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Sentenza 1 luglio 2025
Sentenza 1 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 01/07/2025, n. 3522 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3522 |
| Data del deposito : | 1 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. 4315/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al RGN 4315/2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. pubblicata il , vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(C.F. , residenti in [...], entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tito Angelini n.18, presso e nello studio dell'avv. RAFFAELLO DANIELE (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura agli atti da intendersi in calce al presente atto. dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Email_1
appellanti
Contro
(C.F. ), residente Controparte_1 P.IVA_1
in PIAZZA MUZII N.16 80100 NAPOLI ITALIA;
1 appellato contumace
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 18.6.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c., la parte costituita non depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla prima udienza dell'1.2.2023, accertata la contumacia del , su CP_1
richiesta della parte appellante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024, più volte rinviata d'ufficio, sino alla data del 21.5.2025. A tale ultima udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12 del giorno dell'udienza, la parte appellante non depositava note scritte, ragion per cui veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c. fino alle ore 12.00 del
18.6.2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 28.5.2025 regolarmente comunicata.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (cfr. art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della presente causa e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 4315 /2022 così provvede:
2 a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 18/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Napoli, Seconda sezione civile, composta dai magistrati: dott.ssa Alessandra Piscitiello Presidente dott.ssa Maria Teresa Onorato Consigliere dott.ssa Mariacristina Carpinelli Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado d'appello iscritto al RGN 4315/2022 avente ad oggetto: appello avverso la sentenza del tribunale di Napoli n. pubblicata il , vertente
TRA
nata a [...] il [...], (C.F. Parte_1
), e , nato a [...] il [...], C.F._1 Parte_2
(C.F. , residenti in [...], entrambi C.F._2
elettivamente domiciliati in Napoli alla via Tito Angelini n.18, presso e nello studio dell'avv. RAFFAELLO DANIELE (C.F. ) che li C.F._3
rappresenta e difende giusta procura agli atti da intendersi in calce al presente atto. dichiara di voler ricevere le comunicazioni inerenti al presente giudizio all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
Email_1
appellanti
Contro
(C.F. ), residente Controparte_1 P.IVA_1
in PIAZZA MUZII N.16 80100 NAPOLI ITALIA;
1 appellato contumace
CONCLUSIONI
Nel nuovo termine del 18.6.2025, data di udienza, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c., la parte costituita non depositava note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla prima udienza dell'1.2.2023, accertata la contumacia del , su CP_1
richiesta della parte appellante, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 27.11.2024, più volte rinviata d'ufficio, sino alla data del 21.5.2025. A tale ultima udienza, sostituita ex art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note scritte con termine perentorio fino alle ore 12 del giorno dell'udienza, la parte appellante non depositava note scritte, ragion per cui veniva assegnato nuovo termine perentorio ex art. 127 ter, comma 4, c.p.c. fino alle ore 12.00 del
18.6.2025 per il deposito di note scritte con ordinanza depositata il 28.5.2025 regolarmente comunicata.
Nel nuovo termine assegnato nessuno depositava le note scritte.
Sono, pertanto, maturati i presupposti per disporre la cancellazione della causa dal ruolo e dichiarare la conseguente estinzione del giudizio ai sensi della disposizione sopra richiamata, applicabile ai giudizi pendenti, anche in appello, alla data del primo gennaio 2023 (cfr. art. 35 D.lgs 10.10.2022 n. 149, come modificato dall'art. 1 comma 380 della l. 29 dicembre 2022 n. 197).
Pertanto, la Corte ordina la cancellazione della presente causa e ne dichiara l'estinzione, disponendo che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate, così come previsto dall'art. 310 c.p.c.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, definitivamente pronunziando sull'appello RGN 4315 /2022 così provvede:
2 a) Ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara l'estinzione del giudizio;
b) Dispone che le spese del presente grado di giudizio restino a carico delle parti che le hanno anticipate.
Napoli, 18/06/2025
Il consigliere estensore Il Presidente
Dott.ssa Mariacristina Carpinelli Dott.ssa Alessandra Piscitiello
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