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Sentenza 28 maggio 2024
Sentenza 28 maggio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 28/05/2024, n. 9188 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9188 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2024 |
Testo completo
Verbale della udienza del 28 maggio 2024
Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2024, alle ore 14,30 è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc
Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 26558 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 26558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del
28 maggio sulle conclusioni precisate come in att al termine della stessa e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovan Battista Tiepolo n. 4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Lo Cane del Foro di Vibo Valentia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazioni in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E
Controparte_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex articolo 615 regolarmente depositato la società
aveva impugnato la cartella di pagamento 09720220030043807001 Parte_1
notificata a mezzo pec in data6 aprile 2022 con la quale era stato richiesto il pagamento della sanzione V70/15183196 elevata dal Dipartimento della Polizia Stradale in
Civitavecchia in data 8 novembre 2017.
A sostegno della opposizione aveva dedotto che la sanzione amministrativa irrogata con il verbale di accertamento era stata notificata al proprietario, condebitore in solido, malgrado la stessa fosse già stata pagata dal conducente del veicolo, ha introdotto la opposizione per far valere la sopravvenuta estinzione della sanzione.
Infatti il 7 novembre 2017 era stata esibita la documentazione richiesta ed il giorno successivo, l'8 novembre 2017 era stato eseguito il pagamento dovuto.
Ha chiesto la provvisoria sospensione della efficacia esecutiva della cartella notifica.
L'atto di citazione era stato notificato al Sezione di Polizia Stradale Controparte_1
presso la Avvocatura Generale dello Stato.
Non si era costituito il , Sezione Polizia della Strada di Civitavecchia Controparte_1
venendo dichiarato contumace.
Il giudice di pace con sentenza 72/2023 ha accolto la domanda sul presupposto che era stata provato l'avvenuto pagamento entro i cinque giorni, in misura ridotta, della sanzione irrogata compensando tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo Parte_2
la erroneità della decisione in relazione alla compensazione delle spese , non avendo il
RGAC 26558 ANNO 2023 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
giudice fornito una qualsivoglia motivazione in relazione alla regolazione delle spese secondo un criterio diverso dalla soccombenza e senza modificare le ragioni di tale scelta-
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la parte ha precisato le conclusioni alla udienza del 28
maggio 2024 e la causa e stata tecisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare come il presente giudizio sia stato introdotto come opposizione alla esecuzione per far valere la sopravvenuta estinzione del credito per essere stato lo stesso oggetto di pagamento.
Nel corso del giudizio di primo grado risulta aver provato l'opponente l'avvenuto tempestivo pagamento della sanzione amministrativa determinandola estinzione del credito.
Di conseguenza la notifica della cartella di pagamento è avvenuta a causa della errata emissione del ruolo esecutivo per u credito che era già stato oggetto di pagamento.
Il giudice di primo grado ha accolto la opposizione su questo aspetto, dichiarando la inefficacia della cartella di pagamento.
Tuttavia, una volta accertato che il credito non più era esistente già al momento della emissione del ruolo, non appaiono sussistere elementi atti a giustificare la regolazione delle spese di giudizio mediante compensazione non secondo la soccombenza.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n.76/2023 deve essere condannato il al pagamento Controparte_1
delle spese dei due gradi di giudizio.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 76/2023 del Giudice di pace di Roma
RGAC 26558 ANNO 2023 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Condanna il a rimborsare alla società le spese Controparte_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 691,50, di cui euro 500 per onorari delle fasi processuali, euro 91,50 per spese di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Condanna il a rimborsare alla società le spese Controparte_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 343,00, di cui euro 300 per onorari delle fasi processuali, euro 43,00 per spese di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso, in Roma, il giorno 28 maggio 2024 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 26558 ANNO 2023 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale
Il giorno 28 del mese di maggio dell'anno 2024, alle ore 14,30 è data lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc
Il Giudice
Roberto Parziale
RGAC 26558 ANNO 2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA - SEZIONE DODICESIMA CIVILE
Il giudice dott. PARZIALE Roberto
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 26558 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, decisa all'udienza di discussione ex articolo 437 cpc del
28 maggio sulle conclusioni precisate come in att al termine della stessa e vertente
TRA
(p. IVA ), in persona del legale rappresentante pro Parte_1 P.IVA_1
tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via Giovan Battista Tiepolo n. 4 presso lo studio dell'avv. Pasquale Lo Cane del Foro di Vibo Valentia, che la rappresenta e difende giusta procura alle liti su foglio allegato all'atto di citazioni in appello depositato telematicamente.
APPELLANTE
E
Controparte_1 TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
APPELLATO CONTUMACE
Oggetto: opposizione in materia di circolazione stradale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione ex articolo 615 regolarmente depositato la società
aveva impugnato la cartella di pagamento 09720220030043807001 Parte_1
notificata a mezzo pec in data6 aprile 2022 con la quale era stato richiesto il pagamento della sanzione V70/15183196 elevata dal Dipartimento della Polizia Stradale in
Civitavecchia in data 8 novembre 2017.
A sostegno della opposizione aveva dedotto che la sanzione amministrativa irrogata con il verbale di accertamento era stata notificata al proprietario, condebitore in solido, malgrado la stessa fosse già stata pagata dal conducente del veicolo, ha introdotto la opposizione per far valere la sopravvenuta estinzione della sanzione.
Infatti il 7 novembre 2017 era stata esibita la documentazione richiesta ed il giorno successivo, l'8 novembre 2017 era stato eseguito il pagamento dovuto.
Ha chiesto la provvisoria sospensione della efficacia esecutiva della cartella notifica.
L'atto di citazione era stato notificato al Sezione di Polizia Stradale Controparte_1
presso la Avvocatura Generale dello Stato.
Non si era costituito il , Sezione Polizia della Strada di Civitavecchia Controparte_1
venendo dichiarato contumace.
Il giudice di pace con sentenza 72/2023 ha accolto la domanda sul presupposto che era stata provato l'avvenuto pagamento entro i cinque giorni, in misura ridotta, della sanzione irrogata compensando tra le parti le spese del giudizio.
Avverso detta sentenza ha proposto appello la società deducendo Parte_2
la erroneità della decisione in relazione alla compensazione delle spese , non avendo il
RGAC 26558 ANNO 2023 Pag. 2 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
giudice fornito una qualsivoglia motivazione in relazione alla regolazione delle spese secondo un criterio diverso dalla soccombenza e senza modificare le ragioni di tale scelta-
Non si è costituito il venendo dichiarato contumace. Controparte_1
Acquisito il fascicolo di primo grado, la parte ha precisato le conclusioni alla udienza del 28
maggio 2024 e la causa e stata tecisa.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente occorre osservare come il presente giudizio sia stato introdotto come opposizione alla esecuzione per far valere la sopravvenuta estinzione del credito per essere stato lo stesso oggetto di pagamento.
Nel corso del giudizio di primo grado risulta aver provato l'opponente l'avvenuto tempestivo pagamento della sanzione amministrativa determinandola estinzione del credito.
Di conseguenza la notifica della cartella di pagamento è avvenuta a causa della errata emissione del ruolo esecutivo per u credito che era già stato oggetto di pagamento.
Il giudice di primo grado ha accolto la opposizione su questo aspetto, dichiarando la inefficacia della cartella di pagamento.
Tuttavia, una volta accertato che il credito non più era esistente già al momento della emissione del ruolo, non appaiono sussistere elementi atti a giustificare la regolazione delle spese di giudizio mediante compensazione non secondo la soccombenza.
Deve, pertanto, essere accolto l'appello ed in parziale riforma della sentenza del Giudice di pace di Roma n.76/2023 deve essere condannato il al pagamento Controparte_1
delle spese dei due gradi di giudizio.
P Q M
Il Tribunale di Roma, in grado di appello, definitivamente pronunziando accoglie l'appello e,
per l'effetto, in parziale riforma della sentenza n. 76/2023 del Giudice di pace di Roma
RGAC 26558 ANNO 2023 Pag. 3 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI ROMA XII SEZIONE CIVILE
Condanna il a rimborsare alla società le spese Controparte_1 Parte_1
del presente grado di giudizio, spese che liquida in euro 691,50, di cui euro 500 per onorari delle fasi processuali, euro 91,50 per spese di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Condanna il a rimborsare alla società le spese Controparte_1 Parte_1
del primo grado di giudizio, spese che liquida in euro 343,00, di cui euro 300 per onorari delle fasi processuali, euro 43,00 per spese di giudizio, oltre accessori come per legge e maggiorazione forfettaria delle spese nella misura del 15%, somma distratta in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;
Così deciso, in Roma, il giorno 28 maggio 2024 mediante lettura in udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della decisione ai sensi dell'articolo 437 cpc.
Il Giudice
(Roberto Parziale)
RGAC 26558 ANNO 2023 Pag. 4 di 4 G.U. Roberto Parziale
Roberto Parziale