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Sentenza 27 maggio 2025
Sentenza 27 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/05/2025, n. 625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 625 |
| Data del deposito : | 27 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EV
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1734/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. CAPRIOLI VITO NICOLA
e
CP_1
con l'avv. CAPRIOLI VITO NICOLA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 333/2024 pubblicata e passata in giudicato il 31/5/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 23/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 23/04/2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/1994 tra i coniugi da nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
ata a EV (TV) il 21/12/1972, trascritto al n. 14, Parte II Serie A, Anno CP_1
1994, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CARBONERA alle seguenti condizioni:
2 2) Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Istrana (TV) in Via
Ancilotto n. 20 /22 - Interno D unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
; Parte_1
3) Determina in € 400,00 l'importo dell'assegno divorzile che il signor verserà alla Pt_1
signora ntro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e che CP_1
sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 23/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI EV
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 1734/2024
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente
Dott.ssa Marina Righi – Giudice rel.
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L. 06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
, Parte_1
con l'avv. CAPRIOLI VITO NICOLA
e
CP_1
con l'avv. CAPRIOLI VITO NICOLA
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare dapprima la separazione personale, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse,
1 e successivamente - ai sensi dell'art. 473 bis.49 cod. proc. civ. – decorsi i termini di legge, la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni indicate in ricorso.
La separazione personale dei coniugi è stata quindi pronunciata con la sentenza n. 333/2024 pubblicata e passata in giudicato il 31/5/2024.
Con contestuale ordinanza, il Collegio ha rimesso la causa in istruttoria per la domanda di divorzio, rinviando il procedimento a data successiva al decorso del termine semestrale.
I coniugi medesimi, mediante il deposito di note in sostituzione dell'udienza del 23/01/2025 ex art. 127 ter c.p.c., hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
Poiché la separazione personale dura dal 23/04/2024, data dell'ordinanza pronunciata in esito all'udienza celebrata ex art. 127 ter, e quindi per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970
n. 898 e successive modifiche ed integrazioni;
Ritenuto che le condizioni concordate tra le parti siano congrue, rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere del Pubblico Ministero;
considerato che
le parti hanno inteso avvalersi della possibilità di cumulo della domanda di separazione e di quella di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Poiché la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 21/05/1994 tra i coniugi da nato a [...] il [...] e Parte_1 [...]
ata a EV (TV) il 21/12/1972, trascritto al n. 14, Parte II Serie A, Anno CP_1
1994, del registro degli atti di matrimonio del Comune di CARBONERA alle seguenti condizioni:
2 2) Conferma l'assegnazione della ex dimora coniugale ubicata nel Comune di Istrana (TV) in Via
Ancilotto n. 20 /22 - Interno D unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, a favore di
; Parte_1
3) Determina in € 400,00 l'importo dell'assegno divorzile che il signor verserà alla Pt_1
signora ntro e non oltre il giorno cinque di ogni mese tramite accredito in c/c e che CP_1
sarà aggiornato automaticamente di anno in anno al 100% degli indici ISTAT al consumo decorso un anno dal deposito della sentenza di divorzio
Dà atto che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Così deciso in Treviso nella camera di consiglio
Treviso, 23/01/2025
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
D.ssa Marina Righi Dott. Deli Luca
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