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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 11/12/2025, n. 2373 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 2373 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona del dott. Francesco Fucci, ha pronunciato, all'udienza di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. dell'11.12.2025 la seguente SENTENZA Nella causa iscritta al n. 3106/2024 R.G. TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Giuseppe Ivan Artico, Parte_1 unitamente al quale domicilia come in atti
Ricorrente
in persona del lrpt, rapp. e dif. dall'avv.to Gianfranco Pepe, elett.te CP_1 domiciliato in Nola, Via Variante 7/bis Resistente FATTO E DIRITTO Con ricorso dell'8.5.2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., ha tempestivamente proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità delle conclusioni del CTU. Tanto premesso, ha chiesto l'accertamento del proprio diritto all'indennità di accompagnamento ex l. 18/80 e/o in subordine alla pensione di inabilità civile (100%) a far data dalla domanda amministrativa del 26.1.2022. CP_ Costituitosi, l , con articolate argomentazioni, ha eccepito l'infondatezza in fatto e in diritto del ricorso chiedendone il rigetto. Disposto il rinnovo della consulenza tecnica, è stata prevista la trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. All'udienza odierna il giudice provvede con sentenza e contestuale motivazione.
Il ricorso è fondato nei limiti di seguito esplicati. Dispone l'art. 445bis C.P.C., nell'ambito del procedimento di ATP obbligatorio disciplinato da tale disposizione: “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio… Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice
1 di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Nella presente fattispecie, gli indicati termini risultano rispettati dalla parte ricorrente. Sono inoltre evidenziati i motivi della contestazione per cui la domanda non può essere considerata inammissibile. Ciò posto, nel merito, la parte opponente, contesta che il ctu della precedente fase del giudizio avrebbe sottovalutato la gravità delle menomazioni di cui risulterebbe essere affetta la sig.ra , giungendo a conclusioni Pt_1 contraddittorie ed in netto contrasto con il dato obiettivo. In particolare, l'opponente evidenzia che in ragione della patologia tumorale, la paziente è sottoposta a una terapia endocrina che prevede la somministrazione di inibitori dell'aromatasi, come il Letrozolo. Tale trattamento farmacologico provocherebbe nella sig.ra una notevole rigidità articolare associata a Pt_1 dolori muscolari diffusi. Questi effetti collaterali, a loro volta, comprometterebbero gravemente l'autonomia personale della paziente. Sicché, proposta opposizione e valutata l'opportunità, è stato disposto il rinnovo della ctu. L'esperto, dott. , all'esito della visita del 29.3.2025, ha riscontrato un Per_1 soggetto in sufficienti condizioni fisiche generali, vigile e ben orientato nel tempo e nello spazio, con deambulazione autonoma al pari dei passaggi posturali. Dopodiché, sulla scorta del dato clinico e documentale, il ctu ha formulato la seguente diagnosi: «Esiti di recente (dic. 2024) mastectomia radicale sinistra, con dissezione linfonodale ascellare omolaterale ed in attuale trattamento chemioterapico, per exeresi di carcinoma mammario infiltrante NST su esiti (genn. 2022) di pregressa quadrantectomia mammaria sinistra, con linfoadenectomia ascellare omolaterale, per carcinoma duttale infiltrante, con successivo trattamento radioterapico ed ormonoterapico con letrozolo, in paziente di anni 58, affetta da moderata ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico e note di bronchite cronica». Definito il quadro diagnostico, il consulente è passato alla valutazione percentualistica delle singole infermità da cui è affetta la sig.ra , Pt_1 formulando le seguenti considerazioni medico-legali: «al fine di esprimere una valutazione percentuale delle suddette patologie in considerazione del grado e della natura delle stesse, riteniamo, sulla scorta delle indicazioni contenute nelle tabelle approvate con D.M. 5.2.1992 (G.U. 26.2.1992 supp. ord.) e tenendo presenti i criteri di cui agli artt. 3 e 4 del D.L. 23.11.1988 n° 509, che le infermità invalidanti di cui sopra incidano, singolarmente, sulla capacità lavorativa del ricorrente nelle misure percentuali appresso indicate:
• esiti di recente (dic. 2024) mastectomia radicale sinistra, con dissezione linfonodale ascellare omolaterale ed in attuale trattamento chemioterapico, per exeresi di carcinoma mammario infiltrante NST su esiti (genn. 2022) di
2 pregressa quadrantectomia mammaria sinistra, con linfoadenectomia ascellare omolaterale, per carcinoma duttale infiltrante, con successivo trattamento radioterapico ed ormonoterapico con letrozolo = 75% a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 26.01.2022 fino al 31.10.2024, e poi 100% dall'01.11.2024 a tutt'oggi; • moderata ipertensione arteriosa in trattamento farmacologico = 15% (Codice analogo 6441); • note di bronchite cronica = 15% (Codice analogo 6003)». Ciò posto, il ctu ha così concluso: «riteniamo che, a far data dall'epoca della domanda amministrativa del 26.01.2022 e fino al 31.10.2024, il grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa della ricorrente fosse da valutare nella misura dell'84% e che poi, a far data dal I novembre 2024 a tutt'oggi, vale a dire con l'accertamento della ripresa della patologia neoplastica a carico della mammella sinistra, sottoposta il 18.12.2024 a mastectomia radicale con successivo trattamento chemioterapico, le infermità invalidanti diagnosticate all'istante ne determinino l'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa ipotizzabile secondo le sue condizioni personali». Orbene, così riconosciuta la totale inabilità (100%), il ctu ha, successivamente, esaminato la sussistenza dei requisiti medico-legali per la concessione dell'indennità di accompagnamento. Al riguardo ha osservato che la sig. : Pt_1
«[…] risulta in grado di deambulare autonomamente ed è normalmente orientata nel tempo e nello spazio, possa altrettanto autonomamente espletare gli atti quotidiani della vita». Per quanto attiene, poi, alla possibile concessione dell'indennità per i soli periodi di trattamenti chemio, radio e ormonoterapici (ai quali la ricorrente è stata o è tuttora sottoposta), il ctu ha precisato che: «[…] non risultano elementi tecnici di valutazione atti ad avvalorare l'ipotesi che, nel corso del trattamenti chemio, radio ed ormonoterapici di cui trattasi la ricorrente non fosse in grado di deambulare autonomamente ovvero non potesse espletare autonomamente gli atti quotidiani della vita». Tutto ciò premesso, si rileva il peggioramento del quadro clinico della sig.ra rispetto all'epoca della precedente valutazione peritale, circostanza che Pt_1 ha comportato il riconoscimento del requisito sanitario per la pensione di inabilità civile (100%) con decorrenza dal 1° novembre 2024. Tuttavia, come chiaramente esposto dal dott. , non sono mai sussistiti Per_1
e continuano a non sussistere i requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Le argomentazioni del consulente esposte nella ctu depositata nel presente giudizio sono assolutamente condivisibili e possono essere integralmente recepite da questo giudicante, atteso che peraltro si fondano non solo sulla espletata visita medica, ma anche su tutta la documentazione versata in atti,
3 rilevando, inoltre, che il percorso argomentativo e logico del ctu è immune da vizi e contraddizioni. Preme, infine, sottolineare che le conclusioni cui è addivenuto il dott. Per_1 non si pongono in contrasto con quanto osservato dal dott. nel Per_2 precedente giudizio di atp, essendosi perfezionati i requisiti sanitari solamente da novembre 2024 in ragione di un aggravamento delle pregresse condizioni. In definitiva, l'opposizione va accolta nei limiti suddetti, con riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile con decorrenza da novembre 2024. Stante la dichiarazione ex art. 152 disp. att. cpc. le spese dell'atp sono dichiarate irripetibili. Le spese del presente giudizio di opposizione sono integralmente compensate tra le parti. Tale decisione è motivata dal parziale accoglimento della domanda e, in particolare, dal riconoscimento del requisito sanitario avvenuto nel corso del giudizio stesso. CP_ Le spese di ctu di entrambe le procedure sono poste a carico dell' come da separati decreti.
PQM
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie in parte la domanda e, per l'effetto, dichiara che sussiste il requisito sanitario per il riconoscimento del diritto alla pensione di inabilità civile (100%) con decorrenza dal 1°novembre 2024;
2) rigetta, per il resto, il ricorso non sussistendo il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento;
3) dichiara irripetibili le spese del giudizio di atp;
4) compensa le spese del presente giudizio di opposizione;
CP_
5) pone a carico dell' le spese di ctu di entrambe le fasi processuali, liquidate con separati decreti.
Nola, 11.12.2025 Il Giudice del lavoro Dott. Francesco Fucci
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