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Sentenza 3 gennaio 2025
Sentenza 3 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 03/01/2025, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 3 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SALERNO
Prima Sezione Civile riunito in Camera di Consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) dott.ssa Ilaria Bianchi - Presidente Rel.
2) dott.ssa Caterina Costabile - Giudice
3) dott.ssa Valentina Chiosi - Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 548/22 RG iscritta in data 22.1.22, avente per oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
TRA
(C.F.: , rappresentata e difesa, come da procura Parte_1 C.F._1 allegata al ricorso introduttivo, dall'avv. Adriano Santoro, presso il cui studio elettivamente domicilia in Battipaglia alla via R. Jemma n. 2;
RICORRENTE
E
(CF: , rappresentato e difeso, come da procura allegata alla CP_1 C.F._2 memoria difensiva, dall'avv. Rodolfo Tullia Parrella, presso il cui studio elettivamente domicilia in
Battipaglia alla via Roma n. 11;
RESISTENTE
NONCHE'
P.M. IN SEDE
INTERVENTORE EX LEGE
All'udienza del 10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, le parti precisavano le conclusioni e la causa era assunta in decisione, ai sensi dell'art. 190 c.p.c. (si veda verbale del 10.10.24).
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 22.1.22 premettendo di avere contratto matrimonio Parte_1 concordatario con nel Comune di Eboli in data 29.2.04 e che dalla loro unione erano nati CP_1
i figli (19.5.05), (7.8.07) e (20.11.15), chiedeva pronunciarsi la Per_1 Per_2 Persona_3 cessazione degli effetti civili, allegando altresì che con sentenza non definitiva depositata in data
18.11.19 era stata dichiarata la separazione tra i coniugi, per poi definirsi il giudizio di separazione con sentenza depositata in data 5.1.21.
Pertanto, sul presupposto della definitiva assenza dell'affectio coniugalis, perdurando la separazione, chiedeva la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, rideterminando l'assegno di mantenimento in favore dei figli in aumento, stante le migliorate condizioni economiche del resistente.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il resistente che non si opponeva alla pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio, concordando altresì le modalità di affido e di visita per i minori, opponendosi invece alla richiesta di aumento dell'assegno di mantenimento in loro favore, non essendovi stato alcun miglioramento delle sue condizioni economiche.
Espletata la fase presidenziale, il giudice delegato dal Presidente del Tribunale, con ordinanza depositata in data 9.11.22, confermava le condizioni della separazione e rimetteva la causa innanzi al giudice istruttore per il prosieguo del giudizio.
Con sentenza non definitiva emessa in data 12.4.23, era pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio, rimettendosi la causa sul ruolo per l'istruzione delle ulteriori domande.
Rigettate le richieste di prova, disposti accertamenti della Guardia di Finanza, all'udienza del
10.10.24, fissata con modalità di trattazione scritta, la causa era assunta in decisione, previa concessione dei termini ex art. 190 c.p.c.
Tanto premesso, essendo stata già pronunciata sentenza sullo status, devono valutarsi le ulteriori domande che concernono i figli, non avendo la ricorrente articolato domanda di assegno divorzile.
In primis, va valutata la domanda di affido dei minori e rilevandosi che tra Per_2 Persona_3 le parti non vi è mai stata contestazione sulla modalità di affido.
Orbene, ritiene il Tribunale, che vada confermato l'affido congiunto dei minori ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre.
In proposito, si ricorda che l'art. 337 quater c.c. prevede, al co. 1, che: "Il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga con provvedimento motivato che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del minore". L'affidamento esclusivo si pone, pertanto, come una soluzione eccezionale, derogativa della regola dell'affidamento condiviso, da adottarsi esclusivamente ove risulti la condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, tale da recare un concreto pregiudizio all'interesse del minore (cfr. Cass. n. 21425/2022).
Il criterio fondamentale al quale deve conformare la propria decisione il giudice, infatti, è proprio quello costituito dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al massimo i danni derivati dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore (cfr. Cass. n. 28244/2019).
Nel caso di specie, l'interesse dei minori è quello di mantenere un rapporto costante con entrambi i genitori che sono figure presenti nella loro vita.
Non risultano, inoltre, allegate situazioni ostative all'esercizio della macchina rappresentativa degli interessi dei minori (la cui audizione, stante l'assenza di conflitti, si appalesa superflua), di talchè, alla luce delle considerazioni che precedono, va disposto l'affido congiunto di entrambi ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con il minore, nell'indirizzo comune concordato.
Le decisioni di maggiore interesse relative all'istruzione, all'educazione e alla salute verranno assunte di comune accordo. I genitori dovranno reciprocamente e regolarmente informarsi sulle questioni significative relative al minore.
Quanto ai tempi di permanenza, va individuato un regime differenziato, considerando l'età dei minori.
Per vanno disposti incontri liberi, essendo prossima alla maggiore, per il figlio Per_2 Per_3
invece, concordando le parti sul punto, si dispone il padre tenga presso di sé il minore, tutti i
[...] fine settimana dalle ore 17:00 del sabato alle 19:00 della domenica ad esclusione del periodo estivo, laddove il minore dovesse partecipare alla colonia estiva. Nei mesi di luglio ed agosto terrà il minore a settimane alternate. Per le vacanze natalizie, il padre terrà il minore alternativamente dal 23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre, sera, al 6 gennaio;
così per le giornate di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni.
Va, infine, disciplinato il contributo per il mantenimento per i figli (vero punto dolente tra le parti), dovendo farsi applicazione dell'art. 316 bis c.c. che stabilisce che entrambi i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione delle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro.
Si rende, quindi, necessario determinare la condizione reddituale e patrimoniale delle parti, nonché
(art. 337 ter c.c.) le esigenze del figlio, il tenore di vita goduto in costanza di convivenza con entrambi i genitori e i tempi di permanenza presso ciascun genitore, esaminando la documentazione prodotta dalla parte e quella acquisita a seguito degli accertamenti della Guardia di Finanza.
Orbene, la ricorrente, che è laureata in architettura, svolge attività libero professionale. Ha dichiarato per l'anno di imposta 2020 un reddito imponibile di € 1685,00, per l'anno 2021 un reddito di €
1047,00, per l'anno 2022 un reddito di € 1350,00. È titolare di un immobile con relativa pertinenza,
Il resistente è legale rappresentate della ed anche della Gestihotel srl, è titolare di Controparte_2 conti correnti ed è proprietario di una moto. Per l'anno di imposta 2017 ha dichiarato un reddito di €
9209,00, per l'anno 2018 ha dichiarato un reddito imponibile di € 3944,00, per l'anno 2021 un reddito di € 7263,00 (si vedano dichiarazioni dei redditi prodotti).
Questa la situazione reddituale delle parti, con riferimento alla quale si ritiene di dover confermare la somma di € 200,00 per ciascuno figlio da corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale, secondo gli indici Istat, non risultando un miglioramento delle condizioni economiche del resistente.
Inoltre, va altresì confermato l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per il figlio minori (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.) da concordarsi preventivamente (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate, nella misura del 50% ciascuno.
Non può accogliersi la richiesta di pagamento direttamente nelle mani del figlio maggiorenne, articolata dal resistente, atteso che, nel caso di figlio maggiorenne non economicamente autosufficiente, la legittimazione attiva a richiedere il pagamento compete in via alternativa al genitore collocatario ed al figlio, non potendo invece la richiesta provenire dal genitore non collocatario.
Le spese di lite vanno compensate della natura della controversia e dell'esito della lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno – Prima Sezione Civile -, pronunciando definitivamente nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
1) Affida i figli minori ad entrambi i genitori con collocazione prevalente presso la madre e possibilità di ciascun genitore di esercitare la responsabilità genitoriale individualmente per le questioni di ordinaria amministrazione nei tempi di rispettiva permanenza con i minori, nell'indirizzo comune concordato;
2) Dispone che il padre potrà incontrare liberamente la figlia quando ella lo vorrà; Per_2
3) Dispone che il padre tenga con sé il minore tutti i fine settimana dalle ore Persona_3
17:00 del sabato alle 19:00 della domenica ad esclusione del periodo estivo, laddove il minore dovesse partecipare alla colonia estiva. Nei mesi di luglio ed agosto terrà il minore a settimane alternate. Per le vacanze natalizie, il padre terrà il minore alternativamente dal
23 al 30 dicembre e dal 30 dicembre, sera, al 6 gennaio;
così per le giornate di Pasqua e di Pasquetta ad anni alterni;
4) Determina in € 200,00 l'assegno che il resistente è tenuto a corrispondere alla ricorrente entro il 5 di ogni mese, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat, a titolo di mantenimento per ciascun figlio, oltre rivalutazione annuale secondo gli indici Istat;
5) Dispone l'obbligo di entrambi i genitori di contribuire al pagamento delle spese straordinarie per i figli (mediche, non coperte dal SSN, scolastiche/universitarie, ludiche, sportive etc.) da concordarsi preventivamente (a parte quelle necessarie e urgenti), che dovranno essere documentate, nella misura del 50% ciascuno;
6) compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del 3.1.25
Il Presidente est.
dott.ssa Ilaria Bianchi