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Sentenza 20 maggio 2025
Sentenza 20 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecco, sentenza 20/05/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecco |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 20 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 28 marzo 2025 ed iscritta al n. 492
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Valmadrera, Via Cesare Battisti n. 19, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Enrico Zaccone del foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Vigevano, Via
Merula n. 26, giusta procura agli atti telematici
- (Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Malgrate, Via Gaggio n.11, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paola Maria Ornaghi del foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori sito in Abbiategrasso, Via
General Cantore n. 9, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 5.5.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2 Pt_1
(maggiorenne non economicamente autosufficiente), fino alla sua indipendenza economica Per_1
l'assegno mensile di € 350,00, (trecentocinquanta,00) da versare entro il giorno 28 di ogni mese e da
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al riconoscimento del 50% delle spese
straordinarie che si rendessero necessarie;
2) A definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SI. si impegna a cedere e Parte_2
vendere alla SI.ra che accetta e si impegna incondizionatamente ad acquistare, per Parte_1
l'importo complessivo di € 100.000,00 la propria quota pari al 50% della casa coniugale e del relativo
box siti in Valmadrera, via Cesare Battisti n. 19 (assegnati in sede di separazione alla SI.ra , Pt_1
meglio identificati nella visura catastale qui allegata (doc. 6) da intendersi parte integrante del
presente accordo e così precisato:
- Immobile Catasto fabbricati n.
1 - Fabbricato sito nel comune di Valmadrera via Cesare Battisti n.
19, Foglio 6, mappale 7270, subalterno 19, categoria A/2, classe 4, vani 7, superficie catastale 155
mq, Rendita Euro 1.012,26, piani 2/3.
- Immobile Catasto fabbricati n.
2 - Fabbricato sito nel comune di Valmadrera via Cesare Battisti n.
19, Foglio 6, mappale 7270, subalterno 25, categoria C/6, classe 2, 16 mq, superficie catastale 17 mq,
Rendita Euro 82,63, piano S1.
La cessione della quota dovrà avvenire a mezzo atto pubblico entro 30 giorni dalla sentenza di
divorzio. Il corrispettivo in denaro della cessione del 50% della casa coniugale, pari complessivamente ad € 100.000,00 verrà regolato dalla OR come segue: Pt_1
- quanto ad € 20.000,00 entro e non oltre il 31 luglio 2027;
- quanto alla somma residua, a mezzo versamenti mensili dell'importo di € 500,00 cadauno a
decorrere dal gennaio 2028. Le spese notarili della cessione saranno a carico di parte acquirente.
3) Le parti, una volta avverata la condizione di cui al punto che precede, dichiarano di null'altro avere
reciprocamente a che pretendere e di aver già regolato ogni altra partita di dare-avere in relazione all'intercorso rapporto di coniugio.
4) La sig.ra ed il SI. dichiarano di essere totalmente economicamente Pt_1 Parte_2
autosufficienti”.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 28.3.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 1.9.1993 in Valmadrera;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 26.1.1995), maggiorenne economicamente Per_2
indipendente, e (in data 9.7.2001), maggiorenne economicamente non indipendente;
Per_1
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
14.2.2011;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione - omologata in data 14.2.2011 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
pagina 3 di 4 7. - Quanto all'accordo raggiunto dagli stessi coniugi in punto di concorso al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Collegio lo ritiene idoneo, Per_1
palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze del figlio nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], sposati in Valmadrera il 1.9.1993 (atto trascritto C.F._2
nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1993, parte II, serie A,
numero 22);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valmadrera di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 13 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
pagina 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LECCO
- SEZIONE PRIMA -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei SInori
- dott. Marco TREMOLADA PRESIDENTE
- dott. Mirco LOMBARDI GIUDICE rel.
- dott. Dario COLASANTI GIUDICE
ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa con ricorso depositato in Cancelleria il 28 marzo 2025 ed iscritta al n. 492
del Ruolo Generale Affari Civili Non Contenziosi per l'anno 2025 da:
- (C.F. ), nata a [...] il [...] e residente in Parte_1 C.F._1
Valmadrera, Via Cesare Battisti n. 19, rappresentata e difesa dal proc. dom. avv. Enrico Zaccone del foro di Pavia ed elettivamente domiciliata presso e nello studio del difensore sito in Vigevano, Via
Merula n. 26, giusta procura agli atti telematici
- (Cod. Fisc. ), nato a [...] il [...] e residente in Parte_2 C.F._2
Malgrate, Via Gaggio n.11, rappresentato e difeso dal proc. dom. avv. Paola Maria Ornaghi del foro di
Milano ed elettivamente domiciliato presso e nello studio dei difensori sito in Abbiategrasso, Via
General Cantore n. 9, giusta procura agli atti telematici
RICORRENTI
e con l'intervento del Pubblico Ministero.
OGGETTO: Cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI: come precisate entro il termine del 5.5.2025 fissato in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c. e di seguito riportate:
pagina 1 di 4 “1) Il sig. corrisponderà alla sig.ra a titolo di concorso al mantenimento del figlio Parte_2 Pt_1
(maggiorenne non economicamente autosufficiente), fino alla sua indipendenza economica Per_1
l'assegno mensile di € 350,00, (trecentocinquanta,00) da versare entro il giorno 28 di ogni mese e da
rivalutare annualmente secondo gli indici ISTAT oltre al riconoscimento del 50% delle spese
straordinarie che si rendessero necessarie;
2) A definizione dei rapporti patrimoniali tra i coniugi, il SI. si impegna a cedere e Parte_2
vendere alla SI.ra che accetta e si impegna incondizionatamente ad acquistare, per Parte_1
l'importo complessivo di € 100.000,00 la propria quota pari al 50% della casa coniugale e del relativo
box siti in Valmadrera, via Cesare Battisti n. 19 (assegnati in sede di separazione alla SI.ra , Pt_1
meglio identificati nella visura catastale qui allegata (doc. 6) da intendersi parte integrante del
presente accordo e così precisato:
- Immobile Catasto fabbricati n.
1 - Fabbricato sito nel comune di Valmadrera via Cesare Battisti n.
19, Foglio 6, mappale 7270, subalterno 19, categoria A/2, classe 4, vani 7, superficie catastale 155
mq, Rendita Euro 1.012,26, piani 2/3.
- Immobile Catasto fabbricati n.
2 - Fabbricato sito nel comune di Valmadrera via Cesare Battisti n.
19, Foglio 6, mappale 7270, subalterno 25, categoria C/6, classe 2, 16 mq, superficie catastale 17 mq,
Rendita Euro 82,63, piano S1.
La cessione della quota dovrà avvenire a mezzo atto pubblico entro 30 giorni dalla sentenza di
divorzio. Il corrispettivo in denaro della cessione del 50% della casa coniugale, pari complessivamente ad € 100.000,00 verrà regolato dalla OR come segue: Pt_1
- quanto ad € 20.000,00 entro e non oltre il 31 luglio 2027;
- quanto alla somma residua, a mezzo versamenti mensili dell'importo di € 500,00 cadauno a
decorrere dal gennaio 2028. Le spese notarili della cessione saranno a carico di parte acquirente.
3) Le parti, una volta avverata la condizione di cui al punto che precede, dichiarano di null'altro avere
reciprocamente a che pretendere e di aver già regolato ogni altra partita di dare-avere in relazione all'intercorso rapporto di coniugio.
4) La sig.ra ed il SI. dichiarano di essere totalmente economicamente Pt_1 Parte_2
autosufficienti”.
pagina 2 di 4 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - e hanno presentato in data 28.3.2025 ricorso di divorzio Parte_1 Parte_2
congiunto, sottoscritto da entrambi ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma 2 c.p.c., esponendo che:
- il matrimonio concordatario è stato celebrato il 1.9.1993 in Valmadrera;
- dalla loro unione sono nati i figli (in data 26.1.1995), maggiorenne economicamente Per_2
indipendente, e (in data 9.7.2001), maggiorenne economicamente non indipendente;
Per_1
- si sono consensualmente separati con decreto di omologa del Tribunale di Lecco del
14.2.2011;
- non hanno da tale epoca ripreso la convivenza coniugale.
2. - Il ricorso è stato comunicato al Pubblico Ministero che ha richiesto di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni concordate tra le parti.
3. - Le parti hanno dichiarato nel ricorso di non volersi conciliare e hanno chiesto di sostituire l'udienza di comparizione delle parti con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 473-bis.51 comma
2 c.p.c., mediante le quali i procuratori delle parti hanno chiesto al Tribunale di provvedere in conformità alle conclusioni congiunte, così come sopra riportate.
4. - Il matrimonio concordatario è comprovato dalla produzione della copia integrale dell'atto di matrimonio.
5. - La domanda si fonda sull'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1 dicembre 1970 n. 898, come modificata dalla legge 6 marzo 1987 n. 74 e, da ultimo, dalla legge 6 maggio 2015 n. 55, che consente a ciascun coniuge di chiedere la cessazione degli effetti civili del matrimonio quando la separazione personale degli stessi, omologata, si sia protratta ininterrottamente per sei mesi a far tempo dalla data di comparizione dei coniugi innanzi al Presidente del Tribunale. Nel caso di specie, dal momento della separazione - omologata in data 14.2.2011 – i coniugi non si sono riconciliati. Appare, quindi,
impossibile la ricostituzione della loro comunione spirituale e materiale, sicché la domanda deve essere, in punto, senz'altro accolta.
6. - Il Collegio prende atto della manifestata volontà delle parti di aver già risolto ogni rapporto di natura economico-patrimoniale intercorso a seguito del matrimonio.
pagina 3 di 4 7. - Quanto all'accordo raggiunto dagli stessi coniugi in punto di concorso al mantenimento del figlio , maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, il Collegio lo ritiene idoneo, Per_1
palesandosi adeguato a soddisfare le esigenze del figlio nel contesto reddituale dei due genitori.
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Lecco, definitivamente pronunciando, disattesa ogni diversa domanda od eccezione,
DICHIARA
la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
, nata a [...] il [...] e (Cod. Fisc. C.F._1 Parte_2
, nato a [...] il [...], sposati in Valmadrera il 1.9.1993 (atto trascritto C.F._2
nei registri dello Stato Civile del predetto Comune, reg. atti di matrimonio, anno 1993, parte II, serie A,
numero 22);
OMOLOGA
le condizioni concordate tra le parti e sopra riportate, prendendo atto degli accordi relativi ad aspetti patrimoniali diversi dal mantenimento.
ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Valmadrera di procedere all'annotazione della presente sentenza.
Spese di causa integralmente compensate tra le parti.
Così deciso in Lecco nella Camera di consiglio di martedì 13 maggio 2025.
Il Giudice rel. est. Il Presidente
Dr. Mirco Lombardi Dr. Marco Tremolada
Provvedimento redatto con la collaborazione della Dott.ssa Michela Zirilli, tirocinante ex art. 73 D.L. 21.6.2013 n. 69, convertito in Legge 9.8.2013 n. 98.
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