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio.
DISPONE che stante la differenza reddituale tra i ricorrenti e considerati i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, il IG versi entro il giorno 5 di ogni mese a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento delle medesime l'importo mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascuna) sino al mese di maggio 2025 compreso e dal mese di giugno 2025 euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa tra Magistrati del Tribunale di Torino ed Avvocati del Foro di Torino, restando inteso che se le spese verranno sostenute direttamente dal padre l'obbligazione di rimborso graverà sulla madre.
PRENDE ATTO che la OR continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico Parte_1
o qualsiasi altro beneficio fiscale, comunque denominato, stabilito nell'interesse delle figlie.
PRENDE ATTO che gli esponenti continueranno a farsi carico della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare secondo le ragioni di comproprietà pari al 70% in capo alla OR ed al 30% in favore del IG , pari ad euro Parte_1 Parte_2 150,00.
PRENDE ATTO che le spese straordinarie afferenti all'immobile medesimo, in deroga a quanto stabilito in sede di separazione consensuale, sono state sino ad oggi sostenute in maniera integrale dalla OR , la quale continuerà a farsene carico, con diritto di rivalsa, pro quota, Parte_1 nei confronti del IG . Parte_2
PRENDE ATTO che il IG si impegna ed obbliga a trasferire, entro sei mesi Parte_2 Per_ Per_ dal saldo del mutuo residuo (maggio 2027), in favore delle figlie ed , in parti uguali, la propria quota di comproprietà dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Cercenasco (TO), via Umberto I n. 25.
PRENDE ATTO che ai fini fiscali la pattuizione di cui al punto precedente configura un accordo patrimoniale a favore delle figlie che i genitori ritengono elemento essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e delle conseguenti criticità economiche.
PRENDE ATTO che le parti reciprocamente dichiarano di nulla avere a che pretendere e di aver prima d'ora risolto ogni ulteriore e diversa questione giuridica ed economica tra le medesime pendenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Serafina Aceto Presidente dott.ssa Chantal Dameglio Giudice dott.ssa Valentina Giuditta Soria Giudice Relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 26184/2024 promossa da:
, (C.F. ) Parte_1 C.F._1
e
, (C.F. ) Parte_2 C.F._2 entrambi elettivamente domiciliati presso lo studio dell'avv. CARUSO VERONICA che li rappresenta e difende in virtù di procura in atti
RICORRENTI
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I IGi e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 concordatario in CERCENASCO il 16/03/2003.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di CERCENASCO (atto n. 1 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 2003). Per_ Per_ Dal matrimonio sono nate le figlie: il giorno 8/12/2005 e il 24/4/2012.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di verbale di separazione omologato dal Tribunale di Torino in data 22.05.2018.
Con ricorso depositato il 06/11/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio religioso, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata. I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di un verbale di separazione consensuale omologato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e le condizioni relative alla prole minorenne rispondono al prevalente interesse della stessa, il cui ascolto è manifestamente superfluo ed in ogni caso non necessario ex art. 473-bis.4 c.p.c.
Nulla sulle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai IGi
e i cui estremi di trascrizione nei registri dello Stato Parte_1 Parte_2 Civile sono precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CERCENASCO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
PRENDE ATTO che i ricorrenti, entrambi economicamente autosufficienti, nulla hanno reciprocamente a che pretendere a titolo di contributo al mantenimento. Per_ DISPONE che la figlia minore è affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con esercizio disgiunto della responsabilità genitoriale per le questioni di ordinaria amministrazione, mentre le decisioni principali, anche afferenti all'educazione ed alla salute della minore, dovranno essere assunte dai genitori concordemente. Per_ PRENDE ATTO che la figlia maggiorenne non è allo stato economicamente autosufficiente né indipendente, avendo deciso di frequentare l'Università e continua a convivere con la mamma nella casa già familiare.
DISPONE che entrambe le figlie manterranno la residenza di fatto ed anagrafica presso la madre in qualità di genitrice collocataria, alla quale, conseguentemente, viene assegnata la casa familiare di proprietà comune tra i coniugi, come infra meglio specificato, con gli arredi ed i corredi che la compongono. Per_ DISPONE che il padre tenga con sé , fatte salve le esigenze della medesima e ogni diverso Per_ accordo tra i genitori o, stante l'età anche di , raggiunto direttamente con la figlia e comunque comunicato preventivamente alla madre: -il giovedì dalle 18.00 circa con pernottamento;
- a fine settimana alterni dalle 12.30 circa del sabato al lunedì mattina successivo;
- per 15 giorni, anche non consecutivi, durante le vacanze estive, da concordarsi entro il 30 giugno di ciascun anno;
- per la metà delle vacanze pasquali, alternando un anno il periodo comprendente la Pasqua e l'anno successivo quello comprendente il lunedì dell'Angelo; - per metà delle feste Natalizie, alternando il periodo dal 24 al 30 dicembre e quello dal 31 dicembre al 6 gennaio.
DISPONE che stante la differenza reddituale tra i ricorrenti e considerati i tempi di permanenza delle figlie presso ciascun genitore, il IG versi entro il giorno 5 di ogni mese a titolo Parte_2 di contributo al mantenimento delle medesime l'importo mensile di euro 450,00 (euro 225,00 per ciascuna) sino al mese di maggio 2025 compreso e dal mese di giugno 2025 euro 600,00 (euro 300,00 per ciascuna), da rivalutarsi annualmente secondo l'indice ISTAT;
oltre al rimborso del 50% delle spese straordinarie, come da protocollo d'intesa tra Magistrati del Tribunale di Torino ed Avvocati del Foro di Torino, restando inteso che se le spese verranno sostenute direttamente dal padre l'obbligazione di rimborso graverà sulla madre.
PRENDE ATTO che la OR continuerà a percepire integralmente l'Assegno Unico Parte_1
o qualsiasi altro beneficio fiscale, comunque denominato, stabilito nell'interesse delle figlie.
PRENDE ATTO che gli esponenti continueranno a farsi carico della rata del mutuo acceso per l'acquisto dell'immobile adibito a casa familiare secondo le ragioni di comproprietà pari al 70% in capo alla OR ed al 30% in favore del IG , pari ad euro Parte_1 Parte_2 150,00.
PRENDE ATTO che le spese straordinarie afferenti all'immobile medesimo, in deroga a quanto stabilito in sede di separazione consensuale, sono state sino ad oggi sostenute in maniera integrale dalla OR , la quale continuerà a farsene carico, con diritto di rivalsa, pro quota, Parte_1 nei confronti del IG . Parte_2
PRENDE ATTO che il IG si impegna ed obbliga a trasferire, entro sei mesi Parte_2 Per_ Per_ dal saldo del mutuo residuo (maggio 2027), in favore delle figlie ed , in parti uguali, la propria quota di comproprietà dell'immobile già adibito a casa familiare sito in Cercenasco (TO), via Umberto I n. 25.
PRENDE ATTO che ai fini fiscali la pattuizione di cui al punto precedente configura un accordo patrimoniale a favore delle figlie che i genitori ritengono elemento essenziale, funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi coniugale e delle conseguenti criticità economiche.
PRENDE ATTO che le parti reciprocamente dichiarano di nulla avere a che pretendere e di aver prima d'ora risolto ogni ulteriore e diversa questione giuridica ed economica tra le medesime pendenti.
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 25/07/2025.
Il Giudice relatore Il Presidente
Dott. Valentina Giuditta Soria Dott. Serafina Aceto
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.