TRIB
Sentenza 25 ottobre 2025
Sentenza 25 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 25/10/2025, n. 14838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 14838 |
| Data del deposito : | 25 ottobre 2025 |
Testo completo
n. R.G. 56877/2024
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MI CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da: Parte 1 nato a [...] -RS (Brasile) il 23.04.1978; Controparte_1
[...] nato a [...] -RS (Brasile) il 10.01.1971; Parte 2
,
Controparte_2 nato a [...] - nato a [...] -SP (Brasile) il 26.04.1962;
SP (Brasile) il 15.05.1965;
,nato a [...] -SP (Brasile) il Controparte_3
9nato a San Paolo -SP (Brasile) il 16.01.1995; Parte 3
24.03.2004,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo Mauri, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Regina Margherita, 28;
Ricorrenti
nei confronti del
Controparte_4 in persona del CP 5 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano
Persona 1 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in
Brasile, senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 15.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso in esame l'avo italiano era nato prima della unificazione del regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a [...] il [...], Persona 1
prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Ciò premesso quanto allo status civitatis dell'avo, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo, atteso che il successivo deposito della traduzione e delle apostille costituisce aspetto attinente alla mera regolarità formale di essa e non incide sulle preclusioni di cui al rito semplificato di cognizione, con rigetto nel caso di specie dell'eccezione del resistente.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - in questo modo adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno rappresentato di aver formulato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato competente in base all'allora residenza, ed hanno altresì dedotto che, come peraltro indicato anche sul sito web dell'Amministrazione competente, l'evasione delle pratiche avviene circa dieci anni dopo la proposizione della domanda.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte 4 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 25.10.2025.
Il Giudice
MI CO
REPUBBLICA ITALIANA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il Tribunale, nella persona del Giudice MI CO, ha pronunciato la seguente
SENTENZA EX ART. 281 TERDECIES C.P.C.
nella causa civile promossa da: Parte 1 nato a [...] -RS (Brasile) il 23.04.1978; Controparte_1
[...] nato a [...] -RS (Brasile) il 10.01.1971; Parte 2
,
Controparte_2 nato a [...] - nato a [...] -SP (Brasile) il 26.04.1962;
SP (Brasile) il 15.05.1965;
,nato a [...] -SP (Brasile) il Controparte_3
9nato a San Paolo -SP (Brasile) il 16.01.1995; Parte 3
24.03.2004,
tutti rappresentati e difesi dall'avv. Jacopo Mauri, presso il cui studio sono elettivamente domiciliati in Milano, Via Regina Margherita, 28;
Ricorrenti
nei confronti del
Controparte_4 in persona del CP 5 pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è ope legis domiciliato in Roma, via dei
Portoghesi n. 12;
Resistente
con l'intervento del Pubblico Ministero;
OGGETTO: riconoscimento della cittadinanza italiana.
*** Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. depositato in data 31.12.2024, i ricorrenti hanno chiesto dichiararsi il loro status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza dal cittadino italiano
Persona 1 nato a [...] il [...], successivamente emigrato in
Brasile, senza tuttavia naturalizzarsi cittadino straniero (cfr. estratto dell'atto di nascita e certificato negativo di naturalizzazione in atti).
L'Amministrazione resistente, costituita in giudizio in data 15.7.2025, ha preliminarmente eccepito la mancata tempestiva produzione della documentazione a sostegno dell'avversa domanda e ha pertanto chiesto dichiararsi l'inammissibilità e/o l'infondatezza della domanda. In caso di accoglimento della domanda attorea, parte resistente ha chiesto compensarsi le spese di lite.
Ciò posto, deve rilevarsi che nel caso in esame l'avo italiano era nato prima della unificazione del regno di Italia. Va precisato in proposito che gli artt.
4-15 del Codice Civile del 1865 erano tratti dal precedente Codice Civile del Regno Sardo (Statuto Albertino del 1948), che riconosceva i diritti civili e politici propri dell'odierno status civitatis ai c.d. regnicoli. La disciplina codicistica era basata da un lato sulla trasmissibilità iure sanguinis dello status civitatis ma, dall'altro, sull'unicità della cittadinanza per l'intero nucleo familiare, la cui situazione era legata a quella del marito/padre. Tali principi trovavano, tuttavia, alcune significative deroghe, nei casi di figli di stranieri nati in Italia o nei casi di familiari del cittadino emigrato che fossero rimasti in Italia. Si determinò, pertanto, un ampio e articolato dibattito politico simile a quello registrato nella maggior parte dei paesi europei, diretto a modificare le norme sulla cittadinanza, che indusse il legislatore ad emanare la legge sulle migrazioni il 31 gennaio 1901 n.23 e poi la legge 17 maggio 1906 n.217 contenenti alcune norme sulla concessione della cittadinanza italiana. Coloro che erano nati prima dell'unificazione d'Italia, furono considerati cittadini italiani, anche se emigrati, se, al momento in cui lo Stato preunitario di provenienza era entrato a far parte del Regno d'Italia, non avevano acquisito la cittadinanza straniera.
Si deve pertanto ritenere che nato a [...] il [...], Persona 1
prima della nascita del Regno d'Italia, abbia acquisito la cittadinanza italiana in seguito all'unificazione (1861).
Ciò premesso quanto allo status civitatis dell'avo, nel merito, la linea di discendenza che conduce dall'avo italiano agli odierni ricorrenti è compiutamente provata alla luce della documentazione depositata unitamente all'atto introduttivo, atteso che il successivo deposito della traduzione e delle apostille costituisce aspetto attinente alla mera regolarità formale di essa e non incide sulle preclusioni di cui al rito semplificato di cognizione, con rigetto nel caso di specie dell'eccezione del resistente.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi furono passaggi di trasmissione della cittadinanza italiana per via femminile prima dell'entrata in vigore della Costituzione italiana nel 1948 e, dunque, nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione stessa sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo. In altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno determinato il venir meno dei limiti precedentemente (e illegittimamente) imposti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema - in questo modo adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
In linea di principio, pertanto, la richiesta, se compiutamente istruita, dovrebbe essere evasa favorevolmente in via amministrativa, senza necessità di ricorso al giudice. A tal proposito va considerato che le Amministrazioni statali, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241 del 07/08/1990, devono concludere i procedimenti di propria competenza entro termini determinati e certi.
Tuttavia, i ricorrenti hanno rappresentato di aver formulato la richiesta di riconoscimento della cittadinanza italiana al Consolato competente in base all'allora residenza, ed hanno altresì dedotto che, come peraltro indicato anche sul sito web dell'Amministrazione competente, l'evasione delle pratiche avviene circa dieci anni dopo la proposizione della domanda.
Simili coordinate temporali si sostanziano di fatto in un diniego di riconoscimento del diritto vantato dai richiedenti, che hanno pertanto optato per l'accesso alla via giurisdizionale.
Le spese di lite possono tuttavia compensarsi, considerato che il ritardo dell'amministrazione discende dalla oggettiva impossibilità di far fronte in tempi adeguati ad un esorbitante numero di richieste.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, dichiara che i ricorrenti sono cittadini italiani;
- ordina al Controparte 4 e, per esso, all'ufficiale dello stato civile competente, di procedere alle iscrizioni, trascrizioni e annotazioni di legge, nei registri dello stato civile, della cittadinanza delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Roma, in data 25.10.2025.
Il Giudice
MI CO