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Sentenza 25 agosto 2025
Sentenza 25 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 25/08/2025, n. 2713 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 2713 |
| Data del deposito : | 25 agosto 2025 |
Testo completo
N.1829 2023 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1829 2023 R.G. promossa da:
( , quale procuratore speciale di Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_2 come da mandato in atti dagli avv.ti Palomba Vincenzo e Morello Gianluca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, Vicolo Rapisardi, n. 4
APPELLANTE
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore e il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE
( ), rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avvocatura Dello Stato di Venezia, elettivamente domiciliati Venezia, Piazza San Marco,
n. 63
APPELLATI
1 Oggetto: Cessione dei crediti appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 485/2023 dell'8.3.2023.
Conclusioni parte appellante: “Nel Merito: in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata n. 485/2023, resa inter partes nel giudizio RGN 9035/2020, dal Tribunale di
Venezia in data 08/03/2023 e pubblicata in pari data, non notificata, nei termini esposti in narrativa e per l'effetto, Confermare il d.i. opposto n 1698/2020 – RGN 5380/2020 emesso dal Tribunale di
Venezia in data 28/07/2020 e depositato in Cancelleria in data 31/07/2020 e, per l'effetto, Condannare il al pagamento di € 430.934,64, Controparte_3 oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni parte appellata: “L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia chiede che l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni altra istanza, eccezione e difesa, VOGLIA Dichiarare inammissibile ex artt. 348 - bis c.p.c. e 342 c.p.c. e/o rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposta da avverso la sentenza n. 485/2023 del Parte_1
Tribunale di Venezia resa in data 08.03.2023 e pubblicata in pari data, confermando quest'ultima.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO
Il giudizio di primo grado.
1.1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da per la somma Parte_1 di 430.934,64, oltre interessi e spese del procedimento, quale credito derivante dal mancato pagamento delle fatture specificate in ricorso e di cui era divenuta cessionaria la soc.
[...]
– rappresentata da , che ne è procuratrice speciale – in virtù di Parte_2 Parte_1 plurimi contratti di factoring intervenuti con la società corrente Controparte_4 in Palermo via G. Cusmano n. 28 e con la società Il credito ingiunto Controparte_5 afferiva ad ordini di acquisto diretti, relativi a beni e servizi.
1.2. Il Tribunale, accertata la nullità degli originari contratti di fornitura per violazione delle norme imperative sulla disciplina degli appalti ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, rilevava come le Contr certificazioni dei crediti rilasciate dal pura avendo valore di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. fosser state superate dalle eccezioni di nullità spiegate dal debitore ceduto per violazione della normativa sugli appalti pubblici avente valore inderogabile;
pertanto in
2 assenza di prova del credito originario, il fatto impeditivo del diritto della nullità contrattuale poteva esplicare la propria efficacia anche nei confronti del creditore ceduto, con conseguente revoca del titolo monitorio e condanna alle spese.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce come la sentenza impugnata erroneamente non avrebbe riconosciuto valenza probatoria “assorbente” alla certificazione dei crediti. Con la pronuncia impugnata, il Tribunale di Venezia, dopo aver riconosciuto alla certificazione del credito la qualificazione di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., sarebbe giunto a conclusioni diametralmente opposte e non in linea con la natura giuridica stessa della certificazione avente ad oggetto dei crediti certi, liquidi ed esigibili.
2.2. Quale secondo profilo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere la domanda per assenza dei prescritti requisiti normativi, relativi alla disciplina in tema di contratti pubblici, avendo parte appellante ampiamente evidenziato e documentato che le fatture per cui è causa erano state emesse in relazione a forniture di beni effettuate mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016, richieste attraverso ordini diretti di acquisto (cfr. Pt_3 doc.ti 3 e 4 fasc. primo grado), nei quali, oltre all'indicazione dell'importo delle singole forniture
(nei limiti della soglia prevista dalla citata normativa), veniva altresì indicato il relativo codice
CIG, rilasciato da ANAC su richiesta delle stazioni appaltanti. I presunti vizi dei contratti e delle procedure amministrative presupposte, difatti, sarebbero esclusivamente imputabili soltanto al e non a , quale cessionaria del credito in assoluta buona fede. CP_1 Parte_2
3.Si sono costituite le parti appellate, le quali, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello - ex art. 348 - bis c.p.c. - proposto dalla controparte, come riformulato dal D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149, “Riforma Cartabia”.
3.1. Quanto al primo motivo deducono che la certificazione del credito non equivale ad una ricognizione del debito ma ad una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale.
Ribadiscono la diversa regolamentazione propria delle certificazioni rispetto alla cessione del credito in quanto mentre la certificazione opera su un piano formale e riguarda aspetti contabili, la normativa sulla cessione rileva sul piano sostanziale e regola il rapporto tra il cedente, il cessionario, ed il ceduto, al fine di consentire l'opposizione di fatti impeditivi, modificativi, ed estintivi del diritto azionato.
3 3.2. Quanto al secondo motivo ribadiscono la nullità dei titoli sottesi alle fatture, per essere frutto di una procedura di affidamento gravemente viziata realizzata in spregio delle norme vigenti in materia di contratti pubblici di appalti e forniture.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere dichiarato il passaggio in giudicato, per mancata proposizione dell'appello sul punto, del capo di sentenza afferente alla dichiarata competenza per territorio del Tribunale di Venezia.
1.1. In via ulteriormente preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame.
1.2. In tema di ammissibilità dell'impugnazione, si osserva come l'art. 342 c.p.c. ratione temporis in vigore, da un lato, non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata (cfr. Cass. Civ. n. 9378/2024).
1.3.Ritiene il Collegio che tali requisiti siano sufficientemente individuabili dall'atto introduttivo del gravame.
2. Nel merito l'appello è infondato per i motivi che seguono.
2.1.Va osservato, invero, che il contratto di factoring, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti c.c., - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore ("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente (fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla
4 volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. 1510/2001; 2746/2007; 15797/2009).
Ne consegue che il debitore ceduto può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio (ex multis: Cass. Civile sez. I, 02.12.2016, n.
24657). In ogni caso, in sintonia con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis: Cass. Civile sez. II, 09.01.2020, n. 194) - e come sostenuto dal Giudice di primo grado
-, qualora la fattispecie fosse riconducibile alla ricognizione del debito, essa non costituirebbe un'autonoma fonte di obbligazione, ma un'eventuale presunzione della causa debendi, su cui la legge non pone alcuna limitazione circa la possibilità di fornire la prova contraria con riguardo all'esistenza o meno del rapporto sostanziale. Dunque, è sempre possibile dimostrare che il rapporto contrattuale non sia mai sorto oppure sia invalido.
2.2.Nel caso i cui debitore sia una Pubblica Amministrazione, il creditore può richiedere la certificazione del credito, così come prevede l'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, a mente del quale “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”.
2.3.Deve pertanto convenirsi con quanto affermato dal Tribunale e da altra giurisprudenza di merito in fattispecie analoga alla presente (cfr. Trib. Palermo sentenza n. 428/2022) circa la valenza probatoria della certificazione del credito, la quale ha, dunque, la funzione di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della p.a., “ma non preclude certamente a quest'ultima, quale debitore ceduto, di sollevare, nei confronti del cessionario, le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il creditore cedente e relative al rapporto da cui sono scaturiti
i crediti ceduti;
questo perché la normativa sulla certificazione dei crediti e quella sulla cessione (ex art. 1260 e segg. c.c.) operano su due piani distinti: la prima ha la funzione di consentire lo smobilizzo dei crediti nei confronti della p.a., la seconda regola invece la vicenda circolatoria del credito in sé considerata, disciplinando (tra le altre cose) i rapporti tra i
5 soggetti coinvolti nella vicenda modificativa soggettiva del rapporto obbligatorio e le azioni ed eccezioni da questi esercitabili”.
2.4.Pertanto, la certificazione del credito rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
a favore delle società e anche nel caso in cui venisse considerata CP_4 CP_5 come una ricognizione del debito da parte dell'Amministrazione, non costituirebbe un titolo valido e sufficiente per fornire di per sé solo la prova dell'esistenza del credito vantato dall'appellante, dal momento che la ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. comporta un'inversione dell'onere della prova, rimanendo possibile per l'Amministrazione opporre fatti impeditivi, modificativi, ed estintivi del diritto di credito azionato da controparte, onere pienamente assolto nel caso di specie.
3.Anche il secondo motivo di censura è infondato.
3.1. Invero, l'Amministrazione ha contestato la pretesa creditoria vantata attraverso l'opportuna deduzione di fatti e circostanze, volte a dimostrare l'invalidità del titolo dedotto in giudizio dall'appellante a sostegno della propria azione. Nello specifico, nel merito delle richieste di pagamento di cui alle fatture, pur certificate, deve essere confermata la nullità dei relativi titoli sottesi, per essere frutto di una procedura di affidamento gravemente viziata, oltre che disposta in aperto contrasto con le norme, nazionali e sovranazionali, vigenti in materia di contratti pubblici di appalti e di forniture.
3.2. In particolare, risultano essere stati violati gli artt. 29, 31, 32 e 36 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs. N. 50/2016) ratione temporis in vigore, in ordine al divieto di frazionamento dell'appalto, alla mancanza di determina a contrarre, del relativo impegno di pesa, del capitolato tecnico, del capitolato speciale di appalto, dello schema di contratto, tutti elementi essenziali per la corretta esecuzione della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto, infine della nomina del responsabile unico del procedimento.
3.3.A fronte di una rilevante somma complessiva sono state disposte una pluralità di procedure di affidamento diretto entro il limite di 40.000 euro, aventi ad oggetto i medesimi tipi di forniture, e comunque accomunate dal medesimo fine quindi artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia, in violazione dell'art. 29.
3.4. In secondo luogo, mancano attestazioni relative alla verifica sul portale acquisti in rete convenzioni Consip, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449 L. 296/2006.
Infine, manca la copertura finanziaria, ossia la copertura della spesa risultante da apposita determina a contrarre, che desse precise indicazioni della fonte di finanziamento;
nessuna
6 verifica, infine, è stata effettuata in ordine ai requisiti generali e speciali previsti dal D. Lgs.
50/2016 a circo della ditta affidataria.
3.5. In definitiva, conseguenza del frazionamento dei singoli affidamenti e della mancanza della determina a contrarre - come anche le violazioni in tema di contratti pubblici - è l'illegittimità dell'aggiudicazione e l'inefficacia dei singoli contratti, attesa la natura caducante dell'invalidità che inficia gli atti presupposti. Gli affidamenti sottosoglia compiuti senza gara e senza l'osservazione del principio di rotazione - e in violazione delle citate disposizioni in materia di contratti pubblici - di fatto hanno determinato, nel caso di specie, l'elusione delle disposizioni riguardanti gli appalti sopra le soglie del citato art. 36.
3.6. Le violazioni, sopra evidenziate, di norme di rango inderogabile e pubblicistico rendono quindi invalidi tutti i contratti stipulati ex art. 1418 c.c., con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento dei crediti da essi derivanti.
3.7.Di conseguenza, in merito alla tutela dell'affidamento generatosi - a detta dell'appellante - nella società per effetto delle certificazioni, la Corte osserva che le disposizioni Parte_2 violate sono poste a tutela di interessi generali, sicché la loro ignoranza non permette - ad operatori economici qualificati come o le società cedenti - di invocare il concetto Parte_2 del legittimo affidamento per dare esecuzione a contratti in violazione di dette norme e che sono conseguentemente invalidi.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva secondo i parametri di cui al DM 55 /2014 e succ. mod. del relativo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 485/2023 dell'8.3.2023;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate Parte_1 in persona del Controparte_1 CP_7 pro tempore e il CP_8 CP_9 [...]
, delle spese di lite del presente grado, liquidate in €14.239,00, oltre Controparte_10 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
7 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
8
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
La Corte d'Appello, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Rita Rigoni Presidente
dott.ssa Barbara Gallo Consigliere
dott.ssa Silvia Franzoso Consigliere rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di II Grado iscritta al N. 1829 2023 R.G. promossa da:
( , quale procuratore speciale di Parte_1 P.IVA_1 [...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, Parte_2 come da mandato in atti dagli avv.ti Palomba Vincenzo e Morello Gianluca, elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo in Venezia Mestre, Vicolo Rapisardi, n. 4
APPELLANTE
CONTRO
( ), in Controparte_1 P.IVA_2 persona del Ministro pro tempore e il PROVVEDITORATO INTERREGIONALE OPERE
( ), rappresentati e difesi ex lege Controparte_2 P.IVA_3 dall'Avvocatura Dello Stato di Venezia, elettivamente domiciliati Venezia, Piazza San Marco,
n. 63
APPELLATI
1 Oggetto: Cessione dei crediti appello avverso la sentenza del Tribunale di Venezia n. 485/2023 dell'8.3.2023.
Conclusioni parte appellante: “Nel Merito: in accoglimento del presente appello, riformare la sentenza impugnata n. 485/2023, resa inter partes nel giudizio RGN 9035/2020, dal Tribunale di
Venezia in data 08/03/2023 e pubblicata in pari data, non notificata, nei termini esposti in narrativa e per l'effetto, Confermare il d.i. opposto n 1698/2020 – RGN 5380/2020 emesso dal Tribunale di
Venezia in data 28/07/2020 e depositato in Cancelleria in data 31/07/2020 e, per l'effetto, Condannare il al pagamento di € 430.934,64, Controparte_3 oltre interessi di mora maturati e maturandi, al tasso di cui al d.lgs. 231/2002 e spese del procedimento monitorio. Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
Conclusioni parte appellata: “L'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia chiede che l'Ecc.ma
Corte d'Appello di Venezia, respinta ogni altra istanza, eccezione e difesa, VOGLIA Dichiarare inammissibile ex artt. 348 - bis c.p.c. e 342 c.p.c. e/o rigettare, perché destituito di fondamento giuridico e fattuale, l'appello proposta da avverso la sentenza n. 485/2023 del Parte_1
Tribunale di Venezia resa in data 08.03.2023 e pubblicata in pari data, confermando quest'ultima.
Con vittoria di spese e compensi di entrambi i gradi di giudizio”.
FATTO
Il giudizio di primo grado.
1.1. Con la sentenza oggi impugnata il Tribunale di Venezia, in accoglimento dell'opposizione proposta, revocava il decreto ingiuntivo chiesto ed ottenuto da per la somma Parte_1 di 430.934,64, oltre interessi e spese del procedimento, quale credito derivante dal mancato pagamento delle fatture specificate in ricorso e di cui era divenuta cessionaria la soc.
[...]
– rappresentata da , che ne è procuratrice speciale – in virtù di Parte_2 Parte_1 plurimi contratti di factoring intervenuti con la società corrente Controparte_4 in Palermo via G. Cusmano n. 28 e con la società Il credito ingiunto Controparte_5 afferiva ad ordini di acquisto diretti, relativi a beni e servizi.
1.2. Il Tribunale, accertata la nullità degli originari contratti di fornitura per violazione delle norme imperative sulla disciplina degli appalti ai sensi del D. Lgs n. 50/2016, rilevava come le Contr certificazioni dei crediti rilasciate dal pura avendo valore di riconoscimento del debito ai sensi dell'art. 1988 c.c. fosser state superate dalle eccezioni di nullità spiegate dal debitore ceduto per violazione della normativa sugli appalti pubblici avente valore inderogabile;
pertanto in
2 assenza di prova del credito originario, il fatto impeditivo del diritto della nullità contrattuale poteva esplicare la propria efficacia anche nei confronti del creditore ceduto, con conseguente revoca del titolo monitorio e condanna alle spese.
2. Il giudizio di secondo grado.
2.1. Quale primo motivo di censura l'appellante deduce come la sentenza impugnata erroneamente non avrebbe riconosciuto valenza probatoria “assorbente” alla certificazione dei crediti. Con la pronuncia impugnata, il Tribunale di Venezia, dopo aver riconosciuto alla certificazione del credito la qualificazione di ricognizione di debito ex art. 1988 c.c., sarebbe giunto a conclusioni diametralmente opposte e non in linea con la natura giuridica stessa della certificazione avente ad oggetto dei crediti certi, liquidi ed esigibili.
2.2. Quale secondo profilo di censura l'appellante deduce l'erroneità della sentenza impugnata nella parte in cui ha ritenuto di non accogliere la domanda per assenza dei prescritti requisiti normativi, relativi alla disciplina in tema di contratti pubblici, avendo parte appellante ampiamente evidenziato e documentato che le fatture per cui è causa erano state emesse in relazione a forniture di beni effettuate mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 36, comma
2, lettera a) e b) del D.Lgs. 50/2016, richieste attraverso ordini diretti di acquisto (cfr. Pt_3 doc.ti 3 e 4 fasc. primo grado), nei quali, oltre all'indicazione dell'importo delle singole forniture
(nei limiti della soglia prevista dalla citata normativa), veniva altresì indicato il relativo codice
CIG, rilasciato da ANAC su richiesta delle stazioni appaltanti. I presunti vizi dei contratti e delle procedure amministrative presupposte, difatti, sarebbero esclusivamente imputabili soltanto al e non a , quale cessionaria del credito in assoluta buona fede. CP_1 Parte_2
3.Si sono costituite le parti appellate, le quali, in via preliminare, hanno eccepito l'inammissibilità e la manifesta infondatezza dell'appello - ex art. 348 - bis c.p.c. - proposto dalla controparte, come riformulato dal D. Lgs. del 10 ottobre 2022, n. 149, “Riforma Cartabia”.
3.1. Quanto al primo motivo deducono che la certificazione del credito non equivale ad una ricognizione del debito ma ad una dichiarazione di scienza e non un atto negoziale.
Ribadiscono la diversa regolamentazione propria delle certificazioni rispetto alla cessione del credito in quanto mentre la certificazione opera su un piano formale e riguarda aspetti contabili, la normativa sulla cessione rileva sul piano sostanziale e regola il rapporto tra il cedente, il cessionario, ed il ceduto, al fine di consentire l'opposizione di fatti impeditivi, modificativi, ed estintivi del diritto azionato.
3 3.2. Quanto al secondo motivo ribadiscono la nullità dei titoli sottesi alle fatture, per essere frutto di una procedura di affidamento gravemente viziata realizzata in spregio delle norme vigenti in materia di contratti pubblici di appalti e forniture.
La causa è stata rimessa in decisione all'udienza del 3.3.2025 tenuta in modalità trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
DIRITTO
1.Deve in via preliminare essere dichiarato il passaggio in giudicato, per mancata proposizione dell'appello sul punto, del capo di sentenza afferente alla dichiarata competenza per territorio del Tribunale di Venezia.
1.1. In via ulteriormente preliminare deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità del gravame.
1.2. In tema di ammissibilità dell'impugnazione, si osserva come l'art. 342 c.p.c. ratione temporis in vigore, da un lato, non impone particolari formule sacramentali di impugnazione né l'obbligo di predisporre un progetto alternativo rispetto alla decisione impugnata, e dall'altro non modifica gli essenziali ed imprescindibili criteri di ammissibilità dell'impugnazione, che ovviamente dovranno continuare ad essere rispettati. In questo senso, per potersi ritenere ammissibile, l'atto di appello, oltre ad individuare i capi della decisione sottoposti a critica, deve contenere, assieme ad una parte volitiva (quella volta ad ottenere la riforma della decisione, appunto), anche una parte argomentativa, e cioè una individuabile e percepibile censura dei passaggi motivazionali della sentenza gravata (cfr. Cass. Civ. n. 9378/2024).
1.3.Ritiene il Collegio che tali requisiti siano sufficientemente individuabili dall'atto introduttivo del gravame.
2. Nel merito l'appello è infondato per i motivi che seguono.
2.1.Va osservato, invero, che il contratto di factoring, è una convenzione atipica - la cui disciplina, integrativa dell'autonomia negoziale, è contenuta negli artt. 1260 e seguenti c.c., - attuata mediante la cessione, "pro solvendo" o "pro soluto", della titolarità dei crediti di un imprenditore, derivanti dall'esercizio della sua impresa, ad un altro imprenditore ("factor"), con effetto traslativo al momento dello scambio dei consensi tra i medesimi se la cessione è globale e i crediti sono esistenti, ovvero differito al momento in cui vengano ad esistenza se i crediti sono futuri o se, per adempiere all'obbligo assunto con la convenzione, è necessario trasmettere i crediti stessi con distinti negozi di cessione, ma in ogni caso derivante dal perfezionamento della cessione stessa tra cedente (fornitore) e cessionario ("factor"), indipendentemente dalla
4 volontà e dalla conoscenza del debitore ceduto (cfr. Cass. 1510/2001; 2746/2007; 15797/2009).
Ne consegue che il debitore ceduto può opporre al factor cessionario le eccezioni concernenti l'esistenza e la validità del negozio da cui deriva il credito ceduto ed anche le eccezioni riguardanti l'esatto adempimento del negozio (ex multis: Cass. Civile sez. I, 02.12.2016, n.
24657). In ogni caso, in sintonia con il consolidato orientamento della Corte di Cassazione (ex multis: Cass. Civile sez. II, 09.01.2020, n. 194) - e come sostenuto dal Giudice di primo grado
-, qualora la fattispecie fosse riconducibile alla ricognizione del debito, essa non costituirebbe un'autonoma fonte di obbligazione, ma un'eventuale presunzione della causa debendi, su cui la legge non pone alcuna limitazione circa la possibilità di fornire la prova contraria con riguardo all'esistenza o meno del rapporto sostanziale. Dunque, è sempre possibile dimostrare che il rapporto contrattuale non sia mai sorto oppure sia invalido.
2.2.Nel caso i cui debitore sia una Pubblica Amministrazione, il creditore può richiedere la certificazione del credito, così come prevede l'articolo 9 comma 3-bis del Decreto Legge 29 novembre 2008 n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009 n. 2, a mente del quale “Su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture, appalti e prestazioni professionali, le pubbliche amministrazioni, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentire al creditore la cessione pro soluto o pro solvendo a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente. Scaduto il predetto termine, su nuova istanza del creditore, è nominato un Commissario ad acta, con oneri a carico dell'ente debitore”.
2.3.Deve pertanto convenirsi con quanto affermato dal Tribunale e da altra giurisprudenza di merito in fattispecie analoga alla presente (cfr. Trib. Palermo sentenza n. 428/2022) circa la valenza probatoria della certificazione del credito, la quale ha, dunque, la funzione di consentire la circolazione dei crediti vantati nei confronti della p.a., “ma non preclude certamente a quest'ultima, quale debitore ceduto, di sollevare, nei confronti del cessionario, le eccezioni che avrebbe potuto far valere contro il creditore cedente e relative al rapporto da cui sono scaturiti
i crediti ceduti;
questo perché la normativa sulla certificazione dei crediti e quella sulla cessione (ex art. 1260 e segg. c.c.) operano su due piani distinti: la prima ha la funzione di consentire lo smobilizzo dei crediti nei confronti della p.a., la seconda regola invece la vicenda circolatoria del credito in sé considerata, disciplinando (tra le altre cose) i rapporti tra i
5 soggetti coinvolti nella vicenda modificativa soggettiva del rapporto obbligatorio e le azioni ed eccezioni da questi esercitabili”.
2.4.Pertanto, la certificazione del credito rilasciata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze
a favore delle società e anche nel caso in cui venisse considerata CP_4 CP_5 come una ricognizione del debito da parte dell'Amministrazione, non costituirebbe un titolo valido e sufficiente per fornire di per sé solo la prova dell'esistenza del credito vantato dall'appellante, dal momento che la ricognizione del debito ex art. 1988 c.c. comporta un'inversione dell'onere della prova, rimanendo possibile per l'Amministrazione opporre fatti impeditivi, modificativi, ed estintivi del diritto di credito azionato da controparte, onere pienamente assolto nel caso di specie.
3.Anche il secondo motivo di censura è infondato.
3.1. Invero, l'Amministrazione ha contestato la pretesa creditoria vantata attraverso l'opportuna deduzione di fatti e circostanze, volte a dimostrare l'invalidità del titolo dedotto in giudizio dall'appellante a sostegno della propria azione. Nello specifico, nel merito delle richieste di pagamento di cui alle fatture, pur certificate, deve essere confermata la nullità dei relativi titoli sottesi, per essere frutto di una procedura di affidamento gravemente viziata, oltre che disposta in aperto contrasto con le norme, nazionali e sovranazionali, vigenti in materia di contratti pubblici di appalti e di forniture.
3.2. In particolare, risultano essere stati violati gli artt. 29, 31, 32 e 36 del Codice degli appalti pubblici (Dlgs. N. 50/2016) ratione temporis in vigore, in ordine al divieto di frazionamento dell'appalto, alla mancanza di determina a contrarre, del relativo impegno di pesa, del capitolato tecnico, del capitolato speciale di appalto, dello schema di contratto, tutti elementi essenziali per la corretta esecuzione della procedura di gara e dell'esecuzione del contratto, infine della nomina del responsabile unico del procedimento.
3.3.A fronte di una rilevante somma complessiva sono state disposte una pluralità di procedure di affidamento diretto entro il limite di 40.000 euro, aventi ad oggetto i medesimi tipi di forniture, e comunque accomunate dal medesimo fine quindi artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia, in violazione dell'art. 29.
3.4. In secondo luogo, mancano attestazioni relative alla verifica sul portale acquisti in rete convenzioni Consip, in violazione di quanto previsto dall'art. 1, comma 449 L. 296/2006.
Infine, manca la copertura finanziaria, ossia la copertura della spesa risultante da apposita determina a contrarre, che desse precise indicazioni della fonte di finanziamento;
nessuna
6 verifica, infine, è stata effettuata in ordine ai requisiti generali e speciali previsti dal D. Lgs.
50/2016 a circo della ditta affidataria.
3.5. In definitiva, conseguenza del frazionamento dei singoli affidamenti e della mancanza della determina a contrarre - come anche le violazioni in tema di contratti pubblici - è l'illegittimità dell'aggiudicazione e l'inefficacia dei singoli contratti, attesa la natura caducante dell'invalidità che inficia gli atti presupposti. Gli affidamenti sottosoglia compiuti senza gara e senza l'osservazione del principio di rotazione - e in violazione delle citate disposizioni in materia di contratti pubblici - di fatto hanno determinato, nel caso di specie, l'elusione delle disposizioni riguardanti gli appalti sopra le soglie del citato art. 36.
3.6. Le violazioni, sopra evidenziate, di norme di rango inderogabile e pubblicistico rendono quindi invalidi tutti i contratti stipulati ex art. 1418 c.c., con conseguente impossibilità di pretendere il pagamento dei crediti da essi derivanti.
3.7.Di conseguenza, in merito alla tutela dell'affidamento generatosi - a detta dell'appellante - nella società per effetto delle certificazioni, la Corte osserva che le disposizioni Parte_2 violate sono poste a tutela di interessi generali, sicché la loro ignoranza non permette - ad operatori economici qualificati come o le società cedenti - di invocare il concetto Parte_2 del legittimo affidamento per dare esecuzione a contratti in violazione di dette norme e che sono conseguentemente invalidi.
4.Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come in parte dispositiva secondo i parametri di cui al DM 55 /2014 e succ. mod. del relativo scaglione di riferimento, con esclusione della fase istruttoria, non tenutasi.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza del Tribunale di Venezia n. 485/2023 dell'8.3.2023;
2. condanna l'appellante al pagamento in favore delle parti appellate Parte_1 in persona del Controparte_1 CP_7 pro tempore e il CP_8 CP_9 [...]
, delle spese di lite del presente grado, liquidate in €14.239,00, oltre Controparte_10 rimborso spese generali (15%), IVA e CPA come per legge;
3. dichiara che sussistono i presupposti dell'art. 13, comma 1° quater, d.p.r. 30 maggio 2002, n.
7 115, con conseguente obbligo in capo all'appellante di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già corrisposto.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del 25.3.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Dott.ssa Silvia Franzoso Dott.ssa Rita Rigoni
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