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Sentenza 29 settembre 2025
Sentenza 29 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 29/09/2025, n. 1592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1592 |
| Data del deposito : | 29 settembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 28702/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28702/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sciacca Baldassare, in virtù di procura speciale in Parte_1 atti e
, con il patrocinio dell'avv. De Lauso Benedetto, in virtù di procura Parte_2 speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in TORINO il 12/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 522 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.04.2000 e il 26.03.2005. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 08.01.2013, pubblicata il 08.02.2013.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, in ragione della raggiunta maturità ma non della indipendenza economica dei figli e che il Sig. corrisponda alla Persona_1 Persona_2 Parte_1 Sig.ra mensilmente la somma globale di € 400,00 (euro 400,00), a titolo Parte_2 di concorso spese per il mantenimento di entrambi i figli maggiorenni e Persona_1
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di Persona_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico intestato alla Sig.ra Parte_2
entro il giorno cinque di ogni mese.
[...]
DISPONE che il Sig. inoltre, alla Sig.ra Parte_3 Parte_2
il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sanitario, concordate e
[...] documentate, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al Protocollo in punto spese del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
DISPONE che il Sig. rimanga obbligato a corrispondere il sopraccitato Parte_1 contributo al mantenimento fintanto che i figli non saranno economicamente indipendenti.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che gli obblighi patrimoniali a carico del Sig Parte_1 verso entrambi i figli potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente dott. Serafina Aceto Giudice dott. Daniela Culotta Giudice Rel./Est ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 28702/2024 promossa da:
, con il patrocinio dell'avv. Sciacca Baldassare, in virtù di procura speciale in Parte_1 atti e
, con il patrocinio dell'avv. De Lauso Benedetto, in virtù di procura Parte_2 speciale in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Parte_1 Parte_2 civile in TORINO il 12/09/1998.
L'atto di matrimonio veniva iscritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 522 parte I del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1998).
Dal matrimonio sono nati i figli: il 23.04.2000 e il 26.03.2005. Persona_1 Persona_2
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 08.01.2013, pubblicata il 08.02.2013.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 05/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare lo scioglimento del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di scioglimento del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza di separazione passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si è protratto ininterrottamente per i termini di legge.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico tra le parti e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite, attesa la proposizione di domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA lo scioglimento del matrimonio contratto dai signori e Parte_1
, i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono precisati Parte_2 in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE, in ragione della raggiunta maturità ma non della indipendenza economica dei figli e che il Sig. corrisponda alla Persona_1 Persona_2 Parte_1 Sig.ra mensilmente la somma globale di € 400,00 (euro 400,00), a titolo Parte_2 di concorso spese per il mantenimento di entrambi i figli maggiorenni e Persona_1
Il suddetto importo verrà rivalutato di anno in anno, a far data dalla sentenza di Persona_2 cessazione degli effetti civili del matrimonio, secondo la variazione degli indici ISTAT e dovrà essere corrisposto attraverso versamento mediante bonifico intestato alla Sig.ra Parte_2
entro il giorno cinque di ogni mese.
[...]
DISPONE che il Sig. inoltre, alla Sig.ra Parte_3 Parte_2
il 50% delle spese mediche straordinarie non coperte dal servizio sanitario, concordate e
[...] documentate, facendo riferimento, in caso di disaccordo, al Protocollo in punto spese del Tribunale di Torino del 15.03.2016.
DISPONE che il Sig. rimanga obbligato a corrispondere il sopraccitato Parte_1 contributo al mantenimento fintanto che i figli non saranno economicamente indipendenti.
pagina 2 di 3 DÀ ATTO che le parti concordano che gli obblighi patrimoniali a carico del Sig Parte_1 verso entrambi i figli potranno essere modificati e/o estinti, ove e quando, a prescindere dall'età, i figli stessi raggiungano un'autonoma indipendenza economica, e/o nel caso di mutamento delle condizioni economiche del Sig. stesso. Parte_1
NULLA sulle spese di lite.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 26/09/2025
Il Giudice Rel./Est Il Presidente
Dott.ssa Daniela Culotta Dott. Alberto Tetamo
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
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