Articolo 78 della Legge 2 aprile 1958, n. 377
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23 aprile 1958
Art. 78.

Il Fondo adeguamento pensioni, istituito con la legge 2 settembre 1951, n. 1101 , e' soppresso a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.
E' altresi' soppresso il Fondo d'integrazione di cui allo art. 35 del regolamento approvato con regio decreto 3 maggio 1937, n. 1021 , modificato con l' art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 1° luglio 1918, n. 1460 .
Il Fondo disciplinato dalla presente legge subentra nelle attivita' e nelle passivita' dei Fondi soppressi.
Entrata in vigore il 23 aprile 1958