Art. 1.
Le disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 , sono prorogate al 31 dicembre 1975. ((La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975)) .
Tali disposizioni sono applicabili, altresi', all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, alle entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali, nonche' a tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione e' demandata agli uffici del registro.
((Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974)) .
Le disposizioni contenute nel decreto-legge 18 dicembre 1972, n. 788 , convertito, con modificazioni, nella legge 15 febbraio 1973, n. 9 , sono prorogate al 31 dicembre 1975. ((La proroga si intende riferita ai termini aventi scadenza dal 21 dicembre 1972 al 31 dicembre 1975)) .
Tali disposizioni sono applicabili, altresi', all'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili, alle entrate del demanio, del tesoro e delle aziende speciali, nonche' a tutte le altre entrate, anche di carattere non tributario, la cui riscossione e' demandata agli uffici del registro.
((Il termine per la presentazione dell'istanza di cui all'articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636, e' fissato, per tutti i procedimenti pendenti innanzi le commissioni tributarie gia' insediate, al 31 dicembre 1974)) .