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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 03/06/2025, n. 334 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 334 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Mantova
Sezione Civile
Il Tribunale Ordinario di Mantova, in persona del Giudice dott. Giorgio Bertola
ha pronunciato, ex art. 429 c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile di grado d'appello iscritta al n. R.G. 1871/2024 contro la sentenza emessa dal Giudice di Pace di Mantova n. 740/2022 pubblicata in data
10/05/2024 promossa da:
C.F. ), in persona del Sindaco Parte_1 P.IVA_1
pro tempore, con il patrocinio dell'avv. MAGOTTI SARA, elettivamente domiciliato in VIA ROMA, 39 46100 MANTOVA, presso il difensore avv.
MAGOTTI SARA
appellante contro
C.F. ), Controparte_1 C.F._1
appellato/contumace
Letti gli atti di causa;
viste le conclusioni delle parti, come precisate nelle note depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e da aversi qui per integralmente riportate;
letto l'art. 429 comma 1 c.p.c., come sostituito dall'art. 53 del d.l. 25 giugno
2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133;
osservato che la parte convenuta, pur regolarmente evocata in giudizio non si è
pagina 1 di 6 costituita ne è stata dichiarata la contumacia
o s s e r v a
Il interponeva appello avverso la sentenza del Giudice di Parte_1
Pace di Mantova che aveva accolto l'opposizione di al verbale Controparte_1
di contestazione poiché, alla guida dell'autoveicolo JEEP BU AXP11 E14B
targa FP386FA, “superava la linea di arresto e proseguiva la marcia nonostante la lanterna semaforica proiettasse luce rossa nella sua direzione”.
L'appellante contestava la nullità della sentenza del Giudice di Pace per mancanza di motivazione.
Contestava altresì il motivo di opposizione del il quale aveva dedotto CP_1
di non aver attraversato l'incrocio con semaforo rosso, bensì solo di aver impegnato il semaforo, ma incanalandosi nella corsia riservata a chi avrebbe dovuto svoltare a sinistra e che però egli era andato diritto perché ciò era consentito dalla lanterna semaforica verde in quel momento.
L'appellato, pur regolarmente convenuto in giudizio, non si costituiva sicché ne
è stata dichiarata la contumacia.
L'appello è fondato e va accolto.
Preliminarmente si deve rilevare la radicale nullità della sentenza per inesistenza della motivazione della decisione del Giudice di Pace di Mantova visto che la sentenza è un modulo precompilato privo di alcun riferimento alle motivazioni dell'opposizione ed alle ragioni della parte convenuta.
Nel merito l'appello è fondato per essere il ricorso di Controparte_1
infondato.
era canalizzato nella corsia riservata a chi deve svoltare a Controparte_1
sinistra, segnalata in modo non equivoco.
Dall'esame dei fotogrammi allegati al fascicolo di primo grado, risulta che il abbia superato la linea di arresto della corsia riservata a chi deve CP_1
pagina 2 di 6 svoltare a sinistra ed ha proseguito la marcia mentre la relativa lanterna semaforica proiettava la luce rossa.
Come ha avuto modo di confermare Cass. Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 11819 del
2022 “La Corte, al riguardo, ha condivisibilmente sostenuto che "le lanterne
semaforiche di corsia sono apposte in presenza di strade che presentano più
pagina 3 di 6 corsie in modo da consentire la preselezione e l'attestamento dei veicoli in
prossimità di una intersezione: in tali strade le corsie da riservare a determinate
manovre devono essere contrassegnate da frecce direzionali (art. 147 reg. cod.
strada). Ciò spiega che la luce del semaforo (per questo definito "di corsia") non
disciplini il passaggio dei veicoli in ragione dell'intenzione del conducente di
effettuare una determinata manovra piuttosto che un'altra, quanto il transito
delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale
luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è
destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata
direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull'area
dell'incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa
canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce
direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la
restante parte della carreggiata. La freccia direzionale del semaforo, dunque,
non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non
si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella
direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto
che il segnale luminoso gli consentisse di procedere diritto. E' facile del resto
osservare come una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del
proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del
semaforo quand'anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a
quella manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l'ordinato flusso
veicolare nell'area dell'incrocio: basti pensare al caso in cui la svolta dei mezzi
che transitano sulla corsia riservata sia programmata in considerazione del
fatto che essi, in quanto provenienti da un lato della carreggiata, impegneranno
l'intersezione senza interferire con i veicoli, provenienti dalla direzione opposta,
che debbano eseguire una manovra di svolta nella direttrice contraria rispetto a
pagina 4 di 6 quella da loro prescelta;
se si ammettesse che la svolta sia consentita anche ai
veicoli che, percorrendo la stessa direzione dei primi, viaggino su una diversa
corsia rispetto a quella riservata, la nominata interferenza potrebbe certo
determinarsi, e con essa il rischio di incidenti. Inoltre, l'opposta tesi renderebbe
laboriosa e complessa la rilevazione dell'infrazione, in quanto ogni volta
dovrebbe indagarsi se il conducente del veicolo che non si trova nella corsia
abilitata alla svolta intendesse o meno eseguire una manovra in quella
direzione: il che è contrario all'esigenza di una agevole rilevazione dell'illecito
da parte dell'accertatore o dall'apparecchiatura deputata alla segnalazione di possibili infrazioni".
5.1. Il ricorso dev'essere, quindi, rigettato”.
Tale orientamento è anche dal Tribunale di Mantova, per esempio da ultimo con la sentenza n. 393/2023, a cui va data continuità.
Le spese del presente procedimento seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo ai sensi del D.M. 55/2014 con riduzione del 20%
quanto al compenso relativo agli onorari del primo grado visto che la parte si è
costituita per mezzo di suoi dipendenti (art. 152 bis disp. att. c.p.c.).
P. Q. M.
Il Giudice, ogni diversa domanda ed eccezione reiette ed ogni ulteriore deduzione disattesa, definitivamente pronunciando,
1) Dichiara la nullità della sentenza appellata per inesistenza della motivazione;
2) In accoglimento dell'appello, rigetta il ricorso di perché Controparte_1
infondato;
3) Condanna a rifondere a Controparte_1 Parte_1
(C.F. ), in persona del Sindaco pro tempore, le spese di lite del P.IVA_1
presente procedimento che si liquidano, quanto al primo grado, in euro 276,80
per compenso, quanto al grado di appello, in euro 110,17 per esborsi ed euro pagina 5 di 6 662,00 per compenso oltre al rimborso delle spese forfettarie pari al 15% sul compenso ex DM 37/2018, C.N.P.A. ed I.V.A.;
Così deciso in Mantova, il 28 maggio 2025.
IL GIUDICE
- dott. Giorgio Bertola -
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