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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Varese, sentenza 24/11/2025, n. 645 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Varese |
| Numero : | 645 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1338/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1338/2025, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paolo Mamolo
e
1) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paolo Mamolo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA), in data 24 aprile 1993
(anno 1993 atto n. 60 parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente pagina1 di 3 , nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_2 autosufficiente
, nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_3 autosufficiente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151 I comma Cod.Civ. a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma Cod.Proc.Civ., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
• Ordinare al Comune di Varese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) La casa familiare sita a Caronno Varesino rimane assegnata alla Sig.ra Parte_1
[...]
2) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie femmine Parte_2 non autosufficienti economicamente la somma di €. 540,00 per ciascuna di esse, somma che sarà versata – indipendentemente dalla maggiore età delle figlie - direttamente alla
Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2026.
3) Il Sig. terrà a proprio carico il 75% delle spese extra assegno relative ai Parte_2 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017.
4) A titolo di contributo al mantenimento il Sig. verserà la somma di Parte_2
€.1.080,00 alla Sig.ra solo al momento in cui le figlie maggiorenni Parte_1
e saranno divenute autosufficienti. Persona_1 Persona_2
pagina2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24/04/1993, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1993, atto n. 60, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
pagina3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VARESE SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Elena FUMAGALLI PRESIDENTE rel.
Dott. Fabio RIVELLINI GIUDICE
Dott.ssa Arianna CARIMATI GIUDICE ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa R.G. n. 1338/2025, promossa con ricorso depositato il 03/04/2025 da:
Parte_1
nata a [...] il [...] cittadina italiana Cod. Fisc. C.F._1
residente in [...] con l'Avv. Paolo Mamolo
e
1) Parte_2
nato a [...] il [...] cittadino italiano Cod. Fisc. C.F._2
residente in [...] con l'Avv. Paolo Mamolo
i quali hanno contratto matrimonio con rito concordatario in Varese (VA), in data 24 aprile 1993
(anno 1993 atto n. 60 parte II Serie A) con i seguenti figli maggiorenni:
, nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_1 autosufficiente pagina1 di 3 , nata a [...] il [...], maggiorenne non economicamente Persona_2 autosufficiente
, nato a [...] il [...], maggiorenne ed economicamente Persona_3 autosufficiente.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I coniugi sopra indicati, con ricorso depositato in data 03/04/2025, richiedevano pronuncia di separazione personale e contestuale domanda di cessazione effetti civili del matrimonio.
Con riferimento alla domanda di separazione, chiedevano la pronuncia della stessa alle seguenti condizioni:
Dichiarare la separazione personale dei coniugi ed ai sensi Parte_1 Parte_2 dell'art. 151 I comma Cod.Civ. a far tempo dalla data della comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'art. 127 ter V comma Cod.Proc.Civ., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito delle note scritte.
• Ordinare al Comune di Varese di annotare l'emananda sentenza a margine dell'atto di matrimonio.
OMOLOGARE
le seguenti condizioni della separazione
1) La casa familiare sita a Caronno Varesino rimane assegnata alla Sig.ra Parte_1
[...]
2) Il Sig. verserà a titolo di contributo al mantenimento delle figlie femmine Parte_2 non autosufficienti economicamente la somma di €. 540,00 per ciascuna di esse, somma che sarà versata – indipendentemente dalla maggiore età delle figlie - direttamente alla
Sig.ra anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Parte_1 mese di giugno 2025, e sarà annualmente rivalutata in base agli indici Istat, costo vita, tenendo come base il numero indice relativo al giugno 2026.
3) Il Sig. terrà a proprio carico il 75% delle spese extra assegno relative ai Parte_2 figli secondo le “Linee Guida spese extra assegno” approvate dalla Corte d'appello di
Milano in data 14 novembre 2017.
4) A titolo di contributo al mantenimento il Sig. verserà la somma di Parte_2
€.1.080,00 alla Sig.ra solo al momento in cui le figlie maggiorenni Parte_1
e saranno divenute autosufficienti. Persona_1 Persona_2
pagina2 di 3 Disposta la trattazione della causa ex art. 127 ter c.p.c., venivano depositate note scritte contenenti quanto indicato nel decreto di fissazione e veniva data comunicazione al Pubblico Ministero ex artt. 70, 71 e 473bis.51 comma 3 c.p.c.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di omologa della separazione personale;
infatti, la domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti i rapporti personali ed economici.
Il Tribunale stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La causa deve essere rimessa in istruttoria come da separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio sulla domanda di divorzio.
Spese di lite al definitivo.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale di Varese, Sezione I civile, in composizione collegiale, non definendo il giudizio:
OMOLOGA per ogni effetto di legge la separazione personale, in relazione al matrimonio contratto dai coniugi in data 24/04/1993, in Varese (VA), con atto trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di Varese (anno 1993, atto n. 60, parte II, Serie A) alle condizioni stabilite dalle parti, come indicate in parte narrativa, da intendersi qui trascritte;
DÀ ATTO che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, al competente Ufficiale di Stato Civile perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge;
DISPONE con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio in relazione alle ulteriori domande. Così deciso in Varese, nella Camera di Consiglio del 13 novembre 2025.
Il Presidente Relatore
Dott.ssa Elena FUMAGALLI
Il presente provvedimento non è destinato alla diffusione. In caso di pubblicazione dovranno essere epurati i dati sensibili, ex art. 52 l. 196\03 s.m.i.
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