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Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 03/04/2025, n. 258 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 258 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
Fascicolo n. 1411/2024
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO
ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale nel procedimento deciso all'udienza del 2.4.2025
PROMOSSO DA
DA Pt_1 avv. RENZETTI Sergio, V.le G. Marconi 109 - Pescara
CONTRO
CP_1 avv.ti DEL SORDO Roberta e GRAPPONE Cristina,
c/o , Via R.Paolucci 35 - Pescara CP_1
OGGETTO: ricorso ex art.445-bis comma 6 c.p.c.
Conclusioni: come da note ex art.127-ter c.p.c.
1
Con ricorso depositato in data 23.8.2024 facendo seguito alla Parte_2 dichiarazione di contestazione delle conclusioni formulate dal consulente tecnico di ufficio nel pregresso giudizio per Accertamento Tecnico Preventivo ex art.445- bis c.p.c., introduceva il giudizio di merito contestando la CTU svolta e chiedendo riconoscersi la sussistenza dei requisiti sanitari per la fruizione delle prestazioni previdenziali oggetto della propria pretesa:
• indennità di accompagnamento.
• situazione di handicap grave ai sensi art.3 comma 3 L.104/1992 (ora persona con disabilità avente diritto a sostegno intensivo, a seguito delle modifiche introdotte dal D.Lgs.62/2024).
Costituitosi in giudizio, contestava nel merito la domanda e ne chiedeva il CP_1 rigetto, con conferma della correttezza dell'accertamento peritale già espletato.
Istruita documentalmente, la controversia, all'esito della discussione mediante trattazione scritta con scambio e deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, viene decisa con Sentenza con motivazione contestuale.
***
L'opposizione va rigettata, alla luce dell'ampia relazione di CTU in atti, che appare immune da errori, vizi logici o tecnici, risulta fondata sull'esame e l'analisi dettagliata della documentazione in atti, nonché sull'esame obiettivo della ricorrente in sede di visita peritale (alla quale non risulta invece abbia partecipato il CTP nominato dalla ricorrente medesima) ed è sorretta da adeguata e convincente motivazione.
È dunque sufficiente nella presente sede richiamare alcuni passi dell'ampio elaborato peritale, con particolare riferimento agli aspetti sopra richiamati (valorizzazione di documentazione medica in atti, esame obiettivo):
• “(…) documentazione: Visita ASL Pescara, Centro Cognitivo e Demenze, 18/3/2024:
“Rispetto al precedente controllo, le condizioni psicopatologiche della paziente sono lievemente peggiorate. Viene riferita la percezione di maggiore difficoltà nella memoria con riduzione dell'autosufficienza. Inoltre, riferiti episodi saltuari di agitazione psicomotoria e cadute ricorrenti. Ha eseguito recentemente una visita Psichiatrica di controllo (14/3/2024) che ha confermato la terapia in atto... La paziente si presenta in discrete condizioni generali con tono dell'umore slivellato verso le basse polarità. Presenta lieve deficit della memoria di recupero e delle prassie visuo-spaziali”. (…) Considerazioni e Valutazioni del Caso (…) Le patologie da cui è affetta la Ricorrente risultano principalmente dalla documentazione sanitaria di cui sopra. Per quanto riguarda lo stato cognitivo, bisogna riportarsi alla documentazione sopra descritta ed alla visita medica effettuata dallo scrivente. Durante l'ESAME OBIETTIVO effettuato dal sottoscritto, la Ricorrente deambula autonomamente relativamente alla facoltà
2 motoria, non ha necessità dell'ausilio di terzi. Relativamente alla facoltà mnesica, la SI.ra evidenzia rare e saltuarie lacune nelle reminiscenze, ma sufficientemente Pt_1 compensate dalla fluenza del discorso. Non sono presenti turbe cognitive/o di disorientamento. Quando vengono poste domande per esecuzione di movimenti efficaci per l'Esame Obiettivo della visita medica, le richieste semeiologiche sono ben effettuate nella loro esecuzione con sufficiente efficacia funzionale, e con attendibile coordinazione dei movimenti. Lo stato cognitivo è sufficiente: i riferimenti personali, famigliari e sociali sono descritti sufficiente attendibilità. La paziente è in grado di narrare i propri trascorsi anamnestici patologici, seppure in maniera incompleta ma di congrua comprensione. Pertanto l'attuale stato cognitivo è discrettamente attendibile, l'ideazione della paziente è rallentata ma efficace, non presenta delle alterazioni nella forma del pensiero come deducibile dalle risposte che fornisce, con affidabilità dei nessi associativi. L'attuale quadro clinico è confermato anche dalla “visita ASL Pescara, Centro Cognitivo e Demenze, 18/3/2024: “Rispetto al precedente controllo, le condizioni psicopatologiche della paziente sono lievemente peggiorate... Ha eseguito recentemente una visita Psichiatrica di controllo (14/3/2024) che ha confermato la terapia in atto... La paziente si presenta in discrete condizioni generali con tono dell'umore slivellato verso le basse polarità. Presenta lieve deficit della memoria di recupero e delle prassie visuo-spaziali.”. Nel predetto certificato Psichiatrico è riportato “le condizioni psicopatologiche della paziente sono lievemente peggiorate”, ma comunque la paziente è in “discrete condizioni generali”.
Il CTU ha altresì fornito una estesa risposta alle osservazioni trasmessegli dal consulente di parte, con ampie argomentazioni (nonostante l'art.195 c.p.c. disponga espressamente che il perito, nel rispondere alle osservazioni delle parti, debba limitarsi a fornire solo “una sintetica valutazione sulle stesse”), fornendo spiegazione della ritenuta irrilevanza della prescrizione di pannoloni e della irrilevanza di una ultima certificazione, emessa da altro centro ASL e tuttavia di fatto contrastante con altra certificazione di pochi mesi anteriore, che il CTU ha ritenuto di maggiormente valorizzare in quanto del tutto in linea con l'esame obiettivo dallo stesso verificato di persona:
• “Alla Ricorrente è stata concessa la fornitura di pannoloni per incontinenza urinaria per adulti, nel 2019. Nella Certificazione per la concessione del presidio suddetto, è descritto: “DIAGNOSI: Pz.(paziente) Bipolare in terapia con psicofarmaci. Incontinenza urinaria da alterata statica pelvica (…) Nel prosieguo della certificazione è ancora descritto: “fattori influenzanti la gestione della incontinenza ? Deficit cognitivo”. Pertanto il deficit cognitivo non è stato assolutamente in grado di determinare autonomamente la gestione dell'incontinenza urinaria. E si tenga presente come nella predetta precisazione, nel certificato, tra le opzioni del prestampato è riportato “grave deficit cognitivo”; ma l'aggettivo “grave” è stato cancellato. Pertanto il deficit cognitivo non era di entità tale da determinare la concesisone del pannolone da incontinenza urinaria. (…) Ed il sottoscritto CTU conferma quanto rilevato all'Esame Obiettivo durante la visita per la CTU: la paziente non presentava turbe mnesiche narrando autonomamente i propri riferimenti anamnestici famigliari e patologici, seppure con qualche rara incertezza;
l'atteggiamento era collaborante, ben disposto alla visita medica, non emergevano alterazioni delle senso-percezioni; il tono dell'umore era ben livellato. (…) E per quanto riguarda lo stato cognitivo della paziente bisogna riportarsi alla documentazione sanitaria, come già espresso (…) Dalla certificazione della Dr.ssa del Centro Persona_1 Demenze ASL Pescara risulta una visita del 29/9/2020. In essa è descritto: “Disturbo neurocognitivo di entità lieve in disturbo ciclotimico cronico (…) Al controllo (Dr.ssa
[...]
del 18/3/2024 è riportato: “...condizioni psicopatologiche lievemente peggiorate...”. Per_1 Dunque nel marzo del 2024 le “...condizioni psicopatologiche lievemente peggiorate ...” ma sono tuttavia in grado di mantenere uno stato di autonomia della paziente. Difatti nel medesimo controllo del marzo 2024 è descritto: “...riduzione dell'autosufficienza...”. Pertanto l'autosufficienza è ridotta, ma non abolita, e non abolita permanentemente come dovuto per
3 la concessione dell'indennità di accompagnamento. Ed inoltre non è specificata l'entita della
“...riduzione dell'autosufficienza...” Ed ancora. L'Avv. Renzetti mi faceva pervenire una certificazione del CENTRO SALUTE MENTALE TOCCO CASAURIA, ASL PESCARA, 14/6/2024, Dr. “Disturbo ciclotimico cronico grave, disturbo di personalità paranoideo, Persona_2 lieve ritardo intellettivo deterioramento cognitivo mnesico...”. Tali patologie non risultano assolutamente dalla certificazione della Dr.ssa redatta appena tre mesi Persona_1 prima nel marzo 2024. E poiché la patologia è definita “cronica”, si avrebbe dovuto avere riscontro anche nella certificazione della Dr.ssa del marzo 2024 Persona_1 (…) al momento della visita per la CTU, la Ricorrente evidenziasse un Esame Obiettivo quale riscontrato dal sottoscritto CTU. Esame Obiettivo dalle cui risultanze, non emergevano reperti clinici di patologia Psichiatrica tale da compromettere permanentemente l'autonomia della Ricorrente. Del resto anche dalla certificazione della Dr.ssa Persona_1 28/3/2024, non emergevano patologie e/o deficit incidenti sulla compromissione totale e permanente della Ricorrente (…)”.
*** Il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese possono essere integralmente compensate, considerato il contrasto tra certificazioni dallo stesso CTU evidenziato.
P. Q. M.
Il TRIBUNALE DI PESCARA - GIUDICE DEL LAVORO - così provvede:
- rigetta il ricorso;
- compensa le spese.
Così deciso in Pescara in data 2.4.2025.
IL GIUDICE DEL LAVORO
(Dott. Andrea Pulini)
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