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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 13/03/2025, n. 541 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 541 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
I SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr.ssa Vittoria Di Sario - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 6.2.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 343 del Ruolo Generale
Affari Contenziosi dell'anno 2023, vertente
TRA
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle Parte_1 liti depositata telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato
Marco Bigagli, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
[...]
[...
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti de- Controparte_1 positata telematicamente insieme alla memoria di costituzione in appello, dalle avvocate Laura Modena e Chiara Minciaroni, con le quali elettivamente domicilia presso lo studio della prima procuratrice.
-APPELLATA-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 387/2023, pronunciata dal Tribu- nale di Roma, IV sezione lavoro e pubblicata in data 18.1.2023.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 6.2.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. Il Tribunale di Roma, con la sentenza in epigrafe indicata, acco- gliendo il ricorso proposto da al fine di conseguire l'annul- Controparte_1 lamento del «verbale conclusivo di accertamento ispettivo n. 2 del
27.11.2020, Reg. Carico PG2754» e di sentir affermato che «nulla è dovuto da con riferimento al rapporto in essere con la società Part- Controparte_1 ner Italia S.r.l.», ha così statuito: «accerta e dichiara non dovuto dalla ri- corrente alla resistente l'importo pari ad euro 8.844,12».
In particolare, il Tribunale, dopo aver premesso considerazioni di or- dine generale sulla valenza probatoria dei verbali ispettivi e dopo aver ri- cordato i tratti differenziali tra la figura dell'agente e quella del libero pro- cacciatore di affari, ha poi concluso che gli elementi indiziari offerti dal ver- bale ispettivo non fossero sufficienti a dimostrare il requisito della stabilità in relazione al rapporto giuridico tra la e la Partner Italia Controparte_1
S.r.l., così concludendo che la non aveva assolto Parte_1 all'onere probatorio su di lei gravante.
La propone appello contro questa decisione, ad- Parte_1 debitandole: (I) la violazione e la falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., per non essersi avveduta che la sussistenza di un rap- porto di agenzia tra la e la Partner Italia S.r.l. era stata Controparte_1 affermata dalla stessa società mandante e doveva comunque reputarsi di- mostrata, quanto meno in via indiziaria, da tutta la documentazione acqui- sita nel corso dell'ispezione; (II) la violazione dell'art. 112 c.p.c., per non essersi pronunciata sulle istanze istruttorie formulate in primo grado;
(III)
l'errata applicazione dei principi di diritto in punto di differenza tra agenzia e procacciamento di affari, sostenendo che il Tribunale non si sarebbe av- veduto che il tratto caratterizzante della seconda fattispecie è l'occasiona- lità, che nella specie era carente alla luce della durata del rapporto. Chiede la riforma della sentenza appellata, nel senso della reiezione del ricorso proposto in primo grado dalla Controparte_1 resiste all'impugnazione, argomentando sulla sua in-
[...] fondatezza e riproponendo la tesi della non assoggettabilità a contribuzione
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dei compensi erogati, avendo la Partner Italia S.r.l. svolto la propria attività all'estero. Conclude per la reiezione dell'appello.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del
6.2.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da disposi- tivo.
2. I motivi di appello sono interconnessi e debbono essere congiunta- mente esaminati.
Il loro vaglio deve prendere le mosse dalla deduzione difensiva con la quale l'appellata continua a sostenere non solo che il rapporto negoziale con la Partner Italia S.r.l. era stato meramente occasionale, ma anche che esso avrebbe avuto ad oggetto in via prioritaria la «consulenza sul mercato estero» e soltanto in maniera sporadica anche la promozione di contratti.
La tesi non è condivisibile, perché contrastante con la prove documen- tali acquisite al giudizio, molte delle quali provenienti dalla stessa CP_1
[...]
Nel ricorso ex art. 46 Regolamento attività istituzionali (doc. 2 fasc. I grado ), l'appellata stessa, infatti, afferma che «la attività della Pt_1
Partner Italia S.r.l. [...] ha riguardato unicamente la promozione della ven- dita e commercializzazione di prodotti delle preponente a clienti esteri in zone extra UE».
Dal verbale di accertamento ispettivo, inoltre, emerge che il legale rappresentante della dichiarò agli ispettori che «il rapporto Controparte_1 di collaborazione è finalizzato alla promozione e alla vendita dei prodotti della società esclusivamente a clienti esteri nella zona extra UE» (cfr. doc.
5 fasc. I grado ). Pt_1
Le fatture emesse dalla Partner Italia S.r.l. nei confronti della
[...]
e le schede movimento dei pagamenti da quest'ultima effettuati Parte_2 riportano la locuzione provvigioni procacciate per vendite come causale dei richiesti (e corrisposti) compensi, laddove solo un numero esiguo di fatture reca la dizione consulenza, peraltro aggiungendovi il riferimento numerico
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ad uno specifico contratto, come se l'attività di consulenza fosse stata co- munque finalizzata alla sua conclusione.
Identiche considerazioni si ricavano dalle fatture e dalle schede movi- menti prodotte in primo grado (doc. 5) dalla mentre dalle Controparte_1
e-mail dalla stessa offerte in comunicazione unitamente al ricorso ex art. 442 c.p.c. (doc. 6) si evince che la precipua attività della Partner Italia S.r.l. non era una generica consulenza – il cui precipuo oggetto e la cui specifica natura l'appellata non ha chiarito in primo grado né chiarisce in appello – ma al contrario o direttamente la promozione della vendita di prodotti della oppure la segnalazione a questi ultimi di potenziali clienti Controparte_1 interessati all'acquisto, eventualmente con l'aggiunta delle ragioni per cui sarebbe stato opportuno intraprendere quel peculiare rapporto commer- ciale, fermo restando che anche in tal caso, come si ricava dalle dette e- mail, ottenuto l'interessamento da parte della il contatto Controparte_1 con il cliente finale e la presentazione dei prodotti dell'appellata era sempre frutto dell'iniziativa della Partner Italia S.r.l.
Accertato, dunque, che il rapporto negoziale tra quest'ultima e l'appel- lata aveva ad oggetto a prestazione tipica di cui all'art. 1742 c.c., deve ora vagliarsi se detta attività di promozione di affari fosse meramente occasio- nale - come, in sintesi, ritenuto dalla sentenza appellata, che ha negato la stabilità – oppure se essa presentasse i requisiti della continuità e della stabilità, come sostenuto dell'appellante nella propria impugnazione.
Le conclusioni alle quali è pervenuta la decisione impugnata non sono condivisibili e meritano le censure che le rivolge l'appello, soprattutto sotto il profilo della non corretta valutazione della documentazione prodotta.
Il rapporto negoziale tra e Partner Italia S.r.l., infatti, Controparte_1 si è protratto dal 2015 al 2020, come emerge dal verbale ispettivo e dalle fatture e schede movimento in atti, con le quali sono congruenti anche le e-mail prodotte in primo grado dall'appellata.
Il verbale di accertamento ispettivo, poi, riporta, come circostanza ve- rificata di persona dall'ispettore tramite la mera lettura delle fatture - sicché il relativo dato fattuale deve reputarsi assistito da fede privilegiata ex art.
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2700 c.c. - che dette fatture sono «sono emesse con costanza e continuità con una cadenza mensile e/o bimestrale nel periodo oggetto d'accerta- mento».
IL rilievo dell'ispettore verbalizzante, inoltre, pur volendo prescindere dall'efficacia probatoria privilegiata, è indubbiamente corretto, poiché la so- pra riportata periodicità di fatturazione trova riscontro nelle schede movi- mento prodotte da entrambe le parti in primo grado (doc. 8 fasc. I grado e doc. 6 fasc. I grado . Pt_1 Controparte_1
La costante e periodica emissione delle fatture, in uno con la plurien- nale durata del rapporto - dati tutti ingiustamente sottovalutati dal Tribu- nale – appaiono radicalmente incompatibili con l'episodicità e l'occasionalità che caratterizza il rapporto di procacciamento di affari e sono al contrario sintomatici di quella continuità e stabilità che connota il contratto di agen- zia.
A tali considerazioni, poi, deve aggiungersi che la stessa e-mail del
20.4.2017, prodotta da (doc. 6, pag. 2 fasc. I grado), con- Controparte_1 traddice la tesi del procacciamento di affari, poiché in essa Partner Italia
S.r.l., dopo aver prospettato l'interessamento di un cliente sul mercato di
Singapore, chiede espressamente alla di fornirle una quo- Controparte_1 tazione dei prodotti dalla stessa commercializzati e specificati nella e-mail, già comprensiva della percentuale del 5% (scilicet, di provvigione), oltre al marchio ed ad una foto dei medesimi.
Tale e-mail, infatti, restituisce una modalità di atteggiarsi del rapporto in cui la Partner Italia S.r.l., lungi dall'agire di propria autonoma iniziativa, chiede espresse istruzioni alla preponente, anche in relazione alla volontà di intraprendere rapporti commerciali in quello specifico mercato e con quello specifico cliente, secondo modalità proprie del rapporto di agenzia e non del libero procacciamento di affari.
La sentenza appellata, dunque, deve essere riformata riconducendo all'archetipo dell'art. 1742 c.c. il rapporto negoziale intercorso tra CP_1
e la Partner Italia S.r.l.
[...]
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Resta così assorbito il motivo di appello diretto a dolersi della mancata ammissione delle prove orali, poiché la tesi propugnata dalla Parte_1 appellante è già sufficientemente provata sulla base dei documenti pro- dotti, senza necessità alcuna di ulteriori approfondimenti istruttori.
3. Tali considerazioni, tuttavia, non sono ancora sufficienti a determi- nare la riforma della decisione gravata, poiché l'appellata ripropone la tesi per cui le provvigioni corrisposte alla Partner Italia S.r.l. non sarebbero soggette a contribuzione, siccome relative ad attività svolte all'estero.
La tesi non ha pregio.
L'art. 2, comma 1 del Regolamento delle attività istituzionali, infatti, sancisce l'obbligatoria iscrizione alla di tutti gli agenti che ope- Parte_1 rino sul territorio nazionale in nome e per conto di preponenti italiani (o di preponenti stranieri, con sede o dipendenza in Italia), così dettando un cri- terio più restrittivo di quello a suo tempo previsto dall'art. 5, comma 1 l.
12/1973, che imponeva l'obbligatoria iscrizione anche degli agenti che ope- ravano all'estero per conto di preponenti italiani.
L'elemento discriminante, anche con la nuova formulazione del Rego- lamento, però, non è rappresentato dalla nazionalità del cliente procacciato per effetto dell'attività dell'agente né dalla specifica zona a lui affidata, ma al contrario dal luogo in cui l'agente stesso opera, ossia in sostanza svolge la propria attività di promozione di contratti per conto della preponente, che - alla luce dell'evidente progresso tecnologico - ben può astrattamente essere espletata nell'ambito del territorio nazionale, pur con riferimento a potenziali clienti esteri.
Nella specie, l'appellata, pur invocando l'insussistenza dell'obbliga- zione contributiva ai sensi dell'art. 2, comma 1 del Regolamento, non offre alcun elemento concreto volto a far ritenere che l'attività di Partner Italia
S.r.l. sia stata svolta essenzialmente all'estero ed anzi i documenti prodotti dalla stessa appellante testimoniano contatti con potenziali clienti princi- palmente tramite messaggi di posta elettronica e quindi un'attività di pro- mozione dei prodotti della preponente svolta essenzialmente in territorio
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italiano - ove l'agente aveva la propria sede legale e quindi la propria strut- tura organizzativa . tanto è vero che le e-mail inviate da Partner Italia S.r.l. ai potenziali clienti recano in calce riferimenti (di indirizzo e telefonici) pro- pri del territorio italiano
4. L'appello è accolta e la sentenza appellata riformata nel senso della reiezione del ricorso proposto in primo grado dalla Controparte_1
Le spese del doppio grado seguono la soccombenza.
PQM
La Corte così provvede:
A) in riforma della sentenza appellata, respinge il ricorso proposto in primo grado da Controparte_1
B) condanna a rifondere alla le Controparte_1 Parte_1 spese del doppio grado di giudizio, che liquida in € 2.500,00 per il giudizio di primo grado ed in € 3.700,00 per quello di appello, il tutto oltre spese generali al 15%, Iva e CPA come per legge.
Roma il 6.2.2025
Il Consigliere estensore La Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr.ssa Vittoria Di Sario
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