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Sentenza 17 aprile 2025
Sentenza 17 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bari, sentenza 17/04/2025, n. 1490 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bari |
| Numero : | 1490 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. ____ / 2025
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone
dei signori magistrati: R.G.A.C.
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente N. 13740/2015 Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Sara Mazzotta - Giudice
Reg. Repertorio ha emesso la seguente
N. ____ / 2025 SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale a margine indicato,
riservata per la decisione all'udienza del 18.11.2024 Reg. Cronologico
___ / 2025 TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Di
Parte_2 Parte_3
Fronzo, Depositata il
-ATTORI- __ / __ / 2025
CONTRO
, Controparte_1 Pubblicata il
-CONVENUTI CONTUMACI- __ / __ / 2025
* * * * * * * * * *
All'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni del procuratore degli attori, nei
termini di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la Oggetto: impugnazione di decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il testamento olografo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno Parte_2 Parte_3
convenuto in giudizio premettendo: CP_1
- di essere proprietari, ciascuno nella misura del 50%, dei beni immobili facenti parte del fabbricato in Bari- Ceglie del Campo via Vittorio Veneto (precisamente indicati a pag.
2 dell'atto di citazione), per averli ricevuti dalla zia con atto di Persona_1
donazione del 6.8.2008 a rogito del Notaio Per_2
- che la donante aveva ricevuto i predetti beni dalla propria zia Persona_1 Per_3
deceduta il 16.12.2006, che l'aveva nominata sua erede universale con testamento
[...]
pubblico per Notar in data 26.9.2006, revocando ogni precedente Parte_4
disposizione;
- che in data 15.1.2010 era deceduta la donante , nubile e senza figli;
Persona_1
- che, successivamente al decesso di (erede universale di , Persona_1 Persona_3 in data 16.4.2010 l'odierna convenuta richiedeva al Notaio la CP_1 Persona_4
pubblicazione del testamento olografo di datato 10.12.1989; Persona_3
- che, in virtù di tale atto e dalla pubblicazione dello stesso, la convenuta si attribuiva diritti reali e poteri di fatto su talune delle porzioni e unità immobiliari facenti parte del compendio in Ceglie del Campo alla via Vittorio Veneto (in particolare: la cappella costruita nel cimitero di Ceglie, il portone sito alla via Vittorio Veneto n. 52 in Ceglie e il deposito vicino allo stesso portone);
- che gli attori, ritenendo di essere gli unici proprietari del prefato complesso immobiliare, avevano intrapreso azione possessoria (proc. n. 14574/2014 R.G.);
- che il predetto testamento era nullo ed invalido per apocrifia (allegando perizia grafologica di parte).
Tutto ciò premesso e previe ulteriori argomentazioni in fatto ed in diritto, gli attori hanno chiesto accertarsi e dichiararsi che non può vantare nessun diritto sugli immobili pervenuti CP_1
agli attori con atto di donazione del 6.8.2008, previa declaratoria di inesistenza e/o nullità ed invalidità o comunque inefficacia del testamento olografo del 10.12.1989, pubblicato dal Notaio
in data 16.4.2010; per l'effetto, condannare la convenuta alla riduzione in pristino degli Per_4
immobili oggetto di opere edili illegittime e non autorizzate nonché al risarcimento dei danni conseguenti alle stesse opere e comunque al suo illegittimo comportamento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza di comparizione dell'11.1.2016 si è costituita in giudizio la convenuta, contestando tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto in fatto ed in diritto ed assumendo la piena validità e genuinità del testamento olografo in questione (allegando perizia grafologica di parte); ha evidenziato che nel testamento impugnato la de cuius precisava che le sue volontà “…avranno valore per sempre e resteranno al di fuori da qualsiasi testamento successivo a questo documento”; ha aggiunto che, in ogni caso, la predetta scrittura aveva valore di legato di debito o, almeno, di riconoscimento di debito da parte di in favore del fratello (padre della convenuta); ha Persona_3 Persona_5
dichiarato, inoltre, di volersi valere della scrittura, contestando i documenti di comparazione prodotti dagli attori. Ha concluso, pertanto, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza di comparizione dell'11.01.2016 le parti hanno chiesto rinviarsi la causa per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il giudizio è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti nonché con l'ausilio di una C.T.U. grafologica volta ad accertare l'apocrifia o meno della scheda testamentaria del 10.12.1989, disposta con ordinanza del 10.2.2017 con nomina della dott.ssa e con autorizzazione ad utilizzare le Persona_6
scritture di comparazione di sicura provenienza già in atti ed a reperire, ove lo ritenesse necessario, ulteriori scritture di comparazione con firma autenticata presso pubblici depositari.
La Dott.ssa ha depositato, in data 27.10.2017, elaborato scritto. Per_6
All'udienza successiva, la convenuta ha insistito per la rinnovazione integrale delle operazioni peritali e si è riportata alle proprie osservazioni alla C.T.U. riguardanti, principalmente, il rispetto del contraddittorio tra le parti e le modalità di elaborazione/redazione della perizia grafica.
La dott.ssa pertanto, chiamata a chiarimenti all'udienza del 10.06.2018, ha replicato Per_6
alle contestazioni della convenuta. Dopo un rinvio disposto al fine di permettere alla convenuta di nominare un nuovo difensore, il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle precisate conclusioni delle parti all'udienza del 04.03.2024. In seguito ad istanza di interruzione del giudizio per il decesso della convenuta, depositata in data 9.5.2024, il G.I., rilevato che l'evento interruttivo si era verificato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, dichiarava l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva poi riassunto tempestivamente dagli attori e all'udienza del
18.11.2024, preso atto della regolarità della notifica (effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di presso il suo ultimo domicilio noto, nonché a mezzo CP_1
PEC al difensore della convenuta) e della mancata costituzione dei convenuti, ha rimesso nuovamente la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte convenuta, che non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione. Ed invero, la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cpc, comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benchè costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa all'udienza fissata per la riassunzione. Tuttavia, tale mancata comparizione non comporta in alcun modo la automatica rinunzia di tutte le domande e difese già promosse, le quali in alcun modo potranno ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto relative a un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (Cass. n.
24331/2008).
Sempre in via preliminare, in merito all'eccezione di tardività, sollevata dagli attori, relativamente alle domande riconvenzionali asseritamente proposte dalla convenuta, si osserva che che in effetti si è costituita alla prima udienza di comparizione (dunque dopo CP_1
il decorso del termine per proporre domanda riconvenzionale), tuttavia non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree.
Nel merito, la domanda principale formulata dagli attori, volta ad accertare che CP_1
non può vantare nessun diritto sugli immobili pervenuti agli attori con atto di donazione del
6.8.2008, previa declaratoria di inesistenza e/o nullità ed invalidità o comunque inefficacia del testamento olografo del 10.12.1989, può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via prioritaria occorre esaminare, dopo la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto che investe la decisione della controversia, quale forma debba rivestire l'accertamento negativo, avente ad oggetto la genuinità di un testamento olografo. Infatti, le Sezioni Unite hanno indicato, tra i due orientamenti ermeneutici in contrasto -quello che richiederebbe la proposizione di querela di falso ex 221 c.p.c. e quello che, invece, si baserebbe sul mezzo di prova di cui all'art. 214 c.p.c.- una terza via, facendo propria la soluzione della risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545, Pres. est. Torrente) che postulava la necessità di Per_7
un'azione di accertamento negativo della falsità sulla questio nullitatis in seno al processo (anche se, più correttamente, si dovrebbe parlare di una quaestio inexistentiae, considerato che il testamento olografo falso non è nullo, ma addirittura inesistente). Pertanto "l'attore deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di esso l'onere della prova relativa, in base ai principi affermati in tema di accertamento negativo" (Cass.
S.U. n. 12307/2015).
Quindi, superando la questione relativa a quale dei due mezzi probatori utilizzare, tra la querela ed il disconoscimento, la sentenza delle SS.UU. ha predicato l'esigenza di un accertamento negativo della falsità del testamento, che si avvicina al mezzo di cui al 214 c.p.c., richiedendo l'espresso disconoscimento della scrittura, ma tuttavia accollando sull'attore l'onere della prova della verifica del testamento, sulla scorta di argomentazioni fondate in primo luogo sulla natura giuridica di scrittura privata del testamento olografo, che non perderebbe la sua natura per il fatto di dover rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (ex art. 602 c. c.), senza attribuire ad esso un regime giuridico "rafforzato", in assenza di un efficace riferimento normativo (Cass. ss.uu. 15161/2010). In altri termini, si è fatto carico all'attore non solo di proporre un'azione di disconoscimento, ma anche dell'onere della prova della verifica del testamento.
Se ciò è vero, ritiene il Collegio che le esaurienti produzioni documentali offerte dagli attori e le ulteriori ed univoche risultanze istruttorie emerse in corso di causa consentano di ritenere provata la non autenticità del testamento olografo datato 10.12.1989, pubblicato il 16.04.2010, in quanto non proveniente dalla mano della de cuius requisito richiesto a pena Persona_3
di nullità dagli artt. 602 e 606 c.c.
Detta apocrifia è stata in primo luogo acclarata dalla C.T.U. grafologica a firma della dott.ssa pienamente valida ed utilizzabile, la quale ha concluso che senza ombra di Persona_6 dubbio la scheda testamentaria in verifica è apocrifa “per incompatibilità evidenti ed accertate in tutti i parametri grafologici considerati, sia di tipo strutturale, come l'evoluzione grafica, la pressione grafica, la gestualità di fondo, il ritmo e la coesione, sia di tipo morfodinamico, tuttavia caratterizzati da un alto livello di automatizzazione e di indipendenza dal controllo volontario, come l'orientamento assiale, le zone grafiche, i profili letterali ed il gesto fuggitivo”.
Le conclusioni della C.T.U. sono pienamente condivise dal Collegio in quanto basate su un completo esame degli atti e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta quale manoscrittura di confronto, valutata con criteri tecnici immuni da errori e da vizi.
Inoltre, la Consulente ha risposto compiutamente alle osservazioni della CTP di parte convenuta dott.ssa e, all'esito della integrazione di indagine effettuata, ha confermato le Persona_8
medesime conclusioni, a cui ci si riporta integralmente, in merito alla apocrifia del testamento
(cfr. risposta alle osservazioni dei CTP del 24.10.2024 in atti).
Il Collegio, inoltre, non ritiene fondata la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali formulata da parte convenuta sul presupposto che la Dott.ssa avrebbe violato il diritto Per_6
di difesa delle parti. Sul punto, richiamata la piena discrezionalità della scelta dell'organo giudicante di avvalersi o meno del rimedio della rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c. (si veda ex multis Cass. civ., n. 17693/2013), si osserva che la Consulente, sentita a chiarimenti all'udienza del 10.6.2018, ha precisato di aver convocato i consulenti di parte per ogni seduta delle operazioni peritali, come peraltro risulta dai verbali sottoscritti dai
CTP. In merito alle operazioni svolte in data 4.8.2017 presso la Stazione dei Carabinieri di Carbonara, la dott.ssa ha riferito di aver regolarmente convocato i CTP, ma la dott.ssa Per_6
comunicò di essere impedita a comparire. In ogni caso, il materiale fotografico Per_8
acquisito è stato messo a disposizione delle parti.
Sotto altro profilo, la CTU nella risposta alle osservazioni ha precisato di non aver potuto utilizzare il materiale grafico prodotto dalla dott.ssa , in quanto non rispondente ai Per_8
requisiti di autenticità certa previsti dalla legge, né tantomeno concordato tra le parti. Ed invero, la Consulente ha evidenziato che le scritture prodotte dalla dott. , tutte presenti su atti Per_8
non autenticati da nessuno, sono palesemente false.
D'altra parte, la Consulente ha evidenziato che “l'abisso biotipologico cioè relativo alla natura di base della gestualità grafica, che intercorre tra le produzioni scrittorie a confronto…è talmente profondo che non può non essere colto da chiunque solo le guardi ed è tale che nessuna prova del contrario potrà mai reggere”.
Dalle argomentazioni sino ad ora illustrate consegue, dunque, la declaratoria di falsità del testamento olografo datato 10.12.1989. A seguito di tale declaratoria, ne discende che
[...]
risulta unica erede di (in virtù di testamento pubblico del 26.9.2006) e, Per_1 Persona_3
pertanto, la convenuta non può vantare nessun diritto sugli immobili pervenuti agli attori con atto di donazione del 6.8.2008, con cui donava loro tutti i beni ereditati da Persona_1
Persona_3
Quanto alle ulteriori domande articolate dagli attori di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni, si rileva che le medesime domande erano state formulate nel giudizio possessorio R.G.
1474/2014. Orbene, in quel giudizio, con ordinanza del 10.5.2016, confermata in sede di reclamo (cfr. provvedimenti versati in atti), è stata accolta la domanda di reintegrazione nel possesso degli odierni attori sugli immobili di cui è causa con ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di riduzione in pristino.
Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice della fase possessoria ne ha rinviato la valutazione alla eventuale fase di merito possessorio. In ogni caso, si rileva che la domanda di risarcimento dei danni, asseritamente causati agli attori per l'illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta (anche ulteriori rispetto al ripristino dello stato dei luoghi), non essendo stata in alcun modo provata nel presente giudizio, va rigettata. Ed invero, i profili relativi al danno non sono stati neppure allegati puntualmente, ma dati solo per presunti.
Le spese processuali e di CTU seguono la maggioritaria soccombenza della convenuta, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M.
n. 147 del 2022 (essendosi conclusa la prestazione difensiva dopo l'entrata in vigore del medesimo, arg. da Cass. S.U., n. 17406/2012) e non individuandosi concrete ragioni per discostarsi dai valori medi di liquidazione relativamente allo scaglione di riferimento (giudizio di valore indeterminabile non elevato) alla luce della attività difensiva in concreto esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel giudizio n.
13740/2015, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda principale proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo datato 10.12.1989, pubblicato dal Notaio in Bari in data Persona_9
16.04.2010, essendosi accertata la non provenienza della grafia e della sottoscrizione di tale scrittura dalla mano della de cuius deceduta in Bari il 16.12.2006, e dunque il Persona_3
mancato rispetto dei requisiti prescritti dagli artt. 602 e 606 cc;
2. per l'effetto, dichiara che parte convenuta non può vantare nessun diritto sugli immobili pervenuti agli attori con atto di donazione del 6.8.2008, registrato il 7.8.2008 al n. 19130-
Rep. 35923-16890, a rogito del Notaio Per_2
3. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di riduzione in pristino;
4. rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
5. condanna parte convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali che si liquidano in complessivi € 8.161,00, di cui € 7.616,00 per compensi professionali al difensore ed € 545,00 per spese, oltre a rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
6. pone le spese della espletata C.T.U. grafologica, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data
15.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. ____ / 2025
Il Tribunale di Bari, sezione 1a civile, riunito in camera di consiglio nelle persone
dei signori magistrati: R.G.A.C.
Dott. Giuseppe Disabato - Presidente N. 13740/2015 Dott. Valeria Guaragnella - Giudice relatore
Dott. Sara Mazzotta - Giudice
Reg. Repertorio ha emesso la seguente
N. ____ / 2025 SENTENZA
Nella causa civile iscritta al numero di Ruolo Generale a margine indicato,
riservata per la decisione all'udienza del 18.11.2024 Reg. Cronologico
___ / 2025 TRA
e , rappresentati e difesi dall'Avv. Alessandra Di
Parte_2 Parte_3
Fronzo, Depositata il
-ATTORI- __ / __ / 2025
CONTRO
, Controparte_1 Pubblicata il
-CONVENUTI CONTUMACI- __ / __ / 2025
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All'udienza del 18.11.2024, sulle conclusioni del procuratore degli attori, nei
termini di cui al relativo verbale, la causa è stata rimessa al Collegio per la Oggetto: impugnazione di decisione, con la concessione dei termini di cui all'articolo 190 c.p.c. per il testamento olografo deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione, ritualmente notificato, e hanno Parte_2 Parte_3
convenuto in giudizio premettendo: CP_1
- di essere proprietari, ciascuno nella misura del 50%, dei beni immobili facenti parte del fabbricato in Bari- Ceglie del Campo via Vittorio Veneto (precisamente indicati a pag.
2 dell'atto di citazione), per averli ricevuti dalla zia con atto di Persona_1
donazione del 6.8.2008 a rogito del Notaio Per_2
- che la donante aveva ricevuto i predetti beni dalla propria zia Persona_1 Per_3
deceduta il 16.12.2006, che l'aveva nominata sua erede universale con testamento
[...]
pubblico per Notar in data 26.9.2006, revocando ogni precedente Parte_4
disposizione;
- che in data 15.1.2010 era deceduta la donante , nubile e senza figli;
Persona_1
- che, successivamente al decesso di (erede universale di , Persona_1 Persona_3 in data 16.4.2010 l'odierna convenuta richiedeva al Notaio la CP_1 Persona_4
pubblicazione del testamento olografo di datato 10.12.1989; Persona_3
- che, in virtù di tale atto e dalla pubblicazione dello stesso, la convenuta si attribuiva diritti reali e poteri di fatto su talune delle porzioni e unità immobiliari facenti parte del compendio in Ceglie del Campo alla via Vittorio Veneto (in particolare: la cappella costruita nel cimitero di Ceglie, il portone sito alla via Vittorio Veneto n. 52 in Ceglie e il deposito vicino allo stesso portone);
- che gli attori, ritenendo di essere gli unici proprietari del prefato complesso immobiliare, avevano intrapreso azione possessoria (proc. n. 14574/2014 R.G.);
- che il predetto testamento era nullo ed invalido per apocrifia (allegando perizia grafologica di parte).
Tutto ciò premesso e previe ulteriori argomentazioni in fatto ed in diritto, gli attori hanno chiesto accertarsi e dichiararsi che non può vantare nessun diritto sugli immobili pervenuti CP_1
agli attori con atto di donazione del 6.8.2008, previa declaratoria di inesistenza e/o nullità ed invalidità o comunque inefficacia del testamento olografo del 10.12.1989, pubblicato dal Notaio
in data 16.4.2010; per l'effetto, condannare la convenuta alla riduzione in pristino degli Per_4
immobili oggetto di opere edili illegittime e non autorizzate nonché al risarcimento dei danni conseguenti alle stesse opere e comunque al suo illegittimo comportamento. Con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata alla prima udienza di comparizione dell'11.1.2016 si è costituita in giudizio la convenuta, contestando tutto quanto CP_1
ex adverso dedotto in fatto ed in diritto ed assumendo la piena validità e genuinità del testamento olografo in questione (allegando perizia grafologica di parte); ha evidenziato che nel testamento impugnato la de cuius precisava che le sue volontà “…avranno valore per sempre e resteranno al di fuori da qualsiasi testamento successivo a questo documento”; ha aggiunto che, in ogni caso, la predetta scrittura aveva valore di legato di debito o, almeno, di riconoscimento di debito da parte di in favore del fratello (padre della convenuta); ha Persona_3 Persona_5
dichiarato, inoltre, di volersi valere della scrittura, contestando i documenti di comparazione prodotti dagli attori. Ha concluso, pertanto, chiedendo l'integrale rigetto delle domande attoree, con vittoria di spese e competenze di lite.
Alla prima udienza di comparizione dell'11.01.2016 le parti hanno chiesto rinviarsi la causa per il deposito delle memorie ex art. 183 comma 6 c.p.c. Il giudizio è stato istruito attraverso le produzioni documentali delle parti nonché con l'ausilio di una C.T.U. grafologica volta ad accertare l'apocrifia o meno della scheda testamentaria del 10.12.1989, disposta con ordinanza del 10.2.2017 con nomina della dott.ssa e con autorizzazione ad utilizzare le Persona_6
scritture di comparazione di sicura provenienza già in atti ed a reperire, ove lo ritenesse necessario, ulteriori scritture di comparazione con firma autenticata presso pubblici depositari.
La Dott.ssa ha depositato, in data 27.10.2017, elaborato scritto. Per_6
All'udienza successiva, la convenuta ha insistito per la rinnovazione integrale delle operazioni peritali e si è riportata alle proprie osservazioni alla C.T.U. riguardanti, principalmente, il rispetto del contraddittorio tra le parti e le modalità di elaborazione/redazione della perizia grafica.
La dott.ssa pertanto, chiamata a chiarimenti all'udienza del 10.06.2018, ha replicato Per_6
alle contestazioni della convenuta. Dopo un rinvio disposto al fine di permettere alla convenuta di nominare un nuovo difensore, il G.I., ritenendo la causa matura per la decisione, ha rinviato per la precisazione delle conclusioni.
Dopo alcuni rinvii dovuti al carico del ruolo, la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle precisate conclusioni delle parti all'udienza del 04.03.2024. In seguito ad istanza di interruzione del giudizio per il decesso della convenuta, depositata in data 9.5.2024, il G.I., rilevato che l'evento interruttivo si era verificato dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni ma prima della scadenza dei termini di cui all'art. 190 cpc, dichiarava l'interruzione del giudizio. Il giudizio veniva poi riassunto tempestivamente dagli attori e all'udienza del
18.11.2024, preso atto della regolarità della notifica (effettuata collettivamente ed impersonalmente agli eredi di presso il suo ultimo domicilio noto, nonché a mezzo CP_1
PEC al difensore della convenuta) e della mancata costituzione dei convenuti, ha rimesso nuovamente la causa al Collegio per la decisione, con la concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, va dichiarata la contumacia di parte convenuta, che non si è costituita, nonostante la regolarità della notifica dell'atto di riassunzione. Ed invero, la riassunzione del processo, operata a norma dell'art. 303 cpc, comporta la dichiarazione di contumacia della parte che, benchè costituita nella precedente fase del giudizio, non sia comparsa all'udienza fissata per la riassunzione. Tuttavia, tale mancata comparizione non comporta in alcun modo la automatica rinunzia di tutte le domande e difese già promosse, le quali in alcun modo potranno ritenersi rinunciate o abbandonate, in quanto relative a un giudizio che prosegue nella nuova fase, dotata di tutti gli effetti processuali e sostanziali dell'originario rapporto (Cass. n.
24331/2008).
Sempre in via preliminare, in merito all'eccezione di tardività, sollevata dagli attori, relativamente alle domande riconvenzionali asseritamente proposte dalla convenuta, si osserva che che in effetti si è costituita alla prima udienza di comparizione (dunque dopo CP_1
il decorso del termine per proporre domanda riconvenzionale), tuttavia non ha proposto alcuna domanda riconvenzionale, limitandosi a chiedere il rigetto delle domande attoree.
Nel merito, la domanda principale formulata dagli attori, volta ad accertare che CP_1
non può vantare nessun diritto sugli immobili pervenuti agli attori con atto di donazione del
6.8.2008, previa declaratoria di inesistenza e/o nullità ed invalidità o comunque inefficacia del testamento olografo del 10.12.1989, può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
In via prioritaria occorre esaminare, dopo la pronuncia a Sezioni Unite della Corte di Cassazione sul punto che investe la decisione della controversia, quale forma debba rivestire l'accertamento negativo, avente ad oggetto la genuinità di un testamento olografo. Infatti, le Sezioni Unite hanno indicato, tra i due orientamenti ermeneutici in contrasto -quello che richiederebbe la proposizione di querela di falso ex 221 c.p.c. e quello che, invece, si baserebbe sul mezzo di prova di cui all'art. 214 c.p.c.- una terza via, facendo propria la soluzione della risalente sentenza del 1951 (Cass. 15.6.1951 n. 1545, Pres. est. Torrente) che postulava la necessità di Per_7
un'azione di accertamento negativo della falsità sulla questio nullitatis in seno al processo (anche se, più correttamente, si dovrebbe parlare di una quaestio inexistentiae, considerato che il testamento olografo falso non è nullo, ma addirittura inesistente). Pertanto "l'attore deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e grava su di esso l'onere della prova relativa, in base ai principi affermati in tema di accertamento negativo" (Cass.
S.U. n. 12307/2015).
Quindi, superando la questione relativa a quale dei due mezzi probatori utilizzare, tra la querela ed il disconoscimento, la sentenza delle SS.UU. ha predicato l'esigenza di un accertamento negativo della falsità del testamento, che si avvicina al mezzo di cui al 214 c.p.c., richiedendo l'espresso disconoscimento della scrittura, ma tuttavia accollando sull'attore l'onere della prova della verifica del testamento, sulla scorta di argomentazioni fondate in primo luogo sulla natura giuridica di scrittura privata del testamento olografo, che non perderebbe la sua natura per il fatto di dover rispondere ai requisiti di forma imposti dalla legge (ex art. 602 c. c.), senza attribuire ad esso un regime giuridico "rafforzato", in assenza di un efficace riferimento normativo (Cass. ss.uu. 15161/2010). In altri termini, si è fatto carico all'attore non solo di proporre un'azione di disconoscimento, ma anche dell'onere della prova della verifica del testamento.
Se ciò è vero, ritiene il Collegio che le esaurienti produzioni documentali offerte dagli attori e le ulteriori ed univoche risultanze istruttorie emerse in corso di causa consentano di ritenere provata la non autenticità del testamento olografo datato 10.12.1989, pubblicato il 16.04.2010, in quanto non proveniente dalla mano della de cuius requisito richiesto a pena Persona_3
di nullità dagli artt. 602 e 606 c.c.
Detta apocrifia è stata in primo luogo acclarata dalla C.T.U. grafologica a firma della dott.ssa pienamente valida ed utilizzabile, la quale ha concluso che senza ombra di Persona_6 dubbio la scheda testamentaria in verifica è apocrifa “per incompatibilità evidenti ed accertate in tutti i parametri grafologici considerati, sia di tipo strutturale, come l'evoluzione grafica, la pressione grafica, la gestualità di fondo, il ritmo e la coesione, sia di tipo morfodinamico, tuttavia caratterizzati da un alto livello di automatizzazione e di indipendenza dal controllo volontario, come l'orientamento assiale, le zone grafiche, i profili letterali ed il gesto fuggitivo”.
Le conclusioni della C.T.U. sono pienamente condivise dal Collegio in quanto basate su un completo esame degli atti e su un obiettivo, approfondito e coerente studio della documentazione prodotta quale manoscrittura di confronto, valutata con criteri tecnici immuni da errori e da vizi.
Inoltre, la Consulente ha risposto compiutamente alle osservazioni della CTP di parte convenuta dott.ssa e, all'esito della integrazione di indagine effettuata, ha confermato le Persona_8
medesime conclusioni, a cui ci si riporta integralmente, in merito alla apocrifia del testamento
(cfr. risposta alle osservazioni dei CTP del 24.10.2024 in atti).
Il Collegio, inoltre, non ritiene fondata la richiesta di rinnovazione delle indagini peritali formulata da parte convenuta sul presupposto che la Dott.ssa avrebbe violato il diritto Per_6
di difesa delle parti. Sul punto, richiamata la piena discrezionalità della scelta dell'organo giudicante di avvalersi o meno del rimedio della rinnovazione delle indagini peritali ai sensi dell'art. 196 c.p.c. (si veda ex multis Cass. civ., n. 17693/2013), si osserva che la Consulente, sentita a chiarimenti all'udienza del 10.6.2018, ha precisato di aver convocato i consulenti di parte per ogni seduta delle operazioni peritali, come peraltro risulta dai verbali sottoscritti dai
CTP. In merito alle operazioni svolte in data 4.8.2017 presso la Stazione dei Carabinieri di Carbonara, la dott.ssa ha riferito di aver regolarmente convocato i CTP, ma la dott.ssa Per_6
comunicò di essere impedita a comparire. In ogni caso, il materiale fotografico Per_8
acquisito è stato messo a disposizione delle parti.
Sotto altro profilo, la CTU nella risposta alle osservazioni ha precisato di non aver potuto utilizzare il materiale grafico prodotto dalla dott.ssa , in quanto non rispondente ai Per_8
requisiti di autenticità certa previsti dalla legge, né tantomeno concordato tra le parti. Ed invero, la Consulente ha evidenziato che le scritture prodotte dalla dott. , tutte presenti su atti Per_8
non autenticati da nessuno, sono palesemente false.
D'altra parte, la Consulente ha evidenziato che “l'abisso biotipologico cioè relativo alla natura di base della gestualità grafica, che intercorre tra le produzioni scrittorie a confronto…è talmente profondo che non può non essere colto da chiunque solo le guardi ed è tale che nessuna prova del contrario potrà mai reggere”.
Dalle argomentazioni sino ad ora illustrate consegue, dunque, la declaratoria di falsità del testamento olografo datato 10.12.1989. A seguito di tale declaratoria, ne discende che
[...]
risulta unica erede di (in virtù di testamento pubblico del 26.9.2006) e, Per_1 Persona_3
pertanto, la convenuta non può vantare nessun diritto sugli immobili pervenuti agli attori con atto di donazione del 6.8.2008, con cui donava loro tutti i beni ereditati da Persona_1
Persona_3
Quanto alle ulteriori domande articolate dagli attori di riduzione in pristino e di risarcimento dei danni, si rileva che le medesime domande erano state formulate nel giudizio possessorio R.G.
1474/2014. Orbene, in quel giudizio, con ordinanza del 10.5.2016, confermata in sede di reclamo (cfr. provvedimenti versati in atti), è stata accolta la domanda di reintegrazione nel possesso degli odierni attori sugli immobili di cui è causa con ordine di ripristino dello stato dei luoghi. Pertanto, non vi è più luogo a provvedere sulla domanda di riduzione in pristino.
Quanto alla domanda risarcitoria, il giudice della fase possessoria ne ha rinviato la valutazione alla eventuale fase di merito possessorio. In ogni caso, si rileva che la domanda di risarcimento dei danni, asseritamente causati agli attori per l'illegittimo comportamento tenuto dalla convenuta (anche ulteriori rispetto al ripristino dello stato dei luoghi), non essendo stata in alcun modo provata nel presente giudizio, va rigettata. Ed invero, i profili relativi al danno non sono stati neppure allegati puntualmente, ma dati solo per presunti.
Le spese processuali e di CTU seguono la maggioritaria soccombenza della convenuta, con liquidazione nella misura indicata in dispositivo, facendo riferimento ai parametri di cui al D.M.
n. 147 del 2022 (essendosi conclusa la prestazione difensiva dopo l'entrata in vigore del medesimo, arg. da Cass. S.U., n. 17406/2012) e non individuandosi concrete ragioni per discostarsi dai valori medi di liquidazione relativamente allo scaglione di riferimento (giudizio di valore indeterminabile non elevato) alla luce della attività difensiva in concreto esercitata.
P.Q.M.
Il Tribunale, in composizione collegiale, definitivamente decidendo nel giudizio n.
13740/2015, ogni contraria istanza o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda principale proposta dagli attori e, per l'effetto, dichiara la nullità del testamento olografo datato 10.12.1989, pubblicato dal Notaio in Bari in data Persona_9
16.04.2010, essendosi accertata la non provenienza della grafia e della sottoscrizione di tale scrittura dalla mano della de cuius deceduta in Bari il 16.12.2006, e dunque il Persona_3
mancato rispetto dei requisiti prescritti dagli artt. 602 e 606 cc;
2. per l'effetto, dichiara che parte convenuta non può vantare nessun diritto sugli immobili pervenuti agli attori con atto di donazione del 6.8.2008, registrato il 7.8.2008 al n. 19130-
Rep. 35923-16890, a rogito del Notaio Per_2
3. dichiara non luogo a provvedere sulla domanda di riduzione in pristino;
4. rigetta la domanda di risarcimento dei danni;
5. condanna parte convenuta a rimborsare agli attori le spese processuali che si liquidano in complessivi € 8.161,00, di cui € 7.616,00 per compensi professionali al difensore ed € 545,00 per spese, oltre a rimborso spese forfetarie, I.V.A. e C.N.P.A. come per legge;
6. pone le spese della espletata C.T.U. grafologica, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico di parte convenuta.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio della 1^ sezione civile del Tribunale in data
15.4.2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Valeria Guaragnella Giuseppe Disabato