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Sentenza 5 novembre 2025
Sentenza 5 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 05/11/2025, n. 951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 951 |
| Data del deposito : | 5 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina TR, all'udienza del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1097/2021 R.G. e vertente fra nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lena
RICORRENTE
e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Bonelli ed elettivamente domiciliato, in alla CP_1
Via Nazario Sauro (Palazzo della Mobilità), come in atti;
RESISTENTE
e
, nato a [...] [...] (C.F.: ), Controparte_2 CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rosangela Lorusso ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in alla via Nazario Sauro n. 112, giusta mandato in atti;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, depositato il 2.05.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, con atto di ricorso iscritto al n. rg
357/2019 adiva il Tribunale Amministrativo per la Basilicata per l'annullamento -della determina Controparte_3
n. 271 del 27 giugno 2019, avente ad oggetto approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di due istruttori di vigilanza categoria C posizione economica C1 approvato con determinazione n. 135/RU del 31 ottobre 2012, nel punto in cui
1 approva la graduatoria dichiarando idonei i sig.ri , Controparte_2 Parte_2 CP_4
,
[...] CP_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e dichiara non idonea la sig.ra ; del Verbale n. 1 e dei
[...] Parte_1 provvedimenti (ivi compreso l'elenco recante l' «esito del colloquio finale») con i quali la
Commissione esaminatrice, all'esito dell'esame colloquio finale svoltosi in data 11 maggio
2019, ha giudicato “non idonea” la sig.ra escludendola dalla graduatoria del Parte_1 concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore di vigilanza categoria C - posizione economica iniziale C1; -del Verbale
n.1 redatto dalla Commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento del colloquio- finale, nei punti in cui la Commissione determina i criteri di valutazione degli esaminandi allo svolgimento concreto del colloquio-finale medesimo, stabilisce di sottoporre ad ogni esaminando una batteria composta da tre domande e all'unanimità con riferimento alla sig.ra esprime il giudizio di non idoneità; della Determinazione dirigenziale n. 249 Parte_7 del 19 aprile 2019 e dei relativi allegati (“D.D. n. 249/2019”), nella parte in cui il Comune di disponeva che l'esame-colloquio finale si sarebbe svolto in data 13 maggio 2019; CP_1 della Determinazione dirigenziale n. 285 del 10 maggio 2019 (“D.D. n. 285/2019”), con la quale il Comune di ha nominato la Commissione esaminatrice ed ha disposto che CP_1
l'esame-colloquio finale si sarebbe svolto in data 11 maggio 2019; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio competitorum.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487. violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. violazione e falsa applicazione del regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato dal
In particolare: violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 18, 19, 20 e 24 Controparte_1 del predetto regolamento. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
sviamento di potere;
ingiustizia manifesta;
irragionevolezza; contraddittorietà; motivazione carente e/o contraddittoria;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio competitorum. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n.
487. violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione del regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato dal in particolare: violazione e falsa applicazione Controparte_1
2 degli artt. 6, 18, 19, 20 e 24 del predetto regolamento. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
sviamento di potere;
ingiustizia manifesta;
irragionevolezza; contraddittorietà; motivazione carente e/o contraddittoria;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio competitorum. violazione e falsa applicazione dell'art 9 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165. Violazione e falsa applicazione del regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato dal in particolare: violazione e falsa Controparte_1 applicazione degli artt. 6, 18, 19, 20 e 24 del predetto regolamento. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
sviamento di potere;
ingiustizia manifesta;
irragionevolezza; contraddittorietà; motivazione carente e/o contraddittoria;
che domandava al Giudice amministrativo, previa sospensione dell'efficacia, di annullare tutti gli atti impugnati;
che, successivamente, parte ricorrente, avendo avuto accesso agli, atti del procedimento, proponeva motivi aggiunti;
che il TAR
Basilicata, con sentenza n. 242/2020, decideva il ricorso, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario. Tanto premesso, adiva in riassunzione,
l'intestato Tribunale e domandava di annullare/disapplicare gli atti in narrativa indicati e conseguentemente la procedura di che trattasi in quanto in violazione della disciplina di legge e regolamentare, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e domandava il rigetto del ricorso in quanto inammissibile oltre che infondato, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva e domandava il rigetto del ricorso, in quanto infondato, tanto in Controparte_2 fatto quanto in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 5 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente la il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è inammissibile.
3 Parte ricorrente – risultata idonea non vincitrice all'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore di
Vigilanza categoria C – posizione economica iniziale C1, e, come tale, inserita nella graduatoria di merito, alla posizione n. 26, approvata con Determinazione Dirigenziale n.135
RU del 31.10.2012 – con il presente ricorso in riassunzione, quale partecipante ad una nuova procedura indetta dall'amministrazione comunale al fine utilizzare la suddetta graduatoria, si duole del giudizio di inidoneità conseguito e domanda l'annullamento 1) della determina n. 271 del Controparte_3
27 giugno 2019, avente ad oggetto approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di due istruttori di vigilanza categoria C posizione economica C1 approvato con determinazione n. 135/RU del 31 ottobre 2012, nel punto in cui approva la graduatoria dichiarando idonei i sig.ri , Controparte_2 Parte_2 CP_4
,
[...] CP_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e dichiara non idonea la sig.ra 2) del Verbale n. 1 e dei
[...] Parte_1 provvedimenti (ivi compreso l'elenco recante l' «esito del colloquio finale») con i quali la
Commissione esaminatrice, all'esito dell'esame colloquio finale svoltosi in data 11 maggio
2019, ha giudicato “non idonea” la sig.ra escludendola dalla graduatoria del Parte_1 concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n.
2 posti di Istruttore di vigilanza categoria C - posizione economica iniziale C1; 3) del Verbale
n. 1 redatto dalla Commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento del colloquio- finale, nei punti in cui la Commissione determina i criteri di valutazione degli esaminandi allo svolgimento concreto del colloquio-finale medesimo, stabilisce di sottoporre ad ogni esaminando una batteria composta da tre domande e all'unanimità con riferimento alla sig.ra esprime il giudizio di non idoneità; 4) della Determinazione dirigenziale n. Parte_1
249 del 19 aprile 2019 e dei relativi allegati (“D.D. n. 249/2019”), nella parte in cui il
Comune di Potenza disponeva che l'esame-colloquio finale si sarebbe svolto in data 13 maggio 2019; 5) della Determinazione dirigenziale n. del 10 maggio 2019 (“D.D. n.
285/2019”), con la quale il Comune di ha nominato la Commissione esaminatrice ed CP_1 ha disposto che l'esamecolloquio finale si sarebbe svolto in data 11 maggio 2019, e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A fondamento delle proprie rivendicazioni deduce una serie di illegittimità sul presupposto che la suddetta procedura debba ritenersi una procedura concorsuale.
4 Si dà atto che nelle more del giudizio, la ricorrente è stata assunta dal Controparte_1 pertanto, difetta l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. in relazione al presente procedimento.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 2.05.2021, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 5 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
Giuseppina TR
5
TRIBUNALE DI POTENZA Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina TR, all'udienza del 5 novembre 2025, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1097/2021 R.G. e vertente fra nata a [...] il [...] (C.F.: ), Parte_1 CodiceFiscale_1 rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Di Lena
RICORRENTE
e
, in persona del Sindaco e legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentato e difeso dall'avv. Emilio Bonelli ed elettivamente domiciliato, in alla CP_1
Via Nazario Sauro (Palazzo della Mobilità), come in atti;
RESISTENTE
e
, nato a [...] [...] (C.F.: ), Controparte_2 CP_1 C.F._2 rappresentato e difeso dall'avv. Rosangela Lorusso ed elettivamente domiciliato presso il di lei studio, in alla via Nazario Sauro n. 112, giusta mandato in atti;
CP_1
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in riassunzione, depositato il 2.05.2021 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, con atto di ricorso iscritto al n. rg
357/2019 adiva il Tribunale Amministrativo per la Basilicata per l'annullamento -della determina Controparte_3
n. 271 del 27 giugno 2019, avente ad oggetto approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di due istruttori di vigilanza categoria C posizione economica C1 approvato con determinazione n. 135/RU del 31 ottobre 2012, nel punto in cui
1 approva la graduatoria dichiarando idonei i sig.ri , Controparte_2 Parte_2 CP_4
,
[...] CP_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e dichiara non idonea la sig.ra ; del Verbale n. 1 e dei
[...] Parte_1 provvedimenti (ivi compreso l'elenco recante l' «esito del colloquio finale») con i quali la
Commissione esaminatrice, all'esito dell'esame colloquio finale svoltosi in data 11 maggio
2019, ha giudicato “non idonea” la sig.ra escludendola dalla graduatoria del Parte_1 concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore di vigilanza categoria C - posizione economica iniziale C1; -del Verbale
n.1 redatto dalla Commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento del colloquio- finale, nei punti in cui la Commissione determina i criteri di valutazione degli esaminandi allo svolgimento concreto del colloquio-finale medesimo, stabilisce di sottoporre ad ogni esaminando una batteria composta da tre domande e all'unanimità con riferimento alla sig.ra esprime il giudizio di non idoneità; della Determinazione dirigenziale n. 249 Parte_7 del 19 aprile 2019 e dei relativi allegati (“D.D. n. 249/2019”), nella parte in cui il Comune di disponeva che l'esame-colloquio finale si sarebbe svolto in data 13 maggio 2019; CP_1 della Determinazione dirigenziale n. 285 del 10 maggio 2019 (“D.D. n. 285/2019”), con la quale il Comune di ha nominato la Commissione esaminatrice ed ha disposto che CP_1
l'esame-colloquio finale si sarebbe svolto in data 11 maggio 2019; di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale, deducendo: 1) violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio competitorum.
Violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487. violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. violazione e falsa applicazione del regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato dal
In particolare: violazione e falsa applicazione degli artt. 6, 18, 19, 20 e 24 Controparte_1 del predetto regolamento. Eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
sviamento di potere;
ingiustizia manifesta;
irragionevolezza; contraddittorietà; motivazione carente e/o contraddittoria;
2) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. Violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio competitorum. violazione e falsa applicazione degli artt. 2 e 6 del d.p.r. 9 maggio 1994, n.
487. violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Violazione e falsa applicazione del regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato dal in particolare: violazione e falsa applicazione Controparte_1
2 degli artt. 6, 18, 19, 20 e 24 del predetto regolamento. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
sviamento di potere;
ingiustizia manifesta;
irragionevolezza; contraddittorietà; motivazione carente e/o contraddittoria;
3) Violazione e falsa applicazione degli artt. 3 e 97 cost. violazione dei principi di ragionevolezza e di proporzionalità dell'azione amministrativa. Violazione del principio della par condicio competitorum. violazione e falsa applicazione dell'art 9 d.p.r. 9 maggio 1994, n. 487. Violazione e falsa applicazione dell'art. 35 del d.lgs. 30 marzo 2001, n.
165. Violazione e falsa applicazione del regolamento di disciplina dei concorsi e delle altre procedure di assunzione, approvato dal in particolare: violazione e falsa Controparte_1 applicazione degli artt. 6, 18, 19, 20 e 24 del predetto regolamento. eccesso di potere in tutte le sue forme sintomatiche. In particolare: difetto di istruttoria;
travisamento dei fatti;
sviamento di potere;
ingiustizia manifesta;
irragionevolezza; contraddittorietà; motivazione carente e/o contraddittoria;
che domandava al Giudice amministrativo, previa sospensione dell'efficacia, di annullare tutti gli atti impugnati;
che, successivamente, parte ricorrente, avendo avuto accesso agli, atti del procedimento, proponeva motivi aggiunti;
che il TAR
Basilicata, con sentenza n. 242/2020, decideva il ricorso, dichiarando il proprio difetto di giurisdizione in favore del Giudice ordinario. Tanto premesso, adiva in riassunzione,
l'intestato Tribunale e domandava di annullare/disapplicare gli atti in narrativa indicati e conseguentemente la procedura di che trattasi in quanto in violazione della disciplina di legge e regolamentare, con vittoria di spese, diritti ed onorari.
Si costituiva il in persona del Sindaco e legale rappresentante pro Controparte_1 tempore, e domandava il rigetto del ricorso in quanto inammissibile oltre che infondato, con vittoria delle spese di giudizio.
Si costituiva e domandava il rigetto del ricorso, in quanto infondato, tanto in Controparte_2 fatto quanto in diritto;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
La causa veniva istruita attraverso l'acquisizione della produzione documentale e, in data 5 novembre 2025, verificato il deposito delle note di trattazione scritta, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha depositato la presente sentenza, contenente la il dispositivo e la contestuale esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
Il ricorso è inammissibile.
3 Parte ricorrente – risultata idonea non vincitrice all'esito del concorso pubblico, per titoli ed esami, finalizzato alla copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n. 2 posti di Istruttore di
Vigilanza categoria C – posizione economica iniziale C1, e, come tale, inserita nella graduatoria di merito, alla posizione n. 26, approvata con Determinazione Dirigenziale n.135
RU del 31.10.2012 – con il presente ricorso in riassunzione, quale partecipante ad una nuova procedura indetta dall'amministrazione comunale al fine utilizzare la suddetta graduatoria, si duole del giudizio di inidoneità conseguito e domanda l'annullamento 1) della determina n. 271 del Controparte_3
27 giugno 2019, avente ad oggetto approvazione ai sensi dell'art. 1, comma 362, della legge
30 dicembre 2018, n. 145, della graduatoria degli idonei del concorso pubblico per l'assunzione a tempo indeterminato di due istruttori di vigilanza categoria C posizione economica C1 approvato con determinazione n. 135/RU del 31 ottobre 2012, nel punto in cui approva la graduatoria dichiarando idonei i sig.ri , Controparte_2 Parte_2 CP_4
,
[...] CP_5 Parte_3 Parte_4 Parte_5 Parte_6
e dichiara non idonea la sig.ra 2) del Verbale n. 1 e dei
[...] Parte_1 provvedimenti (ivi compreso l'elenco recante l' «esito del colloquio finale») con i quali la
Commissione esaminatrice, all'esito dell'esame colloquio finale svoltosi in data 11 maggio
2019, ha giudicato “non idonea” la sig.ra escludendola dalla graduatoria del Parte_1 concorso pubblico, per titoli e per esami, per la copertura, a tempo pieno e indeterminato, di n.
2 posti di Istruttore di vigilanza categoria C - posizione economica iniziale C1; 3) del Verbale
n. 1 redatto dalla Commissione esaminatrice in occasione dello svolgimento del colloquio- finale, nei punti in cui la Commissione determina i criteri di valutazione degli esaminandi allo svolgimento concreto del colloquio-finale medesimo, stabilisce di sottoporre ad ogni esaminando una batteria composta da tre domande e all'unanimità con riferimento alla sig.ra esprime il giudizio di non idoneità; 4) della Determinazione dirigenziale n. Parte_1
249 del 19 aprile 2019 e dei relativi allegati (“D.D. n. 249/2019”), nella parte in cui il
Comune di Potenza disponeva che l'esame-colloquio finale si sarebbe svolto in data 13 maggio 2019; 5) della Determinazione dirigenziale n. del 10 maggio 2019 (“D.D. n.
285/2019”), con la quale il Comune di ha nominato la Commissione esaminatrice ed CP_1 ha disposto che l'esamecolloquio finale si sarebbe svolto in data 11 maggio 2019, e di ogni ulteriore atto presupposto, connesso e/o consequenziale.
A fondamento delle proprie rivendicazioni deduce una serie di illegittimità sul presupposto che la suddetta procedura debba ritenersi una procedura concorsuale.
4 Si dà atto che nelle more del giudizio, la ricorrente è stata assunta dal Controparte_1 pertanto, difetta l'interesse ad agire di cui all'art. 100 c.p.c. in relazione al presente procedimento.
3. La qualità delle parti, le connotazioni obiettive e subiettive proprie del caso di specie, delle questioni esaminate integrano le condizioni di cui all'art. 92, comma 2, c.p.c. per la compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 2.05.2021, ogni altra Parte_1 domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) dichiara inammissibile il ricorso;
2) compensa interamente le spese di lite.
Potenza, 5 novembre 2025. Il Giudice del Lavoro
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