Sentenza 4 febbraio 1988
Massime • 1
La maggiore penosità del lavoro domenicale comporta che i lavoratori, i quali, ancorché per giustificate esigenze del tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), abbiano prestato servizio di domenica, fruendo del riposo in un giorno diverso nell'arco di una settimana, hanno diritto ad una maggiorazione (determinabile anche equitativamente) della retribuzione, salvo che la disciplina collettiva (la cui interpretazione è riservata al giudice del merito) preveda in loro favore una retribuzione differenziata tale da conglobare il compenso per la penosità del lavoro domenicale. ( V 2744/87, mass n 451859; ( V 5923/82, mass n 423682).*
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 04/02/1988, n. 1173 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1173 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 1988 |
Testo completo
La maggiore penosità del lavoro domenicale comporta che i lavoratori, i quali, ancorché per giustificate esigenze del tipo di attività del datore di lavoro (nella specie, esercente pubblici trasporti), abbiano prestato servizio di domenica, fruendo del riposo in un giorno diverso nell'arco di una settimana, hanno diritto ad una maggiorazione (determinabile anche equitativamente) della retribuzione, salvo che la disciplina collettiva (la cui interpretazione è riservata al giudice del merito) preveda in loro favore una retribuzione differenziata tale da conglobare il compenso per la penosità del lavoro domenicale. ( V 2744/87, mass n 451859; ( V 5923/82, mass n 423682).*