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Sentenza 25 luglio 2025
Sentenza 25 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 25/07/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 25 luglio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 4546/2022
Il Giudice,
- richiamato il proprio decreto del 06/06/2025 con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 25/06/025 mediante il deposito di note scritte;
- viste le note depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 25/06/2025;
- viste le conclusioni in esse precisate;
- provvedendo fuori udienza;
- deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4546/2022 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bortolotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano (TV), Via C. Colombo n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
- parte attrice - contro
1 (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Sonia Ticciati, con domicilio eletto presso il suo studio in Pontedera (PI), Via
F. Lotti n. 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta -
OGGETTO: Vendita di cose mobili
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12/07/2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale per accertare e Controparte_1
dichiarare il suo inadempimento contrattuale, quale gestore della stazione di servizio Q8 di Volterra (PI), per la vendita e consegna di carburante diverso da quello richiesto in data 13/08/2021 al momento del rifornimento del veicolo Toyota di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di carburante e conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice e quantificati nella somma di euro 13.978,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
A sostegno di tali domande l'attrice ha esposto che:
-in data 13/08/2021 , socio e legale rappresentante della società Persona_1 Parte_1
transitava lungo la SS 68 di Val Cecina nel Comune di Volterra (PI) alla guida
[...] dell'autovettura, di proprietà aziendale, di marca Toyota modello Land Cruiser targata
EG 432 KX , con a bordo Persona_2
- giunto al km 38+722 si fermava a fare rifornimento presso la stazione di Persona_1
servizio Q8, gestita da e nell'occasione chiedeva all'addetto di Controparte_1
effettuare il pieno di gasolio, provvedendo poi al pagamento dell'importo di euro
120,39, mediante carta di credito;
- dopo aver pernottato in un agriturismo a qualche chilometro di distanza dalla stazione di servizio, la mattina seguente e mentre percorrevano, Persona_1 Persona_2
a bordo del predetto mezzo, l'autostrada A1 in direzione Milano per rientrare in provincia di Treviso all'improvviso il motore smetteva di funzionare;
- si vedeva costretto a chiamare il servizio ACI per il recupero del mezzo Persona_1
che veniva condotto presso l'unica officina aperta, la Checcucci Srl in Calenzano (FI) per le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
2 - l'intervento di riparazione sarebbe iniziato qualche giorno dopo ferragosto per cui e si vedevano costretti a noleggiare un'auto sostitutiva Persona_1 Persona_2
per poter tornare a casa;
- dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, l'officina Checcucci dichiarava di aver riscontrato la presenza di “liquido non conforme”, ovvero benzina nel serbatoio dell'auto a gasolio e a ciò è stato imputato l'arresto del veicolo;
- la rottura era, quindi, imputabile unicamente alla ditta che aveva effettuato CP_1
l'ultimo rifornimento il giorno precedente;
- per gli interventi di ripristino eseguiti per il corretto funzionamento del mezzo l'officina Checcucci ha emesso la fattura n. 1/2697 dell'importo di euro 6.900,00 comprensiva del costo della manodopera;
- per il noleggio dell'auto sostitutiva per il tempo tecnico necessario al ripristino del veicolo danneggiato, per il periodo dal 14/08/2021 al 17/09/2021, giorno del ritiro dell'auto, ha sostenuto un costo pari ad euro 4.200,00;
- essendo stata respinta la richiesta risarcitoria, è stata costretta a promuovere il presente giudizio al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/11/2022 si è costituito in giudizio il quale ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Controparte_1
giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Pisa e nel merito ha contestato integralmente gli assunti attorei chiedendo di dichiarare inammissibili e, comunque, di rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 13/02/2023 è stata ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale e sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate dette memorie, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, con l'assunzione della prova per testi, sui capitoli ammessi, chiesta dall'attrice nonchè con l'assunzione della prova per interpello e per testi chiesta dal convenuto e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio a cura dell'ing. Persona_3
[...]
Con ordinanza del 23/10/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12/09/2024, ritenuta la tardività e l'inammissibilità delle contestazioni alla c.t.u. svolte dal convenuto, è stata rigettata la richiesta di integrazione della c.t.u. e/o di convocazione del tecnico a chiarimenti;
osservato, in ogni caso, che il C.T.U. aveva
3 risposto in maniera specifica ed esaustiva al quesito posto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25/6/2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note conclusive.
Con decreto del 06/06/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 25/06/2025 mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2) Sulla richiesta di rimessione della casa sul ruolo e sulla chiamata a chiarimenti del C.T.U.
In primis, il convenuto ha chiesto la revoca dell'ordinanza emessa in data 23/10/2024 e conseguentemente la rimessione sul ruolo del presente procedimento al fine di disporre una integrazione della consulenza tecnica ovvero la convocazione a chiarimenti del
C.T.U. ing. Persona_3
A sostegno di tale richiesta, la difesa del convenuto ha richiamato la pronuncia n. 5624 del 21/02/2022 emessa dalla Corte di Cassazione Sez. Unite la quale ha affermato il principio in forza del quale “il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art.
195 c.p.c. …………… ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi …… nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale …”.
Nel caso in esame il convenuto non si è limitato a formulare contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica, ma ha introdotto nuovi fatti e/o nuove domande ed eccezioni, rispetto al quesito posto al C.T.U. chiedendo “di specificare quanti chilometri l'autovettura in esame avrebbe potuto percorrere con il gasolio contenuto nel cestello di riposo, tubazione del carburante e filtro prima di iniziare a consumare la miscela ……”.
Peraltro, il convenuto in forza di tali osservazioni e/o nuovi fatti ha chiesto, altresì, una integrazione di c.t.u. o la convocazione del consulente tecnico a chiarimenti per cui tale circostanza è ben diversa dalla mera formulazione di critiche e osservazioni volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
In ogni caso, con l'ordinanza del 23/10/2024 è stata rigettata la richiesta di disporre una integrazione della c.t.u. e/o la convocazione del C.T.U. a chiarimenti avendo il
4 consulente tecnico risposto in maniera precisa ed esaustiva al quesito peritale che gli era stato posto ed avendo compiutamente argomentato le proprie valutazioni.
Va ribadita, quindi, la tardività è, quindi, l'inammissibilità delle richieste formulate dal convenuto.
3) Sull'an
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita di essere accolta.
Le risultanze dell'attività istruttoria svolta nel corso del presente giudizio hanno confermato i fatti così come esposti dall'attrice.
La teste escussa all'udienza del 24/10/2023, ha confermato le Persona_2
seguenti circostanze:
- che in data 13/08/2021 transitava lungo la S.S. 68 di Val Cecina nel Comune di
Volterra a bordo, quale terza trasportata dell'autovettura Toyota Land Cruise targata EG
432 KH, di proprietà dell'attrice e condotta da;
Persona_1
- che all'altezza del km 38 +722 si fermava per effettuare rifornimento di Persona_1
carburante presso la stazione di servizio Q8 di Volterra chiedendo all'addetto alle pompe “di fare il pieno di gasolio”;
- che, dopo aver pernottato presso un agriturismo, la mattina del 14/08/2021 sono ripartiti;
- che, imboccata l'autostrada A1, in zona Calenzano (FI) l'autovettura Toyota “si è fermata”;
- che successivamente al rifornimento eseguito presso la stazione di servizio Q8, gestita dal convenuto, “non sono stati fatti altri rifornimenti di carburante”;
- che il veicolo è stato soccorso dal carro attrezzi dell'ACI e portato presso l'officina
Checcucci Srl la quale riferiva che le riparazioni sarebbero iniziate dopo ferragosto;
- che è stato costretto a noleggiare un'auto sostitutiva per rientrare a casa Persona_1
e che “il noleggio si è protratto fino al 17 settembre 2021 …….”.
Alla luce di quanto suesposto risulta, dunque, provato che l'autovettura in oggetto, prima di bloccarsi lungo l'autostrada il 14/08/2021, aveva fatto carburante unicamente presso la stazione di servizio Q8 del convenuto.
Il teste titolare dell'officina Checcucci che si è occupata delle Testimone_1 riparazioni, ha confermato di aver riscontrato all'interno del serbatoio dell'autovettura in questione la presenza di liquido non conforme, nello specifico benzina.
5 La circostanza che i danni riscontrati sul veicolo Toyota siano riconducibili all'errato rifornimento di carburante trova riscontro nell'espletata c.t.u..
Al tecnico nominato, ing. è stato dato l'incarico di accertare “se Persona_3
in un motore diesel, come quello per cui è causa, un rifornimento a serbatoio vuoto di gasolio contaminato con benzina sia compatibile con i danni che sarebbero stati causati al predetto veicolo”.
Al riguardo, il C.T.U. ha premesso che “In un motore a ciclo Diesel, dunque, l'aria aspirata raggiunge temperature e pressioni decisamente superiori rispetto a quelle registrabili in un motore a ciclo Otto. Il gasolio possiede inoltre una certa proprietà lubrificante, a cui è demandata la lubrificazione della stessa pompa di iniezione e degli iniettori del carburante in camera di combustione. …… le principali criticità derivanti dall'errata introduzione di benzina nel serbatoio di una vettura a gasolio sono le seguenti:
- a causa del diverso ciclo termodinamico del motore a ciclo Diesel (con raggiungimento di temperature e pressioni particolarmente elevate), si potrebbe verificare il fenomeno della detonazione, ovvero la miscela aria-benzina potrebbe autoaccendersi, all'interno della camera di combustione, in tempi e modi incontrollati
(pur in assenza di una scintilla, dal momento che il motore Diesel non ha le candele), con conseguente sviluppo di sforzi eccessivi sui componenti meccanici (e surriscaldamento degli stessi) che si traducono, in ultima istanza, in un rapido danneggiamento del motore;
- il venir meno del potere lubrificante caratteristico del gasolio potrebbe portare al grippaggio (ovvero al blocco, per eccesso di attrito) della pompa di iniezione ed al danneggiamento degli iniettori” (pag. 8 e 9 della c.t.u.).
Il consulente tecnico ha proseguito la propria analisi con specifico riferimento al serbatoio della Toyota di cui è causa, fornendo una “ricostruzione tecnicamente verosimile di quello che sarebbe accaduto a seguito di un errato rifornimento, nelle specifiche condizioni (caratteristiche tecniche della vettura, grado di riempimento del serbatoio al momento del rifornimento) ….”.
Il C.T.U. ha affermato (pag. 15. 16 e 17 della c.t.u.) che appare “tecnicamente ragionevole ipotizzare la seguente dinamica degli eventi, che avrebbero portato al fermo della vettura:
1. al momento del rifornimento, la benzina introdotta iniziava a miscelarsi con il gasolio ancora presente (circa il 20% del volume del serbatoio)
6 all'interno del serbatoio (si rammenta tuttavia che il gasolio è più denso della benzina, dunque tende a stazionare sul fondo);
2. il gasolio presente nella parte inferiore del serbatoio, più denso della benzina, impediva (o comunque ostacolava) l'ingresso della benzina all'interno del cestello …..; 3. la vettura ripartiva dunque a gasolio (…..) e certamente percorreva a gasolio un primo tratto di strada;
4. mano a mano che il gasolio (….) veniva consumato, il cestello si riempiva progressivamente di una miscela di gasolio-benzina (all'inizio ricca di gasolio e povera di benzina e, via via che la vettura procedeva, con la percentuale di benzina che aumentava sempre di più). Tale miscela veniva inviata alla pompa di alta pressione e, quindi, iniettata nel motore;
5. la presenza di una frazione di gasolio consentiva comunque al motore di funzionare (più o meno) regolarmente (….) ma la mancata lubrificazione derivante dalla presenza della frazione di benzina (frazione sempre più grande, mano a mano che la vettura procedeva con il suo viaggio) iniziava a compromettere la funzionalità della pompa di alta pressione e degli iniettori, fino a determinare il grippaggio (ovvero al blocco, per eccesso di attrito) della pompa di iniezione stessa, con conseguente fermo della vettura.
Ecco spiegato perché l'intervento di riparazione non ha interessato il motore ma solamente il sistema d' iniezione”.
Il convenuto ha respinto ogni addebito sostenendo che, in ipotesi di errore nel rifornimento, l'autovettura non sarebbe riuscita neppure ad avviarsi e, in ogni caso, non si sarebbe arrestata all'improvviso ma avrebbe dato, precedentemente, dei segnali di malfunzionamento.
Siffatta affermazione è stata smentita dal C.T.U. il quale ha chiaramente illustrato i motivi per i quali, dopo aver percorso alcuni chilometri senza manifestare alcuna problematica, l'autovettura si sia poi arrestata.
L'ing. ha, infatti, evidenziato che la combinazione di fattori: strutturali (il motore Per_3
3 litri Toyota è universalmente noto per la sua robustezza); chimici (la miscela consumata durante il tragitto percorso dalla vettura era ancora, almeno inizialmente, ricca di gasolio, e solamente in una fase successiva si sarebbe progressivamente arricchita di benzina, mantenendo comunque una certa percentuale di gasolio); stile di guida (nell'ipotesi di un'andatura particolarmente sportiva), “avrebbe evitato (o comunque limitato) la detonazione della benzina all'interno dei cilindri (diversamente,
l'intervento di riparazione avrebbe coinvolto anche il motore, e non solamente il sistema di iniezione!). Ciò spiegherebbe altresì perché la persona alla guida della vettura non abbia avuto percezione di un funzionamento irregolare del motore (che
7 invece è assolutamente inevitabile nel caso di introduzione di errato carburante a serbatoio vuoto)”.
Il consulente tecnico ha, quindi, confermato che la presenza di benzina in un serbatoio contenente una parte di gasolio, pari a circa il 20%, come nel caso di cui si tratta, ha come effetto il danneggiamento del sistema di iniezione. Ha, altresì, chiarito che proprio la presenza di una parte di gasolio, diversamente dall'ipotesi di introduzione di benzina in un serbatoio vuoto, consente al motore di funzionare e ciò fintantoché la benzina, mescolandosi via via al gasolio, compromette la funzionalità della pompa fino a determinarne il grippaggio e, quindi, il blocco del motore.
Ed è esattamente ciò che è accaduto alla Toyota di proprietà dell'attrice.
A conclusione della propria analisi il CTU ha affermato che “il danno lamentato (al sistema di iniezione: pompa di alta pressione, iniettori, ecc.) risulta perfettamente compatibile con la dinamica del sinistro”.
Al riguardo vanno pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. all'esito di una relazione peritale adeguatamente motivata ed illustrata.
Risulta, pertanto, confermato, il nesso di causalità tra la fornitura di benzina anziché di gasolio, da parte dell'operatore della stazione di servizio del convenuto, e i danni riscontrati sul veicolo attoreo.
Nessuna valida prova è stata fornita dal convenuto per dimostrare l'assenza di una propria responsabilità per quanto accaduto.
Il documento n.1 del convenuto è, infatti, un documento di parte e, quindi, privo di valore probatorio, e in ogni caso privo di qualsivoglia elemento formale idoneo a ricondurre la lista di rifornimenti alla stazione di servizio convenuta e, comunque, inidoneo a provare la purezza del liquido erogato dalla pompa del carburante;
detto documento risulta parziale ed incompleto, poiché non riproduce tutti i 101 rifornimenti del 13 agosto ivi menzionati;
il documento è generico, poiché non riconducibile né ricollegabile in alcun modo alla stazione Q8 convenuta nella presente causa.
Anche il doc. 2 ex adverso prodotto è privo di qualsiasi valenza probatoria, essendo del tutto inidoneo a provare che si tratta delle erogazioni effettuate dalla stazione di servizio convenuta proprio il 13.08.2021, documento, peraltro, privo di data certa.
Quanto agli ulteriori rilievi critici sollevati dal convenuto nelle note conclusive autorizzate e ai calcoli ivi proposti, che peraltro avrebbero ben potuto essere formulati nei precedenti atti, si osserva che gli stessi non si discostano di molto dai calcoli
8 eseguiti dal C.T.U. e, di conseguenza, non inficiano le conclusioni cui e pervenuto il predetto consulente.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il C.T.U. può aver tratto il proprio convincimento in ordine alla condotta di guida tenuta da proprio Persona_1 dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interpello avendo confermato che l'auto si era fermata per il problema riscontrato alla pompa dopo aver percorso circa 90/100 km dal rifornimento.
Priva di ogni rilevanza è la circostanza che il rifornimento sia stata fatto il 13 agosto e il guasto si sia manifestato il giorno successivo, tenuto conto che, dopo il rifornimento, il veicolo è rimasto fermo fino alla mattina successiva e aveva percorso solo un centinaio di chilometri.
Il C.T.U. ha ricostruito la dinamica dei fatti in maniera specifica illustrando compiutamente i motivi per i quali il veicolo inizialmente abbia funzionato senza manifestare alcuna problematica.
Del tutto infondata risulta anche l'affermazione del convenuto che attribuisce ai motori
Toyota tra il 2005 e il 2011, tra cui quello in oggetto, problemi ai sistemi di alimentazione e distribuzione.
Trattasi, peraltro, di una circostanza nuova, che non è stata mai precedentemente allegata dal convenuto e, comunque, priva di ogni e qualsiasi riscontro probatorio.
Dall'istruttoria espletata è emerso che l'attrice ha fatto rifornimento soltanto presso la stazione Q8 del convenuto, che l'autovettura, dopo aver percorso pochi chilometri, si è fermata e che, dopo aver eseguito le opportune verifiche, è emerso che nel serbatoio non vi era soltanto gasolio ma anche benzina che ha rovinato gli iniettori.
L'aver rifornito il veicolo de quo di benzina anziché di gasolio è, senz'altro, inquadrabile nella fattispecie della vendita di aliud pro alio poiché il bene compravenduto appartiene ad un genere diverso da quello richiesto;
infatti, l'odierna attrice aveva richiesto al convenuto di rifornire l'auto con gasolio, mentre quest'ultimo ha erroneamente rifornito l'auto di benzina, per cui il compratore è legittimato ad esercitare l'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento di cui all'art.1453 c.c.
Come è noto, nella compravendita ricorre l'aliud pro alio quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre tale fattispecie non solo quando il bene sia totalmente difforme da quello dovuto e tale diversità sia di importanza fondamentale e
9 determinante nell'economia del contratto, ma anche quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso dal bene oggetto della compravendita o si presenti privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente (Cass. sentenza 31/03/2006 n. 7630), oppure quando la cosa consegnata abbia difetti che la rendono inservibile o manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale “funzione economico-sociale” ovvero a quella che le parti abbiano assunto come essenziale al fine di realizzare il programma negoziale (Cass. sentenza 04/05/2005
n. 9227). Tale principio è stato confermato anche recentemente dalla Suprema Corte di
Cassazione, che ha avuto modo di ribadire che “si configura la consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., quando il bene consegnato risulti completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, rientrando in un genere diverso e rivelandosi funzionalmente inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa” (Cass. ord. 27.02.2025 n. 5199; Cass. 14/05/2024 n. 13214).
Alla luce dei principi suesposti è evidente come, nella fattispecie, effettivamente, la diversità intrinseca e funzionale tra carburante richiesto (gasolio) e quello consegnato
(benzina) ed il fatto che le due specie non siano interscambiabili - atteso che un'autovettura alimentata a benzina non può circolare con gasolio e ancor meno può farlo una vettura alimentata a gasolio e rifornita a benzina– rendono il bene venduto completamente diverso da quello convenuto e richiesto in quanto funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. ordinanza 08/04/2022 n.11438).
Ciò si è verificato nel caso in esame, in quanto la pompa del distributore Q8 ha erogato benzina anziché gasolio - per effetto dell'errore del gestore che ha provveduto allo scarico del carburante nella stazione di rifornimento - e ciò si configura, nei rapporti fra il gestore della stazione medesima e l'automobilista rifornito, appunto quale vendita di aliud pro alio, appartenendo il bene venduto ad un genere differente da quello concordato.
Considerato che dalla deposizione testimoniale resa da è emerso che Persona_2 quello alla stazione Q8 del convenuto è stato l'unico rifornimento effettuato prima del verificarsi del danneggiamento del veicolo e che il rifornimento non è avvenuto con modalità self-service, ma tramite un operatore, l'errore, e la relativa responsabilità per quanto occorso, non possono che essere imputati al gestore della stazione Q8 che dovrà essere condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice.
10 4) Sul quantum
Nella quantificazione dei danni subiti dall'attrice si deve tener conto del costo sostenuto dalla stessa per l'errato rifornimento di carburante nonché dei costi di riparazione del veicolo e del danno da fermo tecnico pari alla spesa sostenuta per il noleggio dell'auto sostitutiva.
Il costo sostenuto per il carburante pari ad euro 120,39 non è in contestazione essendo stato confermato dallo stesso convenuto.
Quanto all'intervento effettuato dalla ditta Checcucci Srl, il C.T.U. ha affermato che i lavori eseguiti sull'autovettura Toyta sono “perfettamente compatibili con i danni determinati alla vettura dall'introduzione di benzina al posto del gasolio” (pag. 19, 20 e
24 della c.t.u.).
Risulta documentalmente provato (doc. n. 6 fascicolo attrice) che per i lavori di riparazione eseguiti sul veicolo de quo ha corrisposto alla Checcucci Srl Parte_1
la somma di euro 5.655,74 oltre IVA per un totale di euro 6.900,00. Tale somma comprende anche il costo per il recupero in autostrada del mezzo in avaria e del suo trasporto in officina.
Tali circostanze sono state confermate all'udienza del 06/02/2024 dal teste Tes_1
, titolare dell'officina Checcucci, il quale ha riferito “di aver emesso la fattura di
[...] cui al doc. n. 6 …. e di aver eseguito i lavori ivi indicati” e che ha Parte_1
sostenuto un esborso pari ad euro 6.900,00, comprensivo di manodopera per le riparazioni eseguite sulla Toyota Land Cruiser targata EG 432 KX.
La stima dei danni effettuata dal C.T.U., pari ad euro 4.810,00 oltre iva per un totale di euro 5.868,20, tiene conto soltanto dei costi di ripristino del veicolo.
Al suddetto importo si devono quindi aggiungere i costi sostenuti per il recupero del mezzo.
Risulta, pertanto, congrua la somma richiesta dall'officina Checcucci, somma che è già stata corrisposta dall'attrice e che dovrà esserle integralmente rimborsata dal convenuto.
Per tutto il tempo che si è reso necessario per eseguire le riparazioni, l'attrice ha dovuto noleggiare un'auto sostitutiva dal 14/08/2021 al 17/09/2021 sostenendo una spesa pari ad euro 3.442,62 oltre IVA, per complessivi euro 4.200,00.
Tale importo risulta documentato dalla fattura n. 1/2698 del 18/09/2021 (doc. n. 7 fascicolo attrice) nonché confermato dalle risultanze della prova orale assunta.
11 In particolare, la teste all'udienza del 24/10/2023, ha dichiarato che Persona_2
“il noleggio si è protratto fino al 17 settembre 2021 perché non arrivavano i pezzi di ricambio della macchina”; di aver già visto la fattura di cui al doc. n. 7 …. e che è stata pagata la somma di euro 4.200,00 per il noleggio”.
Parimenti il teste ha confermato sia il noleggio dell'autovettura Testimone_1 sostitutiva sia la spesa sostenuta dall'attrice per euro 4.200,00 e di cui alla fattura in atti
(doc. n. 7 fascicolo attrice).
Anche tale spesa dovrà, quindi, essere posta integralmente a carico del convenuto che dovrà essere condannato al rimborso in favore della società attorea. CP_1
Riassumendo all'attrice si devono riconoscere le seguenti voci di danno:
-euro 120,39 quale spesa sostenuta per il rifornimento di carburante;
- euro 6.900,00 per i costi di riparazione del mezzo, compresa la spesa di recupero dello stesso;
- euro 4.200,00 per il noleggio di un'auto sostitutiva dal 14/08/2021 al 17/09/2021;
per un totale complessivo di euro 11.220,39.
Su tali somme vanno riconosciuti sia gli interessi compensativi al tasso legale sia la rivalutazione monetaria.
Al riguardo, si osserva che fra i debiti di valore è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa, che si cumulano con la rivalutazione monetaria, “in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore dal lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento” (Cass. 19/01/2022 n. 1627).
5) Sulle spese di assistenza legale stragiudiziale
Quanto alla richiesta di risarcimento relativa alle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute dall'attrice, si osserva che tale voce di danno non può essere riconosciuta in quanto il difensore di si è limitato ad inviare una richiesta Parte_1
12 di risarcimento del danno (doc. n. 11 fascicolo attrice) solo dopo che tale domanda risarcitoria, tramessa direttamente dall'attrice, era stata respinta (doc. n. 9 e n. 10 fascicolo attrice).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova …. “. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e non deve essere stata in concreto superflua” (Cass. Sez. Unite 10/07/2017 n. 16990).
Ne consegue che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato è comunque diversa rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non
è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso , non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 15732;Cass.
02/02/2018 n. 2644; Cass. 13/04/2017 n. 9548).
Nel caso di specie, come sopra rilevato, l'attività del legale di parte attrice in sede stragiudiziale è consistita nel mero invio di una richiesta di risarcimento danni dopo che la Compagnia, incaricata di gestire il sinistro de quo, aveva già respinto la domanda risarcitoria trasmessa direttamente dalla società attrice (doc. n. 10 fascicolo attrice).
6) Sulle istanze istruttorie
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 25/06/2025 entrambe le parti hanno reiterato la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammesse.
In proposito, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza pronunciata il
26/07/2023.
Quanto alla richiesta di revoca dell'ordinanza del 23/10/2024 e di rimessione sul ruolo del presente procedimento per procedere alla chiamata a chiarimenti del C.T.U., si ribadiscono le considerazioni sopra formulate.
7) Sulle spese di lite
13 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico della parte convenuta soccombente e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata.
Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) previsti per le varie fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u., così come liquidate nel decreto datato 05/07/2024, vanno poste definitivamente a carico del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto per aver Controparte_1
fornito un carburante diverso da quello necessario al funzionamento del motore diesel del veicolo Toyota di proprietà dell'attrice, dichiara risolto il contratto di compravendita intercorso tra le parti il 13/08/2021 ed avente ad oggetto l'acquisto di carburante;
2) condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore della Controparte_1
società a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Parte_1
euro 11.220,39, oltre ad interessi compensativi al tasso legale e a rivalutazione monetaria dalla data di ciascun esborso al saldo;
3) condanna il convenuto alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che si liquidano nell'importo di euro 5.077,00 a titolo di compenso e di euro 271,71 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., a firma dell'ing. definitivamente a Persona_3
carico del convenuto Controparte_1
Treviso, 25 luglio 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
14
Sezione Terza Civile
Causa civile R.G. n. 4546/2022
Il Giudice,
- richiamato il proprio decreto del 06/06/2025 con cui è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 25/06/025 mediante il deposito di note scritte;
- viste le note depositate dai procuratori delle parti ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. entro il termine del 25/06/2025;
- viste le conclusioni in esse precisate;
- provvedendo fuori udienza;
- deposita il dispositivo e le ragioni di fatto e di diritto della decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TREVISO
Sezione Terza Civile in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa Sonia Andreatta, ha pronunciato ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta a ruolo al n. 4546/2022 R.G. promossa da
(C.F. e P. IVA ), in persona del legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Andrea Bortolotto, con domicilio eletto presso il suo studio in Conegliano (TV), Via C. Colombo n. 1, giusta procura allegata all'atto di citazione
- parte attrice - contro
1 (C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._1
dall'avv. Sonia Ticciati, con domicilio eletto presso il suo studio in Pontedera (PI), Via
F. Lotti n. 12, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
- parte convenuta -
OGGETTO: Vendita di cose mobili
MOTIVI DELLA DECISIONE
1)Fatto e svolgimento del processo
Con atto di citazione regolarmente notificato in data 12/07/2022 ha Parte_1 convenuto in giudizio innanzi all'intestato Tribunale per accertare e Controparte_1
dichiarare il suo inadempimento contrattuale, quale gestore della stazione di servizio Q8 di Volterra (PI), per la vendita e consegna di carburante diverso da quello richiesto in data 13/08/2021 al momento del rifornimento del veicolo Toyota di proprietà dell'attrice e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 1453 c.c., dichiarare la risoluzione del contratto di compravendita avente ad oggetto l'acquisto di carburante e conseguentemente condannare il convenuto al risarcimento di tutti i danni patiti dall'attrice e quantificati nella somma di euro 13.978,13, oltre rivalutazione monetaria ed interessi compensativi.
A sostegno di tali domande l'attrice ha esposto che:
-in data 13/08/2021 , socio e legale rappresentante della società Persona_1 Parte_1
transitava lungo la SS 68 di Val Cecina nel Comune di Volterra (PI) alla guida
[...] dell'autovettura, di proprietà aziendale, di marca Toyota modello Land Cruiser targata
EG 432 KX , con a bordo Persona_2
- giunto al km 38+722 si fermava a fare rifornimento presso la stazione di Persona_1
servizio Q8, gestita da e nell'occasione chiedeva all'addetto di Controparte_1
effettuare il pieno di gasolio, provvedendo poi al pagamento dell'importo di euro
120,39, mediante carta di credito;
- dopo aver pernottato in un agriturismo a qualche chilometro di distanza dalla stazione di servizio, la mattina seguente e mentre percorrevano, Persona_1 Persona_2
a bordo del predetto mezzo, l'autostrada A1 in direzione Milano per rientrare in provincia di Treviso all'improvviso il motore smetteva di funzionare;
- si vedeva costretto a chiamare il servizio ACI per il recupero del mezzo Persona_1
che veniva condotto presso l'unica officina aperta, la Checcucci Srl in Calenzano (FI) per le riparazioni e le sostituzioni necessarie;
2 - l'intervento di riparazione sarebbe iniziato qualche giorno dopo ferragosto per cui e si vedevano costretti a noleggiare un'auto sostitutiva Persona_1 Persona_2
per poter tornare a casa;
- dopo aver effettuato gli opportuni accertamenti, l'officina Checcucci dichiarava di aver riscontrato la presenza di “liquido non conforme”, ovvero benzina nel serbatoio dell'auto a gasolio e a ciò è stato imputato l'arresto del veicolo;
- la rottura era, quindi, imputabile unicamente alla ditta che aveva effettuato CP_1
l'ultimo rifornimento il giorno precedente;
- per gli interventi di ripristino eseguiti per il corretto funzionamento del mezzo l'officina Checcucci ha emesso la fattura n. 1/2697 dell'importo di euro 6.900,00 comprensiva del costo della manodopera;
- per il noleggio dell'auto sostitutiva per il tempo tecnico necessario al ripristino del veicolo danneggiato, per il periodo dal 14/08/2021 al 17/09/2021, giorno del ritiro dell'auto, ha sostenuto un costo pari ad euro 4.200,00;
- essendo stata respinta la richiesta risarcitoria, è stata costretta a promuovere il presente giudizio al fine di vedersi riconoscere il risarcimento dei danni subiti.
Con comparsa di costituzione e risposta del 02/11/2022 si è costituito in giudizio il quale ha eccepito in via preliminare l'incompetenza territoriale del Controparte_1
giudice adito ritenendo competente il Tribunale di Pisa e nel merito ha contestato integralmente gli assunti attorei chiedendo di dichiarare inammissibili e, comunque, di rigettare le domande avversarie siccome infondate in fatto ed in diritto.
Con provvedimento del 13/02/2023 è stata ritenuta la competenza territoriale dell'intestato Tribunale e sono stati assegnati alle parti i termini per il deposito delle memorie di cui all'art. 183, comma 6, c.p.c..
Depositate dette memorie, la causa è stata istruita mediante produzioni documentali, con l'assunzione della prova per testi, sui capitoli ammessi, chiesta dall'attrice nonchè con l'assunzione della prova per interpello e per testi chiesta dal convenuto e mediante l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio a cura dell'ing. Persona_3
[...]
Con ordinanza del 23/10/2024, a scioglimento della riserva assunta all'udienza del
12/09/2024, ritenuta la tardività e l'inammissibilità delle contestazioni alla c.t.u. svolte dal convenuto, è stata rigettata la richiesta di integrazione della c.t.u. e/o di convocazione del tecnico a chiarimenti;
osservato, in ogni caso, che il C.T.U. aveva
3 risposto in maniera specifica ed esaustiva al quesito posto, ritenuta la causa matura per la decisione, è stata fissata per la precisazione delle conclusioni e la discussione ex art. 281 sexies c.p.c. l'udienza del 25/6/2025, assegnando alle parti termine sino a dieci giorni prima dell'udienza per il deposito di eventuali note conclusive.
Con decreto del 06/06/2025 è stata disposta la sostituzione dell'udienza del 25/06/2025 mediante il deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c..
2) Sulla richiesta di rimessione della casa sul ruolo e sulla chiamata a chiarimenti del C.T.U.
In primis, il convenuto ha chiesto la revoca dell'ordinanza emessa in data 23/10/2024 e conseguentemente la rimessione sul ruolo del presente procedimento al fine di disporre una integrazione della consulenza tecnica ovvero la convocazione a chiarimenti del
C.T.U. ing. Persona_3
A sostegno di tale richiesta, la difesa del convenuto ha richiamato la pronuncia n. 5624 del 21/02/2022 emessa dalla Corte di Cassazione Sez. Unite la quale ha affermato il principio in forza del quale “il secondo termine previsto dall'ultimo comma dell'art.
195 c.p.c. …………… ha natura ordinatoria e funzione acceleratoria e svolge ed esaurisce la sua funzione nel subprocedimento che si conclude con il deposito della relazione da parte dell'ausiliare; pertanto la mancata prospettazione al consulente tecnico di osservazioni e rilievi critici non preclude alla parte di sollevare tali osservazioni e rilievi …… nel successivo corso del giudizio e, quindi, anche in comparsa conclusionale …”.
Nel caso in esame il convenuto non si è limitato a formulare contestazioni e rilievi critici alla consulenza tecnica, ma ha introdotto nuovi fatti e/o nuove domande ed eccezioni, rispetto al quesito posto al C.T.U. chiedendo “di specificare quanti chilometri l'autovettura in esame avrebbe potuto percorrere con il gasolio contenuto nel cestello di riposo, tubazione del carburante e filtro prima di iniziare a consumare la miscela ……”.
Peraltro, il convenuto in forza di tali osservazioni e/o nuovi fatti ha chiesto, altresì, una integrazione di c.t.u. o la convocazione del consulente tecnico a chiarimenti per cui tale circostanza è ben diversa dalla mera formulazione di critiche e osservazioni volte a sollecitare il potere valutativo del giudice in relazione a tale mezzo istruttorio.
In ogni caso, con l'ordinanza del 23/10/2024 è stata rigettata la richiesta di disporre una integrazione della c.t.u. e/o la convocazione del C.T.U. a chiarimenti avendo il
4 consulente tecnico risposto in maniera precisa ed esaustiva al quesito peritale che gli era stato posto ed avendo compiutamente argomentato le proprie valutazioni.
Va ribadita, quindi, la tardività è, quindi, l'inammissibilità delle richieste formulate dal convenuto.
3) Sull'an
La domanda proposta dall'attrice è fondata e merita di essere accolta.
Le risultanze dell'attività istruttoria svolta nel corso del presente giudizio hanno confermato i fatti così come esposti dall'attrice.
La teste escussa all'udienza del 24/10/2023, ha confermato le Persona_2
seguenti circostanze:
- che in data 13/08/2021 transitava lungo la S.S. 68 di Val Cecina nel Comune di
Volterra a bordo, quale terza trasportata dell'autovettura Toyota Land Cruise targata EG
432 KH, di proprietà dell'attrice e condotta da;
Persona_1
- che all'altezza del km 38 +722 si fermava per effettuare rifornimento di Persona_1
carburante presso la stazione di servizio Q8 di Volterra chiedendo all'addetto alle pompe “di fare il pieno di gasolio”;
- che, dopo aver pernottato presso un agriturismo, la mattina del 14/08/2021 sono ripartiti;
- che, imboccata l'autostrada A1, in zona Calenzano (FI) l'autovettura Toyota “si è fermata”;
- che successivamente al rifornimento eseguito presso la stazione di servizio Q8, gestita dal convenuto, “non sono stati fatti altri rifornimenti di carburante”;
- che il veicolo è stato soccorso dal carro attrezzi dell'ACI e portato presso l'officina
Checcucci Srl la quale riferiva che le riparazioni sarebbero iniziate dopo ferragosto;
- che è stato costretto a noleggiare un'auto sostitutiva per rientrare a casa Persona_1
e che “il noleggio si è protratto fino al 17 settembre 2021 …….”.
Alla luce di quanto suesposto risulta, dunque, provato che l'autovettura in oggetto, prima di bloccarsi lungo l'autostrada il 14/08/2021, aveva fatto carburante unicamente presso la stazione di servizio Q8 del convenuto.
Il teste titolare dell'officina Checcucci che si è occupata delle Testimone_1 riparazioni, ha confermato di aver riscontrato all'interno del serbatoio dell'autovettura in questione la presenza di liquido non conforme, nello specifico benzina.
5 La circostanza che i danni riscontrati sul veicolo Toyota siano riconducibili all'errato rifornimento di carburante trova riscontro nell'espletata c.t.u..
Al tecnico nominato, ing. è stato dato l'incarico di accertare “se Persona_3
in un motore diesel, come quello per cui è causa, un rifornimento a serbatoio vuoto di gasolio contaminato con benzina sia compatibile con i danni che sarebbero stati causati al predetto veicolo”.
Al riguardo, il C.T.U. ha premesso che “In un motore a ciclo Diesel, dunque, l'aria aspirata raggiunge temperature e pressioni decisamente superiori rispetto a quelle registrabili in un motore a ciclo Otto. Il gasolio possiede inoltre una certa proprietà lubrificante, a cui è demandata la lubrificazione della stessa pompa di iniezione e degli iniettori del carburante in camera di combustione. …… le principali criticità derivanti dall'errata introduzione di benzina nel serbatoio di una vettura a gasolio sono le seguenti:
- a causa del diverso ciclo termodinamico del motore a ciclo Diesel (con raggiungimento di temperature e pressioni particolarmente elevate), si potrebbe verificare il fenomeno della detonazione, ovvero la miscela aria-benzina potrebbe autoaccendersi, all'interno della camera di combustione, in tempi e modi incontrollati
(pur in assenza di una scintilla, dal momento che il motore Diesel non ha le candele), con conseguente sviluppo di sforzi eccessivi sui componenti meccanici (e surriscaldamento degli stessi) che si traducono, in ultima istanza, in un rapido danneggiamento del motore;
- il venir meno del potere lubrificante caratteristico del gasolio potrebbe portare al grippaggio (ovvero al blocco, per eccesso di attrito) della pompa di iniezione ed al danneggiamento degli iniettori” (pag. 8 e 9 della c.t.u.).
Il consulente tecnico ha proseguito la propria analisi con specifico riferimento al serbatoio della Toyota di cui è causa, fornendo una “ricostruzione tecnicamente verosimile di quello che sarebbe accaduto a seguito di un errato rifornimento, nelle specifiche condizioni (caratteristiche tecniche della vettura, grado di riempimento del serbatoio al momento del rifornimento) ….”.
Il C.T.U. ha affermato (pag. 15. 16 e 17 della c.t.u.) che appare “tecnicamente ragionevole ipotizzare la seguente dinamica degli eventi, che avrebbero portato al fermo della vettura:
1. al momento del rifornimento, la benzina introdotta iniziava a miscelarsi con il gasolio ancora presente (circa il 20% del volume del serbatoio)
6 all'interno del serbatoio (si rammenta tuttavia che il gasolio è più denso della benzina, dunque tende a stazionare sul fondo);
2. il gasolio presente nella parte inferiore del serbatoio, più denso della benzina, impediva (o comunque ostacolava) l'ingresso della benzina all'interno del cestello …..; 3. la vettura ripartiva dunque a gasolio (…..) e certamente percorreva a gasolio un primo tratto di strada;
4. mano a mano che il gasolio (….) veniva consumato, il cestello si riempiva progressivamente di una miscela di gasolio-benzina (all'inizio ricca di gasolio e povera di benzina e, via via che la vettura procedeva, con la percentuale di benzina che aumentava sempre di più). Tale miscela veniva inviata alla pompa di alta pressione e, quindi, iniettata nel motore;
5. la presenza di una frazione di gasolio consentiva comunque al motore di funzionare (più o meno) regolarmente (….) ma la mancata lubrificazione derivante dalla presenza della frazione di benzina (frazione sempre più grande, mano a mano che la vettura procedeva con il suo viaggio) iniziava a compromettere la funzionalità della pompa di alta pressione e degli iniettori, fino a determinare il grippaggio (ovvero al blocco, per eccesso di attrito) della pompa di iniezione stessa, con conseguente fermo della vettura.
Ecco spiegato perché l'intervento di riparazione non ha interessato il motore ma solamente il sistema d' iniezione”.
Il convenuto ha respinto ogni addebito sostenendo che, in ipotesi di errore nel rifornimento, l'autovettura non sarebbe riuscita neppure ad avviarsi e, in ogni caso, non si sarebbe arrestata all'improvviso ma avrebbe dato, precedentemente, dei segnali di malfunzionamento.
Siffatta affermazione è stata smentita dal C.T.U. il quale ha chiaramente illustrato i motivi per i quali, dopo aver percorso alcuni chilometri senza manifestare alcuna problematica, l'autovettura si sia poi arrestata.
L'ing. ha, infatti, evidenziato che la combinazione di fattori: strutturali (il motore Per_3
3 litri Toyota è universalmente noto per la sua robustezza); chimici (la miscela consumata durante il tragitto percorso dalla vettura era ancora, almeno inizialmente, ricca di gasolio, e solamente in una fase successiva si sarebbe progressivamente arricchita di benzina, mantenendo comunque una certa percentuale di gasolio); stile di guida (nell'ipotesi di un'andatura particolarmente sportiva), “avrebbe evitato (o comunque limitato) la detonazione della benzina all'interno dei cilindri (diversamente,
l'intervento di riparazione avrebbe coinvolto anche il motore, e non solamente il sistema di iniezione!). Ciò spiegherebbe altresì perché la persona alla guida della vettura non abbia avuto percezione di un funzionamento irregolare del motore (che
7 invece è assolutamente inevitabile nel caso di introduzione di errato carburante a serbatoio vuoto)”.
Il consulente tecnico ha, quindi, confermato che la presenza di benzina in un serbatoio contenente una parte di gasolio, pari a circa il 20%, come nel caso di cui si tratta, ha come effetto il danneggiamento del sistema di iniezione. Ha, altresì, chiarito che proprio la presenza di una parte di gasolio, diversamente dall'ipotesi di introduzione di benzina in un serbatoio vuoto, consente al motore di funzionare e ciò fintantoché la benzina, mescolandosi via via al gasolio, compromette la funzionalità della pompa fino a determinarne il grippaggio e, quindi, il blocco del motore.
Ed è esattamente ciò che è accaduto alla Toyota di proprietà dell'attrice.
A conclusione della propria analisi il CTU ha affermato che “il danno lamentato (al sistema di iniezione: pompa di alta pressione, iniettori, ecc.) risulta perfettamente compatibile con la dinamica del sinistro”.
Al riguardo vanno pienamente condivise le conclusioni cui è pervenuto il C.T.U. all'esito di una relazione peritale adeguatamente motivata ed illustrata.
Risulta, pertanto, confermato, il nesso di causalità tra la fornitura di benzina anziché di gasolio, da parte dell'operatore della stazione di servizio del convenuto, e i danni riscontrati sul veicolo attoreo.
Nessuna valida prova è stata fornita dal convenuto per dimostrare l'assenza di una propria responsabilità per quanto accaduto.
Il documento n.1 del convenuto è, infatti, un documento di parte e, quindi, privo di valore probatorio, e in ogni caso privo di qualsivoglia elemento formale idoneo a ricondurre la lista di rifornimenti alla stazione di servizio convenuta e, comunque, inidoneo a provare la purezza del liquido erogato dalla pompa del carburante;
detto documento risulta parziale ed incompleto, poiché non riproduce tutti i 101 rifornimenti del 13 agosto ivi menzionati;
il documento è generico, poiché non riconducibile né ricollegabile in alcun modo alla stazione Q8 convenuta nella presente causa.
Anche il doc. 2 ex adverso prodotto è privo di qualsiasi valenza probatoria, essendo del tutto inidoneo a provare che si tratta delle erogazioni effettuate dalla stazione di servizio convenuta proprio il 13.08.2021, documento, peraltro, privo di data certa.
Quanto agli ulteriori rilievi critici sollevati dal convenuto nelle note conclusive autorizzate e ai calcoli ivi proposti, che peraltro avrebbero ben potuto essere formulati nei precedenti atti, si osserva che gli stessi non si discostano di molto dai calcoli
8 eseguiti dal C.T.U. e, di conseguenza, non inficiano le conclusioni cui e pervenuto il predetto consulente.
Inoltre, a differenza di quanto sostenuto da parte convenuta, il C.T.U. può aver tratto il proprio convincimento in ordine alla condotta di guida tenuta da proprio Persona_1 dalle dichiarazioni rese dal medesimo in sede di interpello avendo confermato che l'auto si era fermata per il problema riscontrato alla pompa dopo aver percorso circa 90/100 km dal rifornimento.
Priva di ogni rilevanza è la circostanza che il rifornimento sia stata fatto il 13 agosto e il guasto si sia manifestato il giorno successivo, tenuto conto che, dopo il rifornimento, il veicolo è rimasto fermo fino alla mattina successiva e aveva percorso solo un centinaio di chilometri.
Il C.T.U. ha ricostruito la dinamica dei fatti in maniera specifica illustrando compiutamente i motivi per i quali il veicolo inizialmente abbia funzionato senza manifestare alcuna problematica.
Del tutto infondata risulta anche l'affermazione del convenuto che attribuisce ai motori
Toyota tra il 2005 e il 2011, tra cui quello in oggetto, problemi ai sistemi di alimentazione e distribuzione.
Trattasi, peraltro, di una circostanza nuova, che non è stata mai precedentemente allegata dal convenuto e, comunque, priva di ogni e qualsiasi riscontro probatorio.
Dall'istruttoria espletata è emerso che l'attrice ha fatto rifornimento soltanto presso la stazione Q8 del convenuto, che l'autovettura, dopo aver percorso pochi chilometri, si è fermata e che, dopo aver eseguito le opportune verifiche, è emerso che nel serbatoio non vi era soltanto gasolio ma anche benzina che ha rovinato gli iniettori.
L'aver rifornito il veicolo de quo di benzina anziché di gasolio è, senz'altro, inquadrabile nella fattispecie della vendita di aliud pro alio poiché il bene compravenduto appartiene ad un genere diverso da quello richiesto;
infatti, l'odierna attrice aveva richiesto al convenuto di rifornire l'auto con gasolio, mentre quest'ultimo ha erroneamente rifornito l'auto di benzina, per cui il compratore è legittimato ad esercitare l'ordinaria azione di risoluzione per inadempimento di cui all'art.1453 c.c.
Come è noto, nella compravendita ricorre l'aliud pro alio quando viene consegnato un bene completamente diverso da quello pattuito. In particolare, secondo la giurisprudenza di legittimità, ricorre tale fattispecie non solo quando il bene sia totalmente difforme da quello dovuto e tale diversità sia di importanza fondamentale e
9 determinante nell'economia del contratto, ma anche quando la cosa appartenga ad un genere del tutto diverso dal bene oggetto della compravendita o si presenti privo delle caratteristiche funzionali necessarie a soddisfare i bisogni dell'acquirente (Cass. sentenza 31/03/2006 n. 7630), oppure quando la cosa consegnata abbia difetti che la rendono inservibile o manchi delle particolari qualità necessarie per assolvere alla sua naturale “funzione economico-sociale” ovvero a quella che le parti abbiano assunto come essenziale al fine di realizzare il programma negoziale (Cass. sentenza 04/05/2005
n. 9227). Tale principio è stato confermato anche recentemente dalla Suprema Corte di
Cassazione, che ha avuto modo di ribadire che “si configura la consegna di aliud pro alio, che dà luogo all'azione contrattuale di risoluzione ai sensi dell'art. 1453 c.c., quando il bene consegnato risulti completamente eterogeneo rispetto a quello pattuito, per natura, individualità, consistenza e destinazione, rientrando in un genere diverso e rivelandosi funzionalmente inidoneo ad assolvere allo scopo economico-sociale della res promessa” (Cass. ord. 27.02.2025 n. 5199; Cass. 14/05/2024 n. 13214).
Alla luce dei principi suesposti è evidente come, nella fattispecie, effettivamente, la diversità intrinseca e funzionale tra carburante richiesto (gasolio) e quello consegnato
(benzina) ed il fatto che le due specie non siano interscambiabili - atteso che un'autovettura alimentata a benzina non può circolare con gasolio e ancor meno può farlo una vettura alimentata a gasolio e rifornita a benzina– rendono il bene venduto completamente diverso da quello convenuto e richiesto in quanto funzionalmente del tutto inidoneo ad assolvere la destinazione economico-sociale della res venduta e, quindi, a fornire l'utilità richiesta (Cass. ordinanza 08/04/2022 n.11438).
Ciò si è verificato nel caso in esame, in quanto la pompa del distributore Q8 ha erogato benzina anziché gasolio - per effetto dell'errore del gestore che ha provveduto allo scarico del carburante nella stazione di rifornimento - e ciò si configura, nei rapporti fra il gestore della stazione medesima e l'automobilista rifornito, appunto quale vendita di aliud pro alio, appartenendo il bene venduto ad un genere differente da quello concordato.
Considerato che dalla deposizione testimoniale resa da è emerso che Persona_2 quello alla stazione Q8 del convenuto è stato l'unico rifornimento effettuato prima del verificarsi del danneggiamento del veicolo e che il rifornimento non è avvenuto con modalità self-service, ma tramite un operatore, l'errore, e la relativa responsabilità per quanto occorso, non possono che essere imputati al gestore della stazione Q8 che dovrà essere condannato al risarcimento di tutti i danni subiti dall'attrice.
10 4) Sul quantum
Nella quantificazione dei danni subiti dall'attrice si deve tener conto del costo sostenuto dalla stessa per l'errato rifornimento di carburante nonché dei costi di riparazione del veicolo e del danno da fermo tecnico pari alla spesa sostenuta per il noleggio dell'auto sostitutiva.
Il costo sostenuto per il carburante pari ad euro 120,39 non è in contestazione essendo stato confermato dallo stesso convenuto.
Quanto all'intervento effettuato dalla ditta Checcucci Srl, il C.T.U. ha affermato che i lavori eseguiti sull'autovettura Toyta sono “perfettamente compatibili con i danni determinati alla vettura dall'introduzione di benzina al posto del gasolio” (pag. 19, 20 e
24 della c.t.u.).
Risulta documentalmente provato (doc. n. 6 fascicolo attrice) che per i lavori di riparazione eseguiti sul veicolo de quo ha corrisposto alla Checcucci Srl Parte_1
la somma di euro 5.655,74 oltre IVA per un totale di euro 6.900,00. Tale somma comprende anche il costo per il recupero in autostrada del mezzo in avaria e del suo trasporto in officina.
Tali circostanze sono state confermate all'udienza del 06/02/2024 dal teste Tes_1
, titolare dell'officina Checcucci, il quale ha riferito “di aver emesso la fattura di
[...] cui al doc. n. 6 …. e di aver eseguito i lavori ivi indicati” e che ha Parte_1
sostenuto un esborso pari ad euro 6.900,00, comprensivo di manodopera per le riparazioni eseguite sulla Toyota Land Cruiser targata EG 432 KX.
La stima dei danni effettuata dal C.T.U., pari ad euro 4.810,00 oltre iva per un totale di euro 5.868,20, tiene conto soltanto dei costi di ripristino del veicolo.
Al suddetto importo si devono quindi aggiungere i costi sostenuti per il recupero del mezzo.
Risulta, pertanto, congrua la somma richiesta dall'officina Checcucci, somma che è già stata corrisposta dall'attrice e che dovrà esserle integralmente rimborsata dal convenuto.
Per tutto il tempo che si è reso necessario per eseguire le riparazioni, l'attrice ha dovuto noleggiare un'auto sostitutiva dal 14/08/2021 al 17/09/2021 sostenendo una spesa pari ad euro 3.442,62 oltre IVA, per complessivi euro 4.200,00.
Tale importo risulta documentato dalla fattura n. 1/2698 del 18/09/2021 (doc. n. 7 fascicolo attrice) nonché confermato dalle risultanze della prova orale assunta.
11 In particolare, la teste all'udienza del 24/10/2023, ha dichiarato che Persona_2
“il noleggio si è protratto fino al 17 settembre 2021 perché non arrivavano i pezzi di ricambio della macchina”; di aver già visto la fattura di cui al doc. n. 7 …. e che è stata pagata la somma di euro 4.200,00 per il noleggio”.
Parimenti il teste ha confermato sia il noleggio dell'autovettura Testimone_1 sostitutiva sia la spesa sostenuta dall'attrice per euro 4.200,00 e di cui alla fattura in atti
(doc. n. 7 fascicolo attrice).
Anche tale spesa dovrà, quindi, essere posta integralmente a carico del convenuto che dovrà essere condannato al rimborso in favore della società attorea. CP_1
Riassumendo all'attrice si devono riconoscere le seguenti voci di danno:
-euro 120,39 quale spesa sostenuta per il rifornimento di carburante;
- euro 6.900,00 per i costi di riparazione del mezzo, compresa la spesa di recupero dello stesso;
- euro 4.200,00 per il noleggio di un'auto sostitutiva dal 14/08/2021 al 17/09/2021;
per un totale complessivo di euro 11.220,39.
Su tali somme vanno riconosciuti sia gli interessi compensativi al tasso legale sia la rivalutazione monetaria.
Al riguardo, si osserva che fra i debiti di valore è compreso anche quello di risarcimento del danno da inadempimento contrattuale;
spettano di pieno diritto gli interessi aventi natura compensativa, che si cumulano con la rivalutazione monetaria, “in quanto la rivalutazione monetaria e gli interessi sulla somma liquidata assolvono a funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era anteriormente al fatto generatore del danno e a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e pertanto debbono essere corrisposti anche gli interessi, intesi come strumento per compensare il creditore dal lucro cessante in dipendenza del ritardo nel conseguimento materiale della somma dovuta a titolo di risarcimento” (Cass. 19/01/2022 n. 1627).
5) Sulle spese di assistenza legale stragiudiziale
Quanto alla richiesta di risarcimento relativa alle spese di assistenza legale stragiudiziale sostenute dall'attrice, si osserva che tale voce di danno non può essere riconosciuta in quanto il difensore di si è limitato ad inviare una richiesta Parte_1
12 di risarcimento del danno (doc. n. 11 fascicolo attrice) solo dopo che tale domanda risarcitoria, tramessa direttamente dall'attrice, era stata respinta (doc. n. 9 e n. 10 fascicolo attrice).
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “il rimborso delle spese di assistenza stragiudiziale ha natura di danno emergente, consistente nel costo sostenuto per l'attività svolta da un legale in detta fase precontenziosa ed è soggetta agli ordinari oneri di allegazione e prova …. “. L'utilità di tale esborso, ai fini della possibilità di porlo a carico del danneggiante, deve essere valutata ex ante, cioè in vista di quello che poteva ragionevolmente presumersi essere l'esito futuro del giudizio e non deve essere stata in concreto superflua” (Cass. Sez. Unite 10/07/2017 n. 16990).
Ne consegue che l'attività stragiudiziale, anche se svolta da un avvocato è comunque diversa rispetto alle spese processuali vere e proprie. Ne deriva che, se la liquidazione deve avvenire secondo le tariffe forensi, essa resta soggetta ai normali oneri di domanda, allegazione e prova il che comporta che la corrispondente spesa sostenuta non
è configurabile come danno emergente e non può, pertanto, essere riversata sul danneggiante quando sia superflua ai fini di una più pronta definizione del contenzioso , non avendo avuto in concreto utilità per evitare il giudizio per assicurare una tutela più rapida risolvendo problemi tecnici di qualche complessità (Cass. n. 15732;Cass.
02/02/2018 n. 2644; Cass. 13/04/2017 n. 9548).
Nel caso di specie, come sopra rilevato, l'attività del legale di parte attrice in sede stragiudiziale è consistita nel mero invio di una richiesta di risarcimento danni dopo che la Compagnia, incaricata di gestire il sinistro de quo, aveva già respinto la domanda risarcitoria trasmessa direttamente dalla società attrice (doc. n. 10 fascicolo attrice).
6) Sulle istanze istruttorie
In sede di note di trattazione scritta per l'udienza del 25/06/2025 entrambe le parti hanno reiterato la richiesta di ammissione delle istanze istruttorie formulate nelle rispettive memorie ex art. 183, comma 6, c.p.c. e non ammesse.
In proposito, si richiama integralmente il contenuto dell'ordinanza pronunciata il
26/07/2023.
Quanto alla richiesta di revoca dell'ordinanza del 23/10/2024 e di rimessione sul ruolo del presente procedimento per procedere alla chiamata a chiarimenti del C.T.U., si ribadiscono le considerazioni sopra formulate.
7) Sulle spese di lite
13 Ai sensi dell'art. 91 c.p.c., le spese di lite vengono poste a carico della parte convenuta soccombente e vengono liquidate come in dispositivo, in applicazione del D.M. n.
55/2014, come aggiornato dal D.M. n. 147/2022, avuto riguardo al valore della controversia e all'attività difensiva prestata.
Non si ravvisano specifici elementi che giustifichino il discostarsi dai valori medi dello scaglione di riferimento (da euro 5.200,01 ad euro 26.000,00) previsti per le varie fasi del giudizio.
Le spese di c.t.u., così come liquidate nel decreto datato 05/07/2024, vanno poste definitivamente a carico del convenuto Controparte_1
P.Q.M.
Il Tribunale Ordinario di Treviso, Sezione Terza Civile, definitivamente pronunciando, disattesa ogni altra domanda, istanza ed eccezione, così provvede:
1) accertato l'inadempimento contrattuale del convenuto per aver Controparte_1
fornito un carburante diverso da quello necessario al funzionamento del motore diesel del veicolo Toyota di proprietà dell'attrice, dichiara risolto il contratto di compravendita intercorso tra le parti il 13/08/2021 ed avente ad oggetto l'acquisto di carburante;
2) condanna, per l'effetto, il convenuto al pagamento in favore della Controparte_1
società a titolo di risarcimento danni, della complessiva somma di Parte_1
euro 11.220,39, oltre ad interessi compensativi al tasso legale e a rivalutazione monetaria dalla data di ciascun esborso al saldo;
3) condanna il convenuto alla rifusione in favore di Controparte_1 Parte_1
delle spese processuali che si liquidano nell'importo di euro 5.077,00 a titolo di compenso e di euro 271,71 per anticipazioni, oltre spese generali al 15%, I.V.A. e
C.P.A. come per legge;
4) pone le spese di c.t.u., a firma dell'ing. definitivamente a Persona_3
carico del convenuto Controparte_1
Treviso, 25 luglio 2025
Il G.O.P.
dott.ssa Sonia Andreatta
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