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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 19/06/2025, n. 2170 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 2170 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9593/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Massa presso lo studio dell' avv. A. Lucchesi, che lo Parte_1 rappresenta e difende come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Verona presso lo studio dell'avv. M. Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958); Persona_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: preliminarmente verificare l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art 5 Dlgs 28/2010 ed, in caso negativo, dichiarare la domanda avanzata dalla AN opposta improcedibile. In via principale nel merito 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiaralo nullo e/o inefficace. 2) Condannare parte convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di € 3.592,09 ovvero della diversa somma ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata nel merito 3) Ordinare alla AN la rideterminazione del saldo del finanziamento n. 020040034197915 mediante la sostituzione della clausola pattuitiva degli interessi ultralegali con quella prevista dal comma 5, dell'art 125 bis TUB. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Parte opposta: rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...]
della somma di € 76.336,08 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore Parte_2 che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi
1 interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1933/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 16/5/2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 76.336,08, a titolo di residua esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 020040034197915, originariamente stipulato con ND s.p.a. e poi ceduto ad . Controparte_1
Proponeva i seguenti motivi di opposizione: 1) assenza di prova della traditio delle somme finanziate, risultando soltanto sul proprio c/c un accredito della somma di € 15.282,51 da parte di ND AN spa. Con la conseguenza per cui, avendo il versato in relazione al Pt_1 predetto finanziamento la maggior somma di € 18.874,60, egli sarebbe risultato in realtà essere creditore della società convenuta opposta della somma di € 3.592,09; 2) indeterminatezza del tasso di interesse quale conseguenza della mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato al finanziamento, essendosi in presenza di un finanziamento con sistema di ammortamento cd. “alla francese”, con conseguente nullità della clausola relativa al tasso di interesse e, in forza del meccanismo di eterointegrazione previsto dall'art. 125 bis TUB, sostituzione del tasso ultralegale pattuito con il cd “Tasso BOT”; 3) improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 5, comma 1 bis Dlgs 4 marzo 2010 n. 28.
Si è costituita rilevando di aver dato piena prova del proprio credito e che il Controparte_1 prestito in oggetto era stato utilizzato per saldare un precedente finanziamento del per cui Pt_1
l'erogazione sul conto corrente era stata ovviamente inferiore visto che la restante parte era stata versata per estinguere il precedente rapporto. Evidenziava, inoltre, come il tasso di interesse fosse stato indicato in modo specifico in contratto, e la non obbligatorietà della mediazione nel caso di specie, chiedendo in ogni caso l'assegnazione di un termine per introdurla, ove ritenuto necessario.
Sulla scorta di un'istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 6.3.25 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*******
Deve innanzitutto darsi atto che è pacifica tra le parti, in quanto mai contestata dal l'attuale Pt_1 titolarità del credito in discussione in capo a a seguito della cessione Controparte_1 indicata nel ricorso monitorio.
Va quindi affrontata, in ordine logico, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, obbligatoria nel caso di specie trattandosi pur sempre di un contratto bancario. L'eccezione risulta tra l'altro proposta in modo generico ed esplorativo (per il caso in cui non fosse stato esperita la mediazione), ma è comunque infondata. Non era infatti necessario esperire la mediazione prima della proposizione del ricorso monitorio, essendo la conseguenza del mancato previo esperimento (soltanto) quella che il giudice è tenuto ad assegnare alle parti un termine per l'instaurazione del relativo procedimento. Ciò che è, appunto, avvenuto nel caso di
2 specie a seguito dei provvedimenti relativi alla provvisoria esecuzione, e la condizione di procedibilità è stata poi assolta dalla opposta (v. all. F, verbale di mediazione negativo).
Ciò premesso, nel merito la parte opponente lamenta innanzitutto che non vi sarebbe la prova dell'avvenuta consegna al mutuatario della somma di € 78.000,00, oggetto del contratto di finanziamento.
La difesa è in effetti contraddittoria, oltre che infondata. Il ammette infatti che sarebbe stata Pt_1 consegnata la minor somma di € 15.282,51, ma non spiega poi per quale motivo avrebbe allora provveduto alla restituzione della maggior somma di € 18.874,60, salvo limitarsi a richiedere la restituzione della differenza pagata in eccesso, in quanto ritenuta indebita.
La parte medesima, poi, dà atto che con il finanziamento n. 020040034197915 le parti avrebbero inteso estinguere una pregressa obbligazione ma afferma che la banca non avrebbe, però, fornito la prova dell'importo, sia originario che residuo, del finanziamento estinto. Tale difesa è tuttavia generica, e dunque non conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte contrattuale: già dal contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria infatti, regolarmente sottoscritto con modalità digitali dal emergeva infatti come la richiesta di prestito avesse la Pt_1 finalità di “rifinanziamento con progetto” (operazione la cui liceità è stata, di recente, ribadita da Cass. n. 23149 del 2022). Di tale circostanza era dunque necessariamente a conoscenza l'opponente il quale, essendone parte, non poteva infatti non essere a conoscenza dei pregressi rapporti di finanziamento esistenti tra le parti, e non avrebbe potuto dunque limitarsi genericamente ad evidenziare che l'onere della prova fosse incombente sulla controparte. Tanto più che tale estrema CP genericità della difesa è rimasta anche a seguito della produzione da parte di , a seguito della costituzione nel presente giudizio, della domanda di finanziamento (doc. 5, mai contestato dall'opponente), nel quale si legge: “chiedo espressamente a ND AN che l'importo di € 78.000,00, da me richiesto in data 13.7.17, venga erogato a mio diretto favore trattenendo ND AN la somma utile per la totale estinzione del/dei seguente/i contratto/i di finanziamento/i, a me intestato/i: n. 20040034197914”. Era stato dunque proprio l'opponente a chiedere che ND trattenesse la somma destinata ad estinguere il precedente finanziamento, del quale è indicato il numero specifico, per cui egli non avrebbe potuto limitarsi alla generica difesa posta in essere ma avrebbe dovuto quanto meno indicare la residua minor somma dovuta in relazione al finanziamento da estinguere, tale in ipotesi da dimostrare quanto affermato e cioè che sarebbe mancata in parte la traditio delle somme mutuate, avendo in ipotesi ND accreditato una somma inferiore rispetto a quella spettante a seguito dell'estinzione del precedente finanziamento.
È del tutto irreale, del resto, che il abbia continuato a pagare le rate del finanziamento, anche Pt_1 oltre le somme effettivamente a lui accreditate, senza mai nulla lamentare sul punto fino al momento della proposizione della presente opposizione.
L'opponente ha inoltre posto una questione relativa alla indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse, con conseguente ritenuta nullità della relativa clausola sulla base del fatto che, trattandosi di cd. ammortamento alla francese, sarebbe stata omessa l'indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori. La questione è stata tuttavia risolta dalle SU della Suprema Corte con la sentenza n. 15130 del 29-5-2024 laddove si è precisato,
3 proprio con riferimento ai mutui a tasso fisso come nel caso di specie, che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuale e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Pertanto, il tasso di interesse risulta quanto meno determinabile, sulla base di mere operazioni matematiche (v. Cass. 12889 del 2021, in tema di leasing ma il principio è identico, che ha precisato come ciò che rileva è che il tasso di interesse effettivo - e dunque il costo complessivo dell'operazione - sia comunque determinabile per relationem, anche mediante ricorso a calcoli matematici sulla base dei dati oggettivamente desumibili dal contratto).
Trattandosi di contratto di finanziamento concluso con un consumatore (come si evince dall'intestazione del contratto laddove si legge “credito ai consumatori”), vi è infine da rilevare che a seguito di un esame del testo contrattuale – trattasi peraltro nel caso di specie di un contratto che ha una struttura molto semplice - non emerge l'esistenza di clausole abusive ai danni del consumatore, che possano avere un concreto rilievo con riferimento al caso di specie;
né, d'altra parte, la stessa parte opponente ne ha mai evidenziato l'esistenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 9.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, il 19.6.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Firenze III sezione civile in composizione monocratica, in persona del dott. Enrico D'Alfonso, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 9593/2022 R.G.A.C., avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, vertente
TRA
, elettivamente domiciliato in Massa presso lo studio dell' avv. A. Lucchesi, che lo Parte_1 rappresenta e difende come da mandato in atti;
OPPONENTE
E
, in persona del legale rappresentante p.t., elettivamente domiciliata in Controparte_1
Verona presso lo studio dell'avv. M. Rossi, che la rappresenta e difende in virtù di procura generale alle liti rilasciata dal notaio di Venezia-Mestre (rep. 44583; racc. 16958); Persona_1
OPPOSTO
CONCLUSIONI
Parte opponente: preliminarmente verificare l'esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione previsto dall'art 5 Dlgs 28/2010 ed, in caso negativo, dichiarare la domanda avanzata dalla AN opposta improcedibile. In via principale nel merito 1) revocare il decreto ingiuntivo opposto, ovvero dichiaralo nullo e/o inefficace. 2) Condannare parte convenuta al pagamento a favore dell'attore della somma di € 3.592,09 ovvero della diversa somma ritenuta equa e di giustizia. In via subordinata nel merito 3) Ordinare alla AN la rideterminazione del saldo del finanziamento n. 020040034197915 mediante la sostituzione della clausola pattuitiva degli interessi ultralegali con quella prevista dal comma 5, dell'art 125 bis TUB. In ogni caso con vittoria di compensi e spese di giudizio.
Parte opposta: rigettare ogni domanda della parte opponente, confermare il decreto ingiuntivo opposto e, in ogni caso, accertare che è creditrice nei confronti di Controparte_1 [...]
della somma di € 76.336,08 (ovvero quella diversa somma maggiore o minore Parte_2 che dovesse risultare dovuta e da determinarsi, se del caso, in via equitativa), oltre ai successivi
1 interessi di mora al tasso indicato nel ricorso per DI (comunque entro i limiti di cui alla legge 108/1996), con condanna al pagamento;
3. Con vittoria di spese e compensi professionali.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato ha proposto tempestiva opposizione Parte_1 avverso il decreto ingiuntivo n. 1933/2022, emesso dal Tribunale di Firenze in data 16/5/2022, con il quale gli era stato ingiunto il pagamento della somma di € 76.336,08, a titolo di residua esposizione debitoria del contratto di finanziamento n. 020040034197915, originariamente stipulato con ND s.p.a. e poi ceduto ad . Controparte_1
Proponeva i seguenti motivi di opposizione: 1) assenza di prova della traditio delle somme finanziate, risultando soltanto sul proprio c/c un accredito della somma di € 15.282,51 da parte di ND AN spa. Con la conseguenza per cui, avendo il versato in relazione al Pt_1 predetto finanziamento la maggior somma di € 18.874,60, egli sarebbe risultato in realtà essere creditore della società convenuta opposta della somma di € 3.592,09; 2) indeterminatezza del tasso di interesse quale conseguenza della mancata indicazione del regime di capitalizzazione applicato al finanziamento, essendosi in presenza di un finanziamento con sistema di ammortamento cd. “alla francese”, con conseguente nullità della clausola relativa al tasso di interesse e, in forza del meccanismo di eterointegrazione previsto dall'art. 125 bis TUB, sostituzione del tasso ultralegale pattuito con il cd “Tasso BOT”; 3) improcedibilità della domanda in caso di mancato esperimento del tentativo di conciliazione ai sensi dell'art 5, comma 1 bis Dlgs 4 marzo 2010 n. 28.
Si è costituita rilevando di aver dato piena prova del proprio credito e che il Controparte_1 prestito in oggetto era stato utilizzato per saldare un precedente finanziamento del per cui Pt_1
l'erogazione sul conto corrente era stata ovviamente inferiore visto che la restante parte era stata versata per estinguere il precedente rapporto. Evidenziava, inoltre, come il tasso di interesse fosse stato indicato in modo specifico in contratto, e la non obbligatorietà della mediazione nel caso di specie, chiedendo in ogni caso l'assegnazione di un termine per introdurla, ove ritenuto necessario.
Sulla scorta di un'istruttoria documentale, precisate le conclusioni all'udienza del 6.3.25 la causa veniva trattenuta in decisione con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
*******
Deve innanzitutto darsi atto che è pacifica tra le parti, in quanto mai contestata dal l'attuale Pt_1 titolarità del credito in discussione in capo a a seguito della cessione Controparte_1 indicata nel ricorso monitorio.
Va quindi affrontata, in ordine logico, l'eccezione di improcedibilità della domanda per mancato esperimento della mediazione, obbligatoria nel caso di specie trattandosi pur sempre di un contratto bancario. L'eccezione risulta tra l'altro proposta in modo generico ed esplorativo (per il caso in cui non fosse stato esperita la mediazione), ma è comunque infondata. Non era infatti necessario esperire la mediazione prima della proposizione del ricorso monitorio, essendo la conseguenza del mancato previo esperimento (soltanto) quella che il giudice è tenuto ad assegnare alle parti un termine per l'instaurazione del relativo procedimento. Ciò che è, appunto, avvenuto nel caso di
2 specie a seguito dei provvedimenti relativi alla provvisoria esecuzione, e la condizione di procedibilità è stata poi assolta dalla opposta (v. all. F, verbale di mediazione negativo).
Ciò premesso, nel merito la parte opponente lamenta innanzitutto che non vi sarebbe la prova dell'avvenuta consegna al mutuatario della somma di € 78.000,00, oggetto del contratto di finanziamento.
La difesa è in effetti contraddittoria, oltre che infondata. Il ammette infatti che sarebbe stata Pt_1 consegnata la minor somma di € 15.282,51, ma non spiega poi per quale motivo avrebbe allora provveduto alla restituzione della maggior somma di € 18.874,60, salvo limitarsi a richiedere la restituzione della differenza pagata in eccesso, in quanto ritenuta indebita.
La parte medesima, poi, dà atto che con il finanziamento n. 020040034197915 le parti avrebbero inteso estinguere una pregressa obbligazione ma afferma che la banca non avrebbe, però, fornito la prova dell'importo, sia originario che residuo, del finanziamento estinto. Tale difesa è tuttavia generica, e dunque non conforme a buona fede e correttezza nei confronti della controparte contrattuale: già dal contratto di finanziamento prodotto in sede monitoria infatti, regolarmente sottoscritto con modalità digitali dal emergeva infatti come la richiesta di prestito avesse la Pt_1 finalità di “rifinanziamento con progetto” (operazione la cui liceità è stata, di recente, ribadita da Cass. n. 23149 del 2022). Di tale circostanza era dunque necessariamente a conoscenza l'opponente il quale, essendone parte, non poteva infatti non essere a conoscenza dei pregressi rapporti di finanziamento esistenti tra le parti, e non avrebbe potuto dunque limitarsi genericamente ad evidenziare che l'onere della prova fosse incombente sulla controparte. Tanto più che tale estrema CP genericità della difesa è rimasta anche a seguito della produzione da parte di , a seguito della costituzione nel presente giudizio, della domanda di finanziamento (doc. 5, mai contestato dall'opponente), nel quale si legge: “chiedo espressamente a ND AN che l'importo di € 78.000,00, da me richiesto in data 13.7.17, venga erogato a mio diretto favore trattenendo ND AN la somma utile per la totale estinzione del/dei seguente/i contratto/i di finanziamento/i, a me intestato/i: n. 20040034197914”. Era stato dunque proprio l'opponente a chiedere che ND trattenesse la somma destinata ad estinguere il precedente finanziamento, del quale è indicato il numero specifico, per cui egli non avrebbe potuto limitarsi alla generica difesa posta in essere ma avrebbe dovuto quanto meno indicare la residua minor somma dovuta in relazione al finanziamento da estinguere, tale in ipotesi da dimostrare quanto affermato e cioè che sarebbe mancata in parte la traditio delle somme mutuate, avendo in ipotesi ND accreditato una somma inferiore rispetto a quella spettante a seguito dell'estinzione del precedente finanziamento.
È del tutto irreale, del resto, che il abbia continuato a pagare le rate del finanziamento, anche Pt_1 oltre le somme effettivamente a lui accreditate, senza mai nulla lamentare sul punto fino al momento della proposizione della presente opposizione.
L'opponente ha inoltre posto una questione relativa alla indeterminatezza o indeterminabilità del tasso di interesse, con conseguente ritenuta nullità della relativa clausola sulla base del fatto che, trattandosi di cd. ammortamento alla francese, sarebbe stata omessa l'indicazione nel contratto del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori. La questione è stata tuttavia risolta dalle SU della Suprema Corte con la sentenza n. 15130 del 29-5-2024 laddove si è precisato,
3 proprio con riferimento ai mutui a tasso fisso come nel caso di specie, che non è causa di nullità parziale del contratto la mancata indicazione delle modalità di ammortamento e del regime di capitalizzazione “composto” degli interessi debitori, per indeterminatezza o indeterminabilità dell'oggetto del contratto, né per violazione della normativa in tema di trasparenza delle condizioni contrattuale e dei rapporti tra gli istituti di credito e i clienti.
Pertanto, il tasso di interesse risulta quanto meno determinabile, sulla base di mere operazioni matematiche (v. Cass. 12889 del 2021, in tema di leasing ma il principio è identico, che ha precisato come ciò che rileva è che il tasso di interesse effettivo - e dunque il costo complessivo dell'operazione - sia comunque determinabile per relationem, anche mediante ricorso a calcoli matematici sulla base dei dati oggettivamente desumibili dal contratto).
Trattandosi di contratto di finanziamento concluso con un consumatore (come si evince dall'intestazione del contratto laddove si legge “credito ai consumatori”), vi è infine da rilevare che a seguito di un esame del testo contrattuale – trattasi peraltro nel caso di specie di un contratto che ha una struttura molto semplice - non emerge l'esistenza di clausole abusive ai danni del consumatore, che possano avere un concreto rilievo con riferimento al caso di specie;
né, d'altra parte, la stessa parte opponente ne ha mai evidenziato l'esistenza.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenendo conto dell'assenza di una fase propriamente istruttoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- Condanna l'opponente al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in euro 9.000,00, oltre RSG, IVA e CPA come per legge.
Firenze, il 19.6.25
Il giudice dott. Enrico D'Alfonso
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