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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 21/05/2025, n. 1837 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 1837 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 695/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, corrente in Roma, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Gian
Michele Gentile e AN Carraro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Fiesso D'Artico (VE), via Riviera del Brenta n. 204, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
1 CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
corrente in rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Simone Perazzolo, CP_1
con domicilio eletto presso il suo studio in vicolo Bellini n. 5, in forza di CP_1
procura alle liti unita all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2484/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 13 dicembre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 12 maggio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma accogliere l'appello proposto dalla Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 6 dicembre 2023, e
[...] pertanto affermare l'inesistenza dell'inadempimento della agli impegni CP_3
contrattuali assunti con la affermare l'esistenza Controparte_1 dell'inadempimento della agli impegni contrattuali posti a suo Controparte_1
carico e dichiarare risolto per inadempimento di questa il contratto del 21 marzo
2021; condannarla al pagamento della somma di euro 50.000,00.=, convenuta come penale tra le parti;
condannarla alla restituzione della somma di euro 50.000,00.= come da scrittura del 24 gennaio 2024, in esecuzione della sentenza del giudice di primo grado oggi impugnata. Con vittoria di spese e compensi di difesa per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese e competenze di lite, compreso il rimborso spese generali e accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse, con distrazione a favore del legale antistatario avv.to Simone Perazzolo. In via istruttoria, ammettere la prova per interpello del
2 legale rappresentante di e per testi sulle seguenti circostanze: 1) < CP_3
ha iniziato ad organizzare il ritiro precampionato della stagione 2023/2024 CP_3
della squadra di calcio della Lazio ad Auronzo nel mese di ottobre 2022 e le trattative con l'amministrazione locale ed i soggetti coinvolti si sono concluse nel mese di aprile 2023 (si rammostra il doc. 21 ed il doc. 22)>>; 2) < ha CP_3
organizzato negli anni i ritiri precampionato delle squadre calcistiche a lei affiliate pressoché esclusivamente in località di montagna del nord Italia (si rammostra al teste il doc. 18)>>; 3) < ha disputato le CP_1
seguenti partite amichevoli precampionato: mercoledì 26/07/2023 a Folgaria Lecce-
Padova; venerdì 28/07/2023 a Pieve di Cadore Padova-Torres; Mercoledì 02/08/2023
a OR SA (BS) Centro Sportivo Brescia Calcio Brescia-Padova; Sabato
05/08/2023 a Mestre (VE) Mestre-Padova; Mercoledì 09/08/2023 a Chioggia (VE)
Union CS Clodiense-Padova; Domenica 13/08/2023 ad NO ER (PD) CP_1
SE (si rammostra il doc. 23)>>; 4) <
2022 chiese a un incontro per programmare il ritiro CP_1 CP_3
precampionato della stagione successiva (si rammostra il doc. 11)>>; 5) <
l'incontro tra le parti avvenne il 17 marzo 2022 (si rammostra il doc. 11)>>; 6)
< teste il doc. 11) scriveva a “Come da accordi sto verificando CP_3 CP_1
la possibilità di trovare altre location per il vostro ritiro estivo oltre a quella già opzionata per voi di San Lorenzo Banale”>>; 7) <
2022 (si rammostra il doc. 12) scriveva a “Vi volevo CP_3 CP_1
aggiornare sulle nostre verifiche di ulteriori location da verificare su vostra esplicita richiesta:
1. Brentonico Hotel san Giacomo campo distante circa 7 Km dopo Pasqua potrà darci una risposta affermativa o negativa;
2. per la Controparte_4
prossima settimana ci potrà dare una risposta;
3. Val di cembra stiamo aspettando
3 entro oggi una risposta affermativa;
4. stiamo aspettando entro oggi una Per_1
risposta;
5. Pieve Santo AN disponibile. Chiaramente vi confermo che abbiamo opzionato su vostra precisa indicazione la località di San Lorenzo Banale>>; 8)
< parti discussero sulla località di San Lorenzo Banale in Trentino, caldeggiata da
, ma rispetto alla quale aveva riscontrato criticità relativamente CP_3 CP_1
al campo di allenamento, risultato non regolamentare, nonché sull'organizzazione dei vari sopralluoghi da parte del presso le varie località e strutture CP_1
proposte da 9) < con e-mail del 24 aprile 2022 propose CP_3 CP_3
una struttura a Chianciano ER (in provincia di Siena) e con e-mail del 25 aprile
2022 una struttura a IS (in provincia di Pescara) (si rammostra il doc.
13)>>; 10) < dell'ipotesi di una eventuale risoluzione del contratto, avendo manifestato la CP_3
perdita di interesse alla prosecuzione del rapporto (si rammostra il doc. 14), ma le parti non trovarono un accordo sulla risoluzione del contratto>>; 11) < effettuati di tutta fretta i sopralluoghi anche con riferimento alle due ultime località proposte (si rammostra il doc. 16), con e-mail del 1° maggio 2022 CP_1
comunicò a il gradimento di IS (si rammostra il doc. 17)>>; 12) CP_3
< riferimento alle infrastrutture sportive (si rammostra il doc. 16)>>; 13) <
memore dello snervante confronto sulla scelta della sede del ritiro CP_1 della stagione precedente e per evitare di trovarsi a fine aprile, come accaduto l'anno precedente, senza ancora aver fissato la sede del ritiro, chiedeva con comunicazione del 19.01.2023 a di formulare delle proposte di location per il ritiro della CP_3
stagione 2023/2024, dando le seguenti indicazioni: “mentre escludiamo un ritorno a
IS, prenderemmo volentieri in considerazione una soluzione nelle vicinanze
4 di Auronzo di Cadore, possibilità che ci avevi prospettato anche in considerazione del fatto che in loco organizzi il ritiro della Lazio” (si rammostra il doc. 3)>>; 14)
< riferimento al ritiro di inizio stagione assumeva che fosse ancora troppo CP_3
presto per occuparsi dell'organizzazione dello stesso (si rammostra il doc. 3 – comunicazioni dal 19.01.23 al 02.02.23), si discusse anche della individuazione di una data per lo svolgimento della partita di presentazione della prima squadra del che chiedeva venisse svolta al più tardi ai primi del mese di CP_1 CP_3
agosto>>; 15) < formalizzò per la prima CP_3
volta delle proposte, una a ER EA (Catania) ed una a NE –
LL LA (Cosenza) (si rammostra il doc. 3 – comunicazione del
14.03.23)>>; 16) < declinava le CP_1
suddette proposte sollecitando altre proposte più vicine ed in località di montagna:
“…, grazie per l'invio delle prime proposte ( e NE) per il Parte_2
nostro ritiro, che tuttavia non sono per noi interessanti, anche per ragioni di logistica.
Resto quindi in attesa cortesemente a stretto giro di nuove possibili location, più vicine e in località di montagna;
tempo fa ci avevi accennato, ad esempio, ad una località nei pressi di Auronzo di Cadore, che sarebbe di nostro interesse” (cfr. doc. 3
– comunicazione del 18.03.23)>>; 17) <
18.03.2023 proponeva una località a Budduso (Nuoro), alla quale seguiva, CP_3
con e-mail del 20.03.2023, la proposta di altre tre località, una a Rifreddo di NO
(Potenza), una a Picerno (Potenza), una nella Sila in Calabria (cfr. doc. 3 – comunicazioni del 18.03.23 e del 20.03.23)>>; 18) <
20.03.2023 declinava anche tali proposte, chiarendo quanto segue: “ CP_1
Come da mia del 18 u.s., sono a chiedere delle proposte che non comportino problemi di logistica come quelle che ci stai formulando e che siano quindi più
5 vicine a in località di montagna: ribadisco in proposito il gradimento della CP_1
zona di Auronzo di Cadore, per esemplificare;
ma possono andar bene, oltre alle località del Veneto, anche quelle del Trentino, della Lombardia, insomma località che non siano troppo difficili da raggiungere, sia per noi, sia per la tifoseria. Anche per ovvie ragioni di costi. Escludo, per contro, che il ritiro possa essere fatto in località del centro-sud Italia e quindi vorrei evitare che Tu perdessi tempo, nel Tuo e nel nostro interesse, visto che siamo ormai a fine marzo” (si rammostra il doc. 3 – comunicazione del 20.03.23)>>; 19) < CP_3 reiterava le proposte già scartate da assumendo che “Ciascuna delle CP_1
località che ti ho proposto non è difficile da raggiungere come da te sostenuto e le esigenze di trasferta della tifoseria nonché dei costi di viaggio non possono e debbono essere un mio onere. Ti prego pertanto di selezionare tra le sei che ti ho proposto in adempimento del contratto tra noi intercorrente, quale avete selezionato per dar corso alla prenotazione” (si rammostra il doc. 3 – comunicazione del
22.03.23)>>; 20) < essendo ormai improcrastinabile la CP_1
necessità di cercare un ritiro per la stagione sportiva 23/24, reagiva con diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. di data 23.03.2023, chiedendo a di CP_3
formulare delle proposte di location conformi ai requisiti già indicati, nel contempo aderendo alla richiesta di di disputare la partita di presentazione della prima CP_3
squadra a partire dal 1° agosto 2023 (si rammostra il doc. 4)>>; 21) <
, in modo palesemente strumentale, replicava a propria volta, con diffida ad CP_3
adempiere del 24.03.2023, negando il proprio inadempimento e diffidando CP_1
a scegliere la location del ritiro tra le location proposte in Basilicata,
[...]
Calabria, Sicilia e Sardegna (si rammostra il doc. 5)>>. Testi, anche ad eventuale prova contraria: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , e . Tes_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Testimone_8
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Controparte_1
giudizio al fine di ottenere una pronuncia di Parte_1
accertamento dell'avvenuta risoluzione ex art. 1454 cc del contratto con la stessa stipulato in data 23 marzo 2021 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 50.000,00.= a titolo di penale contrattuale, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cc.
Parte attrice deduceva che, in base al contratto concluso, avrebbe Parte_1
dovuto organizzare a proprie spese il ritiro estivo precampionato dei componenti della prima squadra del per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e CP_1
2023/2024 e, quale corrispettivo, avrebbe avuto diritto ad una quota parte dell'incasso della vendita dei biglietti per la partita di presentazione della prima squadra allo stadio Euganeo, oltre che lo svolgimento di prestazioni promo- pubblicitarie in suo favore sia durante il ritiro e sia durante la stagione calcistica.
Parte attrice allegava che era stata inadempiente alle proprie Parte_1
obbligazioni contrattuali, avendole sottoposto delle proposte di località per il ritiro non soddisfacenti i requisiti indicati, in quanto tutte ubicate molto distanti (Sicilia,
Calabria, Basilicata, Sardegna) ed aventi condizioni climatiche non adatte allo svolgimento di una preparazione atletico-sportiva all'aperto durante l'estate. CP_1
asseriva, inoltre, che la distanza del luogo del ritiro avrebbe comportato una
[...]
limitazione degli incassi dalla vendita dei biglietti della prima partita amichevole, considerato il carattere prettamente locale della sua tifoseria e le difficoltà logistiche ed economiche dei sostenitori a raggiungere località nel meridione.
7 Si costituiva nel giudizio di primo grado sostenendo che la Parte_1
società non aveva accettato in mala fede nessuna delle proposte CP_1
formulate per lo svolgimento del ritiro precampionato, adducendo una propria asserita prerogativa di indicare le regioni italiane presso le quali avrebbe dovuto svolgersi il ritiro. Inoltre, la convenuta evidenziava che non rientrava negli accordi che le strutture proposte dovessero necessariamente trovarsi nel nord Italia, né che il avesse il diritto di indicare preventivamente la regione dove svolgere CP_1
il ritiro e di poter scartare ogni proposta solo perché ubicata in regioni centro- meridionali. eccepiva di aver a propria volta inviato una diffida ad Parte_1
adempiere ex art. 1454 cc, in considerazione del comportamento di , CP_1
chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuta risoluzione e la condanna dell'attrice al pagamento in suo favore della somma di euro 50.000,00.= a titolo di penale contrattuale.
Con sentenza n. 2484/2023, pubblicata in data 13 dicembre 2023, il Tribunale di Padova accoglieva la domanda di parte attrice, dichiarando risolto il contratto, con condanna della convenuta al pagamento in favore di della somma di CP_1
euro 50.000,00.=, oltre interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cc.
Secondo il Giudice di primo grado, doveva reputarsi inadempiente Parte_1 all'art. 2 del contratto oggetto di lite, qualificato come appalto di servizi, posto che la locuzione “requisiti indicati dal contenuta nel citato art. 2, doveva intendersi CP_1
nel senso che la sede del ritiro doveva essere conforme a quanto richiesto dalla committente e soddisfare tutte le esigenze della società calcistica. A detta del primo
Giudice, i “requisiti indicati” dalla committente dovevano necessariamente differenziarsi da quelli specificati dall'art. 3 e dall'art. 4 del contratto medesimo, non giustificandosi altrimenti la previsione negoziale che, al contrario, sarebbe rimasta priva di ogni effetto, potendovi rientrare anche la non eccessiva lontananza della sede
8 del ritiro rispetto alla città di Concludeva il primo Giudice che l'interesse CP_1
oggettivo del non poteva restare del tutto indifferente ad una CP_1 considerazione dell'impatto che la maggiore o minore distanza della sede del ritiro, rispetto al luogo di prevalente concentrazione dei propri sostenitori, poteva avere sulla realizzazione dell'obiettivo di un coinvolgimento della tifoseria durante il ritiro per la preparazione alla nuova stagione calcistica. Così, stante l'inadempimento della il Giudice di primo grado riteneva giustificati i rifiuti della committente Parte_1
alle proposte formulate dalla convenuta, la quale avrebbe potuto e dovuto reperire e prospettare anche un numero limitato di possibili sedi di ritiro situate in località più comodamente raggiungibili dai componenti del CP_1
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo, in Parte_1
riforma della decisione impugnata, l'accertamento dell'inadempimento della società
e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma CP_1
di euro 50.000,00=. a titolo di penale contrattuale.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cc in riferimento all'art. 2 del contratto concluso il 23 marzo 2021. Posto che oggetto del giudizio sarebbe stata l'individuazione della sede del ritiro per la stagione calcistica 2023/2024, parte appellante ha evidenziato la contrarietà a buona fede del rifiuto delle proposte da parte della sua committente. Infatti, a detta di la distanza tra la città di Parte_1
e la sede del ritiro non poteva essere addotta come elemento giustificativo del CP_1
rifiuto, considerato che per la stagione precedente (2022/2023) il CP_1
aveva accettato come sede del ritiro precampionato la località di IS (Aquila) posta a circa 600 km di distanza, rifiutando al contempo la località di San Lorenzo in
Banale, situata a 220 km da L'appellante ha evidenziato, inoltre, che la CP_1
distanza tra la sede del ritiro e la città di non era tra i requisiti elencati CP_1
9 nell'art. 3 e nell'art. 4 del contratto, non essendoci spazio per obblighi ulteriori tali da comportare lo stravolgimento degli accordi conclusi. L'appellante ha lamentato che il primo Giudice non avrebbe tenuto in considerazione la natura del ritiro precampionato, periodo durante il quale la squadra sarebbe rimasta isolata dai tifosi al fine di trovare la giusta forma fisica e mentale per l'inizio della stagione calcistica.
Con il secondo motivo di gravame è stata censurata la violazione dell'art. 1460 cc in riferimento all'art. 10 del contratto. Parte appellante ha lamentato l'inadempimento del in relazione alla mancata scelta della sede di CP_1
ritiro tra quelle proposte, evidenziandosi che la documentazione epistolare allegata rivelava che controparte non aveva mai operato una scelta e si era preoccupata principalmente della data in cui svolgere la partita di presentazione allo stadio
Euganeo. A questo proposito, l'appellante ha asserito che il avrebbe CP_1
voluto svolgere la partita di presentazione con una squadra di primo livello a metà del mese di agosto, non tenendo conto delle difficoltà che tale scelta avrebbe comportato, legate agli impegni delle altre squadre, con la Coppa Italia e con l'inizio del campionato di Serie A e B a partire dal 19 agosto 2023.
Così, parte appellante ha riproposto la domanda riconvenzionale rigettata nel giudizio di primo grado, con la quale aveva chiesto di accertare l'inadempimento del e la condanna di quest'ultima al pagamento di euro 50.000,00.= quale CP_1
penale contrattuale. In punto, ha ribadito che il comportamento Parte_1 dell'appellata configurerebbe un grave inadempimento, considerati i cambiamenti delle date del ritiro, la mancata considerazione dell'esigenza di trovare una data adatta per la partita di presentazione allo stadio Euganeo ed il silenzio in ordine alle varie proposte della sede del ritiro.
L'appellata si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
10 *****
1 – I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. Vanno preliminarmente chiariti i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed i loro rispettivi diritti ed obblighi. In data
23 marzo 2021 veniva stipulata una scrittura privata in base alla quale l'odierna appellante si era obbligata nei confronti di all'organizzazione a Controparte_1
proprie spese del ritiro estivo precampionato per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023.
Come corrispettivo, era obbligata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la quota parte di incasso dei biglietti per la partita di presentazione da tenersi presso lo stadio Euganeo con una squadra italiana/europea di primo livello messa a disposizione da In particolare, quest'ultima aveva diritto di incassare Parte_1
l'intero ricavato dalla vendita dei primi 1500 biglietti e la quota del 50 % dell'incasso derivante dalla vendita di ulteriori biglietti. Inoltre, Controparte_1
avrebbe dovuto svolgere prestazioni promo - pubblicitarie in favore
[...] dell'appellante, sia nel corso del ritiro e sia nel corso della stagione calcistica. Le parti, poi, stipulavano un'integrazione contrattuale mediante la scrittura privata, datata 1 luglio 2021, con cui il contratto era prorogato anche per la stagione
2023/2024. Inoltre, con l'integrazione le parti concordavano che il si CP_1
facesse carico delle spese del ritiro per la stagione 2021/2022, in deroga agli art. 3 e
4 del contratto del 23 marzo 2021, posta l'impossibilità dovuta anche dall'emergenza pandemica e dagli impegni sportivi della committente di svolgere la partita di presentazione presso lo stadio Euganeo.
2 – Ciò posto, la presente controversia riguarda l'organizzazione del ritiro e la determinazione della relativa sede per la stagione sportiva 2023/2024. Le
11 disposizioni contrattuali dirimenti per la decisione del gravame sono gli artt. 2, 3 e 4 della scrittura privata del 23 marzo 2021. Secondo l'art. 2 “Il si impegna a CP_1
svolgere il ritiro precampionato della Prima Squadra, partecipante al campionato di calcio di Serie "Lega Pro", "serie B" o "serie A", presso la sede del ritiro per un periodo di almeno 12 (dodici) giorni estendibili fino a un massimo di 14 (quattordici)
a discrezione del Per sede del ritiro si intende un hotel minimo 3/4 stelle con CP_1
relativo centro sportivo. La sede del ritiro verrà selezionata dal sulla base CP_1
delle proposte presentate da MSE, sulla base dei requisiti indicati dal CP_1
secondo tempistiche tali da assicurare una adeguata pianificazione ed organizzazione del ritiro”. L'art. 3 disciplina i requisiti che deve avere la struttura alberghiera, comprendenti pasti e messa a disposizione di uno spazio per la squadra per eventuali riunioni tecniche. L'art. 4 enuclea i requisiti che deve avere il centro sportivo presso la sede del ritiro, che deve essere dotato “di almeno un campo di calcio regolamentare con manto in erba naturale in perfette condizioni, servizio di taglio erba e segnatura campo;
due spogliatoi per i calciatori, uno per lo staff ed uno da adibire a sala medica;
palestra (se presente) e magazzino, necessari agli allenamenti di cui al ritiro oggetto al presente contratto”.
3 – L'odierna appellante non ha messo a disposizione un'adeguata sede funzionale ad un adeguato svolgimento del ritiro precampionato, non soddisfacendo i requisiti richiesti dalla sua committente. Contrariamente a quanto asserisce parte appellante, i requisiti indicati negli art. 3 e 4 della scrittura privata non sono esaustivi, ben potendo il rifiutare, in conformità a buona fede, una proposta della CP_1
sede del ritiro che non fosse di suo gradimento, come si desume dal tenore letterale dell'art. 2 della scrittura privata, che dispone che la sede del ritiro doveva essere scelta dal sulla base delle proposte fornite da “sulla base CP_1 Parte_1
dei requisiti indicati dal . Tale previsione trova riscontro anche nelle CP_1
12 premesse del contratto, che fanno parte integrante del suo testo negoziale, premesse dalle quali si evince che la sede del ritiro precampionato doveva essere rispondente ai requisiti richiesti dal Così, la locuzione “requisiti indicati dal deve CP_1 CP_1
essere intesa quale possibilità che la società calcistica indichi ulteriori prerogative rispetto a quelle stabilite per la struttura alberghiera ed il centro sportivo ai sensi dell'art. 3 e dall'art. 4 del contratto. Se quanto disposto dall'art. 2 fosse un mero rinvio a quanto stabilito dall'art. 3 e 4 del contratto, l'espressione “requisiti indicati dal sarebbe priva di efficacia e nulla aggiungerebbe rispetto a quanto CP_1
stabilito nelle altre disposizioni contrattuali. L'interpretazione proposta da parte appellante comporterebbe delle conseguenze irrazionali, posto che non si spiegherebbe il motivo dell'inserimento di questa ulteriore clausola nell'art. 2 se fosse in sostanza un mero rinvio alle altre disposizioni contrattuali. Se l'art. 2 fosse interpretato in stretta correlazione con gli art. 3 e 4 del contratto, non avrebbe alcuna efficacia precettiva, dovendosi comunque prediligere un'interpretazione che attribuisca degli effetti al contratto, a mente dell'art. 1367 cc. Ciò posto, rientra negli ulteriori requisiti la vicinanza tra la sede del ritiro e la città di necessità CP_1
indicata dal già nella mail del 19 gennaio 2023, nella quale si CP_1 manifesta l'intenzione di trascorrere il ritiro precampionato ad Auronzo di Cadore
(BL). La necessità di avere un luogo per il ritiro al nord Italia è ribadita anche nelle successive comunicazioni, in particolare nella e-mail del 18 marzo e del 20 marzo
2023. Sul punto, sostiene il in risposta alle proposte di località situate CP_1 al sud Italia formulate da “sono a chiedere delle proposte che non Parte_1
comportino problemi di logistica come quelle che ci stai formulando e che siano quindi più vicine a in località di montagna: ribadisco in proposito il CP_1
gradimento della zona di Auronzo di Cadore, per esemplificare;
ma possono andar bene, oltre alle località del Veneto, anche quelle del Trentino, della Lombardia,
13 insomma località che non siano troppo difficili da raggiungere, sia per noi, sia per la tifoseria. Anche per ovvie ragioni di costi” (mail del 20 marzo 2023). La richiesta di andare in ritiro in un luogo vicino alla città di è giustificata e rientra negli CP_1
“altri requisiti richiesti” di cui all'art. 2 del contratto. La richiesta trova giustificazione nella necessità per il di stare in un luogo facilmente CP_1
raggiungibile dai tifosi, per il clima favorevole alla preparazione atletica che è tipico delle località alpine del Nord Italia e le maggiori difficoltà logistiche che avrebbe comportato il ritiro in una località situata al Sud Italia.
4 – Non è dirimente la circostanza che il abbia accettato di andare in CP_1
ritiro a IS (Aquila) per la stagione calcistica 2022/2023. Da ciò l'appellante deduce la contrarietà a buona fede e l'irragionevolezza del rifiuto del CP_1
di recarsi al Sud Italia per il ritiro per la stagione 2023/2024. Tale argomentazione non è fondata. Dalla corrispondenza allegata si evince che la scelta del ritiro per la stagione 2022/2023 è stata frutto di una copiosa trattativa, dettata dalla mancanza di gradimento del relativamente alle altre proposte formulate da CP_1 Pt_1
In particolare, ha rifiutato la sede del ritiro di San Lorenzo in
[...] CP_1
Banale (Trento) perché non rispondente ai requisiti indicati nel contratto (dimensioni del campo non regolamentari, vedasi mail del 19 aprile 2022, doc. 13). Per il medesimo motivo, è stato annullato il sopralluogo a Brentonico (Trento). CP_1
ha altresì rifiutato Pieve Santo AN (prov. di Arezzo) e Chianciano ER
[...]
(prov. di Siena), non avendo queste ultime sedi i requisiti richiesti (doc. 16, mail del
28 aprile 2022). Si rileva che il , per la stagione calcistica 2023/2024, CP_1
ha fin da subito escluso un ritorno a IS (mail del 19 gennaio 2023), manifestando inequivocabilmente di preferire una sede per il ritiro precampionato al
Nord Italia e vicino alla città di Ad ulteriore conferma di ciò, si rileva che il CP_1
, stante l'inadempimento di si è fatta carico di CP_1 Parte_1
14 organizzare il ritiro precampionato a proprie spese, individuando a tale fine la località di Pieve di Cadore (Belluno).
5 – Per quanto attiene all'organizzazione della partita inaugurale allo stadio Euganeo di si rileva quanto segue. Dalla corrispondenza allegata, si evince la CP_1
disponibilità del di anticipare la partita inaugurale rispetto alla data CP_1 inizialmente preventivata. Infatti, se inizialmente l'appellata ha proposto come date possibili dal 16 al 18 agosto o dal 21 agosto al 24 agosto, successivamente si è resa disponibile a svolgere la partita amichevole già a partire dal 7 agosto (mail 10 marzo
2023) e poi anche già il primo agosto (mail del 23 marzo 2023).
6 – Stante l'accertato inadempimento di nell'individuare una sede del Parte_1
ritiro secondo quanto disposto dall'art. 2 del contratto, non sussiste alcun inadempimento del , il quale ha legittimamente rifiutato le proposte di CP_1
che non hanno soddisfatto i requisiti richiesti. Ciò comporta il rigetto Parte_1
della domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione contrattuale riproposta dall'appellante nel presente giudizio di gravame, ivi compresa la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00.= a titolo di penale (art. 10.2 contratto).
7 – La sentenza gravata deve, pertanto, essere confermata e le spese del presente giudizio di impugnazione seguire la soccombenza di parte appellante, liquidandosi le stesse in ragione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazione e modifiche, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
15
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n. 2484/2023, pubblicata in data 13 dicembre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 19 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
16
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 695/2024 R.G. promossa
DA in persona del legale rappresentante pro Parte_1
tempore, corrente in Roma, rappresentata e difesa in giudizio dagli avv.ti Gian
Michele Gentile e AN Carraro, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo sito in Fiesso D'Artico (VE), via Riviera del Brenta n. 204, in forza di procura alle liti in calce all'atto di citazione in appello;
APPELLANTE
1 CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1
corrente in rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Simone Perazzolo, CP_1
con domicilio eletto presso il suo studio in vicolo Bellini n. 5, in forza di CP_1
procura alle liti unita all'atto di citazione del giudizio di primo grado;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 2484/2023 del Tribunale di Padova, pubblicata in data 13 dicembre 2023, rimesso al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza ex art. 352 cpc, tenutasi in data 12 maggio 2025.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLANTE:
“Piaccia alla Corte Ecc.ma accogliere l'appello proposto dalla Controparte_2
avverso la sentenza del Tribunale di Padova del 6 dicembre 2023, e
[...] pertanto affermare l'inesistenza dell'inadempimento della agli impegni CP_3
contrattuali assunti con la affermare l'esistenza Controparte_1 dell'inadempimento della agli impegni contrattuali posti a suo Controparte_1
carico e dichiarare risolto per inadempimento di questa il contratto del 21 marzo
2021; condannarla al pagamento della somma di euro 50.000,00.=, convenuta come penale tra le parti;
condannarla alla restituzione della somma di euro 50.000,00.= come da scrittura del 24 gennaio 2024, in esecuzione della sentenza del giudice di primo grado oggi impugnata. Con vittoria di spese e compensi di difesa per entrambi i gradi di giudizio”.
CONCLUSIONI DI PARTE APPELLATA:
“Nel merito, rigettare l'appello avversario, in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Spese e competenze di lite, compreso il rimborso spese generali e accessori fiscali e previdenziali, integralmente rifuse, con distrazione a favore del legale antistatario avv.to Simone Perazzolo. In via istruttoria, ammettere la prova per interpello del
2 legale rappresentante di e per testi sulle seguenti circostanze: 1) < CP_3
ha iniziato ad organizzare il ritiro precampionato della stagione 2023/2024 CP_3
della squadra di calcio della Lazio ad Auronzo nel mese di ottobre 2022 e le trattative con l'amministrazione locale ed i soggetti coinvolti si sono concluse nel mese di aprile 2023 (si rammostra il doc. 21 ed il doc. 22)>>; 2) < ha CP_3
organizzato negli anni i ritiri precampionato delle squadre calcistiche a lei affiliate pressoché esclusivamente in località di montagna del nord Italia (si rammostra al teste il doc. 18)>>; 3) < ha disputato le CP_1
seguenti partite amichevoli precampionato: mercoledì 26/07/2023 a Folgaria Lecce-
Padova; venerdì 28/07/2023 a Pieve di Cadore Padova-Torres; Mercoledì 02/08/2023
a OR SA (BS) Centro Sportivo Brescia Calcio Brescia-Padova; Sabato
05/08/2023 a Mestre (VE) Mestre-Padova; Mercoledì 09/08/2023 a Chioggia (VE)
Union CS Clodiense-Padova; Domenica 13/08/2023 ad NO ER (PD) CP_1
SE (si rammostra il doc. 23)>>; 4) <
2022 chiese a un incontro per programmare il ritiro CP_1 CP_3
precampionato della stagione successiva (si rammostra il doc. 11)>>; 5) <
l'incontro tra le parti avvenne il 17 marzo 2022 (si rammostra il doc. 11)>>; 6)
< teste il doc. 11) scriveva a “Come da accordi sto verificando CP_3 CP_1
la possibilità di trovare altre location per il vostro ritiro estivo oltre a quella già opzionata per voi di San Lorenzo Banale”>>; 7) <
2022 (si rammostra il doc. 12) scriveva a “Vi volevo CP_3 CP_1
aggiornare sulle nostre verifiche di ulteriori location da verificare su vostra esplicita richiesta:
1. Brentonico Hotel san Giacomo campo distante circa 7 Km dopo Pasqua potrà darci una risposta affermativa o negativa;
2. per la Controparte_4
prossima settimana ci potrà dare una risposta;
3. Val di cembra stiamo aspettando
3 entro oggi una risposta affermativa;
4. stiamo aspettando entro oggi una Per_1
risposta;
5. Pieve Santo AN disponibile. Chiaramente vi confermo che abbiamo opzionato su vostra precisa indicazione la località di San Lorenzo Banale>>; 8)
< parti discussero sulla località di San Lorenzo Banale in Trentino, caldeggiata da
, ma rispetto alla quale aveva riscontrato criticità relativamente CP_3 CP_1
al campo di allenamento, risultato non regolamentare, nonché sull'organizzazione dei vari sopralluoghi da parte del presso le varie località e strutture CP_1
proposte da 9) < con e-mail del 24 aprile 2022 propose CP_3 CP_3
una struttura a Chianciano ER (in provincia di Siena) e con e-mail del 25 aprile
2022 una struttura a IS (in provincia di Pescara) (si rammostra il doc.
13)>>; 10) < dell'ipotesi di una eventuale risoluzione del contratto, avendo manifestato la CP_3
perdita di interesse alla prosecuzione del rapporto (si rammostra il doc. 14), ma le parti non trovarono un accordo sulla risoluzione del contratto>>; 11) < effettuati di tutta fretta i sopralluoghi anche con riferimento alle due ultime località proposte (si rammostra il doc. 16), con e-mail del 1° maggio 2022 CP_1
comunicò a il gradimento di IS (si rammostra il doc. 17)>>; 12) CP_3
< riferimento alle infrastrutture sportive (si rammostra il doc. 16)>>; 13) <
memore dello snervante confronto sulla scelta della sede del ritiro CP_1 della stagione precedente e per evitare di trovarsi a fine aprile, come accaduto l'anno precedente, senza ancora aver fissato la sede del ritiro, chiedeva con comunicazione del 19.01.2023 a di formulare delle proposte di location per il ritiro della CP_3
stagione 2023/2024, dando le seguenti indicazioni: “mentre escludiamo un ritorno a
IS, prenderemmo volentieri in considerazione una soluzione nelle vicinanze
4 di Auronzo di Cadore, possibilità che ci avevi prospettato anche in considerazione del fatto che in loco organizzi il ritiro della Lazio” (si rammostra il doc. 3)>>; 14)
< riferimento al ritiro di inizio stagione assumeva che fosse ancora troppo CP_3
presto per occuparsi dell'organizzazione dello stesso (si rammostra il doc. 3 – comunicazioni dal 19.01.23 al 02.02.23), si discusse anche della individuazione di una data per lo svolgimento della partita di presentazione della prima squadra del che chiedeva venisse svolta al più tardi ai primi del mese di CP_1 CP_3
agosto>>; 15) < formalizzò per la prima CP_3
volta delle proposte, una a ER EA (Catania) ed una a NE –
LL LA (Cosenza) (si rammostra il doc. 3 – comunicazione del
14.03.23)>>; 16) < declinava le CP_1
suddette proposte sollecitando altre proposte più vicine ed in località di montagna:
“…, grazie per l'invio delle prime proposte ( e NE) per il Parte_2
nostro ritiro, che tuttavia non sono per noi interessanti, anche per ragioni di logistica.
Resto quindi in attesa cortesemente a stretto giro di nuove possibili location, più vicine e in località di montagna;
tempo fa ci avevi accennato, ad esempio, ad una località nei pressi di Auronzo di Cadore, che sarebbe di nostro interesse” (cfr. doc. 3
– comunicazione del 18.03.23)>>; 17) <
18.03.2023 proponeva una località a Budduso (Nuoro), alla quale seguiva, CP_3
con e-mail del 20.03.2023, la proposta di altre tre località, una a Rifreddo di NO
(Potenza), una a Picerno (Potenza), una nella Sila in Calabria (cfr. doc. 3 – comunicazioni del 18.03.23 e del 20.03.23)>>; 18) <
20.03.2023 declinava anche tali proposte, chiarendo quanto segue: “ CP_1
Come da mia del 18 u.s., sono a chiedere delle proposte che non comportino problemi di logistica come quelle che ci stai formulando e che siano quindi più
5 vicine a in località di montagna: ribadisco in proposito il gradimento della CP_1
zona di Auronzo di Cadore, per esemplificare;
ma possono andar bene, oltre alle località del Veneto, anche quelle del Trentino, della Lombardia, insomma località che non siano troppo difficili da raggiungere, sia per noi, sia per la tifoseria. Anche per ovvie ragioni di costi. Escludo, per contro, che il ritiro possa essere fatto in località del centro-sud Italia e quindi vorrei evitare che Tu perdessi tempo, nel Tuo e nel nostro interesse, visto che siamo ormai a fine marzo” (si rammostra il doc. 3 – comunicazione del 20.03.23)>>; 19) < CP_3 reiterava le proposte già scartate da assumendo che “Ciascuna delle CP_1
località che ti ho proposto non è difficile da raggiungere come da te sostenuto e le esigenze di trasferta della tifoseria nonché dei costi di viaggio non possono e debbono essere un mio onere. Ti prego pertanto di selezionare tra le sei che ti ho proposto in adempimento del contratto tra noi intercorrente, quale avete selezionato per dar corso alla prenotazione” (si rammostra il doc. 3 – comunicazione del
22.03.23)>>; 20) < essendo ormai improcrastinabile la CP_1
necessità di cercare un ritiro per la stagione sportiva 23/24, reagiva con diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 c.c. di data 23.03.2023, chiedendo a di CP_3
formulare delle proposte di location conformi ai requisiti già indicati, nel contempo aderendo alla richiesta di di disputare la partita di presentazione della prima CP_3
squadra a partire dal 1° agosto 2023 (si rammostra il doc. 4)>>; 21) <
, in modo palesemente strumentale, replicava a propria volta, con diffida ad CP_3
adempiere del 24.03.2023, negando il proprio inadempimento e diffidando CP_1
a scegliere la location del ritiro tra le location proposte in Basilicata,
[...]
Calabria, Sicilia e Sardegna (si rammostra il doc. 5)>>. Testi, anche ad eventuale prova contraria: , , Testimone_1 Testimone_2 Testimone_3 [...]
, , e . Tes_4 Testimone_5 Tes_6 Testimone_7 Testimone_8
6 RAGIONI DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, il conveniva in Controparte_1
giudizio al fine di ottenere una pronuncia di Parte_1
accertamento dell'avvenuta risoluzione ex art. 1454 cc del contratto con la stessa stipulato in data 23 marzo 2021 e la condanna della convenuta al pagamento della somma di euro 50.000,00.= a titolo di penale contrattuale, oltre interessi ex art. 1284 comma 4 cc.
Parte attrice deduceva che, in base al contratto concluso, avrebbe Parte_1
dovuto organizzare a proprie spese il ritiro estivo precampionato dei componenti della prima squadra del per le stagioni sportive 2021/22, 2022/23 e CP_1
2023/2024 e, quale corrispettivo, avrebbe avuto diritto ad una quota parte dell'incasso della vendita dei biglietti per la partita di presentazione della prima squadra allo stadio Euganeo, oltre che lo svolgimento di prestazioni promo- pubblicitarie in suo favore sia durante il ritiro e sia durante la stagione calcistica.
Parte attrice allegava che era stata inadempiente alle proprie Parte_1
obbligazioni contrattuali, avendole sottoposto delle proposte di località per il ritiro non soddisfacenti i requisiti indicati, in quanto tutte ubicate molto distanti (Sicilia,
Calabria, Basilicata, Sardegna) ed aventi condizioni climatiche non adatte allo svolgimento di una preparazione atletico-sportiva all'aperto durante l'estate. CP_1
asseriva, inoltre, che la distanza del luogo del ritiro avrebbe comportato una
[...]
limitazione degli incassi dalla vendita dei biglietti della prima partita amichevole, considerato il carattere prettamente locale della sua tifoseria e le difficoltà logistiche ed economiche dei sostenitori a raggiungere località nel meridione.
7 Si costituiva nel giudizio di primo grado sostenendo che la Parte_1
società non aveva accettato in mala fede nessuna delle proposte CP_1
formulate per lo svolgimento del ritiro precampionato, adducendo una propria asserita prerogativa di indicare le regioni italiane presso le quali avrebbe dovuto svolgersi il ritiro. Inoltre, la convenuta evidenziava che non rientrava negli accordi che le strutture proposte dovessero necessariamente trovarsi nel nord Italia, né che il avesse il diritto di indicare preventivamente la regione dove svolgere CP_1
il ritiro e di poter scartare ogni proposta solo perché ubicata in regioni centro- meridionali. eccepiva di aver a propria volta inviato una diffida ad Parte_1
adempiere ex art. 1454 cc, in considerazione del comportamento di , CP_1
chiedendo in via riconvenzionale l'accertamento dell'avvenuta risoluzione e la condanna dell'attrice al pagamento in suo favore della somma di euro 50.000,00.= a titolo di penale contrattuale.
Con sentenza n. 2484/2023, pubblicata in data 13 dicembre 2023, il Tribunale di Padova accoglieva la domanda di parte attrice, dichiarando risolto il contratto, con condanna della convenuta al pagamento in favore di della somma di CP_1
euro 50.000,00.=, oltre interessi di cui all'art. 1284 comma 4 cc.
Secondo il Giudice di primo grado, doveva reputarsi inadempiente Parte_1 all'art. 2 del contratto oggetto di lite, qualificato come appalto di servizi, posto che la locuzione “requisiti indicati dal contenuta nel citato art. 2, doveva intendersi CP_1
nel senso che la sede del ritiro doveva essere conforme a quanto richiesto dalla committente e soddisfare tutte le esigenze della società calcistica. A detta del primo
Giudice, i “requisiti indicati” dalla committente dovevano necessariamente differenziarsi da quelli specificati dall'art. 3 e dall'art. 4 del contratto medesimo, non giustificandosi altrimenti la previsione negoziale che, al contrario, sarebbe rimasta priva di ogni effetto, potendovi rientrare anche la non eccessiva lontananza della sede
8 del ritiro rispetto alla città di Concludeva il primo Giudice che l'interesse CP_1
oggettivo del non poteva restare del tutto indifferente ad una CP_1 considerazione dell'impatto che la maggiore o minore distanza della sede del ritiro, rispetto al luogo di prevalente concentrazione dei propri sostenitori, poteva avere sulla realizzazione dell'obiettivo di un coinvolgimento della tifoseria durante il ritiro per la preparazione alla nuova stagione calcistica. Così, stante l'inadempimento della il Giudice di primo grado riteneva giustificati i rifiuti della committente Parte_1
alle proposte formulate dalla convenuta, la quale avrebbe potuto e dovuto reperire e prospettare anche un numero limitato di possibili sedi di ritiro situate in località più comodamente raggiungibili dai componenti del CP_1
Avverso detta sentenza, ha proposto appello chiedendo, in Parte_1
riforma della decisione impugnata, l'accertamento dell'inadempimento della società
e la condanna di quest'ultima al pagamento in suo favore della somma CP_1
di euro 50.000,00=. a titolo di penale contrattuale.
Con il primo motivo di impugnazione, parte appellante ha censurato la violazione degli artt. 1362, 1363, 1366 e 1367 cc in riferimento all'art. 2 del contratto concluso il 23 marzo 2021. Posto che oggetto del giudizio sarebbe stata l'individuazione della sede del ritiro per la stagione calcistica 2023/2024, parte appellante ha evidenziato la contrarietà a buona fede del rifiuto delle proposte da parte della sua committente. Infatti, a detta di la distanza tra la città di Parte_1
e la sede del ritiro non poteva essere addotta come elemento giustificativo del CP_1
rifiuto, considerato che per la stagione precedente (2022/2023) il CP_1
aveva accettato come sede del ritiro precampionato la località di IS (Aquila) posta a circa 600 km di distanza, rifiutando al contempo la località di San Lorenzo in
Banale, situata a 220 km da L'appellante ha evidenziato, inoltre, che la CP_1
distanza tra la sede del ritiro e la città di non era tra i requisiti elencati CP_1
9 nell'art. 3 e nell'art. 4 del contratto, non essendoci spazio per obblighi ulteriori tali da comportare lo stravolgimento degli accordi conclusi. L'appellante ha lamentato che il primo Giudice non avrebbe tenuto in considerazione la natura del ritiro precampionato, periodo durante il quale la squadra sarebbe rimasta isolata dai tifosi al fine di trovare la giusta forma fisica e mentale per l'inizio della stagione calcistica.
Con il secondo motivo di gravame è stata censurata la violazione dell'art. 1460 cc in riferimento all'art. 10 del contratto. Parte appellante ha lamentato l'inadempimento del in relazione alla mancata scelta della sede di CP_1
ritiro tra quelle proposte, evidenziandosi che la documentazione epistolare allegata rivelava che controparte non aveva mai operato una scelta e si era preoccupata principalmente della data in cui svolgere la partita di presentazione allo stadio
Euganeo. A questo proposito, l'appellante ha asserito che il avrebbe CP_1
voluto svolgere la partita di presentazione con una squadra di primo livello a metà del mese di agosto, non tenendo conto delle difficoltà che tale scelta avrebbe comportato, legate agli impegni delle altre squadre, con la Coppa Italia e con l'inizio del campionato di Serie A e B a partire dal 19 agosto 2023.
Così, parte appellante ha riproposto la domanda riconvenzionale rigettata nel giudizio di primo grado, con la quale aveva chiesto di accertare l'inadempimento del e la condanna di quest'ultima al pagamento di euro 50.000,00.= quale CP_1
penale contrattuale. In punto, ha ribadito che il comportamento Parte_1 dell'appellata configurerebbe un grave inadempimento, considerati i cambiamenti delle date del ritiro, la mancata considerazione dell'esigenza di trovare una data adatta per la partita di presentazione allo stadio Euganeo ed il silenzio in ordine alle varie proposte della sede del ritiro.
L'appellata si è costituito in giudizio, concludendo per il rigetto del gravame e la conferma della sentenza impugnata.
10 *****
1 – I motivi di appello possono essere esaminati congiuntamente in quanto vertenti su questioni tra loro collegate e non sono fondati. Vanno preliminarmente chiariti i rapporti contrattuali intercorsi tra le parti ed i loro rispettivi diritti ed obblighi. In data
23 marzo 2021 veniva stipulata una scrittura privata in base alla quale l'odierna appellante si era obbligata nei confronti di all'organizzazione a Controparte_1
proprie spese del ritiro estivo precampionato per le stagioni 2021/2022 e 2022/2023.
Come corrispettivo, era obbligata a corrispondere a Controparte_1 Parte_1
la quota parte di incasso dei biglietti per la partita di presentazione da tenersi presso lo stadio Euganeo con una squadra italiana/europea di primo livello messa a disposizione da In particolare, quest'ultima aveva diritto di incassare Parte_1
l'intero ricavato dalla vendita dei primi 1500 biglietti e la quota del 50 % dell'incasso derivante dalla vendita di ulteriori biglietti. Inoltre, Controparte_1
avrebbe dovuto svolgere prestazioni promo - pubblicitarie in favore
[...] dell'appellante, sia nel corso del ritiro e sia nel corso della stagione calcistica. Le parti, poi, stipulavano un'integrazione contrattuale mediante la scrittura privata, datata 1 luglio 2021, con cui il contratto era prorogato anche per la stagione
2023/2024. Inoltre, con l'integrazione le parti concordavano che il si CP_1
facesse carico delle spese del ritiro per la stagione 2021/2022, in deroga agli art. 3 e
4 del contratto del 23 marzo 2021, posta l'impossibilità dovuta anche dall'emergenza pandemica e dagli impegni sportivi della committente di svolgere la partita di presentazione presso lo stadio Euganeo.
2 – Ciò posto, la presente controversia riguarda l'organizzazione del ritiro e la determinazione della relativa sede per la stagione sportiva 2023/2024. Le
11 disposizioni contrattuali dirimenti per la decisione del gravame sono gli artt. 2, 3 e 4 della scrittura privata del 23 marzo 2021. Secondo l'art. 2 “Il si impegna a CP_1
svolgere il ritiro precampionato della Prima Squadra, partecipante al campionato di calcio di Serie "Lega Pro", "serie B" o "serie A", presso la sede del ritiro per un periodo di almeno 12 (dodici) giorni estendibili fino a un massimo di 14 (quattordici)
a discrezione del Per sede del ritiro si intende un hotel minimo 3/4 stelle con CP_1
relativo centro sportivo. La sede del ritiro verrà selezionata dal sulla base CP_1
delle proposte presentate da MSE, sulla base dei requisiti indicati dal CP_1
secondo tempistiche tali da assicurare una adeguata pianificazione ed organizzazione del ritiro”. L'art. 3 disciplina i requisiti che deve avere la struttura alberghiera, comprendenti pasti e messa a disposizione di uno spazio per la squadra per eventuali riunioni tecniche. L'art. 4 enuclea i requisiti che deve avere il centro sportivo presso la sede del ritiro, che deve essere dotato “di almeno un campo di calcio regolamentare con manto in erba naturale in perfette condizioni, servizio di taglio erba e segnatura campo;
due spogliatoi per i calciatori, uno per lo staff ed uno da adibire a sala medica;
palestra (se presente) e magazzino, necessari agli allenamenti di cui al ritiro oggetto al presente contratto”.
3 – L'odierna appellante non ha messo a disposizione un'adeguata sede funzionale ad un adeguato svolgimento del ritiro precampionato, non soddisfacendo i requisiti richiesti dalla sua committente. Contrariamente a quanto asserisce parte appellante, i requisiti indicati negli art. 3 e 4 della scrittura privata non sono esaustivi, ben potendo il rifiutare, in conformità a buona fede, una proposta della CP_1
sede del ritiro che non fosse di suo gradimento, come si desume dal tenore letterale dell'art. 2 della scrittura privata, che dispone che la sede del ritiro doveva essere scelta dal sulla base delle proposte fornite da “sulla base CP_1 Parte_1
dei requisiti indicati dal . Tale previsione trova riscontro anche nelle CP_1
12 premesse del contratto, che fanno parte integrante del suo testo negoziale, premesse dalle quali si evince che la sede del ritiro precampionato doveva essere rispondente ai requisiti richiesti dal Così, la locuzione “requisiti indicati dal deve CP_1 CP_1
essere intesa quale possibilità che la società calcistica indichi ulteriori prerogative rispetto a quelle stabilite per la struttura alberghiera ed il centro sportivo ai sensi dell'art. 3 e dall'art. 4 del contratto. Se quanto disposto dall'art. 2 fosse un mero rinvio a quanto stabilito dall'art. 3 e 4 del contratto, l'espressione “requisiti indicati dal sarebbe priva di efficacia e nulla aggiungerebbe rispetto a quanto CP_1
stabilito nelle altre disposizioni contrattuali. L'interpretazione proposta da parte appellante comporterebbe delle conseguenze irrazionali, posto che non si spiegherebbe il motivo dell'inserimento di questa ulteriore clausola nell'art. 2 se fosse in sostanza un mero rinvio alle altre disposizioni contrattuali. Se l'art. 2 fosse interpretato in stretta correlazione con gli art. 3 e 4 del contratto, non avrebbe alcuna efficacia precettiva, dovendosi comunque prediligere un'interpretazione che attribuisca degli effetti al contratto, a mente dell'art. 1367 cc. Ciò posto, rientra negli ulteriori requisiti la vicinanza tra la sede del ritiro e la città di necessità CP_1
indicata dal già nella mail del 19 gennaio 2023, nella quale si CP_1 manifesta l'intenzione di trascorrere il ritiro precampionato ad Auronzo di Cadore
(BL). La necessità di avere un luogo per il ritiro al nord Italia è ribadita anche nelle successive comunicazioni, in particolare nella e-mail del 18 marzo e del 20 marzo
2023. Sul punto, sostiene il in risposta alle proposte di località situate CP_1 al sud Italia formulate da “sono a chiedere delle proposte che non Parte_1
comportino problemi di logistica come quelle che ci stai formulando e che siano quindi più vicine a in località di montagna: ribadisco in proposito il CP_1
gradimento della zona di Auronzo di Cadore, per esemplificare;
ma possono andar bene, oltre alle località del Veneto, anche quelle del Trentino, della Lombardia,
13 insomma località che non siano troppo difficili da raggiungere, sia per noi, sia per la tifoseria. Anche per ovvie ragioni di costi” (mail del 20 marzo 2023). La richiesta di andare in ritiro in un luogo vicino alla città di è giustificata e rientra negli CP_1
“altri requisiti richiesti” di cui all'art. 2 del contratto. La richiesta trova giustificazione nella necessità per il di stare in un luogo facilmente CP_1
raggiungibile dai tifosi, per il clima favorevole alla preparazione atletica che è tipico delle località alpine del Nord Italia e le maggiori difficoltà logistiche che avrebbe comportato il ritiro in una località situata al Sud Italia.
4 – Non è dirimente la circostanza che il abbia accettato di andare in CP_1
ritiro a IS (Aquila) per la stagione calcistica 2022/2023. Da ciò l'appellante deduce la contrarietà a buona fede e l'irragionevolezza del rifiuto del CP_1
di recarsi al Sud Italia per il ritiro per la stagione 2023/2024. Tale argomentazione non è fondata. Dalla corrispondenza allegata si evince che la scelta del ritiro per la stagione 2022/2023 è stata frutto di una copiosa trattativa, dettata dalla mancanza di gradimento del relativamente alle altre proposte formulate da CP_1 Pt_1
In particolare, ha rifiutato la sede del ritiro di San Lorenzo in
[...] CP_1
Banale (Trento) perché non rispondente ai requisiti indicati nel contratto (dimensioni del campo non regolamentari, vedasi mail del 19 aprile 2022, doc. 13). Per il medesimo motivo, è stato annullato il sopralluogo a Brentonico (Trento). CP_1
ha altresì rifiutato Pieve Santo AN (prov. di Arezzo) e Chianciano ER
[...]
(prov. di Siena), non avendo queste ultime sedi i requisiti richiesti (doc. 16, mail del
28 aprile 2022). Si rileva che il , per la stagione calcistica 2023/2024, CP_1
ha fin da subito escluso un ritorno a IS (mail del 19 gennaio 2023), manifestando inequivocabilmente di preferire una sede per il ritiro precampionato al
Nord Italia e vicino alla città di Ad ulteriore conferma di ciò, si rileva che il CP_1
, stante l'inadempimento di si è fatta carico di CP_1 Parte_1
14 organizzare il ritiro precampionato a proprie spese, individuando a tale fine la località di Pieve di Cadore (Belluno).
5 – Per quanto attiene all'organizzazione della partita inaugurale allo stadio Euganeo di si rileva quanto segue. Dalla corrispondenza allegata, si evince la CP_1
disponibilità del di anticipare la partita inaugurale rispetto alla data CP_1 inizialmente preventivata. Infatti, se inizialmente l'appellata ha proposto come date possibili dal 16 al 18 agosto o dal 21 agosto al 24 agosto, successivamente si è resa disponibile a svolgere la partita amichevole già a partire dal 7 agosto (mail 10 marzo
2023) e poi anche già il primo agosto (mail del 23 marzo 2023).
6 – Stante l'accertato inadempimento di nell'individuare una sede del Parte_1
ritiro secondo quanto disposto dall'art. 2 del contratto, non sussiste alcun inadempimento del , il quale ha legittimamente rifiutato le proposte di CP_1
che non hanno soddisfatto i requisiti richiesti. Ciò comporta il rigetto Parte_1
della domanda riconvenzionale di accertamento della risoluzione contrattuale riproposta dall'appellante nel presente giudizio di gravame, ivi compresa la domanda di condanna al pagamento della somma di euro 50.000,00.= a titolo di penale (art. 10.2 contratto).
7 – La sentenza gravata deve, pertanto, essere confermata e le spese del presente giudizio di impugnazione seguire la soccombenza di parte appellante, liquidandosi le stesse in ragione dei valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive integrazione e modifiche, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi. Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R.
115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello.
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P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando sulla causa di cui in epigrafe, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Parte_1
Tribunale di Padova n. 2484/2023, pubblicata in data 13 dicembre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna pagare a le spese di Parte_1 Controparte_1
lite del presente grado di giudizio che si liquidano in euro 6.946,00.= per compensi professionali, oltre al rimborso forfetario delle spese generali, IVA e
CPA dovuti per legge, con distrazione in favore del procuratore dell'appellata, dichiaratosi antistatario;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuto l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello;
5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 19 maggio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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