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Sentenza 11 aprile 2025
Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, sentenza 11/04/2025, n. 249 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | 249 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di secondo grado iscritta al n. 914/2024 R.G.
tra Parte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli P.IVA_1
Avv. Enrico Bocchino e Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei difensori:
Email_1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Jessica Mannini ed elettivamente domiciliata presso Filiale di Siena Controparte_1 sita in Piazza Matteotti n. 37
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 450/2023 del Giudice di
Pace di Siena, depositata in data 6.11.2023, resa nell'abito della controversia n. 3820/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione ad atto di accertamento esecutivo
1 CONCLUSIONI:
IMPOSTE “Piaccia all'Ill.mo Pt_1 Parte_1
Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del
Giudice di Pace di Siena n. 450/2023 depositata il 06.11.2023, rigettando
l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso Controparte_1 di accertamento esecutivo n. 162 ID Pratica 13849984 del 01.09.2022 per
l'anno 2022, notificato da a nell'interesse Parte_2 Controparte_1 del comune di Poggibonsi, sia relativamente alla fattispecie INSEGNE DI
ESERCIZIO, sia relativamente alla fattispecie PUBBLICITA' VARIA, nella misura rideterminata nella prima fase di giudizio.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti così provvedere:
In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n.450/2023 del Giudice di
Pace di Siena depositata in cancelleria in data 06.05.2024 resa nel giudizio iscritto al n. RG. 3820/2022;
Nel merito: respingere l'appello di e per l'effetto confermare Pt_2 la sentenza n. 450/2023 del Giudice di Pace di Siena depositata in cancelleria in data 06.05.2023 resa nel giudizio iscritto al n. RG.
3820/2022.Con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. adiva il Giudice di Pace di Siena citando Controparte_1 in giudizio la società al fine Controparte_2 di chiedere l'annullamento dell'atto di accertamento esecutivo n. 162
ID Pratica 13849984 del 01.09.2022 per l'anno 2022, per un totale
2 di € 557,00 emesso nei confronti della società per omesso pagamento per l'anno 2022 del CUP relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del comune di Poggibonsi.
A fondamento della domanda deduceva: - l'esenzione dal pagamento del CUP poiché esercente un'attività di pubblica utilità; - la sussistenza di una causa specifica di esenzione dettata per gli avvisi al pubblico la cui superficie è inferiore al ½ mq;
- la sussistenza di una causa specifica di esenzione dettata per le insegne di esercizio la cui superficie complessiva è inferiore ai 5 mq.
Si costituiva la Controparte_2 contestando i motivi di opposizione e il Giudice di Pace di Siena con sentenza n. 450/2023 del 6.11.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 3820/2022, accoglieva l'opposizione avanzata da Controparte_1
e per l'effetto annullava l'atto di accertamento esecutivo rif.
[...]
ID pratica n. 13849984 emesso da su impulso del Comune Parte_2 di Poggibonsi.
2. Avverso la suddetta sentenza Controparte_2 ha proposto appello dinanzi all'Intestato Tribunale,
[...] eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e censurando nel merito la sentenza di primo grado circa l'esenzione da parte di dal pagamento del Controparte_1
CUP.
Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza dei presupposti ex art. 339 comma 3 c.p.c. e nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di appello.
3. In ordine di priorità logico – giuridica deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da Controparte_1 che merita parziale accoglimento.
[...]
Va premesso che in tema di appello avverso le sentenze del
Giudice di Pace l'art. 339 comma 3 c.p.c. prevede che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo
3 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” e che ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
Occorre, poi, richiamare la giurisprudenza costante presente in materia secondo cui “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3,
c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”
(Cass. Civ. n. 769/2021, Cass. Civ. n. 5287/2012) e che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.: “Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (art. 113 c.p.c., comma 2), nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, (come novellato dal D.Lgs.
2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis), non rileva se le suddette sentenze siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, ma il valore della controversia, da determinarsi –
4 indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato – applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg.
c.p.c. in tema di competenza. Di conseguenza, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia (salvo che quest'ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art.7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Consegue
l'appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui all'art.
339 cit.” (Cass. Civ. n. 3290/2018, Cass. Civ n. 9432/2012).
Ebbene, nel caso di specie occorre verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 339 ultimo comma c.p.c. trovando applicazione l'art. 113 comma 2 c.p.c., in quanto il valore della causa è stato esplicitamente contenuto da parte opponente nel giudizio di primo grado nell'importo del valore dell'atto di accertamento esecutivo, pari ad € 557,00.
Come noto, la riforma dell'art. 339 comma 3 c.p.c. ha introdotto una ipotesi di appello caratterizzata da motivi c.d. specifici o limitati, configurazione che si riflette, quindi, sulla critica che l'appellante può formulare nei confronti di una decisione del primo giudice a lui sfavorevole e che in sostanza si rivela, appunto, vincolata in relazione alle ipotesi specificamente individuate dalla norma.
Ne discende che il Tribunale, in sede di appello, è tenuto a verificare soltanto la violazione di principi superiori di diritto che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
5 I motivi in questione sono circoscritti a tre sole potenziali censure: a) la violazione di norme sul procedimento, ovvero, di tutte le norme sul processo, per la natura pubblicistica delle disposizioni in questione, come tali rivolte al perseguimento/tutela di un interesse superindividuale;
b) la violazione delle norme costituzionali o comunitarie;
c) la violazione dei principi regolatori della materia, ovvero delle linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa, di cui realizzano la configurazione tipica che il giudice di pace, nel rendere la decisione secondo equità, è tenuto in ogni caso a rispettare.
Nell'alveo del primo motivo sopra elencato (violazione norme sul procedimento) la giurisprudenza fa rientrare anche quelle sulla giurisdizione “dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è
l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione
a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, per violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile” (Cass. Sez. U. n.
27339/2008, ripresa da Cass. civ. n. 6410/2013).
6 Alla luce di tali considerazioni, nella presente fattispecie si rileva che l'appello proposto da è ammissibile solo con riferimento al CP_2 prospettato difetto di giurisdizione, non essendo ammissibile per gli ulteriori motivi di impugnazione, attinenti esclusivamente al merito della controversia (il cui valore è inferiore a € 1.100,00).
Passando all'analisi dell'unico motivo di appello ammesso, non si ritiene sussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al giudice tributario.
Si premette che ai fini della determinazione della giurisdizione occorre avere riguardo alla domanda avanzata, non rilevando la prospettazione compiuta dalla parte ma piuttosto il petitum sostanziale e la causa petendi, ossia l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e del tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.
In materia di cd. tributi minori la legge n. 160/2019, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito: - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 Codice della Strada, di cui al D.Lgs.
30.4.1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei
Comuni e delle Province.
Nell'ambito di tale unificazione, il legislatore ha delineato la natura giuridica del prelievo, che viene espressamente definito
“canone” e non “tassa” o “tributo”, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che in tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ha ritenuto che il prelievo non abbia natura tributaria (“è assodato che appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'ordinario canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
7 (COSAP). Infatti l'obbligo del pagamento di un canone per
l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa” (Cass. S.U. n. 21950/2015, ripresa da Cass. Civ. n.
34495/2024) e che allo stesso modo non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale pretenda ulteriormente per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari: “in tema di riparto di giurisdizione, a seguito della sent. n. 64 del 2008, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e
VI disp. att. Cost., dell'art. 2, comma 2, del d.lg. 31 dicembre 1992
n. 546, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lett. b, d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005 n. 248, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario non solo le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Cosap) ma anche quelle relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale potrebbe pretendere per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari” (Cass. n.
8994/2009, ripreso da Cass. n. 33689/2018).
Neppure, poi, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Va, infatti, osservato che l'art. 133 comma 1 lettera b) del codice del processo amministrativo dispone che sono devolute al giudice ordinario le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici “concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi”.
In tema di riparto di giurisdizione è da tempo consolidato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che
8 assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali- valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali
(sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (Cass.
S.U, n. 24902/2011) e che “nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della
P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi” (Cass. Civ. S.U. n. 20939/2011, Cass. Civ. n.
13940/2014).
Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario solamente sulle controversie in cui non residui in capo alla P.A. un qualunque margine di apprezzamento discrezionale in ordine ai presupposti e alle condizioni per la determinazione del dovuto (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 12/05/2016, n. 1926). Ricorre, al contrario, la giurisdizione del giudice amministrativo laddove venga in contestazione l'esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur,
e non già il suo mero calcolo aritmetico sulla base di criteri già
9 predeterminati, dovendo essere sottoposta a verifica l'azione autoritativa dell'amministrazione in ordine al rapporto concessorio qualificazione del rapporto e del relativo oggetto;
an del canone;
individuazione dei criteri generali di determinazione del canone
(Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015 n. 3740).
Venendo al caso di specie, l'eventuale accoglimento o meno della domanda proposta da parte appellante non andrebbe ad incidere sull'esercizio di poteri valutativo – discrezionali della P.A., non coinvolgendo la verifica della sua azione autoritativa, né tantomeno l'esercizio dei suoi poteri discrezionali – valutativi nella determinazione del canone;
difatti, l'originaria opposizione all'atto di accertamento esecutivo attiene esclusivamente all'eventuale sussistenza di alcuni motivi di esenzione dal pagamento dell'imposta sopra detta.
Nel caso in esame, non è infatti in questione l'individuazione dei criteri di determinazione del canone, ma solo se il canone, individuato dal Regolamento Comunale del Comune di Poggibonsi sulla base di criteri oggettivi, sia dovuto o meno, in considerazione dei motivi di esenzione elencati da quali Controparte_1
l'esercizio di un'attività di pubblica finalità e la sussistenza la sussistenza di cause specifiche di esenzione dettate per gli avvisi al pubblico la cui superficie è inferiore al ½ mq e per le insegne di esercizio la cui superficie complessiva è inferiore ai 5 mq.
Essendo, pertanto, la questione meramente patrimoniale e non essendoci stato alcun esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione nella determinazione del canone, la giurisdizione è del giudice ordinario e non di quello amministrativo.
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, si rigetta la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate secondo il DM
55/14 secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e
10 nei minimi per la fase decisionale stante la natura documentale, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte appellante.
Infine, poiché l'impugnazione (introdotta dopo l'entrata in vigore della l. 228/12 il cui art. 1, comma 17, ha modificato il D.P.R.
115/2002) è stata respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. ora menzionato a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rideterminato a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il motivo di appello di difetto di giurisdizione proposto da Controparte_2
- dichiara inammissibile per il resto l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 450/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Siena in data 6.11.2023;
- condanna alla Controparte_2 rifusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 389,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Siena, il 11/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SIENA
Il Tribunale di Siena, in funzione di giudice civile nella persona della Dott.ssa Giulia Capannoli pronunzia, ai sensi dell'art. 132 c.p.c. la seguente
SENTENZA nella controversia di secondo grado iscritta al n. 914/2024 R.G.
tra Parte_1
), rappresentata e difesa giusta procura in atti dagli P.IVA_1
Avv. Enrico Bocchino e Sara Testani ed elettivamente domiciliata presso il domicilio digitale dei difensori:
Email_1
PARTE APPELLANTE
nei confronti di
), rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 difesa giusta procura in atti dall'Avv. Jessica Mannini ed elettivamente domiciliata presso Filiale di Siena Controparte_1 sita in Piazza Matteotti n. 37
PARTE APPELLATA
OGGETTO: appello avverso sentenza n. 450/2023 del Giudice di
Pace di Siena, depositata in data 6.11.2023, resa nell'abito della controversia n. 3820/2022 R.G. avente ad oggetto opposizione ad atto di accertamento esecutivo
1 CONCLUSIONI:
IMPOSTE “Piaccia all'Ill.mo Pt_1 Parte_1
Tribunale di Pavia, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza del
Giudice di Pace di Siena n. 450/2023 depositata il 06.11.2023, rigettando
l'opposizione proposta dalla società avverso l'avviso Controparte_1 di accertamento esecutivo n. 162 ID Pratica 13849984 del 01.09.2022 per
l'anno 2022, notificato da a nell'interesse Parte_2 Controparte_1 del comune di Poggibonsi, sia relativamente alla fattispecie INSEGNE DI
ESERCIZIO, sia relativamente alla fattispecie PUBBLICITA' VARIA, nella misura rideterminata nella prima fase di giudizio.
Con vittoria delle spese e competenze del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge”;
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni Controparte_1 contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, per i motivi sopra esposti così provvedere:
In via preliminare: accertare e dichiarare inammissibile l'appello proposto e per l'effetto confermare la sentenza n.450/2023 del Giudice di
Pace di Siena depositata in cancelleria in data 06.05.2024 resa nel giudizio iscritto al n. RG. 3820/2022;
Nel merito: respingere l'appello di e per l'effetto confermare Pt_2 la sentenza n. 450/2023 del Giudice di Pace di Siena depositata in cancelleria in data 06.05.2023 resa nel giudizio iscritto al n. RG.
3820/2022.Con vittoria di spese e onorari”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Richiamate, quanto allo svolgimento del processo, le risultanze degli atti delle parti e dei verbali di udienza, il giudicante osserva quanto segue.
1. adiva il Giudice di Pace di Siena citando Controparte_1 in giudizio la società al fine Controparte_2 di chiedere l'annullamento dell'atto di accertamento esecutivo n. 162
ID Pratica 13849984 del 01.09.2022 per l'anno 2022, per un totale
2 di € 557,00 emesso nei confronti della società per omesso pagamento per l'anno 2022 del CUP relativo ad esposizioni pubblicitarie effettuate sul territorio del comune di Poggibonsi.
A fondamento della domanda deduceva: - l'esenzione dal pagamento del CUP poiché esercente un'attività di pubblica utilità; - la sussistenza di una causa specifica di esenzione dettata per gli avvisi al pubblico la cui superficie è inferiore al ½ mq;
- la sussistenza di una causa specifica di esenzione dettata per le insegne di esercizio la cui superficie complessiva è inferiore ai 5 mq.
Si costituiva la Controparte_2 contestando i motivi di opposizione e il Giudice di Pace di Siena con sentenza n. 450/2023 del 6.11.2023, all'esito del giudizio iscritto al n. 3820/2022, accoglieva l'opposizione avanzata da Controparte_1
e per l'effetto annullava l'atto di accertamento esecutivo rif.
[...]
ID pratica n. 13849984 emesso da su impulso del Comune Parte_2 di Poggibonsi.
2. Avverso la suddetta sentenza Controparte_2 ha proposto appello dinanzi all'Intestato Tribunale,
[...] eccependo il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario e censurando nel merito la sentenza di primo grado circa l'esenzione da parte di dal pagamento del Controparte_1
CUP.
Si è costituita la convenuta eccependo preliminarmente l'inammissibilità dell'appello per carenza dei presupposti ex art. 339 comma 3 c.p.c. e nel merito ha contestato la fondatezza dei motivi di appello.
3. In ordine di priorità logico – giuridica deve essere esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposta da Controparte_1 che merita parziale accoglimento.
[...]
Va premesso che in tema di appello avverso le sentenze del
Giudice di Pace l'art. 339 comma 3 c.p.c. prevede che “Le sentenze del giudice di pace pronunciate secondo equità a norma dell'articolo
3 113, secondo comma, sono appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia” e che ai sensi dell'art. 113 comma 2 c.p.c. “Il giudice di pace decide secondo equità le cause il cui valore non eccede millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi secondo le modalità di cui all'art. 1342 del c.c.”.
Occorre, poi, richiamare la giurisprudenza costante presente in materia secondo cui “le sentenze rese dal giudice di pace in cause di valore non eccedente i millecento euro, salvo quelle derivanti da rapporti giuridici relativi a contratti conclusi mediante moduli o formulari di cui all'art. 1342 c.c., sono da considerare sempre pronunciate secondo equità, ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.c.
Ne consegue che il tribunale, in sede di appello avverso sentenza del giudice di pace, pronunciata in controversia di valore inferiore al suddetto limite, è tenuto a verificare, in base all'art. 339, comma 3,
c.p.c., come sostituito dall'art. 1 del d.lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, soltanto l'inosservanza delle norme sul procedimento, di quelle costituzionali e comunitarie e dei principi regolatori della materia, che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità”
(Cass. Civ. n. 769/2021, Cass. Civ. n. 5287/2012) e che per stabilire se una sentenza del giudice di pace sia stata pronunciata secondo equità, e sia quindi appellabile solo nei limiti di cui all'art. 339 comma 3, c.p.c., occorre avere riguardo non già al contenuto della decisione, ma al valore della causa, da determinarsi secondo i principi di cui agli artt. 10 e ss. c.p.c.: “Ai fini della ammissibilità dell'appello a rime obbligate, previsto, per le sentenze pronunciate dal giudice di pace secondo equità (art. 113 c.p.c., comma 2), nei limiti di cui all'art. 339 c.p.c., comma 3, (come novellato dal D.Lgs.
2 febbraio 2006, n. 40, applicabile ratione temporis), non rileva se le suddette sentenze siano pronunciate secondo diritto o secondo equità, ma il valore della controversia, da determinarsi –
4 indipendentemente dal valore dichiarato per il contributo unificato – applicando analogicamente le norme di cui agli artt. 10 e segg.
c.p.c. in tema di competenza. Di conseguenza, in presenza di una domanda determinata nell'ammontare, inferiore al limite quantitativo previsto per la giurisdizione di equità, che si accompagni ad una richiesta generica di maggior somma conforme a giustizia (salvo che quest'ultima possa considerarsi mera clausola di stile sulla base delle risultanze di causa), essendo indeterminata la somma richiesta, la domanda, in difetto di tempestiva contestazione, si presume, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 14 c.p.c., pari al limite massimo della competenza per valore del giudice adito in ragione della natura della domanda (art.7 c.p.c.) e, quindi, nella misura al di sopra del limite della giurisdizione equitativa. Consegue
l'appellabilità secondo le regole generali e non nei limiti di cui all'art.
339 cit.” (Cass. Civ. n. 3290/2018, Cass. Civ n. 9432/2012).
Ebbene, nel caso di specie occorre verificare il rispetto dei limiti previsti dall'art. 339 ultimo comma c.p.c. trovando applicazione l'art. 113 comma 2 c.p.c., in quanto il valore della causa è stato esplicitamente contenuto da parte opponente nel giudizio di primo grado nell'importo del valore dell'atto di accertamento esecutivo, pari ad € 557,00.
Come noto, la riforma dell'art. 339 comma 3 c.p.c. ha introdotto una ipotesi di appello caratterizzata da motivi c.d. specifici o limitati, configurazione che si riflette, quindi, sulla critica che l'appellante può formulare nei confronti di una decisione del primo giudice a lui sfavorevole e che in sostanza si rivela, appunto, vincolata in relazione alle ipotesi specificamente individuate dalla norma.
Ne discende che il Tribunale, in sede di appello, è tenuto a verificare soltanto la violazione di principi superiori di diritto che non possono essere violati nemmeno in un giudizio di equità.
5 I motivi in questione sono circoscritti a tre sole potenziali censure: a) la violazione di norme sul procedimento, ovvero, di tutte le norme sul processo, per la natura pubblicistica delle disposizioni in questione, come tali rivolte al perseguimento/tutela di un interesse superindividuale;
b) la violazione delle norme costituzionali o comunitarie;
c) la violazione dei principi regolatori della materia, ovvero delle linee essenziali della disciplina giuridica del rapporto dedotto in causa, di cui realizzano la configurazione tipica che il giudice di pace, nel rendere la decisione secondo equità, è tenuto in ogni caso a rispettare.
Nell'alveo del primo motivo sopra elencato (violazione norme sul procedimento) la giurisprudenza fa rientrare anche quelle sulla giurisdizione “dall'assetto scaturito dalla riforma di cui al d.lgs. n. 40 del 2006 e particolarmente dalla nuova disciplina delle sentenze appellabili e delle sentenze ricorribili per cassazione, emerge che, riguardo alle sentenze pronunciate dal giudice di pace nell'ambito del limite della sua giurisdizione equitativa necessaria, l'appello a motivi limitati, previsto dal terzo comma dell'art. 339 cod. proc. civ., è
l'unico rimedio impugnatorio ordinario ammesso, anche in relazione
a motivi attinenti alla giurisdizione, alla violazione di norme sulla competenza ed al difetto di radicale assenza della motivazione. Ne consegue che è manifestamente infondato il dubbio di legittimità costituzionale dell'art. 339, terzo comma, cod. proc. civ., nel testo novellato dal d.lgs. n. 40 del 2006, per violazione dell'art. 111, settimo comma, Cost., prospettato sotto il profilo che tra i motivi di appello avverso le sentenze secondo equità del giudice di pace non rientrerebbero quelli anzidetti, giacché esso si fonda su un erroneo presupposto interpretativo, dovendosi ritenere tali motivi ricompresi nella formula generale della violazione di norme sul procedimento, con conseguente sottrazione della sentenza al ricorso straordinario, in quanto sentenza altrimenti impugnabile” (Cass. Sez. U. n.
27339/2008, ripresa da Cass. civ. n. 6410/2013).
6 Alla luce di tali considerazioni, nella presente fattispecie si rileva che l'appello proposto da è ammissibile solo con riferimento al CP_2 prospettato difetto di giurisdizione, non essendo ammissibile per gli ulteriori motivi di impugnazione, attinenti esclusivamente al merito della controversia (il cui valore è inferiore a € 1.100,00).
Passando all'analisi dell'unico motivo di appello ammesso, non si ritiene sussistente il difetto di giurisdizione del giudice ordinario rispetto al giudice tributario.
Si premette che ai fini della determinazione della giurisdizione occorre avere riguardo alla domanda avanzata, non rilevando la prospettazione compiuta dalla parte ma piuttosto il petitum sostanziale e la causa petendi, ossia l'intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio e del tipo di esercizio di potere giurisdizionale richiesto al giudice.
In materia di cd. tributi minori la legge n. 160/2019, a decorrere dal 2021, ha istituito il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria che ha sostituito: - la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni;
- il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'art. 27, commi 7 e 8 Codice della Strada, di cui al D.Lgs.
30.4.1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei
Comuni e delle Province.
Nell'ambito di tale unificazione, il legislatore ha delineato la natura giuridica del prelievo, che viene espressamente definito
“canone” e non “tassa” o “tributo”, anche alla luce della costante giurisprudenza della Corte di Cassazione che in tema di canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (COSAP) ha ritenuto che il prelievo non abbia natura tributaria (“è assodato che appartenga alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia relativa all'ordinario canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche
7 (COSAP). Infatti l'obbligo del pagamento di un canone per
l'utilizzazione di suolo pubblico non ha natura tributaria, esulando dalla doverosità della prestazione e dal collegamento di questa alla pubblica spesa” (Cass. S.U. n. 21950/2015, ripresa da Cass. Civ. n.
34495/2024) e che allo stesso modo non possono che spettare alla giurisdizione del giudice ordinario anche le controversie relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale pretenda ulteriormente per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari: “in tema di riparto di giurisdizione, a seguito della sent. n. 64 del 2008, con cui la Corte costituzionale ha dichiarato l'incostituzionalità, per contrasto con gli art. 103 Cost. e
VI disp. att. Cost., dell'art. 2, comma 2, del d.lg. 31 dicembre 1992
n. 546, come modificato dall'art. 3 bis, comma 1, lett. b, d.l. 30 settembre 2005 n. 203, conv. in l. 2 dicembre 2005 n. 248, spettano alla giurisdizione del giudice ordinario non solo le controversie relative al canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche
(Cosap) ma anche quelle relative a qualsivoglia altra tipologia di canone che l'ente locale potrebbe pretendere per la concessione di spazi ed aree per l'installazione di impianti pubblicitari” (Cass. n.
8994/2009, ripreso da Cass. n. 33689/2018).
Neppure, poi, si ritiene sussistente la giurisdizione del giudice amministrativo.
Va, infatti, osservato che l'art. 133 comma 1 lettera b) del codice del processo amministrativo dispone che sono devolute al giudice ordinario le controversie relative a rapporti di concessione di beni pubblici “concernenti indennità, canoni e altri corrispettivi”.
In tema di riparto di giurisdizione è da tempo consolidato l'orientamento espresso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui “le controversie concernenti indennità, canoni od altri corrispettivi, riservate dall'art. 5, secondo comma, della legge 6 dicembre 1971, n. 1034 alla giurisdizione del giudice ordinario, sono solo quelle con un contenuto meramente patrimoniale, senza che
8 assuma rilievo un potere di intervento della P.A. a tutela di interessi generali;
quando, invece, la controversia coinvolga la verifica dell'azione autoritativa della P.A. sul rapporto concessorio sottostante, ovvero quando investa l'esercizio di poteri discrezionali- valutativi nella determinazione del canone e non semplicemente di accertamento tecnico dei presupposti fattuali economico-aziendali
(sia sull' "an" che sul "quantum"), la medesima è attratta nella sfera di competenza giurisdizionale del giudice amministrativo” (Cass.
S.U, n. 24902/2011) e che “nell'attribuire alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ogni controversia relativa ai rapporti di concessione di beni e servizi pubblici, fatte salve quelle aventi ad oggetto indennità, canoni o altri corrispettivi, non implicano affatto, in queste ultime ipotesi, un regime di giurisdizione esclusiva del giudice ordinario. Spettano, infatti, in base ai criteri generali del riparto di giurisdizione, alla giurisdizione ordinaria solo quelle controversie sui profili in esame che abbiano contenuto meramente patrimoniale, senza che assuma rilievo un potere di intervento della
P.A. a tutela di ipotesi generali, mentre restano nella giurisdizione amministrativa quelle che coinvolgano l'esercizio di poteri discrezionali inerenti alla determinazione del canone, dell'indennità o di altri corrispettivi” (Cass. Civ. S.U. n. 20939/2011, Cass. Civ. n.
13940/2014).
Sussiste, infatti, la giurisdizione del giudice ordinario solamente sulle controversie in cui non residui in capo alla P.A. un qualunque margine di apprezzamento discrezionale in ordine ai presupposti e alle condizioni per la determinazione del dovuto (cfr. Consiglio di
Stato, sez. V, 12/05/2016, n. 1926). Ricorre, al contrario, la giurisdizione del giudice amministrativo laddove venga in contestazione l'esercizio di poteri valutativo-discrezionali nella determinazione del canone, sia in punto di an debeatur sia in punto di individuazione dei criteri di determinazione del quantum debeatur,
e non già il suo mero calcolo aritmetico sulla base di criteri già
9 predeterminati, dovendo essere sottoposta a verifica l'azione autoritativa dell'amministrazione in ordine al rapporto concessorio qualificazione del rapporto e del relativo oggetto;
an del canone;
individuazione dei criteri generali di determinazione del canone
(Cons. Stato, Sez. VI, 28 luglio 2015 n. 3740).
Venendo al caso di specie, l'eventuale accoglimento o meno della domanda proposta da parte appellante non andrebbe ad incidere sull'esercizio di poteri valutativo – discrezionali della P.A., non coinvolgendo la verifica della sua azione autoritativa, né tantomeno l'esercizio dei suoi poteri discrezionali – valutativi nella determinazione del canone;
difatti, l'originaria opposizione all'atto di accertamento esecutivo attiene esclusivamente all'eventuale sussistenza di alcuni motivi di esenzione dal pagamento dell'imposta sopra detta.
Nel caso in esame, non è infatti in questione l'individuazione dei criteri di determinazione del canone, ma solo se il canone, individuato dal Regolamento Comunale del Comune di Poggibonsi sulla base di criteri oggettivi, sia dovuto o meno, in considerazione dei motivi di esenzione elencati da quali Controparte_1
l'esercizio di un'attività di pubblica finalità e la sussistenza la sussistenza di cause specifiche di esenzione dettate per gli avvisi al pubblico la cui superficie è inferiore al ½ mq e per le insegne di esercizio la cui superficie complessiva è inferiore ai 5 mq.
Essendo, pertanto, la questione meramente patrimoniale e non essendoci stato alcun esercizio di potere discrezionale da parte dell'amministrazione nella determinazione del canone, la giurisdizione è del giudice ordinario e non di quello amministrativo.
Alla luce delle considerazioni innanzi svolte, si rigetta la sollevata eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario.
4. Le spese di lite del presente giudizio, liquidate secondo il DM
55/14 secondo lo scaglione di riferimento (fino a € 1.100,00) con applicazione dei parametri medi per le fasi di studio e introduttiva e
10 nei minimi per la fase decisionale stante la natura documentale, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico di parte appellante.
Infine, poiché l'impugnazione (introdotta dopo l'entrata in vigore della l. 228/12 il cui art. 1, comma 17, ha modificato il D.P.R.
115/2002) è stata respinta, la parte che l'ha proposta è tenuta ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater D.P.R. ora menzionato a versare allo Stato un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, rideterminato a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunziando nella causa in epigrafe, ogni altra domanda ed eccezione disattesa, così provvede:
- rigetta il motivo di appello di difetto di giurisdizione proposto da Controparte_2
- dichiara inammissibile per il resto l'appello e per l'effetto conferma la sentenza n. 450/2023 emessa dal Giudice di Pace di
Siena in data 6.11.2023;
- condanna alla Controparte_2 rifusione in favore di delle spese di lite del Controparte_1 presente giudizio che liquida in € 389,00 per compensi, oltre rimborso spese forfettarie, IVA e CPA se per legge;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento del maggior contributo unificato a carico di parte appellante.
Così deciso in Siena, il 11/04/2025 Il Giudice
(Dott.ssa Giulia Capannoli)
Nota
La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs
30 giugno 2003 n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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