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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 24/06/2025, n. 1016 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 1016 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3339/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Furlò Parte_1 C.F._1
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Brusciano (Na), Via Raffaello n° 8, C.F._2
( ; Email_1
OPPONENTE
contro
, (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ester Dattolo Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Avellino alla Via degli Imbimbo n. 8, C.F._4
( ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 539/2022, a definizione del procedimento avente R.G. 1853/2022, emesso in data 23.05.2022 e notificato il 13.06.2022, con il quale il Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 25.960,00 con interessi come da domanda, nonché spese e compenso professionale del procedimento monitorio, oltre accessori di legge e successive occorrende.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “In via preliminare e inaudita altera parte, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. pagina 1 di 5 539/2022, n. 1853/2022 RG, emesso il 23 maggio 2022; Nel merito revocare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Avellino n. 539/2022, n. 1853/2022 RG, emesso il 23 maggio2022, provvisoriamente esecutivo;
Respingere, in ogni caso, la domanda di pagamento proposta dalla sig.ra , CP_1 essendo infondata ed inammissibile;
Favore di spese e competenze con l'aggiunta delle spese generali
e degli accessori di legge”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio che concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'esito dello scioglimento della riserva assunta il 05/01/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Rigettate le istanze le istanze istruttorie in quanto ritenute generiche nelle circostanze spazio-temporali e vertenti su circostanze da comprovarsi documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 05.06.2025, con termine per note conclusionali, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Il titolo posto alla base della richiesta di pagamento è individuabile nell'accordo di separazione omologato del 16.07.2015, in virtù del quale si era assunto l'obbligo di corrispondere Parte_1 integralmente le rate del mutuo ipotecario stipulato con la Banca Nazionale del lavoro, per l'acquisto della casa di comproprietà con l'ex coniuge. La domanda di pagamento avanzata in via monitoria è riconducibile agli importi insoluti a titolo di saldo delle rate di mutuo per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Nel menzionato accordo era previsto che: “II mutuo gravante sull'immobile coniugale continuerà ad essere pagato per intero dal sig. ” nonché “la polizza vita intestata alla sarà utilizzata, Pt_1 CP_1
al momento della riscossione, in parte per il pagamento dei debiti contratti dai coniugi per la costruzione della casa coniugale e, per la restante parte, per spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale e per esigenze del figlio minore”.
Come già rappresentato in sede di delibazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, tra le parti risultano pattuite due distinte obbligazioni: da un lato, i debiti contratti per la costruzione della casa coniugale che, unitamente alle spese di manutenzione della stessa, sarebbero stati onorati al momento della riscossione della polizza dalla , dall'altro il CP_1 mutuo gravante sull'immobile coniugale, sarebbe stato estinto dal coniuge separato Pt_1
A sostegno della fondatezza della domanda monitoria parte opposta deduce l'inadempimento del coniuge pagina 2 di 5 nell'obbligazione assunta in sede di separazione.
Il dedotto inadempimento nel versamento delle rate di mutuo è circostanza non contestata dalla parte opponente.
Le contestazioni afferiscono, differentemente, alla riscossione anticipata della polizza, Generali vita
062505970, da parte della ed all'utilizzo della stessa per il pagamento delle rate rimaste CP_1
insolute.
Invero anche tale circostanza risulta pacifica tra le parti, come emerge dal verbale dell'udienza del
14.01.2021, reso nell'ambito del procedimento penale 2324/2018 R.G.N.R., (cfr. allegato verbale udienza penale atto di citazione) e come riconosciuto dalla stessa parte opposta nelle difese approntate
(cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Risulta documentata la richiesta di riscatto anticipato della polizza vita, datata 16/03/2018, (cfr. richiesta liquidazione polizza comparsa di costituzione e risposta) ma non l'erogazione dell'importo, asseritamente avvenuta in data 23.03.2018, né l'entità dell'importo, quantificato dalla parte opposta in
€ 9.197,02.
L'entità dell'importo erogato è oggetto di contestazione da parte di invero, parte opponente Pt_1 contesta che l'importo pari all'intero premio assicurativo sia stato riscosso, alla luce dei versamenti effettuati per la stipula della polizza e quantificabili in € 13.945,58 (cfr. versamenti polizza vita
; sebbene dalla documentazione prodotta dalla parte si evince come il capitale versato sia pari CP_2 proprio ad € 13.945,58 non è dato desumere l'importo riscattabile, né quello eventualmente liquidabile in caso di riscossione anticipata, come avvenuto nel caso di specie.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Invero, il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia contrattuale (Cass. Civ. sent. n. 19738/2017) a mente del quale: “nel procedimento
d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e
pagina 3 di 5 naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cass. Civ. sent. n. 712/2018).
Orientamento seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito (ex ceteribus Tribunale Catanzaro, sez. II, 13/04/2023 n. 600 e Tribunale Firenze, sez. III, 01/03/2023 n. 611).
Conseguentemente, spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie è stato prodotto dalla parte opposta l'accordo di separazione omologato del
16.07.2015, dal quale emerge con sufficiente chiarezza che avesse l'onere di estinguere le rate Pt_1
del mutuo.
In atti vi sono altresì gli estratti conto degli anni 2018-2019 dai quali emergono le disposizioni di pagamento effettuate dalla opposta per far fronte al pagamento delle rate del mutuo (segnatamente il pagamento di € 5.000,00, effettuato in data 11.04.2018, e di € 4.197,02, effettuato in data 04.05.2018, che non risultano disconosciuti o contestati da parte opponente), obbligazione che era invece stata posta a carico dell'ex coniuge.
La somma degli importi di cui ai bonifici effettuati, pari ad € 9.197,02, è stata impiegata dalla per ripianare il saldo delle rate insolute e degli interessi maturati a far data 04.05.2018, CP_1
dunque a rate antecedenti alla richiesta di pagamento in lite.
Tale obbligazione, espressamente posta a carico dell'opponente, non può dirsi rientrante tra le spese rientranti tra gli oneri della , alla quale invece spettava impiegare la polizza, al momento della CP_1
riscossione, in parte per il pagamento per i debiti contratti dai coniugi per la costruzione della casa coniugale, in parte per la manutenzione e per le esigenze del figlio minore.
La mancata specificazione di quale fossero i debiti contratti dai coniugi per la costruzione della casa coniugale, la anteriorità dell'impiego delle somme riscosse per estinguere i debiti contratti per la casa e la previsione dell'integrale pagamento delle rate a carico dell'ex marito, induce a ritenere che comunque la avesse già impiegato le somme riscosse per estinguere le rate onde evitare CP_1 azioni di recupero da parte della banca, nell'evidente inerzia dell'ex coniuge, il quale dovrà tenere indenne la parte opposta dagli effetti degli ulteriori pagamenti effettuati per suo conto.
Inoltre, nell'accordo di separazione le rate del mutuo sono poste a carico di fino all'estinzione Pt_1
dello stesso e, solo all'esito dell'estinzione “fissata al mese di luglio 2022 – il Sig. verserà alla Pt_1
moglie un assegno di mantenimento proporzionato al reddito percepito che sarà stabilito concordemente tra i coniugi”. Ne discende che il pure dedotto mutamento della situazione reddituale non incide sulla fondatezza della domanda avanzata in via monitoria.
pagina 4 di 5 In definitiva, per le ragioni esposte, deve rigettarsi la proposta opposizione e provato il diritto dell'opponente ad ottenere il rimborso delle rate di mutuo insolute, con conferma il decreto ingiuntivo n. 539/2022.
§ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 539/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro
1.700,00 per onorari oltre accessori di legge.
Avellino, 24.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di AVELLINO
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Aureliana Di Matteo ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3339/2022 promossa da:
(C.F.: , rappresentato e difeso dall'avv. Luigia Furlò Parte_1 C.F._1
(C.F.: , elettivamente domiciliato in Brusciano (Na), Via Raffaello n° 8, C.F._2
( ; Email_1
OPPONENTE
contro
, (C.F.: , rappresentata e difesa dall'avv. Ester Dattolo Controparte_1 C.F._3
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in Avellino alla Via degli Imbimbo n. 8, C.F._4
( ; Email_2
OPPOSTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritte depositate all'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione, ritualmente notificato, proponeva opposizione avverso il Parte_1
decreto ingiuntivo n. 539/2022, a definizione del procedimento avente R.G. 1853/2022, emesso in data 23.05.2022 e notificato il 13.06.2022, con il quale il Tribunale ingiungeva alla stessa il pagamento di € 25.960,00 con interessi come da domanda, nonché spese e compenso professionale del procedimento monitorio, oltre accessori di legge e successive occorrende.
Nell'atto introduttivo, parte opponente chiedeva: “In via preliminare e inaudita altera parte, disporre la sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo del Tribunale di Avellino n. pagina 1 di 5 539/2022, n. 1853/2022 RG, emesso il 23 maggio 2022; Nel merito revocare il decreto ingiuntivo del
Tribunale di Avellino n. 539/2022, n. 1853/2022 RG, emesso il 23 maggio2022, provvisoriamente esecutivo;
Respingere, in ogni caso, la domanda di pagamento proposta dalla sig.ra , CP_1 essendo infondata ed inammissibile;
Favore di spese e competenze con l'aggiunta delle spese generali
e degli accessori di legge”.
Si costituiva tempestivamente in giudizio che concludeva per il rigetto Controparte_1 dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo.
Istruito il giudizio tramite l'acquisizione della documentazione prodotta dalle parti, all'esito dello scioglimento della riserva assunta il 05/01/2023 veniva rigettata l'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione dell'opposto decreto ingiuntivo ed assegnati i richiesti termini di cui all'art. 183 comma VI c.p.c. Rigettate le istanze le istanze istruttorie in quanto ritenute generiche nelle circostanze spazio-temporali e vertenti su circostanze da comprovarsi documentalmente, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni e discussione all'udienza del 05.06.2025, con termine per note conclusionali, all'esito della quale veniva trattenuta in decisione senza la concessione di ulteriori termini.
***
§ Il titolo posto alla base della richiesta di pagamento è individuabile nell'accordo di separazione omologato del 16.07.2015, in virtù del quale si era assunto l'obbligo di corrispondere Parte_1 integralmente le rate del mutuo ipotecario stipulato con la Banca Nazionale del lavoro, per l'acquisto della casa di comproprietà con l'ex coniuge. La domanda di pagamento avanzata in via monitoria è riconducibile agli importi insoluti a titolo di saldo delle rate di mutuo per gli anni 2018, 2019 e 2020.
Nel menzionato accordo era previsto che: “II mutuo gravante sull'immobile coniugale continuerà ad essere pagato per intero dal sig. ” nonché “la polizza vita intestata alla sarà utilizzata, Pt_1 CP_1
al momento della riscossione, in parte per il pagamento dei debiti contratti dai coniugi per la costruzione della casa coniugale e, per la restante parte, per spese di manutenzione straordinaria della casa coniugale e per esigenze del figlio minore”.
Come già rappresentato in sede di delibazione dell'istanza di sospensione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo, tra le parti risultano pattuite due distinte obbligazioni: da un lato, i debiti contratti per la costruzione della casa coniugale che, unitamente alle spese di manutenzione della stessa, sarebbero stati onorati al momento della riscossione della polizza dalla , dall'altro il CP_1 mutuo gravante sull'immobile coniugale, sarebbe stato estinto dal coniuge separato Pt_1
A sostegno della fondatezza della domanda monitoria parte opposta deduce l'inadempimento del coniuge pagina 2 di 5 nell'obbligazione assunta in sede di separazione.
Il dedotto inadempimento nel versamento delle rate di mutuo è circostanza non contestata dalla parte opponente.
Le contestazioni afferiscono, differentemente, alla riscossione anticipata della polizza, Generali vita
062505970, da parte della ed all'utilizzo della stessa per il pagamento delle rate rimaste CP_1
insolute.
Invero anche tale circostanza risulta pacifica tra le parti, come emerge dal verbale dell'udienza del
14.01.2021, reso nell'ambito del procedimento penale 2324/2018 R.G.N.R., (cfr. allegato verbale udienza penale atto di citazione) e come riconosciuto dalla stessa parte opposta nelle difese approntate
(cfr. pag. 5 comparsa di costituzione e risposta).
Risulta documentata la richiesta di riscatto anticipato della polizza vita, datata 16/03/2018, (cfr. richiesta liquidazione polizza comparsa di costituzione e risposta) ma non l'erogazione dell'importo, asseritamente avvenuta in data 23.03.2018, né l'entità dell'importo, quantificato dalla parte opposta in
€ 9.197,02.
L'entità dell'importo erogato è oggetto di contestazione da parte di invero, parte opponente Pt_1 contesta che l'importo pari all'intero premio assicurativo sia stato riscosso, alla luce dei versamenti effettuati per la stipula della polizza e quantificabili in € 13.945,58 (cfr. versamenti polizza vita
; sebbene dalla documentazione prodotta dalla parte si evince come il capitale versato sia pari CP_2 proprio ad € 13.945,58 non è dato desumere l'importo riscattabile, né quello eventualmente liquidabile in caso di riscossione anticipata, come avvenuto nel caso di specie.
È noto che l'opposizione a decreto ingiuntivo introduce un processo ordinario di cognizione di primo grado, il quale non costituisce un autonomo e distinto procedimento rispetto alla fase sommaria, bensì un'ulteriore fase di svolgimento a cognizione piena e in contraddittorio tra le parti, con la conseguenza che, sul piano sostanziale, la qualità di attore è propria del creditore che ha richiesto l'ingiunzione e, in base ai principi generali in materia di prova, incombe su di lui l'onere di provare l'esistenza del credito, mentre spetta, invece, all'opponente quello di provarne i fatti estintivi, modificativi od impeditivi (ex multis Cassazione civile, sentenza n. 12765/2007).
Invero, il riparto dell'onere della prova nei giudizi di opposizione a decreto ingiuntivo segue il criterio generale sancito dall'art. 2697 c.c., come interpretato dalle Sezioni Unite della Corte di cassazione in materia contrattuale (Cass. Civ. sent. n. 19738/2017) a mente del quale: “nel procedimento
d'ingiunzione, in cui il contraddittorio è solo eventuale e posticipato, instaurandosi solo per effetto dell'opposizione, non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti nel giudizio contenzioso che s'instaura con l'opposizione, ciascuna di esse assume, cioè, la propria effettiva e
pagina 3 di 5 naturale posizione, nel senso che mentre il creditore mantiene la veste sostanziale di attore, all'opponente compete la posizione tipica del convenuto” (Cass. Civ. sent. n. 712/2018).
Orientamento seguito costantemente dalla giurisprudenza di merito (ex ceteribus Tribunale Catanzaro, sez. II, 13/04/2023 n. 600 e Tribunale Firenze, sez. III, 01/03/2023 n. 611).
Conseguentemente, spetta al creditore che agisce per l'adempimento provare la fonte del suo diritto, limitandosi ad allegare la circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre al debitore convenuto spetta la prova del fatto estintivo o modificativo dell'altrui pretesa.
Nel caso di specie è stato prodotto dalla parte opposta l'accordo di separazione omologato del
16.07.2015, dal quale emerge con sufficiente chiarezza che avesse l'onere di estinguere le rate Pt_1
del mutuo.
In atti vi sono altresì gli estratti conto degli anni 2018-2019 dai quali emergono le disposizioni di pagamento effettuate dalla opposta per far fronte al pagamento delle rate del mutuo (segnatamente il pagamento di € 5.000,00, effettuato in data 11.04.2018, e di € 4.197,02, effettuato in data 04.05.2018, che non risultano disconosciuti o contestati da parte opponente), obbligazione che era invece stata posta a carico dell'ex coniuge.
La somma degli importi di cui ai bonifici effettuati, pari ad € 9.197,02, è stata impiegata dalla per ripianare il saldo delle rate insolute e degli interessi maturati a far data 04.05.2018, CP_1
dunque a rate antecedenti alla richiesta di pagamento in lite.
Tale obbligazione, espressamente posta a carico dell'opponente, non può dirsi rientrante tra le spese rientranti tra gli oneri della , alla quale invece spettava impiegare la polizza, al momento della CP_1
riscossione, in parte per il pagamento per i debiti contratti dai coniugi per la costruzione della casa coniugale, in parte per la manutenzione e per le esigenze del figlio minore.
La mancata specificazione di quale fossero i debiti contratti dai coniugi per la costruzione della casa coniugale, la anteriorità dell'impiego delle somme riscosse per estinguere i debiti contratti per la casa e la previsione dell'integrale pagamento delle rate a carico dell'ex marito, induce a ritenere che comunque la avesse già impiegato le somme riscosse per estinguere le rate onde evitare CP_1 azioni di recupero da parte della banca, nell'evidente inerzia dell'ex coniuge, il quale dovrà tenere indenne la parte opposta dagli effetti degli ulteriori pagamenti effettuati per suo conto.
Inoltre, nell'accordo di separazione le rate del mutuo sono poste a carico di fino all'estinzione Pt_1
dello stesso e, solo all'esito dell'estinzione “fissata al mese di luglio 2022 – il Sig. verserà alla Pt_1
moglie un assegno di mantenimento proporzionato al reddito percepito che sarà stabilito concordemente tra i coniugi”. Ne discende che il pure dedotto mutamento della situazione reddituale non incide sulla fondatezza della domanda avanzata in via monitoria.
pagina 4 di 5 In definitiva, per le ragioni esposte, deve rigettarsi la proposta opposizione e provato il diritto dell'opponente ad ottenere il rimborso delle rate di mutuo insolute, con conferma il decreto ingiuntivo n. 539/2022.
§ Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, in applicazione dei parametri di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n. 539/2022;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in euro
1.700,00 per onorari oltre accessori di legge.
Avellino, 24.6.2025
Il Giudice
dott.ssa Aureliana Di Matteo
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