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Sentenza 13 marzo 2025
Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 13/03/2025, n. 329 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 329 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
N. 3643/2019 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3643/2019 R.G. tra
IL Parte_1 Parte_2
p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cogorni Proietti;
[...] P.IVA_1
Attrice
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Controparte_1
Barboni;
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 18/06/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 24/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva nei confronti di Parte_3 Controparte_2 allegando di avere intrattenuto i rapporti di conto corrente n. 7281-1 e di finanziamento n.
133911.
Con riguardo al conto corrente, allegava il difetto di forma scritta del contratto, nonché
l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, oltre che di variazioni unilaterali peggiorative e valute non concordate, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese. Con riguardo al finanziamento, allegava l'applicazione di interessi usurari, sia in relazione al tasso di estinzione anticipata che a quello di mora, sia la difformità del TAEG applicato rispetto a quello espresso nel contratto. Allegava inoltre la violazione della buona fede da parte 1 della banca. Chiedeva quindi, in sintesi, la declaratoria di nullità dei contratti, l'accertamento del credito dell'attore e l'accertamento negativo del credito della banca, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva quale banca incorporante la Controparte_1 [...]
eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie e il difetto di interesse Controparte_2 all'azione in ragione della perdurante apertura del conto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., si costituiva la società Controparte_3
quale società incorporante la società Parte_2 Parte_2 attrice.
La causa veniva istruita con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. prima e successivo esperimento di TU. Infine, con ordinanza del 29/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio e ordine di esame delle questioni
La domanda attorea ha ad oggetto un contratto di conto corrente e un finanziamento, rispetto ai quali vengono proposte domande di nullità e, rispettivamente, di accertamento positivo del credito del correntista e di accertamento negativo del credito della banca, oltre alla domanda di risarcimento del danno.
Ciò posto, occorre esaminare separatamente i singoli rapporti bancari, esaminando le singole censure sollevate secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni.
3. Il conto corrente n. 7281-1
3.1. Sull'eccezione di difetto di interesse
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di interesse all'azione sollevata dalla parte convenuta in ragione della perdurante apertura del conto corrente.
L'eccezione è infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e
2 nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. Civ., n. 21646/2018).
L'eccezione deve quindi essere rigettata, sussistendo l'interesse dell'attrice all'accertamento del saldo depurato dalle appostazioni illegittime.
3.2. Forma scritta
Con riguardo al conto corrente n. 7281-1, l'attrice ha dapprima dedotto di avere esaminato i soli estratti conto “non avendo mai il correntista avuto copia del contratto di conto corrente ed apertura di credito”1, per poi affermare che “Da ciò discende, ad oggi, la nullità dei contratti ex art 117 comma 3
T.U.B. ed art. 1284 cod. civ. per assenza di forma scritta”2, e infine concludere per “qualora la banca non produca i contratti sottostanti il rapporto de quo, come richiesto ex art 119 TUB, accertare la nullità dei contratti di corrispondenza, di apertura di credito, per mancanza di forma scritta”3.
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'attrice ha poi dedotto che
“Relativamente ai contratti, invece, l'esponente ribadisce che nessun contratto, contenente le pattuizioni relative ai tassi applicati, spese applicate, cms ecc… è stato mai consegnato alla parte e sottoscritto dalla stessa”4.
Alla luce di tali allegazioni, è necessario qualificare la censura proposta.
Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui esista un contratto scritto, ancorché viziato da clausole illegittime, dall'ipotesi in cui tale contratto scritto non esista.
Nel primo caso, laddove il correntista intenda censurare poste passive illegittime, ma comunque pattuite con contratto scritto, egli subisce l'onere della prova del contratto scritto, al fine di dimostrare l'entità e la consistenza della clausola che si assume illegittima. Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “posta l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi la nullità o l'assenza di pattuizioni atte a giustificare alcuni degli addebiti attuati nel corso del rapporto è onerato della produzione in giudizio del documento contrattuale (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n.
33009): è infatti attraverso di esso che egli dimostra l'assenza della causa debendi delle contestate appostazioni”
(così Cass. Civ., n. 12178/2020).
Nel secondo caso, laddove il correntista fondi la nullità dell'addebito sul difetto di forma scritta, allora sarà sufficiente allegare tale difetto e che, dunque, vi è stata violazione dell'art. 3 L.
154/1992, dell'art. 117 TUB o, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta, dell'art. 1284 c.c. In tal caso non sarebbe evidentemente possibile gravare il correntista della produzione di un contratto scritto, visto che esso non esiste.
Laddove la banca intenda resistere alla censura di difetto della forma scritta, allora dovrà produrre il contratto scritto, e in mancanza dovrà ritenersi integrata la violazione dell'obbligo di forma, con le relative conseguenze sul ricalcolo del saldo del conto corrente.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (così Cass. Civ., n. 6480/2021).
Nel caso di specie, la doglianza svolta dall'attrice in sede di citazione è del tutto ambigua, non essendo chiaramente affermata la mancata stipulazione del contratto in forma scritta, essendo piuttosto affermata l'indisponibilità di un contratto scritto in capo al cliente, con conseguente pretesa applicazione dell'art. 117 TUB fino a prova contraria da parte della banca. Una tale censura, impostata sul piano probatorio anziché sul fatto storico della effettiva stipulazione del contratto per iscritto, non è idonea ad affermare il difetto di forma scritta del contratto, onerando la banca della prova della stipula del contratto per iscritto.
Diversa è invece la doglianza contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., laddove la parte attrice ha affermato che nessun contratto sarebbe stato “consegnato alla parte e sottoscritto dalla stessa”5. In tal caso la censura, laddove afferma la mancata sottoscrizione di un contratto, è sufficientemente univoca nell'affermazione della mancata stipula del contratto per iscritto.
Deve quindi ritenersi che, a fronte di una domanda così precisata, gravi sulla banca convenuta l'onere di provare la stipulazione del contratto per iscritto.
Tale prova non è stata fornita dalla banca.
Invero, la banca ha prodotto un contratto scritto di conto corrente del 23/03/2010, sottoscritto dalla correntista, in cui si dà atto dell'accensione del rapporto in data 19/05/19996. A tale data era già vigente l'art. 117 TUB, il cui comma 1 prevedeva l'obbligo di stipulazione del contratto in forma scritta.
Ne consegue che, in assenza della produzione del contratto scritto del 19/05/1999, si deve ritenere che il rapporto di conto corrente si sia svolto, quanto meno fino al 23/03/2010, in assenza di forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB.
3.3. Usura
Ciò posto in ordine alla forma scritta del contratto, va esaminata preliminarmente la censura attorea concernente l'usura soggettiva e oggettiva che inficerebbe il rapporto bancario.
La censura non ha alcun fondamento.
3.3.1. Usura soggettiva
Quanto all'usura soggettiva, va osservato che la fattispecie ricorre in presenza di prestazioni sproporzionate a danno del beneficiario del denaro, qualora questo versi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria e la banca sia consapevole di ciò (art. 644, comma 2, c.p.). Nel caso di specie, difetta del tutto l'allegazione dei fatti specifici in base ai quali la banca avrebbe concesso credito approfittando dello stato di difficoltà economica della correntista, e in ogni caso difetta qualunque prova di un approfittamento perpetrato dalla banca, atteso che l'attrice non ha prodotto né richiesto alcuna prova sul punto.
Tale difetto di allegazione e prova costituisce, pertanto, motivo di rigetto della domanda relativa all'usura soggettiva (cfr., nel medesimo senso, Trib. Firenze n. 18/2021; Trib. Roma,
11489/2020).
3.3.2. Usura oggettiva
Quanto all'usura oggettiva, l'attrice è parimenti venuta meno ai propri oneri di allegazione specifica.
Occorre premettere che, secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando invece irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al mutuo, e non anche al conto corrente. Posto che l'applicazione della normativa anti-usura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura
5 originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove nella prima ipotesi avrà un credito verso la banca, e nella seconda un debito, con conseguente compensazione delle partite.
Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente, e di uno passivo per quelle speculari (cfr., sul punto, Cass. Civ., n.
29576/2020).
Al momento della stipula del contratto le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo a tal fine sufficiente, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso (cfr. art. 118 TUB).
Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale.
Lo scrutinio sull'usura – rilevante al momento della pattuizione – va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto.
Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la c.d. usura sopravvenuta. La Suprema
Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima, come affermato da una consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, 12/05/2020, n.1124; Trib. Arezzo, 16/04/2020, n.
277; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107).
Si deve quindi concludere che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia
6 applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa anti-usura.
Questi principi valgono sia nell'ipotesi di tasso fisso, sia in quella di tasso variabile. Rispetto al tasso fisso la ragione è resa evidente dalla semplicità di raffronto tra il tasso originariamente pattuito e quello via via vigente.
Rispetto al tasso variabile, i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono analogamente applicabili poiché, sebbene il tasso muti nel corso del tempo, essendo agganciato a parametri variabili nel tempo, la variazione del tasso non dipende da una nuova pattuizione, ma trova fonte nella pattuizione originaria. Dunque l'unica pattuizione resta quella originaria, mentre le successive variazioni dipendono dalle variazioni del parametro assunto a base di riferimento nella suddetta pattuizione originaria. Poiché l'usura va esaminata con riferimento al tempo della pattuizione, ne consegue che una tale variazione del tasso, non comportando una nuova pattuizione, non rileverà ai fini del superamento del tasso soglia applicabile nel momento in cui il tasso varia.
L'ulteriore ipotesi da considerare è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB.
È evidente la differenza dall'ipotesi, precedentemente considerata, di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Le conseguenze in punto di disciplina sono assai differenti. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa anti-usura, e dunque l'art. 1815, comma 2, c.c.
7 Le differenti discipline trovano applicazione in base al concreto svolgimento del rapporto, e dunque dipendono da questioni di fatto. A seconda della dinamica contrattuale effettivamente verificatasi, cambia la disciplina applicabile.
Questa precipua rilevanza del fatto concreto presuppone il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina. La parte dovrà quindi indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche indicare la data della pattuizione di quel tasso, e dunque specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto, in primo luogo, del principio dispositivo e, in secondo luogo, del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe da un lato impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il Decreto Ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e d'altro lato sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame, relativa agli interessi corrispettivi nel conto corrente.
L'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice e ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo su un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
8 Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad un mero rinvio alla perizia di parte, in cui si censurano tassi usurari dal quarto trimestre 2001, senza tuttavia curarsi di allegare né la pattuizione riguardante il tasso usurario, né tanto meno quale sarebbe la variazione ex art. 118
TUB che conterrebbe tale pattuizione.
Alla luce della genericità di tale allegazione, si deve ritenere che l'eventuale superamento dei tassi soglia debba in ogni caso ascriversi ad usura sopravvenuta, come tale irrilevante ai fini dell'art. 1815 c.c.
La censura deve quindi essere rigettata.
3.4. Interessi
Ciò posto in ordine alla forma del contratto, deve ritenersi fondata la censura attorea in ordine alla illegittimità degli interessi applicati.
Infatti, in assenza di forma scritta del contratto, e dunque della pattuizione sugli interessi corrispettivi, trova applicazione il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 6, TUB
a partire dall'accensione del rapporto, ossia dal 19/05/1999, fino al momento in cui le parti, in ottemperanza all'art. 117, comma 1, TUB, hanno stipulato un contratto scritto di conto corrente, pattuendo per iscritto le relative condizioni.
Non può configurarsi una lecita applicazione di un diverso tasso in base a comunicazioni operate ai sensi dell'art. 118 TUB. La variazione ex art. 118 TUB presuppone infatti che la clausola contrattuale da modificare sia stata validamente ed efficacemente pattuita ab origine, posto che, diversamente, non sarebbe neppure logicamente configurabile una variazione unilaterale di una clausola priva di effetti sul piano giuridico, per l'evidente ragione che se un effetto giuridico non esiste, esso non può essere variato, ma unicamente creato ex novo, per cui occorre una nuova pattuizione scritta e non è sufficiente una modifica unilaterale.
Il momento di lecita pattuizione scritta va individuato nel 23/03/2010, allorquando le parti hanno stipulato il contratto scritto di conto corrente prodotto dalla banca convenuta come doc.
5: tale documento è infatti sottoscritto dalla società attrice.
Non è rilevante l'assenza di doppia sottoscrizione delle clausole concernenti le voci di spesa
(interessi, anatocismo, commissioni, spese e valute) oggetto di esame in questo procedimento, trattandosi di clausole estranee a quelle considerate dall'art. 1341 c.c.
3.5. Anatocismo
L'attrice ha poi censurato l'applicazione di interessi anatocistici.
La censura è fondata.
9 Il rapporto, come detto, ha avuto inizio in data 19/05/1999, e dunque prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000, laddove, come affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, la capitalizzazione degli interessi operata fino all'entrata in vigore della suddetta delibera è contraria all'art. 1283 c.c., e come tale è viziata da nullità (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 21095/2004).
In relazione al periodo successivo, l'eventuale adeguamento successivo alla delibera CICR del
9/2/2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della previsione di pari periodicità nella capitalizzazione, non è sufficiente a rendere lecita tale capitalizzazione successivamente operata, in quanto sarebbe stata a tal fine necessaria una specifica pattuizione scritta, che nel caso di specie non è stata prodotta dalla banca convenuta.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, poiché le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000 sono radicalmente nulle, è impraticabile il giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. Civ., n. 9140/2020).
La capitalizzazione degli interessi deve essere espunta dalla data di accensione del rapporto – ossia dal 19/05/1999 – fino al momento in cui le parti hanno stipulato una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi coerente con la delibera CICR 9/2/2000. Tale momento va individuato nel 23/03/2010, allorquando le parti hanno pattuito la capitalizzazione di interessi attivi e passivi con pari periodicità trimestrale.
Non può ravvisarsi difetto di pari periodicità nella mancata indicazione del tasso creditore effettivo tenuto conto degli effetti della capitalizzazione (cfr. Cass. Civ., n. 4321/2022), atteso che, nel caso concreto, il TAN del tasso creditore è pari allo 0,00%, per cui non è strutturalmente configurabile un tasso effettivo maggiore a fronte di un tasso nominale pari a zero. È conseguentemente irrilevante l'affermazione di un tasso minimo garantito, nel caso di tasso indicizzato, dello 0,062% al lordo della ritenuta fiscale, poiché la specifica indicazione numerica della misura del tasso esclude, in concreto, una qualche rilevanza della indicizzazione al parametro Euribor.
10 Quanto al periodo successivo al 01/01/2014, la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi parimenti illegittima.
Infatti, l'art. 1, comma 629, L. 147/2013, ha modificato l'art. 120 TUB, prevedendo che “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo
Tribunale, la modifica normativa ha determinato un sostanziale divieto di anatocismo nelle operazioni bancarie, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR (cfr. Trib. Roma, n.
16785/2017; Trib. Torino 728/2021; Trib. Bergamo, n. 214/2023).
Tale orientamento è stato infine condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di anatocismo opera indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera ivi prevista in ordine alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. Civ., n. 21344/2024).
Per altro verso, il DL 18/2016 ha modificato l'art. 120, comma 2, lett. b), n. 2 TUB, prevedendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi in presenza di un'autorizzazione preventiva del cliente, che nel caso di specie non è stata provata da parte della banca opposta.
La capitalizzazione degli interessi deve quindi ritenersi illegittima dal 01/01/2014 alla fine del periodo documentato.
3.6. Commissioni, spese e valute
L'attrice ha poi censurato l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite.
La censura è fondata.
Come detto, il contratto del 19/05/1999 è stato stipulato senza la dovuta forma scritta.
Difettando qualunque pattuizione scritta del contratto, e con esso di commissioni, spese e valute, trova applicazione l'art. 117, comma 7, lett. b), secondo periodo, TUB, secondo cui “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: b) gli altri prezzi
e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
11 Poiché la banca non ha provato né la pattuizione scritta né, comunque, l'entità dei costi pubblicizzati per corrispondenti categorie di operazioni e servizi, allora tali commissioni e spese vanno espunte per tutta la durata del rapporto, non essendovi prova di una pattuizione scritta neppure nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre le valute vanno ricondotte alla data dell'operazione.
Tale azzeramento deve trovare applicazione a partire dall'apertura del rapporto, ossia dal
19/05/1999, fino al 23/03/2010.
In tale data, infatti, risulta stipulato un contratto scritto di conto corrente contenente la specifica pattuizione della commissione di massimo scoperto, descritta non solo nella misura percentuale ma anche nel meccanismo di funzionamento. Il contratto prevede infatti che tale commissione è “applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi”.
Una tale clausola risulta coerente con il disposto dell'art. 2 bis, comma 1, primo periodo, DL
185/2008, ratione temporis vigente, secondo cui “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”, laddove nel caso di specie la commissione è prevista per il solo caso di concessione di fido e a condizione che tale saldo risulti a debito per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi.
Analogamente, risultano specificamente pattuite sia le spese che le date di valuta, rispetto alle quali l'attrice non ha svolto alcuna specifica censura.
3.7. Illegittime variazioni delle condizioni contrattuali
L'attrice ha infine allegato che “Nel corso del rapporto de quo si sono avute variazioni mai concordate con il correntista”7, senza tuttavia fornire alcuna specifica allegazione in ordine a quali sarebbero, in concreto, le variazioni contrattuali avvenute in difformità rispetto al modello legale di cui all'art. 118 TUB.
La censura deve quindi essere rigettata.
3.8. Ricalcolo del saldo
Ciò posto in ordine ai criteri di ricalcolo del saldo, è necessario esaminare la documentazione concretamente utilizzabile ai fini del ricalcolo.
Nella prima relazione di consulenza, il TU ha ricalcolato il saldo considerando solo i periodi coperti da estratti conto ed estratti scalari, e non invece i periodi coperti dai soli estratti scalari. 7 Cfr. pag. 11 della citazione 12 Nella relazione integrativa, depositata il 23/02/2024, il TU ha invece ricalcolato il saldo avvalendosi anche dei dati sintetici evincibili dagli estratti scalari.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, tale seconda modalità di ricalcolo deve ritenersi corretta.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, cit. supra;
ma anche: Cass. 9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche
"aliunde" (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021). Si
è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso:
Cass. 16837/2022; conf. Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022)” (così Cass. Civ., n. 22290/2023).
Nel caso di specie, la ricostruzione operata dal TU nella relazione integrativa depositata il
23/02/2024, basata non solo sugli estratti conto per il periodo successivo al 2008, ma anche sugli estratti scalari prodotti per il periodo anteriore fino al 2001, deve ritenersi attendibile.
In primo luogo, infatti, gli estratti scalari danno atto dell'ammontare delle competenze applicate in ciascun trimestre sulla base dei saldi periodici e dei relativi numeri debitori, per cui consentono senza dubbio di procedere, in base a tali elementi contabili, a un ricalcolo delle competenze dovute in base ai criteri derivanti dall'applicazione dell'art. 117 TUB. Escludendo in radice l'utilizzabilità degli estratti scalari ai fini del ricalcolo del saldo si giungerebbe quindi al paradossale risultato per cui, pur avendo evidenza contabile delle competenze illegittime addebitate e del diverso ammontare delle competenze legittime nel medesimo trimestre, il ricalcolo del saldo dovrebbe comunque partire dal saldo risultante da un successivo estratto conto, che tuttavia, non tenendo conto delle competenze precedenti illegittimamente
13 addebitate, sarebbe senz'altro inficiato dal precedente addebito di queste, e come tale inattendibile.
In secondo luogo, la banca convenuta non ha fornito alcuna prova, in concreto, della erroneità della ricostruzione operata dal TU sulla base degli estratti scalari, considerato che l'istituto di credito è senza dubbio in possesso degli estratti conto completi ed era quindi senza dubbio in grado di documentare in modo specifico eventuali profili di erroneità.
Per tali ragioni, deve ritenersi attendibile la ricostruzione, pur sintetica, basata sugli estratti scalari.
3.9. Prescrizione
Delineati i criteri e le modalità di ricalcolo, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta in relazione alle rimesse solutorie.
Sul punto va premesso che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 15895/2019).
A fronte di questo principio di diritto, l'eccezione di prescrizione, pur genericamente formulata dalla banca convenuta nella propria comparsa di risposta, deve essere presa in considerazione.
Ciò posto, la prescrizione dell'azione di ripetizione riguarda le rimesse di natura solutoria, che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sussistono “qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (così Cass. Civ., S.U., n. 24418/2010).
Sul punto va osservato che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione può essere validamente spesa non solo nell'ambito dell'azione di ripetizione, ma anche nel caso di domanda di mero accertamento del saldo. Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al
14 pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (così Cass. Civ., n.
9756/2024).
Nel caso di specie, il rapporto ha avuto corso dal 19/05/1999 al 23/03/2010 in assenza di qualunque contratto scritto di conto corrente, mentre in data 23/04/2010 è stato formalizzato un contratto scritto di apertura di credito, prodotto dalla convenuta come doc. 6.
Occorre allora verificare se, nel periodo anteriore al 23/04/2010, pur in assenza di un contratto scritto di apertura di credito, possa ravvisarsi un affidamento di fatto utile ad individuare rimesse ripristinatorie o solutorie.
La tesi secondo cui, in assenza di un contratto scritto di apertura, tutte le rimesse dovrebbero considerarsi solutorie, non è condivisibile.
Infatti, in assenza di contratti scritti, l'esistenza dell'apertura di credito deve essere valutata sulla base degli elementi di fatto che, complessivamente considerati, evidenzino l'esistenza di un affidamento di fatto. Sul punto va osservato che l'assenza di un contratto scritto di apertura di credito non è ostativa alla considerazione dell'affidamento sul piano fattuale, in quanto l'eventuale violazione della forma scritta del contratto di apertura di credito costituirebbe una nullità che, ai sensi dell'art. 127, comma 2, TUB, opererebbe soltanto a vantaggio del cliente e non della banca, che dunque non potrebbe certo avvantaggiarsi, ai fini della prescrizione delle rimesse solutorie, dell'assenza di forma scritta, che peraltro sottende la violazione di una disposizione di legge da parte sua. Si deve quindi ritenere possibile accertare l'esistenza di un'apertura di credito mediante gli elementi di fatto di tipo indiziario, quali l'applicazione di differenti tassi intrafido negli estratti conto e le eventuali segnalazioni alla NC d'IT (cfr.
Trib. Forlì, n. 274/2022; Trib. Palermo, n. 471/2022).
Nel caso di specie, il TU ha evidenziato come, anche prima della stipulazione scritta del contratto di apertura di credito, l'esistenza di un affidamento risulti evincibile dai documenti contabili prodotti. L'ausiliario ha infatti osservato che “è stato possibile individuare l'esistenza e l'entità degli affidamenti concessi da plurimi elementi: - documentazione contrattuale (documento di sintesi apertura di credito in conto corrente del 23 aprile 2010, lettera di conferma apertura di credito in conto corrente del 10
15 marzo 2016), - comunicazioni in calce agli estratti conto (proposte di variazione al rapporto di conto corrente presenti negli estratti conto al II e IV trimestre 2011), - addebiti contenuti negli estratti conto a titolo di “spese amministrazione affidamenti”, - dettaglio dei riassunti scalari (prospetti base di calcolo c.m.s., tipologia di tassi di interesse “Fido ord.”), - misure percentuali applicate per determinare le “spese amministrazione affidamenti”
(dal IV trimestre 2017 “commissioni messa a disposizione fondi”)”8.
Tali conclusioni, congruamente e puntualmente motivate in relazione agli atti di causa, devono ritenersi condivisibili, posto che gli elementi fattuali evidenziati dal TU sono sintomatici dell'esistenza di un'apertura di credito di fatto concessa dalla banca.
Il secondo profilo da esaminare riguarda la base di calcolo da prendere a riferimento al fine di sancire la natura ripristinatoria o solutoria, e cioè se l'entità del fido debba essere individuata sul saldo risultante dagli estratti conto redatti dall'istituto di credito (c.d. saldo banca) o, invece, sul saldo ricalcolato al netto delle poste illegittime.
Il Tribunale ritiene che debba trovare applicazione quest'ultimo criterio, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr. Cass. Civ., n. 9141/2020, il cui principio di diritto è stato confermato da Cass. Civ., n. 7721/2023).
Il TU, all'esito del ricalcolo sulla base degli estratti scalari in base al criterio del saldo emendato dalle poste illegittime, ha evidenziato che “Si ribadisce che, pur essendo stati individuati accrediti aventi le caratteristiche di versamenti solutori nel periodo oggetto di prescrizione, non vi sono competenze
– illegittime - addebitate precedentemente agli accreditamenti”9.
Tale conclusione deve ritenersi corretta. Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando
l'indefettibile presupposto del "pagamento"” (così Cass. Civ., n. 3858/2021).
Per tali ragioni, in presenza di una rimessa versata su conto con saldo sconfinante dal limite dell'affidamento, laddove tuttavia tale sconfinamento non sia stato determinato dall'addebito delle competenze illegittime ma dall'addebito di altre voci di capitale, allora tale rimessa ha natura solutoria in relazione al capitale e non anche alle competenze illegittime, e come tale non può qualificarsi come pagamento indebito, assoggettato alla prescrizione decennale.
3.10. Conclusioni
Alla luce di quanto finora esposto, deve ritenersi corretta l'ipotesi di calcolo formulata dal TU sulla base dell'espunzione di tutte le poste illegittime sopra menzionate e non della sola capitalizzazione (ipotesi 1), calcolando la prescrizione sulla base del saldo ricalcolato.
Trattandosi di conto aperto, il saldo va rettificato fino alla data dell'ultimo periodo documentato, e dunque alla data del 31/12/2020, in cui il saldo è risultato pari a € 46.209,54 a credito della società correntista10.
4. Il finanziamento n. 133911
L'attrice ha dedotto la nullità del finanziamento n. 133911, allegando sia l'usura degli interessi che la difformità tra TAEG applicato e TAEG effettivo.
4.1. Sull'usura
L'attrice allega il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di estinzione anticipata e al tasso degli interessi moratori.
La censura è priva di fondamento.
Quanto al tasso di estinzione anticipata, il relativo costo non è computabile ai fini della verifica ex L. 108/1996. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale commissione “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio (…) proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non 10 Cfr. pag. 9 della relazione depositata il 23/02/2024 17 rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella)” (così Cass. Civ., n. 7352/2022).
Quanto agli interessi moratori, anche assumendo a riferimento il tasso effettivo allegato da parte attrice, pari al 19,907%, esso è comunque inferiore alla soglia dell'usura.
Occorre infatti rammentare che, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2020, ai fini del calcolo dell'usura degli interessi moratori va applicata la formula “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Nel caso di specie, a fronte di un finanziamento chirografario stipulato il 27/06/2012, il TEGM rilevante è quello rilevato dal DM 26/03/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 77 del 31/03/2012, per le operazioni di “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, pari al 10,10%. A questa entità occorre aggiungere la maggiorazione media per gli interessi di mora, individuata dall'art. 3 del decreto ministeriale nella misura del 2,1%. Sommate le due voci, occorre moltiplicare per il coefficiente in aumento e aggiungere i punti percentuali aggiuntivi, con un risultato del 23,25%.
È allora evidente come, anche assumendo a riferimento la misura allegata dall'attrice, pari al
19,907%, da questa ritenuta usuraria, non sussista invero alcuna violazione della soglia.
Le censure vanno quindi rigettate.
4.2. Sulla difformità del TAEG
L'attrice ha poi censurato la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, con pretesa di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
La censura è infondata.
Va premesso che, essendo l'attrice una società commerciale, essa certamente non riveste la qualità di consumatore, e dunque in nessun caso è applicabile l'art. 125 bis TUB.
Ciò posto, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di giurisprudenza di legittimità, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
18 dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, laddove l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. Civ., n. 4597/2023; Cass. Civ., n. 39169/2021). Par Deve quindi essere escluso che l'eventuale errata indicazione dell' dia luogo a nullità del contratto ex art. 117 TUB. Per altro verso, sul piano della responsabilità, l'attrice non ha svolto alcuna concreta allegazione in ordine a un qualche pregiudizio subito a causa dell'asserita errata indicazione del TAEG, per cui la censura deve essere rigettata.
5. La domanda di risarcimento
Ciò posto in ordine alle domande di nullità e accertamento, occorre esaminare la domanda di risarcimento formulata dall'attrice sulla scorta della violazione della buona fede addebitata alla convenuta.
La domanda è infondata.
La parte attrice, pur avendo allegato un danno derivato dalla violazione della buona fede, non ha fornito alcun elemento a comprova del reale pregiudizio subito, non avendo né allegato né tanto meno dimostrato, in concreto, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio subito.
Al contrario, la domanda risarcitoria appare calibrata sulla pretesa di un danno in re ipsa, che tuttavia, come affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha cittadinanza nell'ordinamento giuridico, in cui il danno-conseguenza costituisce, insieme al danno-evento, un elemento strutturale del diritto al risarcimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 33645/2022),
l'assenza del quale impedisce l'accoglimento della domanda risarcitoria.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, la domanda attorea va accolta limitatamente alla declaratoria di nullità parziale, nei limiti sopra indicati, del contratto di conto corrente n. 7281-1 e all'accertamento del relativo saldo rettificato alla data del 31/12/2020, pari a € 46.209,54 a credito della società correntista.
La domanda va invece rigettata con riguardo alla nullità del contratto di finanziamento e all'accertamento negativo del relativo credito, nonché con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
In ragione di tale esito del giudizio, tra le parti sussiste soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
19 In ragione di tale compensazione, le spese di TU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità, nei limiti di cui in motivazione, del contratto di conto corrente n. 7281-1 e accerta che, alla data del
31/12/2020, il saldo di tale conto è pari a € 46.209,54 a credito del correntista;
- Rigetta per il resto le domande attoree;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della TU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
Perugia, 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 1 della citazione 2 Cfr. pag. 6 della citazione 3 Cfr. pag. 31 della citazione 4 Cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 3 5 Cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 6 Cfr. doc. 4 di parte convenuta 4 8 Cfr. pag. 16 della relazione depositata il 27/07/2023 9 Cfr. pag. 9 della relazione depositata il 23/02/2024 16
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PERUGIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Perugia, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. Edoardo
Postacchini, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 3643/2019 R.G. tra
IL Parte_1 Parte_2
p.i. rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Cogorni Proietti;
[...] P.IVA_1
Attrice
CONTRO rappresentata e difesa dall'Avv. Marcello Controparte_1
Barboni;
Convenuta
Conclusioni per l'attrice: come da note scritte del 18/06/2024.
Conclusioni per la convenuta: come da note scritte del 24/05/2024.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Le domande delle parti e lo svolgimento del processo
La società agiva nei confronti di Parte_3 Controparte_2 allegando di avere intrattenuto i rapporti di conto corrente n. 7281-1 e di finanziamento n.
133911.
Con riguardo al conto corrente, allegava il difetto di forma scritta del contratto, nonché
l'illegittima applicazione di interessi usurari e anatocistici, oltre che di variazioni unilaterali peggiorative e valute non concordate, interessi ultralegali, commissioni di massimo scoperto e spese. Con riguardo al finanziamento, allegava l'applicazione di interessi usurari, sia in relazione al tasso di estinzione anticipata che a quello di mora, sia la difformità del TAEG applicato rispetto a quello espresso nel contratto. Allegava inoltre la violazione della buona fede da parte 1 della banca. Chiedeva quindi, in sintesi, la declaratoria di nullità dei contratti, l'accertamento del credito dell'attore e l'accertamento negativo del credito della banca, nonché la condanna della convenuta al risarcimento del danno.
Si costituiva quale banca incorporante la Controparte_1 [...]
eccependo la prescrizione delle rimesse solutorie e il difetto di interesse Controparte_2 all'azione in ragione della perdurante apertura del conto, contestando la domanda e chiedendone il rigetto.
Assegnati i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., si costituiva la società Controparte_3
quale società incorporante la società Parte_2 Parte_2 attrice.
La causa veniva istruita con ordine di esibizione ex art. 210 c.p.c. prima e successivo esperimento di TU. Infine, con ordinanza del 29/07/2024, la causa veniva trattenuta in decisione, con assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c.
2. Oggetto del giudizio e ordine di esame delle questioni
La domanda attorea ha ad oggetto un contratto di conto corrente e un finanziamento, rispetto ai quali vengono proposte domande di nullità e, rispettivamente, di accertamento positivo del credito del correntista e di accertamento negativo del credito della banca, oltre alla domanda di risarcimento del danno.
Ciò posto, occorre esaminare separatamente i singoli rapporti bancari, esaminando le singole censure sollevate secondo l'ordine logico-giuridico delle questioni.
3. Il conto corrente n. 7281-1
3.1. Sull'eccezione di difetto di interesse
Preliminarmente occorre esaminare l'eccezione di difetto di interesse all'azione sollevata dalla parte convenuta in ragione della perdurante apertura del conto corrente.
L'eccezione è infondata.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, l'assenza di rimesse solutorie eseguite dal correntista non esclude l'interesse di questi all'accertamento giudiziale, prima della chiusura del conto, della nullità delle clausole anatocistiche e dell'entità del saldo parziale ricalcolato, depurato delle appostazioni illegittime, con ripetizione delle somme illecitamente riscosse dalla banca, atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e
2 nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto (cfr. Cass. Civ., n. 21646/2018).
L'eccezione deve quindi essere rigettata, sussistendo l'interesse dell'attrice all'accertamento del saldo depurato dalle appostazioni illegittime.
3.2. Forma scritta
Con riguardo al conto corrente n. 7281-1, l'attrice ha dapprima dedotto di avere esaminato i soli estratti conto “non avendo mai il correntista avuto copia del contratto di conto corrente ed apertura di credito”1, per poi affermare che “Da ciò discende, ad oggi, la nullità dei contratti ex art 117 comma 3
T.U.B. ed art. 1284 cod. civ. per assenza di forma scritta”2, e infine concludere per “qualora la banca non produca i contratti sottostanti il rapporto de quo, come richiesto ex art 119 TUB, accertare la nullità dei contratti di corrispondenza, di apertura di credito, per mancanza di forma scritta”3.
Nella propria memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., l'attrice ha poi dedotto che
“Relativamente ai contratti, invece, l'esponente ribadisce che nessun contratto, contenente le pattuizioni relative ai tassi applicati, spese applicate, cms ecc… è stato mai consegnato alla parte e sottoscritto dalla stessa”4.
Alla luce di tali allegazioni, è necessario qualificare la censura proposta.
Occorre infatti distinguere l'ipotesi in cui esista un contratto scritto, ancorché viziato da clausole illegittime, dall'ipotesi in cui tale contratto scritto non esista.
Nel primo caso, laddove il correntista intenda censurare poste passive illegittime, ma comunque pattuite con contratto scritto, egli subisce l'onere della prova del contratto scritto, al fine di dimostrare l'entità e la consistenza della clausola che si assume illegittima. Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “posta l'esistenza di un contratto scritto di conto corrente, l'attore in ripetizione che alleghi la nullità o l'assenza di pattuizioni atte a giustificare alcuni degli addebiti attuati nel corso del rapporto è onerato della produzione in giudizio del documento contrattuale (cfr. Cass. 13 dicembre 2019, n.
33009): è infatti attraverso di esso che egli dimostra l'assenza della causa debendi delle contestate appostazioni”
(così Cass. Civ., n. 12178/2020).
Nel secondo caso, laddove il correntista fondi la nullità dell'addebito sul difetto di forma scritta, allora sarà sufficiente allegare tale difetto e che, dunque, vi è stata violazione dell'art. 3 L.
154/1992, dell'art. 117 TUB o, per i contratti stipulati anteriormente all'entrata in vigore dell'obbligo di forma scritta, dell'art. 1284 c.c. In tal caso non sarebbe evidentemente possibile gravare il correntista della produzione di un contratto scritto, visto che esso non esiste.
Laddove la banca intenda resistere alla censura di difetto della forma scritta, allora dovrà produrre il contratto scritto, e in mancanza dovrà ritenersi integrata la violazione dell'obbligo di forma, con le relative conseguenze sul ricalcolo del saldo del conto corrente.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “è possibile, pure, che la domanda basata sul mancato perfezionamento del contratto nella forma scritta sia contrastata dalla banca (che quindi sostenga la valida conclusione, in quella forma, del negozio): e in tale seconda ipotesi non può gravarsi il correntista, attore in giudizio, della prova negativa della documentazione dell'accordo, incombendo semmai alla banca convenuta di darne positivo riscontro” (così Cass. Civ., n. 6480/2021).
Nel caso di specie, la doglianza svolta dall'attrice in sede di citazione è del tutto ambigua, non essendo chiaramente affermata la mancata stipulazione del contratto in forma scritta, essendo piuttosto affermata l'indisponibilità di un contratto scritto in capo al cliente, con conseguente pretesa applicazione dell'art. 117 TUB fino a prova contraria da parte della banca. Una tale censura, impostata sul piano probatorio anziché sul fatto storico della effettiva stipulazione del contratto per iscritto, non è idonea ad affermare il difetto di forma scritta del contratto, onerando la banca della prova della stipula del contratto per iscritto.
Diversa è invece la doglianza contenuta nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., laddove la parte attrice ha affermato che nessun contratto sarebbe stato “consegnato alla parte e sottoscritto dalla stessa”5. In tal caso la censura, laddove afferma la mancata sottoscrizione di un contratto, è sufficientemente univoca nell'affermazione della mancata stipula del contratto per iscritto.
Deve quindi ritenersi che, a fronte di una domanda così precisata, gravi sulla banca convenuta l'onere di provare la stipulazione del contratto per iscritto.
Tale prova non è stata fornita dalla banca.
Invero, la banca ha prodotto un contratto scritto di conto corrente del 23/03/2010, sottoscritto dalla correntista, in cui si dà atto dell'accensione del rapporto in data 19/05/19996. A tale data era già vigente l'art. 117 TUB, il cui comma 1 prevedeva l'obbligo di stipulazione del contratto in forma scritta.
Ne consegue che, in assenza della produzione del contratto scritto del 19/05/1999, si deve ritenere che il rapporto di conto corrente si sia svolto, quanto meno fino al 23/03/2010, in assenza di forma scritta, in violazione dell'art. 117 TUB.
3.3. Usura
Ciò posto in ordine alla forma scritta del contratto, va esaminata preliminarmente la censura attorea concernente l'usura soggettiva e oggettiva che inficerebbe il rapporto bancario.
La censura non ha alcun fondamento.
3.3.1. Usura soggettiva
Quanto all'usura soggettiva, va osservato che la fattispecie ricorre in presenza di prestazioni sproporzionate a danno del beneficiario del denaro, qualora questo versi in uno stato di difficoltà economico-finanziaria e la banca sia consapevole di ciò (art. 644, comma 2, c.p.). Nel caso di specie, difetta del tutto l'allegazione dei fatti specifici in base ai quali la banca avrebbe concesso credito approfittando dello stato di difficoltà economica della correntista, e in ogni caso difetta qualunque prova di un approfittamento perpetrato dalla banca, atteso che l'attrice non ha prodotto né richiesto alcuna prova sul punto.
Tale difetto di allegazione e prova costituisce, pertanto, motivo di rigetto della domanda relativa all'usura soggettiva (cfr., nel medesimo senso, Trib. Firenze n. 18/2021; Trib. Roma,
11489/2020).
3.3.2. Usura oggettiva
Quanto all'usura oggettiva, l'attrice è parimenti venuta meno ai propri oneri di allegazione specifica.
Occorre premettere che, secondo il principio di diritto affermato dalla Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24675/2017, l'usura rilevante ai fini dell'art. 1815 c.c. è unicamente quella esistente al momento della pattuizione, restando invece irrilevante l'eventuale usura sopravvenuta. Ha infatti affermato la Corte di Cassazione: “Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula;
né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto”.
Tali principi, tuttavia, sono stati espressi solo con riferimento al mutuo, e non anche al conto corrente. Posto che l'applicazione della normativa anti-usura riguarda anche il conto corrente, è necessario calibrare su tale dinamica contrattuale i principi della rilevanza della sola usura
5 originaria e della irrilevanza dell'usura sopravvenuta. Nella dinamica del conto corrente il cliente correntista può sia versare che prelevare somme di denaro, laddove nella prima ipotesi avrà un credito verso la banca, e nella seconda un debito, con conseguente compensazione delle partite.
Da questa struttura deriva la presenza di un interesse attivo per le operazioni che generano un credito del cliente, e di uno passivo per quelle speculari (cfr., sul punto, Cass. Civ., n.
29576/2020).
Al momento della stipula del contratto le parti pattuiscono i rispettivi tassi di interesse. Tale accordo, come ogni negozio privato, è soggetto alla possibilità di successive pattuizioni modificative ad opera delle parti. La disciplina dei contratti bancari prevede una particolare forma di conclusione delle successive pattuizioni modificative, per cui non è richiesto il consenso espresso del cliente, essendo a tal fine sufficiente, a fronte della comunicazione da parte della banca di una modificazione unilaterale delle clausole contrattuali, il mancato recesso del cliente stesso (cfr. art. 118 TUB).
Tale particolare modalità di conclusione di negozi modificativi del contratto non fa venire meno la sua natura di pattuizione contrattuale.
Lo scrutinio sull'usura – rilevante al momento della pattuizione – va condotto in primo luogo sul tasso originariamente convenuto.
Nell'ipotesi in cui questo tasso sia inferiore al tasso soglia, ciò non esclude che, nel corso del rapporto, possa comunque verificarsi un superamento. Sono però differenti le modalità con cui si può verificare tale superamento, nonché le relative conseguenze.
La prima ipotesi è che il tasso di interesse pattuito nel contratto sia inferiore al tasso soglia stabilito dal DM applicabile in quel momento, ma che poi, a fronte delle rilevazioni dei DM successivi, che abbiano abbassato il tasso soglia, quel tasso, originariamente inferiore, risulti superiore ai DM applicabili in trimestri successivi. Questa è l'ipotesi considerata dalle Sezioni
Unite nella sentenza n. 24675/2017, che configura la c.d. usura sopravvenuta. La Suprema
Corte ha esaminato l'ipotesi del mutuo, ma i principi sono perfettamente adattabili al conto corrente, poiché la dinamica considerata è la medesima, come affermato da una consolidata giurisprudenza di merito (cfr. Trib. Lecce, 12/05/2020, n.1124; Trib. Arezzo, 16/04/2020, n.
277; Trib. Milano, 14/09/2018, n. 9107).
Si deve quindi concludere che, quando il tasso di interesse originariamente pattuito nel contratto di conto corrente, che al momento della pattuizione era inferiore al tasso soglia
6 applicabile, risulti superiore al tasso soglia stabilito in successive rilevazioni, ciò non rileva ai fini della normativa anti-usura.
Questi principi valgono sia nell'ipotesi di tasso fisso, sia in quella di tasso variabile. Rispetto al tasso fisso la ragione è resa evidente dalla semplicità di raffronto tra il tasso originariamente pattuito e quello via via vigente.
Rispetto al tasso variabile, i principi stabiliti dalle Sezioni Unite sono analogamente applicabili poiché, sebbene il tasso muti nel corso del tempo, essendo agganciato a parametri variabili nel tempo, la variazione del tasso non dipende da una nuova pattuizione, ma trova fonte nella pattuizione originaria. Dunque l'unica pattuizione resta quella originaria, mentre le successive variazioni dipendono dalle variazioni del parametro assunto a base di riferimento nella suddetta pattuizione originaria. Poiché l'usura va esaminata con riferimento al tempo della pattuizione, ne consegue che una tale variazione del tasso, non comportando una nuova pattuizione, non rileverà ai fini del superamento del tasso soglia applicabile nel momento in cui il tasso varia.
L'ulteriore ipotesi da considerare è quella in cui il tasso di interesse originariamente pattuito, e originariamente inferiore al tasso soglia, venga poi modificato ex art. 118 TUB.
È evidente la differenza dall'ipotesi, precedentemente considerata, di tasso variabile originariamente pattuito come tale. Infatti, nel caso in cui le parti pattuiscano un tasso variabile, le variazioni dipendono da quella originaria pattuizione;
diversamente, nel caso in cui la banca comunichi una variazione del tasso ex art. 118 TUB, quella variazione non troverà più la fonte nell'originaria pattuizione, bensì nella successiva.
Ne consegue che dovrà svolgersi un nuovo esame della natura usuraria del tasso così pattuito, con riferimento al tasso soglia applicabile nel momento in cui avviene tale pattuizione. Le conseguenze in punto di disciplina sono assai differenti. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito, fisso o variabile, sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma risulti superiore al tasso soglia applicabile in un momento successivo, la banca potrà comunque pretenderne la corresponsione, non rilevando l'usura sopravvenuta. Nell'ipotesi in cui il tasso originariamente pattuito sia inferiore al tasso soglia al momento della stipula ma, nel momento in cui sia modificato ex art. 118 TUB, risulti superiore al tasso soglia in quel momento applicabile, allora troverà applicazione la normativa anti-usura, e dunque l'art. 1815, comma 2, c.c.
7 Le differenti discipline trovano applicazione in base al concreto svolgimento del rapporto, e dunque dipendono da questioni di fatto. A seconda della dinamica contrattuale effettivamente verificatasi, cambia la disciplina applicabile.
Questa precipua rilevanza del fatto concreto presuppone il corretto adempimento dell'onere di allegazione della parte interessata a far valere la specifica disciplina. La parte dovrà quindi indicare non solo lo specifico tasso ritenuto usurario, ma anche indicare la data della pattuizione di quel tasso, e dunque specificare se debba aversi riguardo alla pattuizione originaria o a una successiva ex art. 118 TUB.
Solo tale specifica allegazione rende possibile il rispetto, in primo luogo, del principio dispositivo e, in secondo luogo, del diritto di difesa della controparte. Infatti, se fosse sufficiente per la parte interessata addurre la natura usuraria degli interessi, manifestatasi durante lo svolgimento del rapporto, senza nulla argomentare su quale sia, e quando sia intervenuta, la specifica pattuizione che sorreggeva quel tasso, sarebbe da un lato impossibile per il giudice individuare gli esatti contorni della domanda e il Decreto Ministeriale concretamente applicabile ratione temporis, e d'altro lato sarebbe impossibile per la controparte difendersi adeguatamente sulla natura usuraria di uno specifico tasso.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, nella sentenza n. 19597/2020, relativa alla rilevanza dell'usura rispetto agli interessi moratori, hanno enunciato il seguente principio di diritto:
“L'onere probatorio nelle controversie sulla debenza e sulla misura degli interessi moratori, ai sensi dell'art.
2697 c.c., si atteggia nel senso che, da un lato, il debitore, il quale intenda provare l'entità usuraria degli stessi, ha l'onere di dedurre il tipo contrattuale, la clausola negoziale, il tasso moratorio in concreto applicato,
l'eventuale qualità di consumatore, la misura del T.e.g.m. nel periodo considerato, con gli altri elementi contenuti nel decreto ministeriale di riferimento;
dall'altro lato, è onere della controparte allegare e provare i fatti modificativi o estintivi dell'altrui diritto”. Tali principi, sebbene affermati in relazione all'usura rispetto agli interessi moratori, sono perfettamente applicabili anche nella fattispecie in esame, relativa agli interessi corrispettivi nel conto corrente.
L'onere di allegazione non può ritenersi neutralizzato dalla rilevabilità d'ufficio dell'usura, poiché il rilievo d'ufficio costituisce una valutazione di diritto, operata dal giudice e ulteriore rispetto a quella delle parti, che tuttavia può trovare applicazione solo su un fatto già compiutamente allegato, e non consente in alcun modo, in forza del principio dispositivo, di rilevare fatti non allegati dalle parti (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 26242/2014).
8 Nel caso di specie, l'attrice si è limitata ad un mero rinvio alla perizia di parte, in cui si censurano tassi usurari dal quarto trimestre 2001, senza tuttavia curarsi di allegare né la pattuizione riguardante il tasso usurario, né tanto meno quale sarebbe la variazione ex art. 118
TUB che conterrebbe tale pattuizione.
Alla luce della genericità di tale allegazione, si deve ritenere che l'eventuale superamento dei tassi soglia debba in ogni caso ascriversi ad usura sopravvenuta, come tale irrilevante ai fini dell'art. 1815 c.c.
La censura deve quindi essere rigettata.
3.4. Interessi
Ciò posto in ordine alla forma del contratto, deve ritenersi fondata la censura attorea in ordine alla illegittimità degli interessi applicati.
Infatti, in assenza di forma scritta del contratto, e dunque della pattuizione sugli interessi corrispettivi, trova applicazione il meccanismo sostitutivo previsto dall'art. 117, comma 6, TUB
a partire dall'accensione del rapporto, ossia dal 19/05/1999, fino al momento in cui le parti, in ottemperanza all'art. 117, comma 1, TUB, hanno stipulato un contratto scritto di conto corrente, pattuendo per iscritto le relative condizioni.
Non può configurarsi una lecita applicazione di un diverso tasso in base a comunicazioni operate ai sensi dell'art. 118 TUB. La variazione ex art. 118 TUB presuppone infatti che la clausola contrattuale da modificare sia stata validamente ed efficacemente pattuita ab origine, posto che, diversamente, non sarebbe neppure logicamente configurabile una variazione unilaterale di una clausola priva di effetti sul piano giuridico, per l'evidente ragione che se un effetto giuridico non esiste, esso non può essere variato, ma unicamente creato ex novo, per cui occorre una nuova pattuizione scritta e non è sufficiente una modifica unilaterale.
Il momento di lecita pattuizione scritta va individuato nel 23/03/2010, allorquando le parti hanno stipulato il contratto scritto di conto corrente prodotto dalla banca convenuta come doc.
5: tale documento è infatti sottoscritto dalla società attrice.
Non è rilevante l'assenza di doppia sottoscrizione delle clausole concernenti le voci di spesa
(interessi, anatocismo, commissioni, spese e valute) oggetto di esame in questo procedimento, trattandosi di clausole estranee a quelle considerate dall'art. 1341 c.c.
3.5. Anatocismo
L'attrice ha poi censurato l'applicazione di interessi anatocistici.
La censura è fondata.
9 Il rapporto, come detto, ha avuto inizio in data 19/05/1999, e dunque prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000, laddove, come affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, la capitalizzazione degli interessi operata fino all'entrata in vigore della suddetta delibera è contraria all'art. 1283 c.c., e come tale è viziata da nullità (cfr. Cass.
Civ., S.U., n. 21095/2004).
In relazione al periodo successivo, l'eventuale adeguamento successivo alla delibera CICR del
9/2/2000, mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della previsione di pari periodicità nella capitalizzazione, non è sufficiente a rendere lecita tale capitalizzazione successivamente operata, in quanto sarebbe stata a tal fine necessaria una specifica pattuizione scritta, che nel caso di specie non è stata prodotta dalla banca convenuta.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, poiché le clausole anatocistiche inserite in contratti di conto corrente conclusi prima dell'entrata in vigore della delibera CICR 9/2/2000 sono radicalmente nulle, è impraticabile il giudizio di comparazione previsto dal comma 2 dell'art. 7 della delibera del CICR, teso a verificare se le nuove pattuizioni abbiano o meno comportato un peggioramento delle condizioni precedentemente applicate, sicché in tali contratti, perché sia introdotta validamente una nuova clausola di capitalizzazione degli interessi, è necessaria una espressa pattuizione formulata nel rispetto dell'art. 2 della predetta delibera (cfr. Cass. Civ., n. 9140/2020).
La capitalizzazione degli interessi deve essere espunta dalla data di accensione del rapporto – ossia dal 19/05/1999 – fino al momento in cui le parti hanno stipulato una valida pattuizione di capitalizzazione degli interessi coerente con la delibera CICR 9/2/2000. Tale momento va individuato nel 23/03/2010, allorquando le parti hanno pattuito la capitalizzazione di interessi attivi e passivi con pari periodicità trimestrale.
Non può ravvisarsi difetto di pari periodicità nella mancata indicazione del tasso creditore effettivo tenuto conto degli effetti della capitalizzazione (cfr. Cass. Civ., n. 4321/2022), atteso che, nel caso concreto, il TAN del tasso creditore è pari allo 0,00%, per cui non è strutturalmente configurabile un tasso effettivo maggiore a fronte di un tasso nominale pari a zero. È conseguentemente irrilevante l'affermazione di un tasso minimo garantito, nel caso di tasso indicizzato, dello 0,062% al lordo della ritenuta fiscale, poiché la specifica indicazione numerica della misura del tasso esclude, in concreto, una qualche rilevanza della indicizzazione al parametro Euribor.
10 Quanto al periodo successivo al 01/01/2014, la capitalizzazione degli interessi deve ritenersi parimenti illegittima.
Infatti, l'art. 1, comma 629, L. 147/2013, ha modificato l'art. 120 TUB, prevedendo che “Il
CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori;
b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale”.
Secondo l'orientamento maggioritario della giurisprudenza di merito, condiviso anche da questo
Tribunale, la modifica normativa ha determinato un sostanziale divieto di anatocismo nelle operazioni bancarie, a prescindere dalla emanazione della delibera CICR (cfr. Trib. Roma, n.
16785/2017; Trib. Torino 728/2021; Trib. Bergamo, n. 214/2023).
Tale orientamento è stato infine condiviso dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui il divieto di anatocismo opera indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera ivi prevista in ordine alle modalità e ai criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria (cfr. Cass. Civ., n. 21344/2024).
Per altro verso, il DL 18/2016 ha modificato l'art. 120, comma 2, lett. b), n. 2 TUB, prevedendo la possibilità di capitalizzazione degli interessi in presenza di un'autorizzazione preventiva del cliente, che nel caso di specie non è stata provata da parte della banca opposta.
La capitalizzazione degli interessi deve quindi ritenersi illegittima dal 01/01/2014 alla fine del periodo documentato.
3.6. Commissioni, spese e valute
L'attrice ha poi censurato l'illegittima applicazione di commissioni di massimo scoperto, spese e valute non pattuite.
La censura è fondata.
Come detto, il contratto del 19/05/1999 è stato stipulato senza la dovuta forma scritta.
Difettando qualunque pattuizione scritta del contratto, e con esso di commissioni, spese e valute, trova applicazione l'art. 117, comma 7, lett. b), secondo periodo, TUB, secondo cui “In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: b) gli altri prezzi
e condizioni pubblicizzati nel corso della durata del rapporto per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi;
in mancanza di pubblicità nulla è dovuto”.
11 Poiché la banca non ha provato né la pattuizione scritta né, comunque, l'entità dei costi pubblicizzati per corrispondenti categorie di operazioni e servizi, allora tali commissioni e spese vanno espunte per tutta la durata del rapporto, non essendovi prova di una pattuizione scritta neppure nel corso dello svolgimento del rapporto, mentre le valute vanno ricondotte alla data dell'operazione.
Tale azzeramento deve trovare applicazione a partire dall'apertura del rapporto, ossia dal
19/05/1999, fino al 23/03/2010.
In tale data, infatti, risulta stipulato un contratto scritto di conto corrente contenente la specifica pattuizione della commissione di massimo scoperto, descritta non solo nella misura percentuale ma anche nel meccanismo di funzionamento. Il contratto prevede infatti che tale commissione è “applicata sul più alto saldo passivo (debitore) nel periodo di liquidazione, a condizione che al cliente sia concesso un fido e che il saldo risulti a debito per almeno 30 giorni consecutivi”.
Una tale clausola risulta coerente con il disposto dell'art. 2 bis, comma 1, primo periodo, DL
185/2008, ratione temporis vigente, secondo cui “Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido”, laddove nel caso di specie la commissione è prevista per il solo caso di concessione di fido e a condizione che tale saldo risulti a debito per un periodo di almeno trenta giorni consecutivi.
Analogamente, risultano specificamente pattuite sia le spese che le date di valuta, rispetto alle quali l'attrice non ha svolto alcuna specifica censura.
3.7. Illegittime variazioni delle condizioni contrattuali
L'attrice ha infine allegato che “Nel corso del rapporto de quo si sono avute variazioni mai concordate con il correntista”7, senza tuttavia fornire alcuna specifica allegazione in ordine a quali sarebbero, in concreto, le variazioni contrattuali avvenute in difformità rispetto al modello legale di cui all'art. 118 TUB.
La censura deve quindi essere rigettata.
3.8. Ricalcolo del saldo
Ciò posto in ordine ai criteri di ricalcolo del saldo, è necessario esaminare la documentazione concretamente utilizzabile ai fini del ricalcolo.
Nella prima relazione di consulenza, il TU ha ricalcolato il saldo considerando solo i periodi coperti da estratti conto ed estratti scalari, e non invece i periodi coperti dai soli estratti scalari. 7 Cfr. pag. 11 della citazione 12 Nella relazione integrativa, depositata il 23/02/2024, il TU ha invece ricalcolato il saldo avvalendosi anche dei dati sintetici evincibili dagli estratti scalari.
Alla luce della giurisprudenza di legittimità, tale seconda modalità di ricalcolo deve ritenersi corretta.
Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “Nella più recente giurisprudenza di questa Corte deve ritenersi, ormai, ius receptum il principio di diritto secondo cui, a fronte di una produzione non integrale degli estratti conto è sempre possibile, per il giudice del merito, ricostruire i saldi attraverso l'impiego di mezzi di prova ulteriori, purchè questi siano idonei a fornire indicazioni certe e complete che diano giustificazione del saldo maturato all'inizio del periodo per cui sono stati prodotti gli estratti conto rapporto (Cass. 11543/2019, cit. supra;
ma anche: Cass. 9526/2019). La prova dei movimenti del conto può, pertanto, desumersi anche
"aliunde" (v. anche Cass. n. 29190/2020), avvalendosi eventualmente dell'opera di un consulente d'ufficio che ridetermini il saldo del conto in base a quanto emergente dai documenti prodotti in giudizio (che comunque devono fornire indicazioni certe e complete nei termini sopra illustrati) (cfr., da ultimo: Cass. 20621/2021). Si
è, di conseguenza, ritenuto che «la produzione dell'estratto conto, quale atto riassuntivo delle movimentazioni del conto corrente, può offrire la prova del saldo del conto stesso in combinazione con le eventuali controdeduzioni del correntista e le altre risultanze processuali;
là dove tali movimentazioni siano ricavabili anche da altri documenti, come, nella specie, dai riassunti scalari, attraverso la ricostruzione operata dal consulente tecnico d'ufficio, secondo
l'insindacabile accertamento in fatto del giudice di merito, ciò basta ai fini probatori» (si leggano, in tal senso:
Cass. 16837/2022; conf. Cass. 1538/2022; Cass. 1040/2022)” (così Cass. Civ., n. 22290/2023).
Nel caso di specie, la ricostruzione operata dal TU nella relazione integrativa depositata il
23/02/2024, basata non solo sugli estratti conto per il periodo successivo al 2008, ma anche sugli estratti scalari prodotti per il periodo anteriore fino al 2001, deve ritenersi attendibile.
In primo luogo, infatti, gli estratti scalari danno atto dell'ammontare delle competenze applicate in ciascun trimestre sulla base dei saldi periodici e dei relativi numeri debitori, per cui consentono senza dubbio di procedere, in base a tali elementi contabili, a un ricalcolo delle competenze dovute in base ai criteri derivanti dall'applicazione dell'art. 117 TUB. Escludendo in radice l'utilizzabilità degli estratti scalari ai fini del ricalcolo del saldo si giungerebbe quindi al paradossale risultato per cui, pur avendo evidenza contabile delle competenze illegittime addebitate e del diverso ammontare delle competenze legittime nel medesimo trimestre, il ricalcolo del saldo dovrebbe comunque partire dal saldo risultante da un successivo estratto conto, che tuttavia, non tenendo conto delle competenze precedenti illegittimamente
13 addebitate, sarebbe senz'altro inficiato dal precedente addebito di queste, e come tale inattendibile.
In secondo luogo, la banca convenuta non ha fornito alcuna prova, in concreto, della erroneità della ricostruzione operata dal TU sulla base degli estratti scalari, considerato che l'istituto di credito è senza dubbio in possesso degli estratti conto completi ed era quindi senza dubbio in grado di documentare in modo specifico eventuali profili di erroneità.
Per tali ragioni, deve ritenersi attendibile la ricostruzione, pur sintetica, basata sugli estratti scalari.
3.9. Prescrizione
Delineati i criteri e le modalità di ricalcolo, occorre esaminare l'eccezione di prescrizione formulata dalla banca convenuta in relazione alle rimesse solutorie.
Sul punto va premesso che, secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, l'onere di allegazione gravante sull'istituto di credito che, convenuto in giudizio, voglia opporre l'eccezione di prescrizione al correntista che abbia esperito l'azione di ripetizione di somme indebitamente pagate nel corso del rapporto di conto corrente assistito da apertura di credito, è soddisfatto con l'affermazione dell'inerzia del titolare del diritto, unita alla dichiarazione di volerne profittare, senza che sia necessaria l'indicazione delle specifiche rimesse solutorie ritenute prescritte (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 15895/2019).
A fronte di questo principio di diritto, l'eccezione di prescrizione, pur genericamente formulata dalla banca convenuta nella propria comparsa di risposta, deve essere presa in considerazione.
Ciò posto, la prescrizione dell'azione di ripetizione riguarda le rimesse di natura solutoria, che secondo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione sussistono “qualora si tratti di versamenti eseguiti su un conto in passivo (o, come in simili situazioni si preferisce dire "scoperto") cui non accede alcuna apertura di credito a favore del correntista, o quando i versamenti siano destinati a coprire un passivo eccedente i limiti dell'accreditamento. Non è così, viceversa, in tutti i casi nei quali i versamenti in conto, non avendo il passivo superato il limite dell'affidamento concesso al cliente, fungano unicamente da atti ripristinatori della provvista della quale il correntista può ancora continuare a godere” (così Cass. Civ., S.U., n. 24418/2010).
Sul punto va osservato che, secondo la recente giurisprudenza di legittimità, l'eccezione di prescrizione può essere validamente spesa non solo nell'ambito dell'azione di ripetizione, ma anche nel caso di domanda di mero accertamento del saldo. Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “Premesso che la prescrizione ha ad oggetto il diritto di ripetizione in quanto tale (non la correlativa azione), l'interesse a invocare la medesima prima che il correntista agisca per la condanna al
14 pagamento di quanto a lui spettante è speculare a quello che giustifica, per il correntista stesso, la proposizione della domanda di ricalcolo del saldo: come tale soggetto ha un interesse giuridicamente apprezzabile a vedere rideterminato l'ammontare del proprio credito, o del proprio debito, per effetto dell'elisione di prelievi illegittimi, così la banca ha un interesse meritevole di considerazione, sul piano del diritto, a che il conteggio da effettuarsi tenga conto della non ripetibilità di quei prelievi per i quali è maturata la prescrizione e che, per tale ragione, sono tuttora idonei a incidere sulla quantificazione del saldo in contestazione” (così Cass. Civ., n.
9756/2024).
Nel caso di specie, il rapporto ha avuto corso dal 19/05/1999 al 23/03/2010 in assenza di qualunque contratto scritto di conto corrente, mentre in data 23/04/2010 è stato formalizzato un contratto scritto di apertura di credito, prodotto dalla convenuta come doc. 6.
Occorre allora verificare se, nel periodo anteriore al 23/04/2010, pur in assenza di un contratto scritto di apertura di credito, possa ravvisarsi un affidamento di fatto utile ad individuare rimesse ripristinatorie o solutorie.
La tesi secondo cui, in assenza di un contratto scritto di apertura, tutte le rimesse dovrebbero considerarsi solutorie, non è condivisibile.
Infatti, in assenza di contratti scritti, l'esistenza dell'apertura di credito deve essere valutata sulla base degli elementi di fatto che, complessivamente considerati, evidenzino l'esistenza di un affidamento di fatto. Sul punto va osservato che l'assenza di un contratto scritto di apertura di credito non è ostativa alla considerazione dell'affidamento sul piano fattuale, in quanto l'eventuale violazione della forma scritta del contratto di apertura di credito costituirebbe una nullità che, ai sensi dell'art. 127, comma 2, TUB, opererebbe soltanto a vantaggio del cliente e non della banca, che dunque non potrebbe certo avvantaggiarsi, ai fini della prescrizione delle rimesse solutorie, dell'assenza di forma scritta, che peraltro sottende la violazione di una disposizione di legge da parte sua. Si deve quindi ritenere possibile accertare l'esistenza di un'apertura di credito mediante gli elementi di fatto di tipo indiziario, quali l'applicazione di differenti tassi intrafido negli estratti conto e le eventuali segnalazioni alla NC d'IT (cfr.
Trib. Forlì, n. 274/2022; Trib. Palermo, n. 471/2022).
Nel caso di specie, il TU ha evidenziato come, anche prima della stipulazione scritta del contratto di apertura di credito, l'esistenza di un affidamento risulti evincibile dai documenti contabili prodotti. L'ausiliario ha infatti osservato che “è stato possibile individuare l'esistenza e l'entità degli affidamenti concessi da plurimi elementi: - documentazione contrattuale (documento di sintesi apertura di credito in conto corrente del 23 aprile 2010, lettera di conferma apertura di credito in conto corrente del 10
15 marzo 2016), - comunicazioni in calce agli estratti conto (proposte di variazione al rapporto di conto corrente presenti negli estratti conto al II e IV trimestre 2011), - addebiti contenuti negli estratti conto a titolo di “spese amministrazione affidamenti”, - dettaglio dei riassunti scalari (prospetti base di calcolo c.m.s., tipologia di tassi di interesse “Fido ord.”), - misure percentuali applicate per determinare le “spese amministrazione affidamenti”
(dal IV trimestre 2017 “commissioni messa a disposizione fondi”)”8.
Tali conclusioni, congruamente e puntualmente motivate in relazione agli atti di causa, devono ritenersi condivisibili, posto che gli elementi fattuali evidenziati dal TU sono sintomatici dell'esistenza di un'apertura di credito di fatto concessa dalla banca.
Il secondo profilo da esaminare riguarda la base di calcolo da prendere a riferimento al fine di sancire la natura ripristinatoria o solutoria, e cioè se l'entità del fido debba essere individuata sul saldo risultante dagli estratti conto redatti dall'istituto di credito (c.d. saldo banca) o, invece, sul saldo ricalcolato al netto delle poste illegittime.
Il Tribunale ritiene che debba trovare applicazione quest'ultimo criterio, come affermato dalla recente giurisprudenza di legittimità, secondo cui, al fine di verificare se un versamento abbia avuto natura solutoria o ripristinatoria, occorre previamente eliminare tutti gli addebiti indebitamente effettuati dall'istituto di credito e conseguentemente rideterminare il reale saldo passivo del conto, verificando poi se siano stati superati i limiti del concesso affidamento ed il versamento possa perciò qualificarsi come solutorio (cfr. Cass. Civ., n. 9141/2020, il cui principio di diritto è stato confermato da Cass. Civ., n. 7721/2023).
Il TU, all'esito del ricalcolo sulla base degli estratti scalari in base al criterio del saldo emendato dalle poste illegittime, ha evidenziato che “Si ribadisce che, pur essendo stati individuati accrediti aventi le caratteristiche di versamenti solutori nel periodo oggetto di prescrizione, non vi sono competenze
– illegittime - addebitate precedentemente agli accreditamenti”9.
Tale conclusione deve ritenersi corretta. Come infatti affermato dalla Corte di Cassazione, “è ammissibile l'imputazione di un pagamento per interessi solo in quanto questi interessi (una volta depurati della componente anatocistica illegittimamente addebitata) siano stati annotati su un conto corrente che presenti un saldo debitore che ecceda i limiti dell'affidamento. Ove sia stato proprio l'addebito degli interessi, come sopra quantificati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo "scoperto" ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 comma 2° limitatamente a questa parte. Nel caso, invece, in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una mera funzione ripristinatoria della provvista e non potrà mai provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 comma 2° cod. civ., difettando
l'indefettibile presupposto del "pagamento"” (così Cass. Civ., n. 3858/2021).
Per tali ragioni, in presenza di una rimessa versata su conto con saldo sconfinante dal limite dell'affidamento, laddove tuttavia tale sconfinamento non sia stato determinato dall'addebito delle competenze illegittime ma dall'addebito di altre voci di capitale, allora tale rimessa ha natura solutoria in relazione al capitale e non anche alle competenze illegittime, e come tale non può qualificarsi come pagamento indebito, assoggettato alla prescrizione decennale.
3.10. Conclusioni
Alla luce di quanto finora esposto, deve ritenersi corretta l'ipotesi di calcolo formulata dal TU sulla base dell'espunzione di tutte le poste illegittime sopra menzionate e non della sola capitalizzazione (ipotesi 1), calcolando la prescrizione sulla base del saldo ricalcolato.
Trattandosi di conto aperto, il saldo va rettificato fino alla data dell'ultimo periodo documentato, e dunque alla data del 31/12/2020, in cui il saldo è risultato pari a € 46.209,54 a credito della società correntista10.
4. Il finanziamento n. 133911
L'attrice ha dedotto la nullità del finanziamento n. 133911, allegando sia l'usura degli interessi che la difformità tra TAEG applicato e TAEG effettivo.
4.1. Sull'usura
L'attrice allega il superamento del tasso soglia con riferimento al tasso di estinzione anticipata e al tasso degli interessi moratori.
La censura è priva di fondamento.
Quanto al tasso di estinzione anticipata, il relativo costo non è computabile ai fini della verifica ex L. 108/1996. Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità, tale commissione “costituisce infatti una clausola penale di recesso, che viene richiesta dal creditore e pattuita in contratto per consentire al mutuatario di liberarsi anticipatamente dagli impegni di durata, per i liberi motivi di ritenuta convenienza più diversi, e per compensare, viceversa, il venir meno dei vantaggi finanziari che il mutuante aveva previsto, accordando il prestito, di avere dal negozio (…) proprio la natura di penale per recesso, propria della commissione di estinzione anticipata, comporta che si tratta di voce non computabile ai fini della verifica di non usurarietà; la commissione in parola non è collegata se non indirettamente all'erogazione del credito, non 10 Cfr. pag. 9 della relazione depositata il 23/02/2024 17 rientrando tra i flussi di rimborso, maggiorato del correlativo corrispettivo o del costo di mora per il ritardo nella corresponsione di quello;
non si è di fronte, cioè, a «una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente» (arg. ex art.
2-bis, d.l. n. 185 del 2008, quale convertito), posto che, al contrario, si tratta del corrispettivo previsto per sciogliere gli impegni connessi a quella)” (così Cass. Civ., n. 7352/2022).
Quanto agli interessi moratori, anche assumendo a riferimento il tasso effettivo allegato da parte attrice, pari al 19,907%, esso è comunque inferiore alla soglia dell'usura.
Occorre infatti rammentare che, secondo il principio di diritto affermato dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione con la sentenza n. 19597/2020, ai fini del calcolo dell'usura degli interessi moratori va applicata la formula “T.e.g.m., più la maggiorazione media degli interessi moratori, il tutto moltiplicato per il coefficiente in aumento, più i punti percentuali aggiuntivi, previsti quale ulteriore tolleranza dal predetto decreto”.
Nel caso di specie, a fronte di un finanziamento chirografario stipulato il 27/06/2012, il TEGM rilevante è quello rilevato dal DM 26/03/2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale – Serie
Generale n. 77 del 31/03/2012, per le operazioni di “Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese”, pari al 10,10%. A questa entità occorre aggiungere la maggiorazione media per gli interessi di mora, individuata dall'art. 3 del decreto ministeriale nella misura del 2,1%. Sommate le due voci, occorre moltiplicare per il coefficiente in aumento e aggiungere i punti percentuali aggiuntivi, con un risultato del 23,25%.
È allora evidente come, anche assumendo a riferimento la misura allegata dall'attrice, pari al
19,907%, da questa ritenuta usuraria, non sussista invero alcuna violazione della soglia.
Le censure vanno quindi rigettate.
4.2. Sulla difformità del TAEG
L'attrice ha poi censurato la difformità tra il TAEG indicato nel contratto e quello effettivamente applicato, con pretesa di applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117 TUB.
La censura è infondata.
Va premesso che, essendo l'attrice una società commerciale, essa certamente non riveste la qualità di consumatore, e dunque in nessun caso è applicabile l'art. 125 bis TUB.
Ciò posto, va osservato che, secondo la consolidata giurisprudenza di giurisprudenza di legittimità, l'indice sintetico di costo (ISC), altrimenti detto tasso annuo effettivo globale
(TAEG), è solo un indicatore sintetico del costo complessivo dell'operazione di finanziamento, che comprende anche gli oneri amministrativi di gestione e, come tale, non rientra nel novero
18 dei tassi, prezzi ed altre condizioni, la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità, seguita dalla sostituzione automatica ex art. 117 TUB, laddove l'applicazione di condizioni più sfavorevoli di quelle pubblicizzate può, tuttavia, determinando la violazione di regole di condotta della banca, dar luogo a responsabilità contrattuale o precontrattuale di quest'ultima (cfr. Cass. Civ., n. 4597/2023; Cass. Civ., n. 39169/2021). Par Deve quindi essere escluso che l'eventuale errata indicazione dell' dia luogo a nullità del contratto ex art. 117 TUB. Per altro verso, sul piano della responsabilità, l'attrice non ha svolto alcuna concreta allegazione in ordine a un qualche pregiudizio subito a causa dell'asserita errata indicazione del TAEG, per cui la censura deve essere rigettata.
5. La domanda di risarcimento
Ciò posto in ordine alle domande di nullità e accertamento, occorre esaminare la domanda di risarcimento formulata dall'attrice sulla scorta della violazione della buona fede addebitata alla convenuta.
La domanda è infondata.
La parte attrice, pur avendo allegato un danno derivato dalla violazione della buona fede, non ha fornito alcun elemento a comprova del reale pregiudizio subito, non avendo né allegato né tanto meno dimostrato, in concreto, in cosa sarebbe consistito il pregiudizio subito.
Al contrario, la domanda risarcitoria appare calibrata sulla pretesa di un danno in re ipsa, che tuttavia, come affermato da una consolidata giurisprudenza di legittimità, non ha cittadinanza nell'ordinamento giuridico, in cui il danno-conseguenza costituisce, insieme al danno-evento, un elemento strutturale del diritto al risarcimento (cfr. Cass. Civ., S.U., n. 33645/2022),
l'assenza del quale impedisce l'accoglimento della domanda risarcitoria.
6. Conclusioni e spese
In conclusione, la domanda attorea va accolta limitatamente alla declaratoria di nullità parziale, nei limiti sopra indicati, del contratto di conto corrente n. 7281-1 e all'accertamento del relativo saldo rettificato alla data del 31/12/2020, pari a € 46.209,54 a credito della società correntista.
La domanda va invece rigettata con riguardo alla nullità del contratto di finanziamento e all'accertamento negativo del relativo credito, nonché con riguardo alla domanda di risarcimento del danno.
In ragione di tale esito del giudizio, tra le parti sussiste soccombenza reciproca, con conseguente compensazione delle spese di lite, ai sensi dell'art. 92 c.p.c.
19 In ragione di tale compensazione, le spese di TU, liquidate con separato decreto, vanno poste definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia definitivamente pronunciando sulla causa in epigrafe, disattesa ogni diversa domanda o eccezione, così provvede:
- In parziale accoglimento della domanda attorea, dichiara la nullità, nei limiti di cui in motivazione, del contratto di conto corrente n. 7281-1 e accerta che, alla data del
31/12/2020, il saldo di tale conto è pari a € 46.209,54 a credito del correntista;
- Rigetta per il resto le domande attoree;
- Compensa le spese di lite tra le parti;
- Pone le spese della TU, come liquidate con separato decreto, definitivamente a carico delle parti in quote uguali.
Perugia, 12/03/2025
Il Giudice
Dott. Edoardo Postacchini
20 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Cfr. pag. 1 della citazione 2 Cfr. pag. 6 della citazione 3 Cfr. pag. 31 della citazione 4 Cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 3 5 Cfr. pag. 4 della memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c. di parte attrice 6 Cfr. doc. 4 di parte convenuta 4 8 Cfr. pag. 16 della relazione depositata il 27/07/2023 9 Cfr. pag. 9 della relazione depositata il 23/02/2024 16