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Sentenza 6 marzo 2025
Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Cagliari, sentenza 06/03/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Cagliari |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 227 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(p.i. ), con sede a Tortolì e ivi elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. che, unitamente agli Parte_2
avv.ti Mauro Mura e Vito Toro, la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
contro
(c.f. ), residente Controparte_1 C.F._1
a Tortolì ed elettivamente domiciliato a Cagliari, presso lo studio degli avv.ti
Gabriele Racugno e Daniel Porcu, che lo rappresentano e difendono per procu-
ra speciale in atti,
resistente
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Nell'interesse della voglia la Corte d'appello, respingendo ogni Parte_1
contraria deduzione e conclusione di parte avversa, DICHIARARE:
PRELIMINARMENTE
1)- Si chiede l'autorizzazione al deposito dell'Ordinanza di rigetto avente
R.G. 398/2022 emessa dall'Ecc.ma Corte di Appello adita, in data 16.2.2024,
che si produce – DOC. A - con cui è stato rigettato il reclamo formulato dall'Arbitro Avv. MURINO, avverso il provvedimento del Presidente del Tri-
bunale di Lanusei (Dott.ssa MURRU), con cui era stata drasticamente ridotta la sua parcella emessa nel di complessivi E. 170.000,00 CP_2
circa, in E. 25.000,00, avendo l'Arbitro gonfiato all'inverosimile, in violazione di legge, i valori ed i parametri di riferimento del patrimonio della società Pt_1
e, quindi, della sua parcella e di quella dei suoi consulenti - in palese danno
[...]
della società ed in favore sia suo che del socio di minoranza Sig. Parte_1
- a dimostrazione oggettiva delle complete do- Controparte_1
glianze specificate nell'atto di appello avverso il CP_2
Peraltro, ad oggi, l'Arbitro Avv. MURINO si è sottratto anche pagamento delle competenze di causa liquidate alla con la succitata Ordinanza Parte_1
della Corte, passata in giudicato;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
1BIS)- Preliminarmente ed in Via Principale, per i motivi indicati nell'atto di appello - già fatti propri nell'Ordinanza di sospensiva del CP_3
avente R.G. 227-2/2021, emessa in data 16.5.2023 dalla Corte adita -,
[...]
la , con contestuale revoca anche dell'or- Controparte_4
dinanza di sequestro conservativo, resa nel procedimento cautelare;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, oltre ai gradi del pagina 2 di 17 cautelare e di arbitrato;
IN VIA SUBORDINATA, Nel Merito, DICHIARARE:
2)- la perché la non si è mai Controparte_4 Parte_1
sottratta ai suoi obblighi societari, e non si è opposta alla nomina di un arbitro,
così come richiesto dal ricorrente, oggi appellato;
3)- altresì, previa dichiarazione di l'in- CP_4 CP_2
fondatezza di tutte le domande avanzate dal socio di minoranza in relazione al fantomatico importo richiesto, con le domande cautelari, che solo successiva-
mente sono state inserite in questa procedura arbitrale, ma non con il ricorso di nomina di arbitro al Presidente del Tribunale, per cui sono da considerarsi inammissibili, oltre che infondate nel merito;
4)- altresì, previa dichiarazione di el che CP_4 CP_2
le somme dovute in relazione al quota del socio di minoranza sono pari ad E.
409.548,80 (salvo errori ed omissioni), o altro diverso importo che sarà accer-
tato dalla Corte adita, così come sopra specificato, e come fatto accertare speci-
ficatamente dalla società per tabulas;
il tutto con salvezza illimi- Parte_1
tata di ogni diritto della società i ripetere le somme, eventualmen- Parte_1
te erogate all'esito della presente causa, e di richiedere tutte le somme azionate nei confronti del socio di minoranza;
5)- altresì, previa dichiarazione di NULLITA' del che CP_2
l'On. Arbitro di prime cure deve restituire gli importi che gli sono stati versati dalla società nonché gli importi versati sempre dalla società Parte_1 Parte_1
ai consulenti dell'On. Arbitro, come da copie dei Bonifici, che si sono allegati
DOC.3 TER Atto di Appello -, per un totale somma pari ad E.15.344,00 pagata
Per all'Arbitro, E.1.500,00 pagata all'Ing. ed E. 780,00 pagata al Dott. Per_1
[. ;
pagina 3 di 17 6)- altresì, previa dichiarazione di che CP_4 CP_2
la società non è tenuta a pagare le competenze della fase cautelare Parte_1
sul sequestro conservativo, essendo la domanda inammissibile sul punto speci-
fico;
7)- altresì, previa dichiarazione di NULLITA' del che CP_2
la società non è tenuta a pagare le competenze all'Arbitro ed ai Parte_1
CTU dell'Arbitro, della fase del giudizio arbitrale, per la violazione delle nor-
me di diritto applicate e censurate;
8)- altresì, previa dichiarazione di NULLITA' del che CP_2
la società non è tenuta a pagare le competenze liquidate dall' Parte_1 Pt_3
[..
in favore del socio di minoranza;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, oltre ai gradi del cautelare e di arbitrato;
IN VIA ISTRUTTORIA SI DEDUCE E REITERA QUANTO SEGUE: . Si
chiede, preliminarmente, l'autorizzazione al deposito dell'Ordinanza di rigetto avente R.G. 398/2022 emessa dalla Corte adita, in data 16.2.2024, che si pro-
duce – DOC. A - con cui è stato rigettato il reclamo formulato dall'Arbitro
Avv. MURINO, avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di La-
nusei (Dott.ssa MURRU), con cui era stata drasticamente ridotta la sua parcella emessa nel di complessivi E. 170.000,00 circa, in E. CP_2
25.000,00, avendo l'Arbitro gonfiato all'inverosimile i valori ed i parametri di riferimento, a dimostrazione oggettiva delle complete doglianze specificate nell'atto di appello avverso il CP_2
Nel caso in cui la Corte adita volesse decidere diversamente rispetto alle suddette conclusioni, si chiede d'istruire la causa e si deduce e si chiede l'am-
missione dei mezzi istruttori analiticamente dedotti con le doglianze dell'atto di pagina 4 di 17 appello, specificatamente, quelle di cui alla lettera C), con revoca dei CTU
nominati in primo grado, ed in particolare con revoca del CTU Ing. Per_1
per i motivi dedotti nella censura di appello.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello Controparte_1
adita, contrariis reiectis,
- in via principale, rigettare tutti i motivi di impugnazione di cui all'avverso atto di impugnazione siccome inammissibili ovvero infondati per le ragioni illustrate nell'espositiva della comparsa di costituzione e risposta in da-
ta 21/06/2021;
- in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento, in tutto ovvero in parte, dei motivi di impugnazione prospettati dalla e, conse- Parte_1
guente, declaratoria di nullità del lodo impugnato, si insta affinché Codesta
Ecc.ma Corte d'Appello, chiamata a pronunziarsi nel merito, voglia condanna-
re la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- al pagamento, a favore di a titolo di rimbor- Controparte_1
so della propria quota di partecipazione al capitale sociale della Parte_1
ex art. 2473, 3° comma cod. civ., della somma indicata nella perizia di stima redatta dal dott. in data 5.3.2021, pari ad € Persona_3
1.233.706,41, oltre interessi da calcolarsi dalla data del 18.06.2019, di ef-
ficacia del recesso, e fino alla data del 13.09.2020, di notifica della do- manda di arbitrato, ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, cod. civ., e dalla data del 14.9.2020, data di notifica della domanda di arbitrato e fino al saldo, ai sensi dell'art. 1284, 5° comma, c.p.c.;
- alla rifusione a favore del sig. delle spese Controparte_1
legali da quest'ultimo sostenute e relative ad entrambe le fasi cautelari in cui si è articolato il procedimento di sequestro conservativo ex art. 671
pagina 5 di 17 c.p.c. svoltosi ante causam nanti il Tribunale di Cagliari e definito con le ordinanze rispettivamente in data 16.7.2020 (RG 2170/2020) e in data
28.9.2020 (RG 4361/2020), da liquidarsi secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014;
- alla rifusione delle spese e onorari del giudizio arbitrale, ponendo, altre-
sì, integralmente a carico della tutti i costi e le spese di funzio- Parte_1
namento del giudizio arbitrale;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha impugnato il lodo arbitrale dell'8 maggio 2021 con Parte_1
cui l'arbitro unico avv. aveva: Controparte_5
~ dichiarato la legittimità del recesso esercitato da Parte_4
dalla e il suo diritto alla liquidazione
[...] Parte_1
della quota di partecipazione al capitale sociale ex art. 2473 c.c.;
~ accolto la domanda di determinazione del valore della quota so-
ciale e condannato la società al pagamento immediato di euro
1.233.706,41, valore determinato tramite c.t.u., oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda fino al saldo;
~ condannato la società alla rifusione delle spese legali relative al-
le fasi cautelari del procedimento di sequestro conservativo pro-
posto dal a tutela del proprio credito;
CP_1
~ condannato la società a farsi carico integralmente, con il vincolo della solidarietà con parte attrice nei confronti dell'arbitro e dei suoi ausiliari, delle spese del procedimento;
~ condannato la società al pagamento delle spese legali sostenute dal socio receduto.
pagina 6 di 17 Dopo un'articolata narrazione (rubricata sub A) di tutte le vicende (proces-
suali e non) che avevano preceduto l'instaurazione del giudizio arbitrale, a fon- damento dell'impugnazione, la ha sollevato i seguenti motivi: Pt_1
B) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
ma, c.p.c. - regole di diritto violate - B.1)- in relazione agli artt. 2697
e 2473, terzo comma, c.c., per violazione e falsa applicazione e per travisamento della prova, ed omessa motivazione sul punto in rela-
zione alla liquidazione della quota del socio di minoranza stimata, il-
legalmente, in euro 1.233.706,41.- B.2)- in relazione agli artt. 1-11
d.m. 55/2014, per violazione e falsa applicazione e per travisamento della prova, ed omessa motivazione sul punto, per l'evidente errore dell'arbitro e dei suoi consulenti, del ctu contabile e del ctu tecnico,
nella stesura delle loro notule delle competenze.
C) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
ma, c.p.c. - regole di diritto violate - C.1)- in relazione agli artt. 2697
e 2473 c.3 del c.c., per omessa ammissione dei mezzi di prova de-
dotti – prova per testi ed interrogatorio formale del sig. Parte_5
- ed omessa motivazione sul punto, in relazione alla liquida-
[...]
zione della quota del socio di minoranza stimata, illegittimamente ed illegalmente, in euro 1.233.706,41.- C.2)- in relazione agli artt. 2697
e 2473, terzo comma, c.c., per palese travisamento della prova nel capo motivazionale del lodo impugnato – pagina 15 e seguente del lodo impugnato - dove viene addebitata alla di non essersi Parte_1
attivata nella procedura di liquidazione del quota e, quindi, ometten-
do di liquidare la quota del socio di minoranza stimata, poi, illegitti-
mamente ed illegalmente, in euro 1.233.706,41;
pagina 7 di 17 D) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, primo comma, n.5 c.p.c. in relazione all'art. 823, secondo comma, n. 5
c.p.c. - regole di diritto procedurale violate - D.1)- in relazione agli artt. 2697 e 2473, terzo comma, c.c., per la mancanza/inesistenza di motivazione in ordine alla richiesta di ammissione dei mezzi di pro-
va dedotti – prova per testi ed interrogatorio formale – ed omessa motivazione sul punto in relazione alla liquidazione della quota del socio di minoranza stimata, illegittimamente ed illegalmente, in euro
1.233.706,41.- D.2)- in relazione agli artt. 2697 e 2473, terzo com-
ma, c.c., per palese travisa mento della prova nel capo motivazionale del lodo impugnato e mancanza/inesistenza di motivazione – pagina
15 e seguente del lodo impugnato - dove viene addebitata alla Pt_1
[...
di non essersi attivata nella procedura di liquidazione del quota e,
quindi, omettendo di liquidare la quota del socio di minoranza stima-
ta, poi, illegittimamente ed illegalmente, in euro 1.233.706,41;
E) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
ma, c.p.c. - regole di diritto violate ex art.
1-11 d.m. 55/2014 - in re-
lazione alle tariffe applicate degli onorari dell'arbitro e dei ctu, che l'arbitro si è liquidato nel lodo impugnato, pari ad euro 115.714,70
per onorari di arbitro, oltre accessori di legge, spese esenti iva euro
54.060,00 per compensi professionali dovuti ai ctu intervenuti, così
determinati:- euro 22.182,75 per l'ing. detratta la CP_6
somma di euro 1.500,00 già percepita;
euro 31.266,27 per il dott.
[...]
Per_
, detratta la somma di euro 610,00 per diritti di copia. per un to-
tale di euro169.774,70;
F) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
pagina 8 di 17 ma, c.p.c. - regole di diritto violate ex artt. 2697 e 2473, terzo com-
ma, c.c. -, in relazione alla liquidazione della quota, senza specifica-
re che la società ha precisato sia nella fase cautelare che nel- Parte_1
la fase del giudizio arbitrale, che la liquidazione doveva essere fatta con la cessione di beni immobili, ed omessa motivazione sullo speci-
fico punto;
G) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
ma, c.p.c. - regole di diritto violate -, in relazione alla liquidazione delle spese e competenze di causa per il giudizio sul sequestro con-
servativo, pari a euro 31.362,32;
H) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 821 c.p.c. in re-
lazione alla decadenza dell'arbitro che non ha emesso il lodo arbitra-
le nei termini di 180 giorni previsti dallo statuto.
*
2. Il ha resistito. CP_1
2.1 Con riferimento ai motivi di impugnazione indicati alle citate lettere
B.1), C.1), C.2), E), F) e G), il resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione sotto due profili:
▪ mancata previsione, da parte della clausola arbitrale, della dero- ga al disposto dell'art. 829, terzo comma, che pone la regola genera-
le per cui i lodi arbitrali rituali non possono essere impugnati per as-
seriti errores in iudicando, salvo che ciò sia stato previsto espressa-
mente dalle parti ovvero dalla legge;
▪ deduzione di presunte violazioni di norme di diritto non accom- pagnata dall'indicazione dei principi asseritamente disapplicati dall'arbitro e dalla specificazione delle statuizioni arbitrali assunte in pagina 9 di 17 contrasto con le disposizioni di legge apoditticamente richiamate.
Il resistente ha lamentato, pertanto, come l'impugnazione del lodo si risol-
vesse in una inammissibile richiesta di nuova valutazione e ricostruzione dei fatti da parte della Corte d'appello per ottenere una revisione della decisione di merito assunta dall'arbitro.
2.2 Circa i motivi di impugnazione di cui alle lettere B.2) ed E), chiarito come la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri abbia valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, il ha precisato come nella fat- CP_1
tispecie nessuna delle parti avesse accettato l'autoliquidazione delle spese e degli onorari, con conseguente difetto d'interesse della a impugnare il re- Pt_1
lativo capo.
2.3 In relazione ai motivi di impugnazione di cui alle lettere D.1) e D.2) per asserita violazione delle regole di diritto procedurale ex art. 829, primo comma,
n.5 c.p.c. in relazione all'art. 823, secondo comma, c.p.c., il resistente ne ha ec- cepito l'inammissibilità:
o per le stesse ragioni sintetizzate al sottoparagrafo 2.1;
o per ciò che il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova (testimoniale o documentale) può essere denunciato per violazione di legge solo nel caso in cui determini l'omissione di mo-
tivazione su un punto decisivo della controversia, ossia quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.
pagina 10 di 17 * * *
3. Preliminarmente deve rilevarsi che la clausola compromissoria è contenu-
ta nello statuto della società risalente (almeno) al 9 gennaio 2006 (cfr. visura camerale prodotta nel sub 1 avente a oggetto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo), avente, dunque, data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.
Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo per errore di diritto, salvo che le parti abbiano autoriz-
zato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non im-
pugnabile (cfr. Cass., 10 marzo 2023, n. 7201).
Per quanto entrambe le parti abbiano fatto riferimento alla disciplina del no-
vellato art. 829 c.p.c. (appunto nella versione vigente dopo la riforma introdotta con d.lgs. n. 40/2006), i vari motivi di nullità (e le relative accezioni) devono essere, in questa sede, scrutinati enucleandoli dal contenuto sostanziale delle censure e delle difese proposte, al di là del riferimento alle disposizioni te-
stualmente richiamate, alla luce della normativa previgente.
3.1 Per pacifico insegnamento giurisprudenziale il giudizio di impugnazione
ex art. 829 c.p.c. del lodo arbitrale è assimilabile nella sua disciplina a quello del ricorso per cassazione in quanto tende ad un iudicium rescindens finalizza-
to all'accertamento di eventuali nullità del lodo, che si conclude con l'annulla-
mento del medesimo.
Solo in tal caso segue una fase rescissoria nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.
Pertanto, nella prima fase non è consentito alla corte d'appello procedere ad pagina 11 di 17 accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'esame delle eventuali nullità in cui sia incorso il lodo, pronunciabili soltanto per errores in iudicando (nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829
c.p.c.), mentre solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum
e della causa petendi dedotti dinanzi agli arbitri (tra le tante, Cass., 8 ottobre
2010, n. 20880 e 17 luglio 2012, n. 12199 e recentemente ord. 16 maggio 2024,
n. 13604).
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto
è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. n. 3.
Come tale, la denuncia deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a tali elementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione o del non corretto ap-
prezzamento delle risultanze istruttorie, doglianze che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del proce- dimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass., 24 giugno 2011, n. 13968 e n.
13604/2024 cit.).
3.2 Tanto precisato, in sostanziale accoglimento dei rilievi del CP_1
deve ritenersi che la non abbia enucleato e adeguatamente individuato e Pt_1
indicato le regole di diritto che l'arbitro avrebbe violato.
pagina 12 di 17 In disparte il profilo relativo alla liquidazione delle spese a favore dell'arbitro e dei suoi ausiliari e quello relativo alla decadenza dell'arbitro dal potere di emettere il lodo (cfr. sottoparagrafi.
3.3 e 3.4), le censure sollevate dalla , per quanto rubricate con il richiamo ai precetti contenuti in dispo- Pt_1
sizioni codicistiche, si risolvono nella (inammissibile) riproposizione a questa
Corte di merito di questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale.
Il controllo sul lodo non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentati-
vo seguito dagli arbitri, salvo il caso della motivazione insussistente o a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata (Cass., ord. 18 maggio 2018, n. 12321).
Nella fattispecie, la non ha individuato le regole di diritto violate Pt_1
dall'arbitro ma ne ha solo censurato le conclusioni, argomentando le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione attraverso la confutazione nel merito della decisione dell'arbitro, senza però indicare la regola di diritto violata.
In particolare (avuto riguardo allo schema utilizzato dalla società impugnan-
te):
- la doglianza B1 (violazione e falsa applicazione anche per travisamento della prova, degli artt. 2697 e 2473, terzo comma, c.c. ed omessa moti-
vazione sul punto in relazione alla liquidazione della quota del socio di minoranza) si risolve nella contestazione degli esiti degli accertamenti compiuti dai tecnici designati per la determinazione del valore del pa-
trimonio immobiliare e per la determinazione delle poste attive e passive del patrimonio della società, malgrado sul punto l'arbitro abbia senz'altro esplicitato, anche per il tramite del richiamo alle consulenze,
l'iter che l'ha condotto a determinare in una certa misura il valore della pagina 13 di 17 quota del socio receduto;
- le doglianze C.1 e D.1 (omessa amissione dei mezzi di prova dedotti in relazione agli artt. 2697 e 2473, terzo comma, c.c. ed omessa motivazio-
ne sul punto in relazione alla liquidazione della quota del socio di mino-
ranza) si risolvono nella contestazione del giudizio di superfluità dei mezzi di prova operato dall'arbitro sul rilievo che il valore della quota dovesse essere frutto del solo accertamento tecnico del valore del patri-
monio della società, senza enucleazione, neanche in questo caso, della regola di diritto che avrebbe imposto all'arbitro di agire diversamente;
- le doglianze C.2 e D.2 (in relazione agli artt. 2697 e 2473, terzo com-
ma, c.c., per palese travisamento della prova nel capo motivazionale del lodo impugnato dove le viene addebitato di non essersi attivata nella procedura di liquidazione della quota) si risolvono nella (inammissibile) pretesa di riesame della conclusione dell'arbitro in relazione alla manca-
ta spontanea liquidazione della quota da parte della società;
- la doglianza F (nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, ter-
zo comma, c.p.c. - regole di diritto violate ex artt. 2697 e 2473, terzo comma, c.c. -, in relazione alla liquidazione della quota, senza specifica-
re che essa aveva precisato sia nella fase cautelare che nella fase del giudizio arbitrale, che la liquidazione doveva essere fatta con la cessione di beni immobili ed omessa motivazione sullo specifico punto) non con- tiene l'enunciazione della regola violata dall'arbitro che gli avrebbe im-
posto di procedere a una sorta di divisione in natura del patrimonio della società a soddisfacimento della pretesa creditoria del socio recedente;
- la doglianza G (nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829,
terzo comma, c.p.c. - regole di diritto violate - in relazione alla liquida-
pagina 14 di 17 zione delle spese e competenze di causa per il giudizio sul sequestro conservativo, pari a euro 31.362,32) non contiene l'indicazione della re- gola di diritto non applicata o applicata erroneamente dall'arbitro
(esemplificativamente, principio della soccombenza, regole in tema di determinazione del valore della causa, etc.) ma si risolve nella critica del provvedimento cautelare e nella riproposizione degli argomenti di meri-
to già spesi per contestare la quantificazione del valore della quota del socio receduto.
3.4 Le ulteriori doglianze non giustificano l'accoglimento dell'impugnazione.
3.4.1 Rispetto alle doglianze B.1 ed E (relative alla determinazione dei compensi dell'arbitro e dei suoi ausiliari) la non ha interesse, ai sensi Pt_1
dell'art. 100 c.p.c., a una pronuncia, giacché la liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i conten-
denti (Cass., 27 marzo 2017, n. 7772).
Non solo non risulta che, nella fattispecie, tutte le parti avessero accettato la proposta contrattuale, ma è addirittura provato che lo stesso arbitro abbia fatto ricorso al Tribunale di Lanusei per la determinazione del compenso spettantegli per attività svolta (cfr. produzione del 3 dicembre 2024 di ). Pt_1
3.4.2 La doglianza H (relativa alla nullità del dolo perché emesso dopo il termine di giorni centoottanta dall'accettazione dell'incarico) è infondata.
L'art. 820, primo comma, c.p.c. (anteriforma) prevede che gli arbitri debbo-
no pronunciare il lodo nel termine di centoottanta giorni dall'accettazione della nomina.
L'art. 821 (anteriforma) prevede che il decorso del termine indicato nell'ar-
pagina 15 di 17 ticolo precedente non possa essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscrit-
to dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli ar-
bitri che intende far valere la loro decadenza.
Dalle produzioni del risulta che il lodo sia stato comunicato via CP_1
pec ai procuratori domiciliatari delle parti il giorno 8 maggio 2021 alle ore
09:46:02 e che l'istanza di decadenza dell'arbitro con immediata declaratoria
di estinzione del procedimento ex art. 821 del cpc sia stata notificata via pec all'arbitro e ai procuratori del solo alle ore 21:34:52 dello stesso CP_1
giorno e non risulta neanche allegato che prima di tale data la avesse fat- Pt_1
to valere la decadenza dell'arbitro.
*
4. In considerazione del criterio della soccombenza, la deve essere Pt_1
condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore del del- CP_1
le spese processuali.
Sullo scaglione 1.000.001-2.000.000,00 determinato dal valore della quota, i compensi sono liquidati in dispositivo ai valori medi per le fasi studio, intro-
duttiva e decisione, mentre nulla spetta per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività a essa riconducibile.
*
Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 16 di 17 1. rigetta l'impugnazione del lodo pronunciato e comunicato l'8 maggio 2021 dall'arbitro unico avv. pro- Controparte_5
posta dalla Parte_1
2. condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_4
delle spese processuali, che liquida in complessivi
[...]
euro 27.673,60, di cui euro 24.064,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu- to per l'impugnazione.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
pagina 17 di 17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI CAGLIARI
SEZIONE CIVILE
riunita in Camera di Consiglio nelle persone di dott. Maria Teresa Spanu Presidente
dott. Maria Sechi Consigliere
dott. Enzo Luchi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 227 del ruolo generale degli affari contenziosi civili per l'anno 2021, promossa da
(p.i. ), con sede a Tortolì e ivi elettivamente Parte_1 P.IVA_1
domiciliata presso lo studio dell'avv. che, unitamente agli Parte_2
avv.ti Mauro Mura e Vito Toro, la rappresenta e difende per procura in atti,
ricorrente
contro
(c.f. ), residente Controparte_1 C.F._1
a Tortolì ed elettivamente domiciliato a Cagliari, presso lo studio degli avv.ti
Gabriele Racugno e Daniel Porcu, che lo rappresentano e difendono per procu-
ra speciale in atti,
resistente
La causa è stata decisa sulle seguenti pagina 1 di 17 CONCLUSIONI
Nell'interesse della voglia la Corte d'appello, respingendo ogni Parte_1
contraria deduzione e conclusione di parte avversa, DICHIARARE:
PRELIMINARMENTE
1)- Si chiede l'autorizzazione al deposito dell'Ordinanza di rigetto avente
R.G. 398/2022 emessa dall'Ecc.ma Corte di Appello adita, in data 16.2.2024,
che si produce – DOC. A - con cui è stato rigettato il reclamo formulato dall'Arbitro Avv. MURINO, avverso il provvedimento del Presidente del Tri-
bunale di Lanusei (Dott.ssa MURRU), con cui era stata drasticamente ridotta la sua parcella emessa nel di complessivi E. 170.000,00 CP_2
circa, in E. 25.000,00, avendo l'Arbitro gonfiato all'inverosimile, in violazione di legge, i valori ed i parametri di riferimento del patrimonio della società Pt_1
e, quindi, della sua parcella e di quella dei suoi consulenti - in palese danno
[...]
della società ed in favore sia suo che del socio di minoranza Sig. Parte_1
- a dimostrazione oggettiva delle complete do- Controparte_1
glianze specificate nell'atto di appello avverso il CP_2
Peraltro, ad oggi, l'Arbitro Avv. MURINO si è sottratto anche pagamento delle competenze di causa liquidate alla con la succitata Ordinanza Parte_1
della Corte, passata in giudicato;
IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO:
1BIS)- Preliminarmente ed in Via Principale, per i motivi indicati nell'atto di appello - già fatti propri nell'Ordinanza di sospensiva del CP_3
avente R.G. 227-2/2021, emessa in data 16.5.2023 dalla Corte adita -,
[...]
la , con contestuale revoca anche dell'or- Controparte_4
dinanza di sequestro conservativo, resa nel procedimento cautelare;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, oltre ai gradi del pagina 2 di 17 cautelare e di arbitrato;
IN VIA SUBORDINATA, Nel Merito, DICHIARARE:
2)- la perché la non si è mai Controparte_4 Parte_1
sottratta ai suoi obblighi societari, e non si è opposta alla nomina di un arbitro,
così come richiesto dal ricorrente, oggi appellato;
3)- altresì, previa dichiarazione di l'in- CP_4 CP_2
fondatezza di tutte le domande avanzate dal socio di minoranza in relazione al fantomatico importo richiesto, con le domande cautelari, che solo successiva-
mente sono state inserite in questa procedura arbitrale, ma non con il ricorso di nomina di arbitro al Presidente del Tribunale, per cui sono da considerarsi inammissibili, oltre che infondate nel merito;
4)- altresì, previa dichiarazione di el che CP_4 CP_2
le somme dovute in relazione al quota del socio di minoranza sono pari ad E.
409.548,80 (salvo errori ed omissioni), o altro diverso importo che sarà accer-
tato dalla Corte adita, così come sopra specificato, e come fatto accertare speci-
ficatamente dalla società per tabulas;
il tutto con salvezza illimi- Parte_1
tata di ogni diritto della società i ripetere le somme, eventualmen- Parte_1
te erogate all'esito della presente causa, e di richiedere tutte le somme azionate nei confronti del socio di minoranza;
5)- altresì, previa dichiarazione di NULLITA' del che CP_2
l'On. Arbitro di prime cure deve restituire gli importi che gli sono stati versati dalla società nonché gli importi versati sempre dalla società Parte_1 Parte_1
ai consulenti dell'On. Arbitro, come da copie dei Bonifici, che si sono allegati
DOC.3 TER Atto di Appello -, per un totale somma pari ad E.15.344,00 pagata
Per all'Arbitro, E.1.500,00 pagata all'Ing. ed E. 780,00 pagata al Dott. Per_1
[. ;
pagina 3 di 17 6)- altresì, previa dichiarazione di che CP_4 CP_2
la società non è tenuta a pagare le competenze della fase cautelare Parte_1
sul sequestro conservativo, essendo la domanda inammissibile sul punto speci-
fico;
7)- altresì, previa dichiarazione di NULLITA' del che CP_2
la società non è tenuta a pagare le competenze all'Arbitro ed ai Parte_1
CTU dell'Arbitro, della fase del giudizio arbitrale, per la violazione delle nor-
me di diritto applicate e censurate;
8)- altresì, previa dichiarazione di NULLITA' del che CP_2
la società non è tenuta a pagare le competenze liquidate dall' Parte_1 Pt_3
[..
in favore del socio di minoranza;
Con vittoria di spese e competenze del giudizio di appello, oltre ai gradi del cautelare e di arbitrato;
IN VIA ISTRUTTORIA SI DEDUCE E REITERA QUANTO SEGUE: . Si
chiede, preliminarmente, l'autorizzazione al deposito dell'Ordinanza di rigetto avente R.G. 398/2022 emessa dalla Corte adita, in data 16.2.2024, che si pro-
duce – DOC. A - con cui è stato rigettato il reclamo formulato dall'Arbitro
Avv. MURINO, avverso il provvedimento del Presidente del Tribunale di La-
nusei (Dott.ssa MURRU), con cui era stata drasticamente ridotta la sua parcella emessa nel di complessivi E. 170.000,00 circa, in E. CP_2
25.000,00, avendo l'Arbitro gonfiato all'inverosimile i valori ed i parametri di riferimento, a dimostrazione oggettiva delle complete doglianze specificate nell'atto di appello avverso il CP_2
Nel caso in cui la Corte adita volesse decidere diversamente rispetto alle suddette conclusioni, si chiede d'istruire la causa e si deduce e si chiede l'am-
missione dei mezzi istruttori analiticamente dedotti con le doglianze dell'atto di pagina 4 di 17 appello, specificatamente, quelle di cui alla lettera C), con revoca dei CTU
nominati in primo grado, ed in particolare con revoca del CTU Ing. Per_1
per i motivi dedotti nella censura di appello.
Nell'interesse di voglia la Corte d'appello Controparte_1
adita, contrariis reiectis,
- in via principale, rigettare tutti i motivi di impugnazione di cui all'avverso atto di impugnazione siccome inammissibili ovvero infondati per le ragioni illustrate nell'espositiva della comparsa di costituzione e risposta in da-
ta 21/06/2021;
- in via subordinata, nella denegatissima ipotesi di accoglimento, in tutto ovvero in parte, dei motivi di impugnazione prospettati dalla e, conse- Parte_1
guente, declaratoria di nullità del lodo impugnato, si insta affinché Codesta
Ecc.ma Corte d'Appello, chiamata a pronunziarsi nel merito, voglia condanna-
re la in persona del legale rappresentante pro tempore, Parte_1
- al pagamento, a favore di a titolo di rimbor- Controparte_1
so della propria quota di partecipazione al capitale sociale della Parte_1
ex art. 2473, 3° comma cod. civ., della somma indicata nella perizia di stima redatta dal dott. in data 5.3.2021, pari ad € Persona_3
1.233.706,41, oltre interessi da calcolarsi dalla data del 18.06.2019, di ef-
ficacia del recesso, e fino alla data del 13.09.2020, di notifica della do- manda di arbitrato, ai sensi dell'art. 1284, 1° comma, cod. civ., e dalla data del 14.9.2020, data di notifica della domanda di arbitrato e fino al saldo, ai sensi dell'art. 1284, 5° comma, c.p.c.;
- alla rifusione a favore del sig. delle spese Controparte_1
legali da quest'ultimo sostenute e relative ad entrambe le fasi cautelari in cui si è articolato il procedimento di sequestro conservativo ex art. 671
pagina 5 di 17 c.p.c. svoltosi ante causam nanti il Tribunale di Cagliari e definito con le ordinanze rispettivamente in data 16.7.2020 (RG 2170/2020) e in data
28.9.2020 (RG 4361/2020), da liquidarsi secondo i parametri di cui al
D.M. n. 55/2014;
- alla rifusione delle spese e onorari del giudizio arbitrale, ponendo, altre-
sì, integralmente a carico della tutti i costi e le spese di funzio- Parte_1
namento del giudizio arbitrale;
- in ogni caso, con vittoria di spese e onorari del presente giudizio.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. La ha impugnato il lodo arbitrale dell'8 maggio 2021 con Parte_1
cui l'arbitro unico avv. aveva: Controparte_5
~ dichiarato la legittimità del recesso esercitato da Parte_4
dalla e il suo diritto alla liquidazione
[...] Parte_1
della quota di partecipazione al capitale sociale ex art. 2473 c.c.;
~ accolto la domanda di determinazione del valore della quota so-
ciale e condannato la società al pagamento immediato di euro
1.233.706,41, valore determinato tramite c.t.u., oltre interessi e rivalutazione dal giorno della domanda fino al saldo;
~ condannato la società alla rifusione delle spese legali relative al-
le fasi cautelari del procedimento di sequestro conservativo pro-
posto dal a tutela del proprio credito;
CP_1
~ condannato la società a farsi carico integralmente, con il vincolo della solidarietà con parte attrice nei confronti dell'arbitro e dei suoi ausiliari, delle spese del procedimento;
~ condannato la società al pagamento delle spese legali sostenute dal socio receduto.
pagina 6 di 17 Dopo un'articolata narrazione (rubricata sub A) di tutte le vicende (proces-
suali e non) che avevano preceduto l'instaurazione del giudizio arbitrale, a fon- damento dell'impugnazione, la ha sollevato i seguenti motivi: Pt_1
B) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
ma, c.p.c. - regole di diritto violate - B.1)- in relazione agli artt. 2697
e 2473, terzo comma, c.c., per violazione e falsa applicazione e per travisamento della prova, ed omessa motivazione sul punto in rela-
zione alla liquidazione della quota del socio di minoranza stimata, il-
legalmente, in euro 1.233.706,41.- B.2)- in relazione agli artt. 1-11
d.m. 55/2014, per violazione e falsa applicazione e per travisamento della prova, ed omessa motivazione sul punto, per l'evidente errore dell'arbitro e dei suoi consulenti, del ctu contabile e del ctu tecnico,
nella stesura delle loro notule delle competenze.
C) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
ma, c.p.c. - regole di diritto violate - C.1)- in relazione agli artt. 2697
e 2473 c.3 del c.c., per omessa ammissione dei mezzi di prova de-
dotti – prova per testi ed interrogatorio formale del sig. Parte_5
- ed omessa motivazione sul punto, in relazione alla liquida-
[...]
zione della quota del socio di minoranza stimata, illegittimamente ed illegalmente, in euro 1.233.706,41.- C.2)- in relazione agli artt. 2697
e 2473, terzo comma, c.c., per palese travisamento della prova nel capo motivazionale del lodo impugnato – pagina 15 e seguente del lodo impugnato - dove viene addebitata alla di non essersi Parte_1
attivata nella procedura di liquidazione del quota e, quindi, ometten-
do di liquidare la quota del socio di minoranza stimata, poi, illegitti-
mamente ed illegalmente, in euro 1.233.706,41;
pagina 7 di 17 D) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, primo comma, n.5 c.p.c. in relazione all'art. 823, secondo comma, n. 5
c.p.c. - regole di diritto procedurale violate - D.1)- in relazione agli artt. 2697 e 2473, terzo comma, c.c., per la mancanza/inesistenza di motivazione in ordine alla richiesta di ammissione dei mezzi di pro-
va dedotti – prova per testi ed interrogatorio formale – ed omessa motivazione sul punto in relazione alla liquidazione della quota del socio di minoranza stimata, illegittimamente ed illegalmente, in euro
1.233.706,41.- D.2)- in relazione agli artt. 2697 e 2473, terzo com-
ma, c.c., per palese travisa mento della prova nel capo motivazionale del lodo impugnato e mancanza/inesistenza di motivazione – pagina
15 e seguente del lodo impugnato - dove viene addebitata alla Pt_1
[...
di non essersi attivata nella procedura di liquidazione del quota e,
quindi, omettendo di liquidare la quota del socio di minoranza stima-
ta, poi, illegittimamente ed illegalmente, in euro 1.233.706,41;
E) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
ma, c.p.c. - regole di diritto violate ex art.
1-11 d.m. 55/2014 - in re-
lazione alle tariffe applicate degli onorari dell'arbitro e dei ctu, che l'arbitro si è liquidato nel lodo impugnato, pari ad euro 115.714,70
per onorari di arbitro, oltre accessori di legge, spese esenti iva euro
54.060,00 per compensi professionali dovuti ai ctu intervenuti, così
determinati:- euro 22.182,75 per l'ing. detratta la CP_6
somma di euro 1.500,00 già percepita;
euro 31.266,27 per il dott.
[...]
Per_
, detratta la somma di euro 610,00 per diritti di copia. per un to-
tale di euro169.774,70;
F) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
pagina 8 di 17 ma, c.p.c. - regole di diritto violate ex artt. 2697 e 2473, terzo com-
ma, c.c. -, in relazione alla liquidazione della quota, senza specifica-
re che la società ha precisato sia nella fase cautelare che nel- Parte_1
la fase del giudizio arbitrale, che la liquidazione doveva essere fatta con la cessione di beni immobili, ed omessa motivazione sullo speci-
fico punto;
G) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, terzo com-
ma, c.p.c. - regole di diritto violate -, in relazione alla liquidazione delle spese e competenze di causa per il giudizio sul sequestro con-
servativo, pari a euro 31.362,32;
H) nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 821 c.p.c. in re-
lazione alla decadenza dell'arbitro che non ha emesso il lodo arbitra-
le nei termini di 180 giorni previsti dallo statuto.
*
2. Il ha resistito. CP_1
2.1 Con riferimento ai motivi di impugnazione indicati alle citate lettere
B.1), C.1), C.2), E), F) e G), il resistente ha eccepito l'inammissibilità dell'impugnazione sotto due profili:
▪ mancata previsione, da parte della clausola arbitrale, della dero- ga al disposto dell'art. 829, terzo comma, che pone la regola genera-
le per cui i lodi arbitrali rituali non possono essere impugnati per as-
seriti errores in iudicando, salvo che ciò sia stato previsto espressa-
mente dalle parti ovvero dalla legge;
▪ deduzione di presunte violazioni di norme di diritto non accom- pagnata dall'indicazione dei principi asseritamente disapplicati dall'arbitro e dalla specificazione delle statuizioni arbitrali assunte in pagina 9 di 17 contrasto con le disposizioni di legge apoditticamente richiamate.
Il resistente ha lamentato, pertanto, come l'impugnazione del lodo si risol-
vesse in una inammissibile richiesta di nuova valutazione e ricostruzione dei fatti da parte della Corte d'appello per ottenere una revisione della decisione di merito assunta dall'arbitro.
2.2 Circa i motivi di impugnazione di cui alle lettere B.2) ed E), chiarito come la liquidazione delle spese e del compenso effettuata direttamente dagli arbitri abbia valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i contendenti, il ha precisato come nella fat- CP_1
tispecie nessuna delle parti avesse accettato l'autoliquidazione delle spese e degli onorari, con conseguente difetto d'interesse della a impugnare il re- Pt_1
lativo capo.
2.3 In relazione ai motivi di impugnazione di cui alle lettere D.1) e D.2) per asserita violazione delle regole di diritto procedurale ex art. 829, primo comma,
n.5 c.p.c. in relazione all'art. 823, secondo comma, c.p.c., il resistente ne ha ec- cepito l'inammissibilità:
o per le stesse ragioni sintetizzate al sottoparagrafo 2.1;
o per ciò che il vizio di motivazione per omessa ammissione di una prova (testimoniale o documentale) può essere denunciato per violazione di legge solo nel caso in cui determini l'omissione di mo-
tivazione su un punto decisivo della controversia, ossia quando la prova non ammessa ovvero non esaminata sia in concreto idonea a dimostrare circostanze tali da invalidare, con un giudizio di certezza e non di mera probabilità, l'efficacia delle altre risultanze istruttorie che hanno determinato il convincimento del giudice di merito, di modo che la ratio decidendi venga a trovarsi priva di fondamento.
pagina 10 di 17 * * *
3. Preliminarmente deve rilevarsi che la clausola compromissoria è contenu-
ta nello statuto della società risalente (almeno) al 9 gennaio 2006 (cfr. visura camerale prodotta nel sub 1 avente a oggetto la richiesta di sospensione dell'efficacia esecutiva del lodo), avente, dunque, data anteriore alla entrata in vigore del d.lgs. n. 40/2006.
Nel caso in cui la clausola compromissoria c.d. di diritto comune sia stata conclusa prima dell'entrata in vigore del d.lgs. n. 40 del 2006, opera il testo previgente dell'art. 829, secondo comma, c.p.c., in virtù del quale è consentita l'impugnazione del lodo per errore di diritto, salvo che le parti abbiano autoriz-
zato gli arbitri a giudicare secondo equità o abbiano dichiarato il lodo non im-
pugnabile (cfr. Cass., 10 marzo 2023, n. 7201).
Per quanto entrambe le parti abbiano fatto riferimento alla disciplina del no-
vellato art. 829 c.p.c. (appunto nella versione vigente dopo la riforma introdotta con d.lgs. n. 40/2006), i vari motivi di nullità (e le relative accezioni) devono essere, in questa sede, scrutinati enucleandoli dal contenuto sostanziale delle censure e delle difese proposte, al di là del riferimento alle disposizioni te-
stualmente richiamate, alla luce della normativa previgente.
3.1 Per pacifico insegnamento giurisprudenziale il giudizio di impugnazione
ex art. 829 c.p.c. del lodo arbitrale è assimilabile nella sua disciplina a quello del ricorso per cassazione in quanto tende ad un iudicium rescindens finalizza-
to all'accertamento di eventuali nullità del lodo, che si conclude con l'annulla-
mento del medesimo.
Solo in tal caso segue una fase rescissoria nel corso della quale il giudice ordinario procede alla ricostruzione del fatto sulla base delle prove dedotte.
Pertanto, nella prima fase non è consentito alla corte d'appello procedere ad pagina 11 di 17 accertamenti di fatto, dovendo limitarsi all'esame delle eventuali nullità in cui sia incorso il lodo, pronunciabili soltanto per errores in iudicando (nonché per inosservanza delle regole di diritto nei limiti previsti dal medesimo art. 829
c.p.c.), mentre solo in sede rescissoria al giudice dell'impugnazione è attribuita la facoltà di riesame del merito delle domande, comunque nei limiti del petitum
e della causa petendi dedotti dinanzi agli arbitri (tra le tante, Cass., 8 ottobre
2010, n. 20880 e 17 luglio 2012, n. 12199 e recentemente ord. 16 maggio 2024,
n. 13604).
La denuncia di nullità del lodo arbitrale per inosservanza di regole di diritto
è ammissibile solo se circoscritta entro i medesimi confini della violazione di legge opponibile con il ricorso per cassazione ex art. 360 c.p.c. n. 3.
Come tale, la denuncia deve essere ancorata agli elementi di fatto accertati dagli arbitri e postula l'allegazione esplicita dell'erroneità del canone di diritto applicato rispetto a tali elementi e non è proponibile in collegamento con la mera deduzione di lacune d'indagine e di motivazione o del non corretto ap-
prezzamento delle risultanze istruttorie, doglianze che potrebbero evidenziare l'inosservanza di legge solo all'esito del riscontro dell'omesso o inadeguato esame di circostanza di carattere decisivo.
La valutazione dei fatti dedotti e delle prove acquisite nel corso del proce- dimento arbitrale non può essere contestata a mezzo dell'impugnazione per nullità del lodo arbitrale, perché tale valutazione è negozialmente rimessa alla competenza istituzionale degli arbitri (Cass., 24 giugno 2011, n. 13968 e n.
13604/2024 cit.).
3.2 Tanto precisato, in sostanziale accoglimento dei rilievi del CP_1
deve ritenersi che la non abbia enucleato e adeguatamente individuato e Pt_1
indicato le regole di diritto che l'arbitro avrebbe violato.
pagina 12 di 17 In disparte il profilo relativo alla liquidazione delle spese a favore dell'arbitro e dei suoi ausiliari e quello relativo alla decadenza dell'arbitro dal potere di emettere il lodo (cfr. sottoparagrafi.
3.3 e 3.4), le censure sollevate dalla , per quanto rubricate con il richiamo ai precetti contenuti in dispo- Pt_1
sizioni codicistiche, si risolvono nella (inammissibile) riproposizione a questa
Corte di merito di questioni di fatto già oggetto della decisione arbitrale.
Il controllo sul lodo non può mai consistere nella rivalutazione dei fatti, neppure in via di verifica dell'adeguatezza e congruenza dell'iter argomentati-
vo seguito dagli arbitri, salvo il caso della motivazione insussistente o a tal punto carente da non consentire l'individuazione della ratio della decisione adottata (Cass., ord. 18 maggio 2018, n. 12321).
Nella fattispecie, la non ha individuato le regole di diritto violate Pt_1
dall'arbitro ma ne ha solo censurato le conclusioni, argomentando le doglianze poste a fondamento dell'impugnazione attraverso la confutazione nel merito della decisione dell'arbitro, senza però indicare la regola di diritto violata.
In particolare (avuto riguardo allo schema utilizzato dalla società impugnan-
te):
- la doglianza B1 (violazione e falsa applicazione anche per travisamento della prova, degli artt. 2697 e 2473, terzo comma, c.c. ed omessa moti-
vazione sul punto in relazione alla liquidazione della quota del socio di minoranza) si risolve nella contestazione degli esiti degli accertamenti compiuti dai tecnici designati per la determinazione del valore del pa-
trimonio immobiliare e per la determinazione delle poste attive e passive del patrimonio della società, malgrado sul punto l'arbitro abbia senz'altro esplicitato, anche per il tramite del richiamo alle consulenze,
l'iter che l'ha condotto a determinare in una certa misura il valore della pagina 13 di 17 quota del socio receduto;
- le doglianze C.1 e D.1 (omessa amissione dei mezzi di prova dedotti in relazione agli artt. 2697 e 2473, terzo comma, c.c. ed omessa motivazio-
ne sul punto in relazione alla liquidazione della quota del socio di mino-
ranza) si risolvono nella contestazione del giudizio di superfluità dei mezzi di prova operato dall'arbitro sul rilievo che il valore della quota dovesse essere frutto del solo accertamento tecnico del valore del patri-
monio della società, senza enucleazione, neanche in questo caso, della regola di diritto che avrebbe imposto all'arbitro di agire diversamente;
- le doglianze C.2 e D.2 (in relazione agli artt. 2697 e 2473, terzo com-
ma, c.c., per palese travisamento della prova nel capo motivazionale del lodo impugnato dove le viene addebitato di non essersi attivata nella procedura di liquidazione della quota) si risolvono nella (inammissibile) pretesa di riesame della conclusione dell'arbitro in relazione alla manca-
ta spontanea liquidazione della quota da parte della società;
- la doglianza F (nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829, ter-
zo comma, c.p.c. - regole di diritto violate ex artt. 2697 e 2473, terzo comma, c.c. -, in relazione alla liquidazione della quota, senza specifica-
re che essa aveva precisato sia nella fase cautelare che nella fase del giudizio arbitrale, che la liquidazione doveva essere fatta con la cessione di beni immobili ed omessa motivazione sullo specifico punto) non con- tiene l'enunciazione della regola violata dall'arbitro che gli avrebbe im-
posto di procedere a una sorta di divisione in natura del patrimonio della società a soddisfacimento della pretesa creditoria del socio recedente;
- la doglianza G (nullità del lodo arbitrale per violazione dell'art. 829,
terzo comma, c.p.c. - regole di diritto violate - in relazione alla liquida-
pagina 14 di 17 zione delle spese e competenze di causa per il giudizio sul sequestro conservativo, pari a euro 31.362,32) non contiene l'indicazione della re- gola di diritto non applicata o applicata erroneamente dall'arbitro
(esemplificativamente, principio della soccombenza, regole in tema di determinazione del valore della causa, etc.) ma si risolve nella critica del provvedimento cautelare e nella riproposizione degli argomenti di meri-
to già spesi per contestare la quantificazione del valore della quota del socio receduto.
3.4 Le ulteriori doglianze non giustificano l'accoglimento dell'impugnazione.
3.4.1 Rispetto alle doglianze B.1 ed E (relative alla determinazione dei compensi dell'arbitro e dei suoi ausiliari) la non ha interesse, ai sensi Pt_1
dell'art. 100 c.p.c., a una pronuncia, giacché la liquidazione delle spese e del proprio compenso effettuata direttamente dagli arbitri ha valore di una mera proposta contrattuale, che diviene vincolante solo se accettata da tutti i conten-
denti (Cass., 27 marzo 2017, n. 7772).
Non solo non risulta che, nella fattispecie, tutte le parti avessero accettato la proposta contrattuale, ma è addirittura provato che lo stesso arbitro abbia fatto ricorso al Tribunale di Lanusei per la determinazione del compenso spettantegli per attività svolta (cfr. produzione del 3 dicembre 2024 di ). Pt_1
3.4.2 La doglianza H (relativa alla nullità del dolo perché emesso dopo il termine di giorni centoottanta dall'accettazione dell'incarico) è infondata.
L'art. 820, primo comma, c.p.c. (anteriforma) prevede che gli arbitri debbo-
no pronunciare il lodo nel termine di centoottanta giorni dall'accettazione della nomina.
L'art. 821 (anteriforma) prevede che il decorso del termine indicato nell'ar-
pagina 15 di 17 ticolo precedente non possa essere fatto valere come causa di nullità del lodo se la parte, prima della deliberazione del lodo risultante dal dispositivo sottoscrit-
to dalla maggioranza degli arbitri, non abbia notificato alle altre parti e agli ar-
bitri che intende far valere la loro decadenza.
Dalle produzioni del risulta che il lodo sia stato comunicato via CP_1
pec ai procuratori domiciliatari delle parti il giorno 8 maggio 2021 alle ore
09:46:02 e che l'istanza di decadenza dell'arbitro con immediata declaratoria
di estinzione del procedimento ex art. 821 del cpc sia stata notificata via pec all'arbitro e ai procuratori del solo alle ore 21:34:52 dello stesso CP_1
giorno e non risulta neanche allegato che prima di tale data la avesse fat- Pt_1
to valere la decadenza dell'arbitro.
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4. In considerazione del criterio della soccombenza, la deve essere Pt_1
condannata, ai sensi dell'art. 91 c.p.c., alla rifusione in favore del del- CP_1
le spese processuali.
Sullo scaglione 1.000.001-2.000.000,00 determinato dal valore della quota, i compensi sono liquidati in dispositivo ai valori medi per le fasi studio, intro-
duttiva e decisione, mentre nulla spetta per la fase istruttoria, non essendo stata svolta attività a essa riconducibile.
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Sussistono, infine, i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater d.P.R.
115/2002, per il versamento da parte dell'impugnante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte d'appello, definitivamente pronunciando, rigettata ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,
pagina 16 di 17 1. rigetta l'impugnazione del lodo pronunciato e comunicato l'8 maggio 2021 dall'arbitro unico avv. pro- Controparte_5
posta dalla Parte_1
2. condanna la alla rifusione in favore di Parte_1 Parte_4
delle spese processuali, che liquida in complessivi
[...]
euro 27.673,60, di cui euro 24.064,00 per compensi, comprese spese generali, oltre c.p.a. e i.v.a.;
3. dà atto che sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1
quater d.P.R. 115/2002, per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo pari a quello del contributo unificato dovu- to per l'impugnazione.
Cagliari, 6 marzo 2025
Il Presidente
Il consigliere estensore dott. Maria Teresa Spanu
dott. Enzo Luchi
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