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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 21/05/2025, n. 572 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 572 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Palermo, sezione per le controversie di lavoro, previdenza e assistenza composta dai signori magistrati:
1) Dott. Maria G. Di Marco Presidente
2) dott. Michele De Maria Consigliere
3) dott. Cinzia Alcamo Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n°458 R. G. anno 2023 promossa in grado di appello
DA
, rapp.to e difeso dall'Avv. Giorgio Lascari ed elett.te dom.to Parte_1 in Palermo, Via Mario Rutelli n.38 presso lo studio legale del suddetto procuratore domiciliatario.
Appellante
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Direttore Sanitario, Dr. dom.to per la carica presso la sede legale Controparte_2 della sita in Palermo, Via G. Cusmano n. 24 ed ai fini del presente atto, CP_3 rappresentato e difeso dall'Avv. Francesca Lubrano. Appellata
OGGETTO: retribuzione
All'udienza di discussione dell'8 maggio 2025 i procuratori delle parti hanno concluso come dai propri atti difensivi.
IN FATTO
Con ricorso, depositato il 4 dicembre 2019 innanzi al Tribunale G.L. di
Palermo, esponeva di aver prestato la propria attività lavorativa Parte_1 Contr dall'1.3.1991 all'1.10.2017 alle dipendenze dell' dapprima con la qualifica di
“Ausiliario specializzato” (con inquadramento nella categoria A del CCNL del Comparto Sanità) e, a partire dal 16.1.2004, come “Operatore Tecnico – Autista” 1 (categoria B); deduceva che, nonostante il formale inquadramento contrattuale, aveva di fatto svolto le mansioni superiori di “Operatore Tecnico Specializzato - Autista di ambulanza” (categoria Bs); chiedeva, pertanto, il riconoscimento dell'inquadramento economico e giuridico superiore spettantegli in relazione alle mansioni effettivamente svolte, nonché la condanna della convenuta al pagamento delle relative differenze retributive per detto inquadramento, a decorrere dall'1.7.1998 e, comunque, per il periodo di cinque anni precedenti alla domanda.
A sostegno della richiesta il lavoratore deduceva che già con precedente ricorso notificato il 09.07.2014 (R.G.n. 6422/2014, promosso innanzi al Trib.Pa Lav.), sulla base delle medesime premesse, aveva chiamato in giudizio l'Amministrazione, rivendicando lo svolgimento delle mansioni superiori di “operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza”, con la medesima decorrenza dal 1991 e richiedendo il riconoscimento del diritto ad essere inquadrato nel profilo professionale di “Operatore Tecnico Specializzato” - Cat. “BS” per le addotte mansioni superiori svolte, con decorrenza dal 1991 e comunque nel periodo precedente i cinque anni lavorativi dalla richiesta e/o per i cinque anni precedenti l'ottenimento della categoria superiore “B” avvenuta il 16.01.2004; e ciò ai fini giuridici ed economici, con la conseguente corresponsione delle connesse differenze retributive;
di avere, ancora, esperito innanzi al Trib.Pa Lav., già nell'anno 2009, altro ricorso (R.G.n.1016/2009), con il quale chiedeva, alternativamente, il riconoscimento del diritto all'inquadramento nella Cat. “BS” dal 1991 sino al 16.1.2004 (data di inquadramento nella Cat.”B” profilo professionale Operatore
Tecnico Autista) in virtù delle norme costituzionali e pattizie nelle more succedutesi, nonché del C.C.N.L. 1998/2001, con condanna della sia all'inquadramento CP_1 giuridico, sia alla corresponsione delle differenze retributive, nonché alla remunerazione delle svolte mansioni superiori dal 1991, oppure dal 01.07.98, ovvero per il periodo quinquennale precedente all'inquadramento giuridico decorrente dal gennaio 2004, giusti atti interruttivi del 2002 e/o del 2007.
Assumeva di svolgere, in maniera continuata ed ininterrotta, sin dal 1995, Contr servizio presso l'Autoparco della quale “O.T. Autista di ambulanza”, anche se inquadrato in Ctg.”B” e sollecitava l'acquisizione, con ordine di esibizione, dei fogli di marcia e dei prospetti turnazioni;
deduceva di avere conseguito il relativo certificato di abilitazione professionale e richiamava, a supporto dei propri assunti, il contenuto di talune disposizioni di servizio e/ attestazioni.
Si costituiva in giudizio l , eccependo e contestando: Parte_2
-la violazione del principio del ne bis in idem in ragione della pretesa di riconoscimento di mansioni superiori, ai fini giuridici sin dal 1991, medesimo periodo già denegato dal Tribunale come da verbale del 10.11.2011 (v.doc.n.2 prod.1° grado);
2 - la carenza dei presupposti della pretesa di inquadramento superiore, ostandovi il chiaro tenore della disciplina primarie e contrattuale di riferimento per il pubblico impiego privatizzato;
- la non configurabilità dei presupposti richiesti dalla norma primaria e pattizia per l'attribuzione delle rivendicate mansioni superiori e la inidoneità della documentazione allegata al ricorso;
- la nullità del ricorso per l'omessa indicazione della pretesa economica nel suo analitico ammontare;
- il rinvio alle transazioni intervenute all'esito di precedenti giudizi che alcuna rilevanza avevano ai fini pretesi.
Richiamava l'istituto contrattuale delle progressione di cui all'art.16 CCNL
Comparto Sanità del 7.4.1999, del quale il ricorrente aveva beneficiato, ai fini dell'inquadramento in Ctg.”B” e deduceva che il ricorrente non aveva partecipato ad ulteriore selezione per la progressione di carriera ai fini dell'inquadramento nel profilo professionale di “O.T.Specializzato - autista di ambulanza Ctg.”BS” , indetta dalla Amministrazione nell'anno 2006. Con sentenza n. 3916/2022, emessa l'1 dicembre 2022, il Tribunale, istruita la causa con l'assunzione di prova testimoniale, ha respinto la domanda.
Premesso il contenuto delle declaratorie contrattuali in comparazione, e le differenze fra i rispettivi profili, nonché i presupposti stabiliti dall'art.52 del D.Lgs
n.165/2001, con specifico riferimento al comma 3 (3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni”) per il riconoscimento dello svolgimento di mansioni superiori, ha valutato che seppure dalla documentazione versata in atti sia possibile desumere che il ricorrente sia stato effettivamente adibito alla guida di ambulanze, non risulta tuttavia adeguatamente provato l'espletamento di detta mansione con quella continuità idonea a dimostrarne la prevalenza, in termini qualitativi, quantitativi e temporali, rispetto allo svolgimento dei compiti tipici del proprio inquadramento;
Per la riforma di tale decisione ha proposto appello , con Parte_1 ricorso depositato il 18 maggio 2023.
Per il rigetto del gravame ha resistito l , con memoria del 28 Parte_2 aprile 2025.
All'esito della discussione, la causa è stata decisa come da dispositivo trascritto in calce, sulle conclusioni delle parti riportate nei rispettivi atti.
IN DIRITTO
Con i primi quattro motivi di gravame il lamenta l'insufficiente e Parte_1 contraddittoria motivazione della sentenza per errata valutazione delle risultanze istruttorie sia testimoniali che documentali (ordini di servizio e fogli di turnazione) in
3 ordine alla natura delle mansioni asseritamente superiori espletate con carattere di continuità e prevalenza e alla loro corretta qualificazione.
Lamenta, in proposito, violazione del principio di non contestazione dello svolgimento di mansioni superiori e l'omessa valutazione del contenuto delle conciliazioni giudiziali pregresse, con le quali gli erano state riconosciute le differenze retributive per la Ctg “BS”, a suo dire denotanti prova incontestabile dell'effettività e continuità temporale e prevalente delle mansioni superiori anche per il periodo successivo a quello coperto dalle transazioni suddette.
Contesta la deduzione circa la genericità della pretesa economica, riportandosi Contr al contenuto dei conteggi depositati dall' in prime cure, a suo dire rispecchianti le differenze dovutegli.
Reitera, il , con il quinto motivo, l'istanza di esibizione dei fogli di Parte_1 turnazione del servizio reso e la richiesta di interrogatorio formale del legale Contr rappresentante dell' e degli ulteriori testi indicati in prime cure, dolendosi della reiezione di tali istanze.
Ribadisce, invece, l' la contestazione in ordine alla carente Parte_2 allegazione e prova della pienezza delle mansioni assegnate, sotto il profilo qualitativo e quantitativo in relazione alle concrete attività svolte e alle responsabilità attribuite, correlate alle funzioni proprie della qualifica superiore nonché l'irrilevanza delle transazioni pregresse.
Obietta che le deficienze probatorie in ordine alla riconducibilità dei compiti svolti dal dipendente al superiore livello, non risultano sanate dalle note aziendali ex adverso prodotte, aventi mero valore ricognitivo e/o organizzativo, attestanti, in ogni caso, l'adibizione del ricorrente alle mansioni di autista del proprio profilo di inquadramento e, alla guida di ambulanze, solo per fronteggiare esigenze straordinarie e sporadiche, tali da non poter indurre a ritenere prevalente l'esercizio di mansioni superiori.
L'appello è infondato.
Premesso che il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore e/o il conseguente pagamento delle differenze stipendiali,
“ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto” (Cass. civ., Sez. Lav., 21.05.2003 n.8025) ed ancora “il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alla mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica viene rivendicata, la coincidenza
4 delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale” (Cass. Civ. Sez. Lav., 23.01.2003 n.1012; in senso conforme Cass. civ., Sez. Lav., 07.08.2003 n.11925); che il dipendente deve, altresì, allegare e dimostrare di avere svolto detti compiti del superiore profilo professionale con carattere di prevalenza (v. art.52 c. 3 D.Lgs cit:
3. Si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, dei compiti propri di dette mansioni) reputa la Corte che, pur essendo incontestabile che le rivendicate mansioni di “autista di ambulanza”, in quanto attività particolarmente qualificata e/o che presuppone specifica esperienza professionale, rientrino e siano espressamente enucleate nella categoria “BS” ( profilo di “operatore tecnico specializzato”) superiore a quella (cat
“B” profilo di “operatore tecnico” mansioni di autista”) attribuita all'appellante, sin dal 2004, per effetto della progressione disciplinata dall'art.16 del Ccnl Comparto sanità del 7.04.1999, il giudice di prime cure abbia ricavato dal compendio documentale e testimoniale la carenza probatoria in ordine al necessario carattere di prevalenza qualitativa e quantitativa, desumibile dalla continuità di esercizio di dette mansioni rispetto ai compiti tipici del profilo di inquadramento del . Parte_1
La prova testimoniale assunta ha dato conto dell'adibizione del tutto saltuaria del alla guida di autoambulanze (Il ricorrente durante lo svolgimento della Parte_1 sua prestazione lavorativa guidava macchine e ambulanze… Non ricordo con quale frequenza guidasse le une e le altre- teste , …fino al primo marzo Testimone_1
2015 dipendente dell' nella qualità di responsabile dell'autoparco Parte_2 dove lo stesso ricorrente svolgeva la sua attività lavorativa;
Il ricorrente guidava per lo più autovetture dotate di lampeggianti e sirene;
del tutto saltuariamente guidava ambulanze – teste …. dal 1987 ad oggi referente Testimone_2 dell'autoparco aziendale dove il ricorrente era solito svolgere la sua attività lavorativa).
Alla medesima conclusione conduce l'esame dei documenti richiamati dal ricorrente. Contr Così la nota informativa del 15 ottobre 2020, prodotta dalla medesima
(doc n.11), che di seguito si trascrive, con la quale la competente articolazione aziendale, nella persona proprio del referente dell'Autoparco ove era adibito il dipendente, ha attestato che il svolgeva solo qualora lo necessitasse Parte_1 le mansioni di autista di ambulanza: “Al RESPONSABILE U.O.S.
CONTENZIOSO DEL LAVORO SEDE OGGETTO: Ricorso Trib. Pa. Lav. Giudice del lavoro dr.ssa Draetta Lo Cascio/ Riconoscimento giuridico ed Parte_2 economico mansioni superiori di autisti di ambulanza. In riferimento alla nota Prot.
1323/CL del 12.10.2020, si rappresenta che il Sig. , operatore Parte_1 tecnico autista ctg. B è stato posto in quiescenza a far data dal 01/10/2017.
5 Si comunica altresì che il Sig. , operatore tecnico autista ctg. B di Parte_1 questa Azienda, ha svolto fino al mese di Marzo u.s., solo qualora necessitasse, le mansioni di autista di ambulanza. Dette mansioni sono state svolte dal dipendente a seguito della grave carenza di autisti di ambulanza più volte rappresentata negli anni
e per la quale risulta copiosa corrispondenza agli atti.
Riguardo alla richiesta di circa le determinazioni assunte Parte_3 dall'Amministrazione al fine di prevenire ricorsi futuri, si comunica che è stato completato l'iter per il passaggio di categoria di n.14 autisti di ctg. B a ct. Bs, attraverso procedura di selezione interna di riqualificazione che prevede
l'immissione in servizio della nuova qualifica a far data dal 16 Ottobre p.v.. Il referente dell'Autoparco (Sig. ) “ Testimone_2
Il ricorrente ha poi allegato la produzione documentale relativa al precedente ricorso R.G.n.6422/2014 (v. doc n.11)- definito con la transazione giudiziale del
22.01.2018, con il riconoscimento delle differenze retributive per la catg BS dal
31.03.2009 al 14.06.2014 di € 2.562,52, v. doc n.7 – quale ad es. fogli di turnazione riferiti esclusivamente agli anni 2013 e 2014, fogli di marcia e note di organizzazione dei turni di tutto il personale dell'Autoparco (autisti B e autisti di ambulanza BS) dai quali non si evince alcuna attribuzione di mansioni superiori, taluni riferiti proprio al profilo rivestito di semplice autista, irrilevante per quanto oggetto qui di pretesa per il periodo temporale 12.6.2014/30.09.2017, ed in ogni caso aventi natura ricognitiva inidonea a dimostrare l'effettivo svolgimento prevalente e continuativo delle asserite mansioni superiori.
Il riferimento, in particolare, è alla disposizione di servizio datata 6.10.2016 (v. doc.n.4 ricorso 1°grado) che, oltre a non essere sottoscritta dall'allora Direttore
Dipartimentale pro-tempore, e a non riportare un numero di protocollo - e come tale priva di efficacia probatoria – documenta genericamente la necessità di utilizzare il personale di categoria B nelle mansioni di autista di ambulanza, di categoria BS , a causa della grave carenza di organico di personale di tale categoria superiore.
Ed ancora, il tenore della nota prot.n.ASP/12070 del 9.3.2017, indirizzata al
“personale autista dell'autoparco”, a firma congiunta del Referente dell'Autoparco aziendale e del Direttore dell'UOC Logistica e Gestione dei Servizi Testimone_2
Esternalizzati (v.doc n.5 ricorso 1°grado) depone nel senso contrario a quello preteso dal ricorrente che la invoca, deducendosi da essa che – all'occorrenza – il personale autista ctg. “B” è stato adibito anche alla guida di ambulanze, per fronteggiare la carenza di organico.
Come correttamente già evidenziato dal Tribunale, dunque, detta allegazione documentale non è idonea, anche per il profilo temporale, allo scopo perseguito dal ricorrente e a giustificare lo svolgimento delle presunte prevalenti e continuative mansioni superiori rivendicate sia ai fini giuridici che economici.
6 Né è probante la circostanza che l' abbia adottato nel tempo (e nel CP_1 rispetto della programmazione assunzionale ratione temporis vigente) misure di reclutamento di personale autista per sopperire alle suddette carenze di organico, alla stregua della dichiarata valenza per il futuro delle soluzioni proposte per la risoluzione della questione, che non equivale a riconoscimento della pretesa azionata. Cont Assolutamente neutra è, ancora, l'allegazione, da parte dell' del prospetto contabile (v.doc. n.12), che il intenderebbe ricondurre ad una sorta di Parte_1 ricognizione di debito circa l'an e il quantum della pretesa avanzata. Con tale produzione, come spiegato dall'appellata, si intendeva sopperire alla carenza, in ricorso, di quantificazione del credito, preteso, da ultimo, dal 12.06.2014
(sul presupposto del riconoscimento delle retribuzioni pregresse, oggetto delle precedenti transazioni), per differenze retributive relative alla Cat. “BS”, senza che ciò potesse costituire riconoscimento di debito…. e al fine della previsione circa l'appostamento a fondo rischi (secondo le regole della contabilità pubblica) del contenzioso de quo, nonché per dare al Giudice la evidenza documentale non fornita dalla parte e che vi era pure tenuta.
Ribadisce, in ultimo, l'appellante la valenza confessoria in ordine allo svolgimento di mansioni superiori che deriverebbe dalle transazioni giudiziali pregresse.
Tali definizioni bonarie, in altri termini, secondo la prospettazione di parte ricorrente, dovrebbero costituire, in via meramente deduttiva, una sorta di riconoscimento ex ante anche per tutto il periodo successivo, oggetto del presente giudizio.
Con la prima transazione (del 29/02/2012, nella causa R.G. n.1016/2009) Cont l' ha riconosciuto al , per il periodo 16/01/2004-16/02/2009, la somma Parte_1 di € 17.616,33, oltre interessi legali, per lo svolgimento di mansioni di Categoria BS;
la transazione da ultimo intervenuta (in data 22.01.2018, anch'essa su proposta del Giudice nella causa R.G. n.6422/2014) comprendeva il lasso temporale 31.03.2009-
11.06.2014 e non è, quindi, idonea a produrre, in questa sede, alcun effetto né dichiarativo, né costitutivo, nel senso preteso da controparte per il periodo successivo qui in deduzione, in quanto le erogazioni dipendenti da transazioni hanno la finalità non di eliminare la "res dubia" oggetto della lite, ma di evitare il rischio della lite stessa, e non contengono, invece, alcun riconoscimento neppure parziale del diritto del lavoratore, sul quale incombe l'onere probatorio dello svolgimento delle mansioni superiori specie se relativo a periodi diversi rispetto a quelli oggetto di definizione transattiva, o anche giudiziale (v. Cass. Lav. Ordinanza del 15.07.2019 n.18901: Nel pubblico impiego contrattualizzato, il giudicato di accertamento dello svolgimento di mansioni superiori non comporta l'acquisizione della miglior qualifica, ma solo la condanna al pagamento delle differenze retributive, sicché esso ha efficacia
7 vincolante anche per i periodi successivi solo se il lavoratore, immutata la disciplina collettiva, alleghi e provi il reiterarsi delle mansioni superiori anche in detto arco temporale.)
Ancora, l'invocato principio di non contestazione non si applica all'accertamento dello svolgimento di mansioni superiori.
In tal senso si è pronunciata la Corte di Cassazione (v. sentenza sez. lavoro n.30907 del 29.10.2021): Detto principio (il quale produce l'effetto della 'relevatio ab onere probandi' - Cass. 19 ottobre 2016, n. 21075) può operare in relazione a fatti, costitutivi, modificativi o estintivi del diritto azionato (cfr. Cass. 13 settembre 2016,
n. 17966) e non anche rispetto a fattispecie giuridiche, come l'accertamento dello svolgimento delle mansioni superiori ai fini del pagamento delle relative differenze retributive, che, oltre a richiedere un riscontro fattuale sui compiti effettivamente svolti, rientrante nel 'thema probandum' come disciplinato dall'art. 2697 cod. civ., comporta anche la riconducibilità di tale svolgimento alle previsioni della contrattazione collettiva, ed è pertanto il frutto di un processo valutativo e non la conseguenza automatica della pacificità delle circostanze di fatto eventualmente allegate e documentate (cfr. sul principio Cass. 14 dicembre 2017, n. 30089; Cass.
28 settembre 2016, n. 19181; si veda anche Cass. 15 maggio 2007, n. 11108).
Inoltre, prosegue la Corte, l'esclusione dei fatti non contestati dal 'thema probandum' non può ravvisarsi in caso di contumacia o tardiva costituzione che come tali non possono alterare la ripartizione degli oneri probatori, non escludendo il potere-dovere del giudice di accertare se la parte attrice abbia dato dimostrazione probatoria dei fatti costitutivi e giustificativi della pretesa, indipendentemente dalla circostanza che, in ordine ai medesimi, siano o meno state proposte, dalla parte legittimata a contraddire, contestazioni specifiche, difese ed eccezioni in senso lato
(v. Cass. 21 novembre 2014, n. 24885; Cass. 1° dicembre 2009, n. 25281; si veda anche Cass. 14 gennaio 2015, n. 461).
Prive di rilevanza, infine, si reputano le ulteriori richieste istruttorie reiterate in questa sede, in quanto assolutamente generica ed esplorativa l'istanza di esibizione degli atti attestanti il servizio svolto compresi i fogli di turnazione turni, e vertente su circostanze documentali (quelle attinenti la intervenuta sottoscrizione delle suddette transazioni) e generiche (Vero è che il Sig. ha svolto le mansioni di Parte_1 operatore tecnico autista addetto ai mezzi di trasporto dei servizi di Guardia e ambulanze sin dal 1995 al 30.09.2017 data del pensionamento) il dedotto Cont interrogatorio formale del legale rappresentante dell' e l'esame degli altri testi non escussi sul medesimo articolato formulato in primo grado.
Il quadro probatorio così delineato conferma l'infondatezza delle pretese del ricorrente sicché l'appello va respinto e la sentenza confermata anche in ordine alla statuizione sulle spese, liquidate secondo il criterio della soccombenza.
8 Anche le spese di questo grado seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano come da dispositivo steso in calce.
P.Q.M.
La Corte definitivamente pronunciando, nel contraddittorio delle parti, conferma la sentenza n.3916/2022 emessa il 1° dicembre 2022 dal Tribunale GL di Palermo.
Condanna l'appellante al rimborso, in favore dell'appellata, delle spese di questo grado di giudizio, che liquida in € 3.743,00, a titolo di compensi professionali, oltre
Iva, Cpa e spese generali come per legge.
Così deciso in Palermo, l'8 maggio 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Cinzia Alcamo Maria G. Di Marco
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