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Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 30/09/2025, n. 1389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 1389 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 752/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
RICORRENTE
E
Controparte 1
,con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Limina;
, con l'assistenza e difesa dell'avv.
Giovanni Limina;
RESISTENTE
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 24.2.2017, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420160039034519 (notificata a mezzo PEC in data 17.1.2017) dell'importo complessivo di € 883,88, richiesto da CP 1 a titolo di contributo soggettivo minimo obbligatorio e contributo di maternità per l'anno 2014, pur avendo dichiarato reddito pari a zero.
A sostegno dell'opposizione, ha esposto di aver ricevuto notifica della cartella opposta ai sensi dell'art. 21, co. 8 e 9 della legge n. 247/2012 e dell'art. 2 del Regolamento contributivo emanato dalla (che stabilisce un contributo minimo CP 1
soggettivo obbligatorio dovuto a prescindere da qualsiasi proporzionalità con il reddito prodotto), ritenuti incostituzionali per violazione degli artt. 3, 23, 33, 38 co. 5 e 53 della Costituzione nella parte in cui conferiscono alla predetta CP 1 il potere di determinare con proprio regolamento la misura dei contributi minimi;
che le stesse norme violano i principi comunitari in materia di concorrenza, apparendo che l'ente di previdenza, essendo composto esclusivamente da avvocati, possa essere condizionato nel determinare la contribuzione previdenziale dall'interesse corporativo alla limitazione dell'accesso alla professione;
che tale complesso normativo determinerebbe limitazione all'esercizio ed alla continuazione della professione solo a chi sia in grado di pagare il suddetto contributo;
che nell'adozione del regolamento, il Comitato dei delegati della aveva violato le norme CP 1
di settore oltre che il principio di libera concorrenza;
che la cartella è nulla perché notificata a mezzo PEC, in assenza di attestazione di conformità e di sottoscrizione;
per mancata notificazione degli atti prodromici ovvero di una qualsiasi forma di diffida;
per difetto di preventivo contraddittorio.
Ha chiesto, pertanto, che il giudice sollevi la questione di legittimità costituzionale della norma richiamata;
che formuli istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia europea e che, all'esito, dichiari inesistente o nulla la cartella opposta.
Si è costituita la Controparte_1 contestando la fondatezza nel merito dell'opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
"sebbene regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_3 giudizio. Pertanto, se ne dichiara la contumacia.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa senza necessità di attività
istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che i motivi pregiudiziali non possono essere vagliati poiché l'opposizione, formulata ex art. 617 c.p.c., è tardiva in quanto non iscritta a ruolo nei venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Quanto ai motivi di merito, invece, deve rilevarsi come gli stessi siano destituiti di fondamento, risultando la richiesta economica avanzata, pienamente legittima, in quanto coerente con il sistema normativo di riferimento e non in contrasto con i principi costituzionali e la normativa comunitaria. Devono essere pertanto dichiarate manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale formulate e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per quanto motivato in seguito. Riguardo le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente, occorre premettere che proprio le disposizioni costituzionali, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attorea, impongono di ritenere che nel nostro ordinamento, all'espletamento di attività lato sensu lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.
E ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili dal singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l'invalidità e per i superstiti) e quindi, a prescindere se, poi, in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qualche prestazione (ex art. 38,
Cost.; v. Cass. n. 2939/2001).
Nel caso degli avvocati liberi professionisti, l'art. 21, co. 8 della legge n. 247/2012, dà attuazione a tali principi, prevedendo che “l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla CP 1 mentre il successivo co. 10 vieta l'iscrizione ad altra forma di previdenza, salvo che sia su base volontaria ed, in ogni caso, a patto che non sia alternativa a quella della CP_1 stessa.
D'altra parte, sull'insussistenza, nell'ordinamento, di aree di lavoro dietro corrispettivo non ricadenti in alcuna copertura previdenziale, sta la disposizione dell'art. 2, co. 26 della legge n. 335 del 1995, la quale ha previsto la costituzione, presso l'CP_4, di una
Gestione separata e residuale ove iscrivere coloro la cui attività professionale onerosa non è, ai fini contributivi, di competenza di alcun Fondo o Cassa previdenziale.
Tali conclusioni non mutano per il fatto che, per la categoria degli avvocati liberi professionisti, la rispettiva Cassa di previdenza ha natura privata, in forza del D. Lgs.
n. 509 del 1994, trattandosi pur sempre dell'Ente che dà attuazione, per tale categoria, ai principi di cui al ricordato art. 38 Cost. (v. artt. 1, co. 3 e 2, co. 1 del D.Lgs. ult. cit.).
Conformemente, poi, al disposto di cui all'art. 21, co. 9 della legge n. 247/2012, la
CP_1 "con proprio regolamento, determina, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo".
Nel caso di specie, la CP_1 resistente ha dato attuazione a siffatta disposizione, emanando l'apposito regolamento nel quale, dopo aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione ad essa ai sensi dell'art. 1, ha individuato i minimi contributivi soggettivi ed ha previsto varie riduzioni e dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legate all'età, all'anzianità di iscrizione ed al reddito annuo dell'interessato,
pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.
A nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e non sia informato al principio di progressività.
Ora, ciò posto, quanto alle censure di illegittimità costituzionale di siffatto quadro normativo, va detto che la Suprema Corte, in materia di contribuzione previdenziale forense, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività (v. Cass. 15 mag. 1990, n. 4146, con ampi richiami di giurisprudenza costituzionale del tempo).
Del resto, la Corte costituzionale aveva già puntualizzato che “gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio" (C. cost. n. 132 del
1984, in motivaz., punto 13).
Tale insegnamento, nonostante sia risalente, è ancora condivisibile perché chiarisce la natura dell'obbligazione previdenziale, che non condiziona a monte l'esercizio di una attività (anche professionale), ma discende come conseguenza della medesima;
ed infatti, in generale, il rapporto previdenziale presuppone il rapporto di lavoro.
Da ciò si comprende come non possa ravvisarsi alcuna violazione delle disposizioni costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiamate né in tema di eguaglianza né di violazione del diritto al lavoro e di iniziativa privata e né in materia tributaria (artt. 2-4, 41, 53).
Anzi, la previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare da detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un ingiustificato spostamento dell'obbligo contributivo complessivo in capo soltanto ad alcuni professionisti.
Peraltro, la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio senza il quale la CP_1 al fine di assicurare il pareggio del bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono maggiore reddito professionale.
Quanto alla paventata violazione dell'art. 23 Cost. e del principio secondo cui ogni prestazione patrimoniale deve essere imposta dalla legge, mentre nel caso di specie il legislatore avrebbe demandato senza alcun limite alla CP_1 di stabilire la misura della contribuzione, giova anzitutto premettere che non si tratta di un'attività rimessa all'arbitrio di un ente privato.
Anzitutto, perché il Regolamento della CP 1 è soggetto a censure del
-Controparte_5 - puntualmente effettuate nella specie e ad approvazione ministeriale, avvenuta il 7 agosto 2014 e successiva pubblicazione in G.U. il 20 agosto
2014.
Poi, perché occorre tenere in considerazione la natura e la finalità della resistente, come ricostruita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
In particolare, in attuazione della delega, la legge delegata - D. Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, "Attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1,
comma 32 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", ha ribadito, coerentemente, sia la trasformazione in associazioni o fondazioni con deliberazione dei competenti organi
(art. 1, co. 1) degli “enti di cui all'elenco A allegato" (quale la CP 1
-
contestualmente subordinandola alla “condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario" ed esplicitamente sottolineando la continuità della loro collocazione nel sistema, quali enti senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, titolari dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, deputati a svolgerne le “attività previdenziale e assistenziali (.....) ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione" - sia la loro autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 2) - "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolte" - e con l'obbligo di “assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (.....)".
In ragione della mutata veste giuridica e della permanente natura pubblica dell'attività, tuttavia, alla prospettata autonomia degli enti previdenziali privatizzati fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione ed una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti (art. 3), nonché il controllo politico della
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (istituita con la L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 56 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro").
Ne risulta, quindi, che la prevista “trasformazione (in persone giuridiche private, appunto) ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale" (così, testualmente, Corte costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997) oltre che del principio di autofinanziamento
(cfr. Corte cost. n. 340 del 24 luglio 2000).
Coerentemente, "la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa,
amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni e, comunque, non esclude l'eventuale indicazione di limiti entro i quali l'autonomia debba essere esercitata" (così, testualmente, Corte costituzionale n. 15 del 5 febbraio 1999).
Ne risulta, per quel che qui interessa, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti
(vedi, per tutte, Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008, sia pure con riferimento a delegificazione affidata all'autonomia collettiva, nel rapporto di impiego pubblico privatizzato) - per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo - ferma restando, tuttavia, l'obbligatorietà della contribuzione e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Sulla base di questi principi, la delegificazione operata dal legislatore nel consentire alla CP_1 di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo non sembra in sé violare alcun limite costituzionale né costituisce una effettiva e concreta lesione di diritti o valori fondamentali. Quel che emerge dalla disamina del quadro normativo, in definitiva, è che il legislatore, fin dalla privatizzazione della CP 1 si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni prevedendo la vigilanza del Ministero del Lavoro (artt. 1, co. 4, lett. b), 2 e 3 del
D.Lgs. n. 509), sicché, ferma restando la discrezionalità tecnica affidata alla CP_1 nel come attuare i principi stabiliti dalla legge (v. artt. 2, co. 1 e 3, co. 2, D.Lgs. ult. cit.;
v. anche art. 3, co. 12 della legge n. 335 del 1995), questi ultimi prescrivono l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità del pagamento delle prestazioni.
In ordine a queste ultime, poi, è chiaro che la quantità, tipologia e qualità delle medesime possono variare nel corso del tempo, in relazione al mutare delle contingenze economico-finanziarie e la quale soggetto privatizzato, è abilitata ad adottare i provvedimenti meglio ritenuti nel perseguimento dei fini di cui alle superiori disposizioni (cfr. Cass. 24202/2009, cit., e Cass, 24 set. 2010, n. 20235).
Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessuna deduzione concreta è stata effettuata per ritenere che la misura del contributo obbligatorio sia stata individuata in modo irragionevole o arbitrario, la censura - formulata genericamente in ricorso – va disattesa. La qualità delle parti e la controvertibilità della questione inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese,
così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 30.9.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo - Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113
del 2021.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Castrovillari - dr.ssa Manuela Esposito -, nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previo riscontro telematico di note scritte, ha reso la seguente
SENTENZA
TRA
Parte 1 con l'assistenza e difesa dell'avv. Domenico Lo Polito;
RICORRENTE
E
Controparte 1
,con l'assistenza e difesa dell'avv. Giovanni Limina;
, con l'assistenza e difesa dell'avv.
Giovanni Limina;
RESISTENTE
E
Controparte_2
CONVENUTO CONTUMACE
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 24.2.2017, parte ricorrente ha proposto opposizione avverso la cartella di pagamento n. 03420160039034519 (notificata a mezzo PEC in data 17.1.2017) dell'importo complessivo di € 883,88, richiesto da CP 1 a titolo di contributo soggettivo minimo obbligatorio e contributo di maternità per l'anno 2014, pur avendo dichiarato reddito pari a zero.
A sostegno dell'opposizione, ha esposto di aver ricevuto notifica della cartella opposta ai sensi dell'art. 21, co. 8 e 9 della legge n. 247/2012 e dell'art. 2 del Regolamento contributivo emanato dalla (che stabilisce un contributo minimo CP 1
soggettivo obbligatorio dovuto a prescindere da qualsiasi proporzionalità con il reddito prodotto), ritenuti incostituzionali per violazione degli artt. 3, 23, 33, 38 co. 5 e 53 della Costituzione nella parte in cui conferiscono alla predetta CP 1 il potere di determinare con proprio regolamento la misura dei contributi minimi;
che le stesse norme violano i principi comunitari in materia di concorrenza, apparendo che l'ente di previdenza, essendo composto esclusivamente da avvocati, possa essere condizionato nel determinare la contribuzione previdenziale dall'interesse corporativo alla limitazione dell'accesso alla professione;
che tale complesso normativo determinerebbe limitazione all'esercizio ed alla continuazione della professione solo a chi sia in grado di pagare il suddetto contributo;
che nell'adozione del regolamento, il Comitato dei delegati della aveva violato le norme CP 1
di settore oltre che il principio di libera concorrenza;
che la cartella è nulla perché notificata a mezzo PEC, in assenza di attestazione di conformità e di sottoscrizione;
per mancata notificazione degli atti prodromici ovvero di una qualsiasi forma di diffida;
per difetto di preventivo contraddittorio.
Ha chiesto, pertanto, che il giudice sollevi la questione di legittimità costituzionale della norma richiamata;
che formuli istanza di rinvio pregiudiziale alla Corte di
Giustizia europea e che, all'esito, dichiari inesistente o nulla la cartella opposta.
Si è costituita la Controparte_1 contestando la fondatezza nel merito dell'opposizione e chiedendo il rigetto del ricorso.
"sebbene regolarmente citata, non si è costituita in Controparte_3 giudizio. Pertanto, se ne dichiara la contumacia.
La controversia, avente carattere documentale, viene decisa senza necessità di attività
istruttoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, si dà atto che i motivi pregiudiziali non possono essere vagliati poiché l'opposizione, formulata ex art. 617 c.p.c., è tardiva in quanto non iscritta a ruolo nei venti giorni dalla notifica della cartella di pagamento.
Quanto ai motivi di merito, invece, deve rilevarsi come gli stessi siano destituiti di fondamento, risultando la richiesta economica avanzata, pienamente legittima, in quanto coerente con il sistema normativo di riferimento e non in contrasto con i principi costituzionali e la normativa comunitaria. Devono essere pertanto dichiarate manifestamente infondate le censure di illegittimità costituzionale formulate e la richiesta di rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia, per quanto motivato in seguito. Riguardo le questioni di illegittimità costituzionale sollevate dalla ricorrente, occorre premettere che proprio le disposizioni costituzionali, contrariamente a quanto sostenuto dalla parte attorea, impongono di ritenere che nel nostro ordinamento, all'espletamento di attività lato sensu lavorativa, sia essa intellettuale o manuale, esercitata in forma autonoma o subordinata, dietro pagamento di corrispettivo, debba accompagnarsi la copertura previdenziale.
E ciò per ragioni di tutela di posizioni indisponibili dal singolo (tutela avverso la vecchiaia, la malattia, l'invalidità e per i superstiti) e quindi, a prescindere se, poi, in concreto, al singolo potrà o meno essere erogata una qualche prestazione (ex art. 38,
Cost.; v. Cass. n. 2939/2001).
Nel caso degli avvocati liberi professionisti, l'art. 21, co. 8 della legge n. 247/2012, dà attuazione a tali principi, prevedendo che “l'iscrizione agli Albi comporta la contestuale iscrizione alla CP 1 mentre il successivo co. 10 vieta l'iscrizione ad altra forma di previdenza, salvo che sia su base volontaria ed, in ogni caso, a patto che non sia alternativa a quella della CP_1 stessa.
D'altra parte, sull'insussistenza, nell'ordinamento, di aree di lavoro dietro corrispettivo non ricadenti in alcuna copertura previdenziale, sta la disposizione dell'art. 2, co. 26 della legge n. 335 del 1995, la quale ha previsto la costituzione, presso l'CP_4, di una
Gestione separata e residuale ove iscrivere coloro la cui attività professionale onerosa non è, ai fini contributivi, di competenza di alcun Fondo o Cassa previdenziale.
Tali conclusioni non mutano per il fatto che, per la categoria degli avvocati liberi professionisti, la rispettiva Cassa di previdenza ha natura privata, in forza del D. Lgs.
n. 509 del 1994, trattandosi pur sempre dell'Ente che dà attuazione, per tale categoria, ai principi di cui al ricordato art. 38 Cost. (v. artt. 1, co. 3 e 2, co. 1 del D.Lgs. ult. cit.).
Conformemente, poi, al disposto di cui all'art. 21, co. 9 della legge n. 247/2012, la
CP_1 "con proprio regolamento, determina, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, i minimi contributivi dovuti nel caso di soggetti iscritti senza il raggiungimento di parametri reddituali, eventuali condizioni temporanee di esenzione o di diminuzione dei contributi per soggetti in particolari condizioni e l'eventuale applicazione del regime contributivo".
Nel caso di specie, la CP_1 resistente ha dato attuazione a siffatta disposizione, emanando l'apposito regolamento nel quale, dopo aver ribadito l'obbligatorietà dell'iscrizione ad essa ai sensi dell'art. 1, ha individuato i minimi contributivi soggettivi ed ha previsto varie riduzioni e dimezzamento al ricorrere di particolari situazioni legate all'età, all'anzianità di iscrizione ed al reddito annuo dell'interessato,
pur garantendo tutela assistenziale piena e pensionistica minima.
A nulla rileva che detto contributo non risulti proporzionale al reddito professionale e non sia informato al principio di progressività.
Ora, ciò posto, quanto alle censure di illegittimità costituzionale di siffatto quadro normativo, va detto che la Suprema Corte, in materia di contribuzione previdenziale forense, ha escluso, in modo esplicito, che i contributi previdenziali siano assoggettati al criterio della progressività (v. Cass. 15 mag. 1990, n. 4146, con ampi richiami di giurisprudenza costituzionale del tempo).
Del resto, la Corte costituzionale aveva già puntualizzato che “gli obblighi previdenziali sono considerati dalla legge non già come presupposto condizionante la legittimità dell'esercizio professionale, bensì come conseguenza del presupposto dell'imposizione contributiva, che è costituito da tale esercizio" (C. cost. n. 132 del
1984, in motivaz., punto 13).
Tale insegnamento, nonostante sia risalente, è ancora condivisibile perché chiarisce la natura dell'obbligazione previdenziale, che non condiziona a monte l'esercizio di una attività (anche professionale), ma discende come conseguenza della medesima;
ed infatti, in generale, il rapporto previdenziale presuppone il rapporto di lavoro.
Da ciò si comprende come non possa ravvisarsi alcuna violazione delle disposizioni costituzionali e della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea richiamate né in tema di eguaglianza né di violazione del diritto al lavoro e di iniziativa privata e né in materia tributaria (artt. 2-4, 41, 53).
Anzi, la previsione di un contributo minimo a carico di tutti gli esercenti la professione forense risponde alle esigenze solidaristiche della categoria ed è volta ad assicurare un trattamento previdenziale minimo anche nel caso di redditi percepiti modesti, mentre affrancare da detto obbligo taluni professionisti determinerebbe un ingiustificato spostamento dell'obbligo contributivo complessivo in capo soltanto ad alcuni professionisti.
Peraltro, la necessità di assicurare un trattamento pensionistico a tutti gli iscritti impone la correlata esigenza di imporre un contributo minimo obbligatorio senza il quale la CP_1 al fine di assicurare il pareggio del bilancio, sarebbe tenuta ad aumentare in modo irragionevole la contribuzione richiesta agli avvocati che producono maggiore reddito professionale.
Quanto alla paventata violazione dell'art. 23 Cost. e del principio secondo cui ogni prestazione patrimoniale deve essere imposta dalla legge, mentre nel caso di specie il legislatore avrebbe demandato senza alcun limite alla CP_1 di stabilire la misura della contribuzione, giova anzitutto premettere che non si tratta di un'attività rimessa all'arbitrio di un ente privato.
Anzitutto, perché il Regolamento della CP 1 è soggetto a censure del
-Controparte_5 - puntualmente effettuate nella specie e ad approvazione ministeriale, avvenuta il 7 agosto 2014 e successiva pubblicazione in G.U. il 20 agosto
2014.
Poi, perché occorre tenere in considerazione la natura e la finalità della resistente, come ricostruita dalla consolidata giurisprudenza di legittimità e costituzionale.
In particolare, in attuazione della delega, la legge delegata - D. Lgs. 30 giugno 1994,
n. 509, "Attuazione della delega conferita dalla L. 24 dicembre 1993, n. 537, art. 1,
comma 32 in materia di trasformazione in persone giuridiche private di enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza", ha ribadito, coerentemente, sia la trasformazione in associazioni o fondazioni con deliberazione dei competenti organi
(art. 1, co. 1) degli “enti di cui all'elenco A allegato" (quale la CP 1
-
contestualmente subordinandola alla “condizione che non usufruiscano di finanziamenti pubblici o altri ausili pubblici di carattere finanziario" ed esplicitamente sottolineando la continuità della loro collocazione nel sistema, quali enti senza scopo di lucro con personalità giuridica di diritto privato, titolari dei rapporti attivi e passivi dei corrispondenti enti previdenziali e dei rispettivi patrimoni, deputati a svolgerne le “attività previdenziale e assistenziali (.....) ferma restando la obbligatorietà della iscrizione e della contribuzione" - sia la loro autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art. 2) - "nel rispetto dei principi stabiliti dal presente articolo nei limiti fissati dalle disposizioni del presente decreto in relazione alla natura pubblica dell'attività svolte" - e con l'obbligo di “assicurare l'equilibrio di bilancio mediante l'adozione di provvedimenti coerenti alle indicazioni risultanti dal bilancio tecnico (.....)".
In ragione della mutata veste giuridica e della permanente natura pubblica dell'attività, tuttavia, alla prospettata autonomia degli enti previdenziali privatizzati fanno riscontro un articolato sistema di poteri ministeriali di controllo sui bilanci e d'intervento sugli organi di amministrazione ed una generale funzione di controllo sulla gestione da parte della Corte dei conti (art. 3), nonché il controllo politico della
Commissione parlamentare di controllo sull'attività degli enti gestori di forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale (istituita con la L. 9 marzo 1989, n. 88, art. 56 "Ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale e dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro").
Ne risulta, quindi, che la prevista “trasformazione (in persone giuridiche private, appunto) ha lasciato immutato il carattere pubblicistico dell'attività istituzionale di previdenza ed assistenza svolta dagli enti, articolandosi invece sul diverso piano di una modifica degli strumenti di gestione e della differente qualificazione giuridica dei soggetti stessi: l'obbligo contributivo costituisce un corollario, appunto, della rilevanza pubblicistica dell'inalterato fine previdenziale" (così, testualmente, Corte costituzionale n. 248 del 18 luglio 1997) oltre che del principio di autofinanziamento
(cfr. Corte cost. n. 340 del 24 luglio 2000).
Coerentemente, "la garanzia dell'autonomia gestionale, organizzativa,
amministrativa e contabile degli enti privatizzati, che costituisce un principio direttivo della delega, non attiene tanto alla struttura dell'ente quanto piuttosto all'esercizio delle sue funzioni e, comunque, non esclude l'eventuale indicazione di limiti entro i quali l'autonomia debba essere esercitata" (così, testualmente, Corte costituzionale n. 15 del 5 febbraio 1999).
Ne risulta, per quel che qui interessa, una sostanziale delegificazione - affidata dalla legge all'autonomia degli enti previdenziali privatizzati, entro i limiti ad essa imposti
(vedi, per tutte, Cass. n. 29829 del 19 dicembre 2008, sia pure con riferimento a delegificazione affidata all'autonomia collettiva, nel rapporto di impiego pubblico privatizzato) - per la disciplina, tra l'altro, del rapporto contributivo - ferma restando, tuttavia, l'obbligatorietà della contribuzione e del rapporto previdenziale - concernente le prestazioni a carico degli stessi enti - anche in deroga a disposizioni di legge precedenti.
Sulla base di questi principi, la delegificazione operata dal legislatore nel consentire alla CP_1 di stabilire la misura del contributo obbligatorio minimo non sembra in sé violare alcun limite costituzionale né costituisce una effettiva e concreta lesione di diritti o valori fondamentali. Quel che emerge dalla disamina del quadro normativo, in definitiva, è che il legislatore, fin dalla privatizzazione della CP 1 si è preoccupato di assicurare l'equilibrio economico-finanziario e di garantire l'erogazione delle prestazioni prevedendo la vigilanza del Ministero del Lavoro (artt. 1, co. 4, lett. b), 2 e 3 del
D.Lgs. n. 509), sicché, ferma restando la discrezionalità tecnica affidata alla CP_1 nel come attuare i principi stabiliti dalla legge (v. artt. 2, co. 1 e 3, co. 2, D.Lgs. ult. cit.;
v. anche art. 3, co. 12 della legge n. 335 del 1995), questi ultimi prescrivono l'equilibrio economico-finanziario e la sostenibilità del pagamento delle prestazioni.
In ordine a queste ultime, poi, è chiaro che la quantità, tipologia e qualità delle medesime possono variare nel corso del tempo, in relazione al mutare delle contingenze economico-finanziarie e la quale soggetto privatizzato, è abilitata ad adottare i provvedimenti meglio ritenuti nel perseguimento dei fini di cui alle superiori disposizioni (cfr. Cass. 24202/2009, cit., e Cass, 24 set. 2010, n. 20235).
Alla stregua di queste considerazioni, posto che nessuna deduzione concreta è stata effettuata per ritenere che la misura del contributo obbligatorio sia stata individuata in modo irragionevole o arbitrario, la censura - formulata genericamente in ricorso – va disattesa. La qualità delle parti e la controvertibilità della questione inducono a compensare le spese di lite.
PQM
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI - in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela Esposito in funzione di GIUDICE del LAVORO definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese,
così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Castrovillari, 30.9.2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Manuela Esposito
Sentenza redatta con la collaborazione del dott. Nilo Rizzo - Funzionario addetto all'Ufficio del Processo ai sensi del decreto-legge 80 del 2021 convertito in legge 113
del 2021.