REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE così composta: Diego Rosario Antonio Pinto Presidente Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere Giovanna Gianì Consigliere relatore riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente SENTENZA Nel procedimento iscritto al n. 51708/24 RGVG, trattenuta in decisione all'udienza del giorno 07/02/2025, vertente TRA
(c.f. ), con l'Avv. Roberto Parte_1 P.IVA_1
Ventolini presso cui si domicilia;
RECLAMANTE E
(c.f. ) CP_1 P.IVA_2
(c.f. ) Controparte_2 P.IVA_3
(c.f. Controparte_3
) P.IVA_1
RECLAMATI OGGETTO: reclamo avverso la sentenza di apertura della liquidazione giudiziale n. 7/2024, emessa dal Tribunale di Civitavecchia pubblicata in data 11.10.2024, come notificata dalla cancelleria in data 11.10.2024 a mezzo pec, FATTO E DIRITTO Preliminarmente, va dichiarata la contumacia delle parti reclamate, attinte dalla notificazione del reclamo ma non costituite. Per quanto attiene alla vicenda processuale, si rinvia all'impugnata sentenza, che deve intendersi qui integralmente riportata (sull'ammissibilità della motivazione per relationem, v. Cass. 11 febbraio 2011, n. 3367; v. anche Cass. 22 maggio 2012, n. 8053; Cass. 12 febbraio 2013, n. 3340). Con la prima decisione, il Tribunale ha dichiarato aperta la liquidazione giudiziale della società (c.f. Parte_1
), con sede in Civitavecchia (RM), corso Centocelle, 36. P.IVA_1
La sentenza è stata oggetto di reclamo ad istanza della intestata società che ne ha chiesto la riforma sulla base di vari motivi. Il reclamo è stato regolarmente notificato, ma le controparti non si sono costituite né sono comparse.
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Con dichiarazione telematica del 30.12.2024 il reclamante ha formulato istanza di rinuncia all'appello. Deve essere dichiarata l'estinzione del processo. A riguardo si rammenta che, per quanto concerne l'estinzione del giudizio d'appello, si osservano le norme dettate per il procedimento di primo grado davanti al tribunale (
art. 359 c.p.c.). L'estinzione consegue, pertanto, alla rinuncia agli atti del giudizio (
art. 306 c.p.c.) o all'inattività delle parti (
art. 307 c.p.c.). È opportuno, peraltro, precisare che l'estinzione va pronunciata con sentenza, vigendo nel giudizio d'appello davanti alla Corte d'Appello il principio della necessaria collegialità, e ciò in linea con il principio di diritto enunciato dalla giurisprudenza di legittimità, per il quale: «
A seguito della modifica - ad opera dell'art. 55 della legge 26 novembre 1990, n. 353 - dell'art. 350 cod. proc. civ., con la soppressione della figura dell'istruttore nel giudizio di appello e del potere allo stesso attribuito di dichiarare con ordinanza l'inammissibilità, l'improcedibilità o l'estinzione del gravame, nonché dell'abrogazione - ad opera dell'art. 89 della stessa legge (come modificato dall'art. 3 D.L. 7 ottobre 1994, n. 571, conv. in legge 6 dicembre 1994, n. 673) - dell'art. 357 cod. proc. civ., che prevedeva il reclamo al collegio contro le ordinanze dell'istruttore dichiarative dell'inammissibilità, improcedibilità o estinzione dell'appello, deve ritenersi che l'adozione di siffatti provvedimenti spetti senz'altro al collegio (nella nuova struttura collegiale del giudizio di appello prevista dal testo modificato dell'art. 350 cod. proc. civ., e salva la monocraticità dello stesso giudizio davanti al tribunale introdotta dall'art. 74 D.Lgs. 19 febbraio 1998, n. 51, che ha ulteriormente modificato l'art. 350 cod. proc. civ.), il quale provvede con sentenza, trattandosi di provvedimenti che definiscono il giudizio decidendo una questione pregiudiziale attinente al processo e che devono, dunque, rivestire detta forma ai sensi dell'art. 279, n. 2, cod. proc. civ.; con l'ulteriore conseguenza che, per il principio di prevalenza della sostanza sulla forma, allorché tali provvedimenti siano stati erroneamente assunti con ordinanza, essi sono comunque soggetti alla disciplina della sentenza per quanto riguarda sia il regime delle impugnazioni (onde l'ammissibilità del ricorso per cassazione), sia i requisiti formali di validità (che sono quelli di cui all'art. 132 cod. proc. civ. e, in particolare, la sottoscrizione sia del presidente che del giudice estensore) » (
Cass. 27 agosto 2003, n. 12537; v. anche
Cass. 17 maggio 2007, n. 11434). Non si provvede sulle spese, stante la contumacia delle parti reclamate
PQM definitivamente pronunciando nel procedimento per reclamo proposto da avverso la sentenza di apertura della
Parte_1 liquidazione giudiziale n. 7/2024 del Tribunale di Civitavecchia pubblicata il 11.10.2024, così provvede:
2 1 - dichiara l'estinzione del giudizio;
2 - nulla per le spese
Così deciso in Roma, il 7.03.2025 Il consigliere relatore Giovanna Gianì Il Presidente Diego Antonio Rosario Pinto
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