Articolo 6 della Legge 28 marzo 1968, n. 422
Articolo 5Articolo 7
Versione
4 maggio 1968
Art. 6. (Opere di urbanizzazione
Rimborso allo Stato della spesa)

I comuni, nei quali vengono realizzate a cura degli enti costruttori di abitazioni popolari ed economiche le opere di urbanizzazione di cui all'articolo precedente, debbono rimborsare allo Stato la spesa sostenuta dall'ente quale risulta dal certificato di collaudo dei lavori eseguiti.
Il recupero di detta spesa sara' effettuato in 30 rate annuali costanti senza interessi decorrenti dal terzo anno successivo a quello in cui e' stato redatto il verbale di collaudo.
Entrata in vigore il 4 maggio 1968