TRIB
Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Rimini, sentenza 18/02/2025, n. 170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Rimini |
| Numero : | 170 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 698 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BARTOLI ANNA e dell'Avv. BAVAI ISABELLA
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. RIPA MORENA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 12/03/2024;
- rilevato che con sentenza non definitiva n. 944/2024, pubblicata in data 25.10.2024, il Tribunale di
Rimini ha pronunciato il divorzio tra che avevano Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Riccione (RN) in data 31 Gennaio 2008 trascritto nell'Anno 2008 al n. 3,
1 Parte 1, del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riccione (RN) disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
- rilevato che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 Febbraio 2025 le parti confermavano di aver raggiunto un accordo ed insistevano congiuntamente per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli (nata a [...], il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...], il [...]), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne stabilito in Persona_2
Euro 200,00 mensili a far data dal mese di febbraio 2025 e il contributo alle spese straordinarie;
2. revocare definitivamente l'assegno di mantenimento in favore della figlia e del Persona_1
contributo alle spese straordinarie;
3. in occasione della sottoscrizione degli accordi di divorzio, le parti intendono altresì definire il contenzioso giudiziario inerente il credito preteso da nei confronti di a titolo di CP_1 Pt_1
rivalutazione monetaria del contributo paterno per il mantenimento dei figli e a far data Per_1 Per_2
dal 25.1.2011 al 17.2.2024 ed agli interessi legali per complessivi € 12.370,37. , nel Parte_1 contestare tale pretesa ha opposto l'atto di precetto notificatogli in data 23.2.2024 instaurando il procedimento N. 574 / 2024 R.G. -Got. Dott.ssa Amadei- con prossima udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc per il giorno 28.10.2025; inoltre, con richieste stragiudiziali, ha richiesto il pagamento della quota del 50% di pretese spese da costei definite Controparte_1
di natura straordinaria relative ai figli delle quali peraltro si è disquisito anche negli scritti difensivi inerenti ai due procedimenti civili in essere 574 e 689/2024 R.G.
Dunque le parti intendono definire ogni pretesa di natura economica pregressa e futura a qualsivoglia titolo avanzata, e non, da nei confronti di inerente ai figli e Controparte_1 Parte_1 Per_1
mediante la corresponsione a saldo e stralcio della somma di euro 2.500,00 da corrispondersi, Per_2
da parte del in favore di entro il 28.2.2025 tramite bonifico bancario come Pt_1 Controparte_1
da coordinate bancarie [...] presso UN BA;
il giudizio n.
574/2024 R.G. pendente avanti il Tribunale di Rimini verrà abbandonato ai sensi dell'art. 309 cpc
Cont alla prossima udienza fissata al 25.10.2025 Ema_1
2 4. Le parti si impegnano entro il 28.02.2025 a procedere alla chiusura del conto corrente cointestato presso Credit Agricole Italia N. 57432091 filiale di Riccione.
5. Al fine di favorire la piena ripresa dei rapporti la figlia ed il padre, quest'ultimo si impegna Per_1
a corrispondere alla medesima la somma di € 2.500 quale dono al nipotino nascituro entro il 8 febbraio
2025 tramite bonifico bancario come da coordinate bancarie [...] presso UN BA conto corrente intestato a Persona_1
6. Gli istanti, con il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni sopra indicate, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro sia con riguardo alla pregressa gestione economica dei figli che per ogni diverso ed ulteriore rapporto obbligatorio tra gli stessi contratto durante l'unione coniugale;
7. Spese legali compensate in relazione ad entrambi i procedimenti civili sopra indicati. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta con ricorso da nei confronti di , tenuto conto della sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva n. 944/2024, pubblicata in data 25.10.2024, con la quale il Tribunale di Rimini ha già pronunciato il divorzio tra che avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Riccione (RN) in data 31 Gennaio 2008 trascritto nell'Anno 2008 al n. 3, Parte 1, del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riccione (RN);
- Dispone in conformità alle condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2025.
Il Giudice Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
dott.ssa Francesca Miconi
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di RIMINI
sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Francesca Miconi Presidente
dott.ssa Elisa Dai Checchi Giudice Relatore
dott.ssa Chiara Zito Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile di I Grado iscritto al n. r.g. 698 /2024 del Ruolo Generale degli Affari
Civili,
promosso da:
nato a [...] il [...] (C.F. ) con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. BARTOLI ANNA e dell'Avv. BAVAI ISABELLA
nei confronti di nata a [...] il [...] (C.F. ) con Controparte_1 C.F._2 il patrocinio dell'Avv. RIPA MORENA
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale Ordinario
- vista la domanda di divorzio depositata il 12/03/2024;
- rilevato che con sentenza non definitiva n. 944/2024, pubblicata in data 25.10.2024, il Tribunale di
Rimini ha pronunciato il divorzio tra che avevano Parte_1 Controparte_1
contratto matrimonio in Riccione (RN) in data 31 Gennaio 2008 trascritto nell'Anno 2008 al n. 3,
1 Parte 1, del Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riccione (RN) disponendo con separata ordinanza la prosecuzione del giudizio;
- rilevato che con note scritte in sostituzione dell'udienza del 7 Febbraio 2025 le parti confermavano di aver raggiunto un accordo ed insistevano congiuntamente per l'accoglimento delle conclusioni già rassegnate in atti;
- considerato che è da escludere che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi possa essere ricostituita, in considerazione del tempo trascorso e della volontà espressa dalle parti di non volersi riconciliare;
- rilevato che dall'unione sono nati i figli (nata a [...], il [...]) e Persona_1 Persona_2
(nato a [...], il [...]), oggi maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
“1. revocare il contributo paterno al mantenimento del figlio maggiorenne stabilito in Persona_2
Euro 200,00 mensili a far data dal mese di febbraio 2025 e il contributo alle spese straordinarie;
2. revocare definitivamente l'assegno di mantenimento in favore della figlia e del Persona_1
contributo alle spese straordinarie;
3. in occasione della sottoscrizione degli accordi di divorzio, le parti intendono altresì definire il contenzioso giudiziario inerente il credito preteso da nei confronti di a titolo di CP_1 Pt_1
rivalutazione monetaria del contributo paterno per il mantenimento dei figli e a far data Per_1 Per_2
dal 25.1.2011 al 17.2.2024 ed agli interessi legali per complessivi € 12.370,37. , nel Parte_1 contestare tale pretesa ha opposto l'atto di precetto notificatogli in data 23.2.2024 instaurando il procedimento N. 574 / 2024 R.G. -Got. Dott.ssa Amadei- con prossima udienza fissata per la discussione orale ex art. 281 sexies cpc per il giorno 28.10.2025; inoltre, con richieste stragiudiziali, ha richiesto il pagamento della quota del 50% di pretese spese da costei definite Controparte_1
di natura straordinaria relative ai figli delle quali peraltro si è disquisito anche negli scritti difensivi inerenti ai due procedimenti civili in essere 574 e 689/2024 R.G.
Dunque le parti intendono definire ogni pretesa di natura economica pregressa e futura a qualsivoglia titolo avanzata, e non, da nei confronti di inerente ai figli e Controparte_1 Parte_1 Per_1
mediante la corresponsione a saldo e stralcio della somma di euro 2.500,00 da corrispondersi, Per_2
da parte del in favore di entro il 28.2.2025 tramite bonifico bancario come Pt_1 Controparte_1
da coordinate bancarie [...] presso UN BA;
il giudizio n.
574/2024 R.G. pendente avanti il Tribunale di Rimini verrà abbandonato ai sensi dell'art. 309 cpc
Cont alla prossima udienza fissata al 25.10.2025 Ema_1
2 4. Le parti si impegnano entro il 28.02.2025 a procedere alla chiusura del conto corrente cointestato presso Credit Agricole Italia N. 57432091 filiale di Riccione.
5. Al fine di favorire la piena ripresa dei rapporti la figlia ed il padre, quest'ultimo si impegna Per_1
a corrispondere alla medesima la somma di € 2.500 quale dono al nipotino nascituro entro il 8 febbraio
2025 tramite bonifico bancario come da coordinate bancarie [...] presso UN BA conto corrente intestato a Persona_1
6. Gli istanti, con il puntuale adempimento di tutte le obbligazioni sopra indicate, dichiarano di non aver più nulla a pretendere l'uno nei confronti dell'altro sia con riguardo alla pregressa gestione economica dei figli che per ogni diverso ed ulteriore rapporto obbligatorio tra gli stessi contratto durante l'unione coniugale;
7. Spese legali compensate in relazione ad entrambi i procedimenti civili sopra indicati. I rispettivi difensori delle parti sottoscrivono anche per la liberazione delle stesse dal vincolo della solidarietà ex art. 13 L.P”.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda di divorzio proposta con ricorso da nei confronti di , tenuto conto della sentenza non Parte_1 Controparte_1
definitiva n. 944/2024, pubblicata in data 25.10.2024, con la quale il Tribunale di Rimini ha già pronunciato il divorzio tra che avevano contratto Parte_1 Controparte_1 matrimonio in Riccione (RN) in data 31 Gennaio 2008 trascritto nell'Anno 2008 al n. 3, Parte 1, del
Registro degli atti di matrimonio del Comune di Riccione (RN);
- Dispone in conformità alle condizioni riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- Compensa tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Rimini nella camera di consiglio del 13 Febbraio 2025.
Il Giudice Relatore
dott.ssa Elisa Dai Checchi
Il Presidente
dott.ssa Francesca Miconi
3