Sentenza 7 marzo 2018
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 07/03/2018, n. 10392 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10392 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2018 |
Testo completo
to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: IL AN EN nato il [...] avverso la sentenza del 29/11/2016 della CORTE APPELLO di BOLOGNAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere
CARLA MENICHETTI
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore MARILIA DI NARDO che ha concluso per Il P.G. Di Nardo Marilia conclude per l'inammissibilità. Udito il difensore L'Avvocato Minuti Gaia si riporta ai motivi di ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. La Corte d'Appello di Bologna con sentenza in data 29 novembre 2016 confermava la condanna resa dal Tribunale cittadino nei confronti di UI AN RE per i reati di cui agli artt.624 e 624 n.2 c.p. (capo a) e di cui all'art.55, comma 9, D.Lgs.n.231/2007, commessi ai danni di NE GI.
2. La NE aveva denunciato di aver subito il furto del portafogli mentre si trovava in autobus e poco dopo l'ora indicata vi erano stati prelievi di denaro con la carta bancomat ed un acquisto in gioielleria;
dalle telecamere di videosorveglianza poste presso i bancomat ove erano stati effettuati i prelievi era stata identificata una persona, riconosciuta da un ispettore di polizia nell'odierno imputato, già in passato noto per borseggi.
3. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, per quattro motivi. Con il primo lamenta inosservanza di norme processuali e vizio della motivazione sulla ritenuta ritualità della notificazione del decreto che dispone il giudizio. Al momento della identificazione da parte della polizia giudiziaria l'IL aveva eletto domicilio presso l'Avv. Marco Bonfanti del Foro di Bologna, ma si era poi rifiutato di sottoscrivere il verbale: tale rifiuto aveva comportato la nullità delle notificazioni eseguite in un luogo mai scelto né approvato dall'imputato. Con il secondo motivo deduce vizio della motivazione, particolarmente quanto alla ritenuta identificazione dell'imputato con la persona ripresa nei video di sorveglianza dei bancomat. I sistemi di videosorveglianza avevano prodotto immagini di modesta qualità e dunque vi era grande incertezza sul riconoscimento dell'imputato da parte dell'ispettore Cavallotto, che aveva invece confermato trattarsi dell'IL. Con il terzo motivo prospetta vizio della motivazione e violazione di legge in ordine alla sussistenza del reato di furto aggravato, per difetto dell'elemento soggettivo, ed alla mancata qualificazione della condotta ai sensi dell'art.647 c.p. La NE, che non si era accorta del furto, ben poteva aver smarrito il portafogli prima di salire sull'autobus. Con un ultimo motivo si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche prevalenti sulla contestata aggravante e del severo trattamento sanzionatorio, motivato dalla Corte di Bologna in base alle numerose condanne già riportate dall'imputato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Preliminarmente, osserva il Collegio che i reati per cui si procede debbono ritenersi 'prescritto, risalendo le condotte al 14 settembre 2009.A tale pronuncia si perviene rilevando, sotto un primo aspetto, che il ricorso, per come articolato nel contenuto di cui si è dato cenno, non appare manifestamente infondato, né risulta affetto da profili d'inammissibilità di altra natura, e che, sotto un secondo aspetto, non è applicabile l'art.129, secondo comma, c.p.p. Invero, in conformità dell'insegnamento ripetutamente impartito da questa Corte, in presenza di una causa estintiva del reato, l'obbligo del giudice di pronunciare l'assoluzione dell'imputato per motivi attinenti al merito si riscontra solo nel caso in cui gli elementi rilevatori dell'insussistenza del fatto, ovvero della sua non attribuibilità penale all'imputato, emergano in modo incontrovertibile, tanto che la relativa valutazione, da parte del giudice, sia assimilabile più al compimento di una 'constatazione', che a un atto di 'apprezzamento' e sia quindi incompatibile con qualsiasi necessità di accertamento o di approfondimento (Sez.Un., n.35490/2009, Tettamanti). Ciò perché il concetto di evidenza, richiesto dal secondo comma dell'art.129 c.p.p., presuppone la manifestazione di una verità processuale così chiara e obiettiva, da rendere superflua ogni dimostrazione, concretizzandosi così in qualcosa di più di quanto la legge richieda per l'assoluzione ampia, oltre la correlazione a un accertamento immediato (Sez.4, 31.5.2013, n.23680). Da ciò discende che, una volta sopraggiunta la prescrizione del reato, al fine di pervenire al proscioglimento nel merito occorre applicare il principio di diritto secondo cui 'positivamente' deve emergere dagli atti processuali, senza necessità di ulteriore accertamento, l'estraneità dell'imputato a quanto allo stesso contestato, e ciò nel senso che si evidenzi l'assoluta assenza della prova di colpevolezza di quello, ovvero la prova positiva della sua innocenza, non rilevando l'eventuale mera contraddittorietà o insufficienza della prova che richiede il compimento di un apprezzamento ponderato tra le opposte risultanze (sez.6, 4.3.2014, n.10284). Tanto deve ritenersi non riscontrabile nel caso di specie, in cui questa Corte - anche tenendo conto degli elementi evidenziati nelle motivazioni delle sentenze di merito - non ravvisa alcuna delle ipotesi sussumibili nel quadro delle previsioni di cui al secondo comma dell'art. 129 c.p.p.; di contro, non possono ritenersi manifestamente infondate le censure del ricorrente, con particolare riferimento al contrasto giurisprudenziale riguardante la ritualità o meno della notifica eseguito presso il domicilio eletto in un verbale di identificazione non sottoscritto dall'indagato. Ai sensi del richiamato art.129 c.p.p., la sentenza impugnata va perciò annullata senza rinvio per essere i reati contestati all'IL estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso in Roma il 30 gennaio 2018 Il Consigl ensore Il Presidente Carla ichetti Rocco Mar