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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Campobasso, sentenza 28/11/2025, n. 430 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Campobasso |
| Numero : | 430 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
n. 75/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 75/2025 R.G. di appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 51/2025, pubblicata il 18/2/2025 a conclusione del giudizio n. 598/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi”, vertente tra c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bertoni, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio, sito in Isernia, Rampa Occidentale, n. 12, è elettivamente domiciliata
-appellante-
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Cicerone, presso il Parte_2 C.F._2 cui studio, sito in Sesto Campano, via G. Marconi, n. 22, è elettivamente domiciliato
-appellato- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso, il quale, in data 10/3/2025, ha espresso parere favorevole al rigetto dell'appello.
CONCLUSIONI
L'appellante nelle sue note di trattazione scritta depositate il 10/11/2025, si è riportato ai propri scritti difensivi.
Il coniuge appellato nelle sue note di trattazione scritta depositate il 3/11/2025 si è riportato alla propria comparsa di costituzione e risposta.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 14/7/2023 ha chiesto la separazione personale dalla Parte_2 moglie esponendo che i due, pur avendo manifestato la comune volontà di separarsi, Parte_1 non erano riusciti a trovare un accordo sulle modalità di frequentazione del loro figlio con il Per_1 padre e con i nonni paterni.
In data 17/11/2023 si è costituita in giudizio Parte_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 25/3/2024 e 26/3/2024, i difensori delle parti hanno riportato il contenuto di un accordo intervenuto tra i coniugi e riguardante tutti gli aspetti della separazione, formulando richiesta di addivenire, previo mutamento del rito, alla separazione consensuale.
Il Tribunale di Isernia, con provvedimento del 31/5/2024, ha disposto il mutamento del rito da
“separazione giudiziale” a “separazione consensuale” e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, tramite il suo nuovo difensore, avv. Elena Bertoni, ha dedotto la nullità Parte_1 dell'accordo prodotto in giudizio e ha chiesto che si procedesse secondo il rito previsto per la separazione giudiziale.
Con sentenza n. 51/2025, pubblicata il 18/2/2025, il Tribunale di Isernia ha stabilito che il consenso prestato da non era più revocabile e, conseguentemente, ha pronunciato la separazione Parte_1 personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo contenuto nelle note di trattazione scritta depositate il 25 e il 26 marzo 2024.
2. Con ricorso depositato il 4/3/2025 presso la Corte d'Appello di Campobasso,
[...] ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentando la nullità dell'accordo posto Pt_1
a base della separazione per la mancata sottoscrizione dello stesso da parte dei coniugi, nonché la violazione del contraddittorio per non aver il giudice fissato una nuova udienza di comparizione delle parti a seguito della costituzione del nuovo difensore di parte resistente.
Si è tempestivamente costituito in giudizio , deducendo la nullità del ricorso introduttivo, Parte_2 nonché l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, sono prive di pregio le eccezioni sollevate da in merito alla Parte_2 nullità dell'atto introduttivo e alla inammissibilità dell'appello.
L'atto introduttivo del presente giudizio individua chiaramente il petitum (annullamento della sentenza impugnata) e la causa petendi (nullità dell'accordo di separazione).
Quanto all'osservanza dell'art. 342 c.p.c., l'appellante, in particolare, ha chiaramente affermato che,
a suo avviso, l'accordo posto a base della sentenza sarebbe nullo perché non sottoscritto dalle parti e che tale circostanza avrebbe dovuto impedire al giudice la pronuncia di una separazione consensuale. Dunque, l'impugnante ha sollevato soltanto una questione processuale, giustappunto la nullità dell'accordo posto a fondamento della separazione consensuale, come correttamente rilevato dall'appellato che, a tal riguardo, ha eccepito anche la carenza di interesse ad agire dell'appellante
II. Ciò posto, il primo motivo di appello è inammissibile, e tanto rende superfluo l'esame dell'altro che lo sorregge.
Di vero la, la Suprema Corte ha più volte ribadito ”l'ammissibilità dell'impugnazione con cui
l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito”, che l'impugnante, nel caso in esame, non ha dedotto (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 03.12.2015, n. 24612; Cass. civ., Sez. I,
05.02.2016, n. 2302).
Cass. civ, Sez. Lavoro, ord. n. 14073 del 21.05.2024 ha specificato che: “le norme processuali hanno natura servente, sicchè la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio della facoltà in cui si esprime il diritto di difesa;
e nel sistema italiano, tale diritto è tutelato dall'effetto devolutivo dell'appello, piuttosto che dal ritorno al grado precedente;
effetto devolutivo che, però, si produce in funzione dei motivi di impugnazione, che esprimono e circoscrivono l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione in concreto”.
Per questi motivi
l'appello va dichiarato inammissibile.
III. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri tra i minimi e i medi di cui al d.m. n. 147/2022, per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 75/2025 R.G., proposto da nei confronti di , ogni contraria Parte_1 Parte_2 domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna al rimborso, in favore di , delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 grado, che liquida in complessivi euro 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che l'appello è dichiarato inammissibile ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.
1 – quater del d.p.r. 115/2002. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 14.11.2025
Il Consigliere est.
dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
dr.ssa Maria Grazia d'Errico
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Campobasso, riunita in camera di consiglio e composta dai magistrati:
Dr.ssa Maria Grazia d'Errico Presidente
Dr. ssa Rita Carosella Consigliere rel.
Dr. Gianfranco Placentino Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio civile n. 75/2025 R.G. di appello avverso la sentenza del Tribunale di Isernia n. 51/2025, pubblicata il 18/2/2025 a conclusione del giudizio n. 598/2023 R.G. avente ad oggetto: “separazione personale dei coniugi”, vertente tra c.f. rappresentata e difesa dall'avv. Elena Bertoni, presso Parte_1 C.F._1 il cui studio, sito in Isernia, Rampa Occidentale, n. 12, è elettivamente domiciliata
-appellante-
e
, c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Cinzia Cicerone, presso il Parte_2 C.F._2 cui studio, sito in Sesto Campano, via G. Marconi, n. 22, è elettivamente domiciliato
-appellato- con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Campobasso, il quale, in data 10/3/2025, ha espresso parere favorevole al rigetto dell'appello.
CONCLUSIONI
L'appellante nelle sue note di trattazione scritta depositate il 10/11/2025, si è riportato ai propri scritti difensivi.
Il coniuge appellato nelle sue note di trattazione scritta depositate il 3/11/2025 si è riportato alla propria comparsa di costituzione e risposta.
FATTO
1. Con ricorso depositato il 14/7/2023 ha chiesto la separazione personale dalla Parte_2 moglie esponendo che i due, pur avendo manifestato la comune volontà di separarsi, Parte_1 non erano riusciti a trovare un accordo sulle modalità di frequentazione del loro figlio con il Per_1 padre e con i nonni paterni.
In data 17/11/2023 si è costituita in giudizio Parte_1
Nelle note di trattazione scritta depositate in data 25/3/2024 e 26/3/2024, i difensori delle parti hanno riportato il contenuto di un accordo intervenuto tra i coniugi e riguardante tutti gli aspetti della separazione, formulando richiesta di addivenire, previo mutamento del rito, alla separazione consensuale.
Il Tribunale di Isernia, con provvedimento del 31/5/2024, ha disposto il mutamento del rito da
“separazione giudiziale” a “separazione consensuale” e ha rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni.
Tuttavia, tramite il suo nuovo difensore, avv. Elena Bertoni, ha dedotto la nullità Parte_1 dell'accordo prodotto in giudizio e ha chiesto che si procedesse secondo il rito previsto per la separazione giudiziale.
Con sentenza n. 51/2025, pubblicata il 18/2/2025, il Tribunale di Isernia ha stabilito che il consenso prestato da non era più revocabile e, conseguentemente, ha pronunciato la separazione Parte_1 personale dei coniugi alle condizioni di cui all'accordo contenuto nelle note di trattazione scritta depositate il 25 e il 26 marzo 2024.
2. Con ricorso depositato il 4/3/2025 presso la Corte d'Appello di Campobasso,
[...] ha proposto appello avverso la suddetta sentenza, lamentando la nullità dell'accordo posto Pt_1
a base della separazione per la mancata sottoscrizione dello stesso da parte dei coniugi, nonché la violazione del contraddittorio per non aver il giudice fissato una nuova udienza di comparizione delle parti a seguito della costituzione del nuovo difensore di parte resistente.
Si è tempestivamente costituito in giudizio , deducendo la nullità del ricorso introduttivo, Parte_2 nonché l'inammissibilità e l'infondatezza dell'appello.
Con note di trattazione scritta depositate in sostituzione dell'udienza dell'11/11/2025 le parti hanno rassegnato le loro conclusioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. Preliminarmente, sono prive di pregio le eccezioni sollevate da in merito alla Parte_2 nullità dell'atto introduttivo e alla inammissibilità dell'appello.
L'atto introduttivo del presente giudizio individua chiaramente il petitum (annullamento della sentenza impugnata) e la causa petendi (nullità dell'accordo di separazione).
Quanto all'osservanza dell'art. 342 c.p.c., l'appellante, in particolare, ha chiaramente affermato che,
a suo avviso, l'accordo posto a base della sentenza sarebbe nullo perché non sottoscritto dalle parti e che tale circostanza avrebbe dovuto impedire al giudice la pronuncia di una separazione consensuale. Dunque, l'impugnante ha sollevato soltanto una questione processuale, giustappunto la nullità dell'accordo posto a fondamento della separazione consensuale, come correttamente rilevato dall'appellato che, a tal riguardo, ha eccepito anche la carenza di interesse ad agire dell'appellante
II. Ciò posto, il primo motivo di appello è inammissibile, e tanto rende superfluo l'esame dell'altro che lo sorregge.
Di vero la, la Suprema Corte ha più volte ribadito ”l'ammissibilità dell'impugnazione con cui
l'appellante deduca esclusivamente vizi di rito avverso una pronuncia che abbia deciso in senso a lui sfavorevole anche nel merito solo qualora detti vizi comportino, se fondati, la rimessione al primo giudice ex artt. 353 e 354 c.p.c., mentre, al di fuori di tali casi, l'appellante, a pena di inammissibilità per carenza di interesse nonché per difformità rispetto al modello legale di impugnazione è tenuto a dedurre, contestualmente a quelle di rito, anche le questioni di merito”, che l'impugnante, nel caso in esame, non ha dedotto (cfr. Cass. civ. Sez. III, Sent., 03.12.2015, n. 24612; Cass. civ., Sez. I,
05.02.2016, n. 2302).
Cass. civ, Sez. Lavoro, ord. n. 14073 del 21.05.2024 ha specificato che: “le norme processuali hanno natura servente, sicchè la deduzione dei vizi derivanti dalla loro inosservanza (i cd. vizi formali) non serve a tutelare l'astratta regolarità dell'attività giudiziaria, ma a eliminare i pregiudizi conseguenti all'esercizio della facoltà in cui si esprime il diritto di difesa;
e nel sistema italiano, tale diritto è tutelato dall'effetto devolutivo dell'appello, piuttosto che dal ritorno al grado precedente;
effetto devolutivo che, però, si produce in funzione dei motivi di impugnazione, che esprimono e circoscrivono l'interesse ad agire, quale condizione dell'azione in concreto”.
Per questi motivi
l'appello va dichiarato inammissibile.
III. Le spese processuali del grado seguono la soccombenza e si liquidano, come in dispositivo, in base ai parametri tra i minimi e i medi di cui al d.m. n. 147/2022, per fasi di studio, introduttiva, di trattazione e decisionale, in causa di valore indeterminabile – complessità bassa.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Campobasso – collegio civile – definitivamente pronunciando nel giudizio di appello n. 75/2025 R.G., proposto da nei confronti di , ogni contraria Parte_1 Parte_2 domanda, deduzione o eccezione disattesa o assorbita, così provvede:
- dichiara l'inammissibilità dell'appello;
- condanna al rimborso, in favore di , delle spese processuali del Parte_1 Parte_2 grado, che liquida in complessivi euro 7.492,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA come per legge;
- dà atto che l'appello è dichiarato inammissibile ai fini dei provvedimenti di cui all'art. 13, co.
1 – quater del d.p.r. 115/2002. Così deciso nella camera di consiglio della Corte di Appello del 14.11.2025
Il Consigliere est.
dr.ssa Rita Carosella IL PRESIDENTE
dr.ssa Maria Grazia d'Errico