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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, sentenza 09/06/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
2 2 8 / 2 0 2 3 Reg.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAGONEGRO
- SEZIONE CIVILE - in composizione monocratica e nella persona del dott. Maurizio Ferrara, pronunzia la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n. 228 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2023
e vertente
TRA
P.VA , in persona del suo legale rappresentante Parte_1 P.VA_1
p.t., rappresentato e difeso giusta procura in atti dagli avv.ti Umberto Casale e Maria
Santarsenio, con loro elettivamente domiciliata in Padula (SA), alla Via Nazionale n. 574
OPPONENTE IN RIASSUNZIONE
CONTRO
(P.VA ), in persona del suo Controparte_1 P.VA_2 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Fausta Matteo, con la quale domicilia presso il suo studio in Potenza, Piazza De Gasperi, n. 17
OPPOSTA
E
(C.F ), in persona del suo legale Controparte_2 P.VA_3
rappresentante p.t.,
OPPOSTA CONTUMACE
NONCHE'
(C.F. ), in persona del suo legale Controparte_3 P.VA_4
rappresentante p.t.,
OPPOSTA CONTUMACE
Oggetto: opposizione ex art. 7 dlgs n. 150/2011; opposizione all'esecuzione.
Conclusioni: come da note scritte in sostituzione dell'udienza del 27.05.2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione in opposizione in riassunzione, ritualmente notificato, la
[...]
a seguito di dichiarazione di incompetenza per materia del Giudice di Pace di Parte_1
Sala Consilina resa con sentenza n. 941/2022 del 24.11.2022 nel giudizio iscritto al n.
1334/2022 di R.G. in favore del Tribunale di Lagonegro, premetteva di aver promosso opposizione ex art 615 c.p.c. avverso la cartella di pagamento n. 10020210015348321000, notificatale in data 09.06.2022 a mezzo p.e.c. dall' , con cui Controparte_1
le veniva intimato il pagamento della somma complessiva di euro 3.975,17 di cui: euro 997,58 per infrazioni al codice della strada per l'anno 2019 accertate dalla Prefettura di euro CP_3
2.856,08 per infrazioni al codice della strada per l'anno 2019, contestate dalla CP_2
; euro 115,63 per oneri di riscossione ed euro 5,88 per diritti di notifica.
[...]
A sostegno della spiegata opposizione, la società opponente deduceva: 1) l'inesistenza della notifica della cartella avvenuta a mezzo p.e.c., in quanto proveniente da indirizzo p.e.c. non risultante dai pubblici registri (INIPEC, ANPR, PP.AA., REGINDE); 2) l'omessa notifica dei verbali di accertamento, prodromici all'emissione della cartella;
3) la nullità assoluta della cartella, in quanto emessa da funzionario non legittimato.
Su tali premesse, la rassegnava le seguenti conclusioni: “Voglia, l'Ecc.mo Parte_1
Tribunale adito, ogni contraria eccezione, deduzione, produzione e conclusione respinta, così provvedere: 1) Accertare, per le motivazioni di diritto rassegnate, l'illegittimità della pretesa sanzionatoria impugnata e per l'effetto dichiarare non dovuta la somma portata in cartella gravata n. 100 2021 00153483 21 000; 2) Con vittoria di spese, competenze ed onorari del presente giudizio, da attribuirsi ai procuratori dichiaratisi antistatari.”
Con comparsa di costituzione e risposta, depositata il 24.05.2023, si costituiva
[...]
, la quale contestava tutto quanto ex adverso prodotto ed eccepito, Controparte_1 chiedendo il rigetto dell'opposizione, in quanto inammissibile e completamente infondata.
In particolare, eccepiva: la sua carenza di legittimazione passiva, in quanto mero destinatario del pagamento ingiunto;
la piena validità della notifica della cartella di pagamento, in quanto riconducibile con certezza al mittente;
la validità della cartella di pagamento, in quanto atto di natura vincolata, non necessitante di alcuna sottoscrizione per la sua efficacia.
Benché ritualmente evocate in giudizio, la e la non Controparte_2 Controparte_3
si costituivano, cosicché il Giudice con ordinanza del 19.06.2023 ne dichiarava la contumacia.
La causa veniva istruita con la documentazione prodotta dalle parti.
2. In via preliminare si ritiene opportuno esaminare l'eccezione sollevata da parte opposta in ordine alla sua presunta carenza di legittimazione passiva.
L'eccezione è infondata per quanto di seguito. Da tempo, la Suprema Corte di Cassazione riconosce in capo all'Agente incaricato della riscossione dei crediti esattoriali una generale legittimazione passiva nelle controversie relative alla riscossione delle somme di cui è incaricato, in quanto soggetto dal quale promana l'atto oggetto di opposizione ovvero in ragione della rilevanza di un'eventuale pronuncia sull'attività esecutiva. Sul punto – tenuto conto della domanda attorea – si ricorda quanto recentemente chiarito dai giudici di legittimità:
“Nel giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa al pagamento di sanzione amministrativa per violazione del codice della strada, ove il destinatario della stessa deduca la mancata notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, la legittimazione passiva spetta non soltanto all'ente impositore, quale titolare della pretesa sostanziale contestata, ma anche, quale litisconsorte necessario, all'esattore che ha emesso l'atto opposto e ha perciò interesse a resistere, in ragione dell'incidenza che un'eventuale pronuncia di annullamento della cartella può avere sul rapporto esattoriale” (Cass. n. 11661/2024; conf. Cass. n.
12385/2013; cfr. pure Cass. n. 8759/2002)
3. Tanto premesso, il Tribunale ritiene di esaminare, in ragione del principio della “ragione più liquida” il motivo di opposizione relativo all'omessa notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento n. 100 2021 00153483 21 000 di euro 3.975.17 opposta nel presente giudizio. Il motivo di opposizione è fondato.
Si richiama qui testualmente la motivazione della sentenza n. 4690/2022 della Corte di
Cassazione: “Come già statuito da Cass. Sez. U., Sentenza n. 22080 del 22/09/2017, "... l'art.
201 C.d.S., comma 5,... sancisce che "l'obbligo di pagare la somma dovuta per la violazione,
a titolo di sanzione amministrativa pecuniaria, si estingue nei confronti del soggetto a cui la notificazione non sia stata effettuata nel termine prescritto". La norma, letteralmente interpretata, delinea un fatto estintivo di quell'obbligo che, come si è detto, sorge a carico del trasgressore per effetto della commissione dell'illecito amministrativo".
Così, dunque, "L'azione diretta all'autorità giudiziaria ordinaria per dedurre il fatto estintivo/impeditivo costituito dalla omessa, tardiva od invalida notificazione del verbale di accertamento allora è quella attualmente disciplinata dal D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se
l'interessato non è stato posto in condizioni di fruire di questa azione, la stessa dovrà essere esercitata nel termine di trenta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, non potendo operare la decadenza se non a seguito della conoscenza dell'atto sanzionatorio da impugnare... E' vero che l'opposizione tipica si deve estrinsecare nella proposizione di un motivo di opposizione tendente ad inficiare la sussistenza delle condizioni di legge per emettere il provvedimento sanzionatorio, ma queste non attengono soltanto al merito della sanzione ma
anche al procedimento di formazione del titolo che consente la riscossione esattoriale una volta divenuto definitivo... Se il procedimento è viziato per omessa, invalida o tardiva notificazione del verbale di accertamento, il rimedio sarà appunto quello dell'opposizione a questo verbale ai sensi del D.Lgs. n. 150 del 2011, art.
7. Se proposta come opposizione all'esecuzione ai sensi dell'art. 615 c.p.c., la stessa azione va diversamente qualificata dal giudice adito, essendo a questi riservata l'attività di qualificazione della domanda, tenuto conto della causa petendi e del petitum esposti dalla parte".
Venendo alla funzione dell'impugnazione della cartella in caso di mancata notifica del verbale di accertamento di violazioni al C.d.S., le Sezioni Unite di questa Corte hanno chiaramente affermato che "L'azione esercitata dopo la notificazione della cartella di pagamento per dedurre il vizio di notificazione del verbale di accertamento, come sopra delineata, non è un'azione "recuperatoria" in senso proprio. Tale, infatti, si configura l'azione che venga esperita contro l'ordinanza-ingiunzione non notificata... Viceversa, quando viene
"recuperata", dopo la notificazione della cartella di pagamento, l'azione oggi disciplinata dal
D.Lgs. n. 150 del 2011, art. 7, per dedurre l'omessa od invalida notificazione del verbale di accertamento, non vi è spazio per lo svolgimento di difese diverse da questa, specificamente per difese nel merito della pretesa sanzionatoria. Infatti, se l'amministrazione - che è onerata della relativa prova, in ragione della natura di fatto costitutivo riconosciuto alla notificazione tempestiva non dimostra di avere eseguito tempestivamente e validamente la notificazione del verbale di accertamento, la pretesa sanzionatoria è estinta. In sintesi, ciò che viene
"recuperato" è la possibilità per il destinatario della pretesa di dedurre il fatto estintivo/impeditivo dell'omessa od invalida notificazione.... se, per contro, l'amministrazione dimostri di avere ottemperato validamente alla notificazione, l'opposizione non potrà che essere dichiarata inammissibile: ogni difesa, anche di merito, è preclusa poichè si sarebbe dovuta svolgere nel termine di trenta giorni decorrente da quella notificazione".
Traendo le conseguenze dalla succitata decisione, la giurisprudenza di questa Corte si è ormai consolidata nel senso che quando l'opposizione al verbale di accertamento di trasgressioni al
C.d.S., sia stata esperita - in difetto di valida notificazione del verbale - entro 30 giorni dalla ricezione della cartella di pagamento, l'opponente può limitarsi a dedurre la mancanza di una tempestiva notificazione del verbale e che da tale censura deriva, a seconda della sua fondatezza o della sua inconsistenza, o l'annullamento dell'atto della riscossione o
l'inammissibilità dell'opposizione stessa (Cass., Sez. 6-2, Ordinanza n. 11789 del 06/05/2019,
Rv. 653724-01; Sez. 3, Ordinanza n. 3318 del 10/02/2021, Rv. 660524-01). Deve, dunque,
ritenersi isolato il difforme precedente di Cass., Sez. 2, Ordinanza n. 26843 del 23/10/2018,
Rv. 650849-02, richiamato dalla pronuncia impugnata.
Ritiene il Collegio che debba, invece, darsi continuità al prevalente orientamento giurisprudenziale (che trova il suo fondamento nella citata pronuncia delle Sezioni Unite), secondo cui - con l'opposizione D.Lgs. n. 150 del 2011, ex art. 7 (pur se in esito a riqualificazione di un'opposizione erroneamente denominata ex art. 615 c.p.c.) esperita entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento l'opponente può limitarsi a dedurre la mancata notificazione del verbale di accertamento quale vizio di formazione della pretesa dell'Amministrazione, senza necessità di contestare il merito della violazione del C.d.S.: e tanto qui bastando un rinvio agli argomenti delle più recenti pronunzie su richiamate, in tutto condivise”.
La Corte di Cassazione ha, inoltre, affermato, in punto di onere della prova, che “In tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a sanzioni amministrative per violazioni al codice della strada, ove il destinatario di questa deduca l'omessa notifica del verbale di accertamento dell'infrazione, l'onere della prova di detta notifica incombe sull'ente dal quale dipende
l'organo accertatore, in quanto l'avvenuta notificazione del verbale, unitamente alla mancata opposizione nel termine di sessanta giorni dalla stessa, costituisce requisito indefettibile perché il verbale acquisisca efficacia di titolo esecutivo, esigibile mediante cartella esattoriale” (Cass. n. 5403/2019).
Alla luce dei principi sopra esaminati il motivo di opposizione avente ad oggetto l'omessa notifica dei verbali di accertamento per contravvenzioni del Codice della Strata indicati negli estratti di ruolo richiamati nella cartella di pagamento opposta va qualificata come opposizione ex art. 7 d.lgs n. 150/2011 e andava pertanto proposta entro trenta giorni dalla ricezione della cartella di pagamento. Nel caso di specie la cartella di pagamento è stata notificata il 9.06.2022 mentre l'opposizione dinanzi al Giudice di Pace dichiaratosi incompetente, il cui giudizio è stato poi riassunto dinanzi al Tribunale di Lagonegro, è stata notificata il 29.06.2022 ed è pertanto tempestiva.
Passando al merito, la e quella sono rimaste contumaci e non Controparte_3 CP_2
hanno fornito prova della notifica dei verbali di accertamento sottesi alla cartella di pagamento opposta. L sul punto nulla ha dedotto di specifico. Ne deriva Controparte_1
che non è stata fornita prova dall'amministrazione procedente circa la rituale notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al C.d.S. sottesi alla cartella di pagamento opposta ed oggetto di specifica contestazione, per cui la pretesa sanzionatoria dell'ente impositore non può che ritenersi estinta secondo quanto previsto dall'art. 201 C.d.S. ed affermato dalla giurisprudenza, con conseguente annullamento della cartella esattoriale impugnata (cfr. Cass.
n. 4690/2022; Cass. n. 11789/2019)
L'opposizione va in definitiva accolta e per l'effetto la cartella di pagamento n. 100 2021
00153483 21 000, di euro 3.975.17, notificata alla il 9.06.2022 va Parte_1
annullata.
Restano assorbiti gi ulteriori motivi.
4. Per quanto riguarda le spese di lite il Tribunale ritiene che gravando l'onere della prova della notifica dei verbali di accertamento sugli enti dai quali dipendono gli organi accertatori (cfr
Cass. n. 11661/2024) sussistono gravi ed eccezionali ragioni per dichiararle interamente compensate nei rapporti tra parte attrice e l' . Controparte_4
Nei rapporti tra parte attrice e le altre Amministrazioni convenute le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano in base ai parametri introdotti dal D.M. 55/2014, come successivamente modificati, tenuto conto del valore della controversia e dell'attività effettivamente espletata, esclusa la fase istruttoria non tenutasi, previa applicazione delle riduzioni di cui all'art. 4 co. 1 del cit. decreto in considerazione della natura non complessa delle questioni affrontate.
P. Q. M.
Il Tribunale di Lagonegro, sezione civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede:
1) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, annulla la cartella di pagamento n. 100 2021
00153483 21 000 dell' , di euro 3.975.17, notificata Controparte_4
alla il 9.06.2022; Parte_1
2) condanna la in persona del Prefetto p.t., e la , Controparte_3 Controparte_2
in persone del Prefetto p.t., in solido, al pagamento in favore della Parte_1
delle spese di lite, che liquida per compensi in euro 852,00 oltre rimborso spese generali, i.v.a. e c.p.a. come per legge, da distrarsi in favore dei procuratori antistatari.
Così deciso in Lagonegro in data 9.06.2025
Il Giudice dott. Maurizio Ferrara