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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pesaro, sentenza 06/05/2025, n. 288 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pesaro |
| Numero : | 288 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 962/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 962/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO Parte_1
LEONI (domicilio telematico) PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE GIUSEPPE AMBROSINI Controparte_1
(domicilio telematico)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 26-
27/2/2025.
In fatto ed in diritto A seguito di notifica di atto di citazione, la Curatela del Fall.to ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: a) preliminarmente, preso atto della liberazione degli immobili e della avvenuta consegna degli stessi, liberi da persone e cose, alla proprietaria in corso di causa, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla sola domanda finalizzata alla liberazione dell'immobile, con conseguente condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite per tale domanda in forza del principio della c.d. “soccombenza virtuale”; b) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la convenuta Controparte_1 dal mese di giugno 2020 al mese di novembre 2024 ha occupato sine titulo l'appartamento e il relativo garage siti in Fano (PU), Strada Nazionale Adriatica Sud n. 171, censiti al Catasto Urbano del medesimo Comune al Foglio 79, Part. 604, sub. 7, cat. A3, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Rendita €. 126,53 e al Foglio 79, Part. 604, sub. 11, cat. C6, Classe 1, Consistenza 28 mq, Rendita €. 108,46, di cui la Curatela del Fallimento è legittima proprietaria;
c) conseguentemente, condannare la Parte_1 medesima convenuta al versamento in favore della Curatela del Fallimento dell'indennizzo Parte_1 dovuto per l'occupazione senza titolo dell'appartamento e del relativo garage siti in Fano (PU), Strada Nazionale Adriatica Sud n. 171, dal mese di giugno 2020, o dalla diversa data ritenuta di Giustizia, sino al mese di novembre 2024, data di effettiva liberazione degli stessi, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
d) con rivalutazione monetaria, interessi legali e con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
pagina 1 di 2 ha aderito al capo della domanda avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e, con Controparte_1 riguardo al capo relativo alla liquidazione ed alla condanna al pagamento della indennità di occupazione, ha eccepito vizi dell'immobile.
In corso di causa, il giudice ha formulato proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis cpc, con riguardo al capo della domanda avente ad oggetto la liquidazione della indennità di occupazione indicata in €200,00 oltre rivalutazione ed interessi dal primo giorno del mese. Parte attrice ha aderito alla proposta mentre parte convenuta, pur opponendosi alla nomina di CTU, ha subordinato la accettazione della proposta conciliativa all'accoglimento della domanda di compensazione.
All'esito della istruttoria si ritiene congruo ribadire il criterio di liquidazione di cui alla ordinanza del
20/11/2024.
La eccezione di compensazione non può trovare spazio nel presente giudizio (conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 723 del 16/02/1978: qualora il debitore, convenuto con Azione di adempimento dal curatore del fallimento del creditore, deduca in via riconvenzionale un proprio maggior credito, al fine di ottenere, previa compensazione a norma dell'art 56 del RD 16 marzo 1942 n 267, la condanna del fallimento al pagamento della differenza, l'intera controversia viene attratta nella Competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 24 del citato decreto. Essa, infatti, a prescindere dalla circostanza che il credito fatto valere in via riconvenzionale sia stato o meno insinuato nel passivo, viene in ogni caso ad incidere sul patrimonio del fallito, secondo il peculiare regime contemplato dalla legge fallimentare. Conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21499 del 12/11/2004) ed il suo rigetto assorbe la questione della prededucibilità del credito vantato dalla convenuta.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento della somma di €200,00 oltre rivalutazione ed interessi dal Controparte_1 primo giorno del mese a decorrere dal 1/6/2020 al 1/11/2024 compreso.
Dichiara non proponibile la eccezione di compensazione.
Dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
545,00 per spese, €4.000,00 per compensi, di cui €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed
€1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario Avv. Alessandro Leoni.
Pesaro, 6 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di Pesaro
Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dott. Emanuele Mosci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 962/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'Avv. ALESSANDRO Parte_1
LEONI (domicilio telematico) PARTE ATTRICE contro rappresentata e difesa dall'Avv. MICHELE GIUSEPPE AMBROSINI Controparte_1
(domicilio telematico)
PARTE CONVENUTA
OGGETTO: Occupazione senza titolo di immobile
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte di precisazione delle conclusioni depositate in data 26-
27/2/2025.
In fatto ed in diritto A seguito di notifica di atto di citazione, la Curatela del Fall.to ha rassegnato le seguenti Parte_1 conclusioni: a) preliminarmente, preso atto della liberazione degli immobili e della avvenuta consegna degli stessi, liberi da persone e cose, alla proprietaria in corso di causa, dichiarare cessata la materia del contendere in ordine alla sola domanda finalizzata alla liberazione dell'immobile, con conseguente condanna della convenuta alla refusione delle spese di lite per tale domanda in forza del principio della c.d. “soccombenza virtuale”; b) accertare e dichiarare, in ogni caso, che la convenuta Controparte_1 dal mese di giugno 2020 al mese di novembre 2024 ha occupato sine titulo l'appartamento e il relativo garage siti in Fano (PU), Strada Nazionale Adriatica Sud n. 171, censiti al Catasto Urbano del medesimo Comune al Foglio 79, Part. 604, sub. 7, cat. A3, Classe 2, Consistenza 2,5 vani, Rendita €. 126,53 e al Foglio 79, Part. 604, sub. 11, cat. C6, Classe 1, Consistenza 28 mq, Rendita €. 108,46, di cui la Curatela del Fallimento è legittima proprietaria;
c) conseguentemente, condannare la Parte_1 medesima convenuta al versamento in favore della Curatela del Fallimento dell'indennizzo Parte_1 dovuto per l'occupazione senza titolo dell'appartamento e del relativo garage siti in Fano (PU), Strada Nazionale Adriatica Sud n. 171, dal mese di giugno 2020, o dalla diversa data ritenuta di Giustizia, sino al mese di novembre 2024, data di effettiva liberazione degli stessi, nella misura che sarà ritenuta di Giustizia;
d) con rivalutazione monetaria, interessi legali e con vittoria di spese e compensi professionali, da distrarsi a favore del sottoscritto avvocato che se ne dichiara antistatario.
pagina 1 di 2 ha aderito al capo della domanda avente ad oggetto il rilascio dell'immobile e, con Controparte_1 riguardo al capo relativo alla liquidazione ed alla condanna al pagamento della indennità di occupazione, ha eccepito vizi dell'immobile.
In corso di causa, il giudice ha formulato proposta conciliativa, ai sensi dell'art. 185 bis cpc, con riguardo al capo della domanda avente ad oggetto la liquidazione della indennità di occupazione indicata in €200,00 oltre rivalutazione ed interessi dal primo giorno del mese. Parte attrice ha aderito alla proposta mentre parte convenuta, pur opponendosi alla nomina di CTU, ha subordinato la accettazione della proposta conciliativa all'accoglimento della domanda di compensazione.
All'esito della istruttoria si ritiene congruo ribadire il criterio di liquidazione di cui alla ordinanza del
20/11/2024.
La eccezione di compensazione non può trovare spazio nel presente giudizio (conf. Cass. Sez. 1,
Sentenza n. 723 del 16/02/1978: qualora il debitore, convenuto con Azione di adempimento dal curatore del fallimento del creditore, deduca in via riconvenzionale un proprio maggior credito, al fine di ottenere, previa compensazione a norma dell'art 56 del RD 16 marzo 1942 n 267, la condanna del fallimento al pagamento della differenza, l'intera controversia viene attratta nella Competenza del tribunale fallimentare, ai sensi dell'art 24 del citato decreto. Essa, infatti, a prescindere dalla circostanza che il credito fatto valere in via riconvenzionale sia stato o meno insinuato nel passivo, viene in ogni caso ad incidere sul patrimonio del fallito, secondo il peculiare regime contemplato dalla legge fallimentare. Conf. Cass. Sez. U, Sentenza n. 21499 del 12/11/2004) ed il suo rigetto assorbe la questione della prededucibilità del credito vantato dalla convenuta.
La condanna alle spese segue la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
Condanna al pagamento della somma di €200,00 oltre rivalutazione ed interessi dal Controparte_1 primo giorno del mese a decorrere dal 1/6/2020 al 1/11/2024 compreso.
Dichiara non proponibile la eccezione di compensazione.
Dichiara, per il resto, cessata la materia del contendere.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €
545,00 per spese, €4.000,00 per compensi, di cui €1.000,00 per la fase di studio della controversia,
€1.000,00 per la fase introduttiva del giudizio, €1.000,00 per la fase istruttoria e di trattazione ed
€1.000,00 per la fase decisionale, oltre rimborso forfettario (15%) ed accessori di legge da distrarsi a favore del procuratore antistatario Avv. Alessandro Leoni.
Pesaro, 6 maggio 2025
Il Giudice
Emanuele Mosci
pagina 2 di 2