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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 27/10/2025, n. 3058 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 3058 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 85/2024 CC
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, composta dai Magistrati:
Dott.ssa Rita Rigoni Presidente
Dott.ssa Barbara Gallo Consigliera Relatrice
Dott.ssa Silvia Franzoso Consigliera ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado d'Appello promossa con atto di citazione notificato in data 08.01.2024
DA
– già c.f. , di seguito solo Parte_1 Parte_2 P.IVA_1
Part
, rappresentata e difesa dall'avv. Paolo Bonalume (c.f. ed elettivamente C.F._1 domiciliata presso lo studio dello stesso in Milano, C.so Magenta, n. 84, giusta procura allegata all'atto introduttivo del giudizio di I Grado;
contro
(c.f. , di seguito solo rappresentata e Controparte_1 P.IVA_2 CP_1 difesa dagli avv.ti Alessandro Azzini (c.f. ) e Barbara Bolognesi (c.f. C.F._2
) dell'Avvocatura aziendale, con domicilio eletto in Verona, via Valverde, n. C.F._3
42, giusta procura a margine della comparsa di costituzione in Appello.
Oggetto: Appello avverso la Sentenza N° 1121/2023, pubblicata in data 07.06.2023, del Tribunale di
Verona, rimesso al Collegio in decisione all'udienza del 23.06.2025, nella quale le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni:
Parte per
“Voglia la Corte d'Appello di Venezia, previo parziale annullamento e in parziale riforma della sentenza impugnata n. 1121/23, emessa dal Tribunale di Verona e pubblicata il 7 giugno 2023 nel
1 Part giudizio RG 610/21 instaurato – nuova denominazione di Parte_1 Pt_2 Parte_2
– nei confronti dell' e non notificata, limitatamente ai capi con i
[...] Controparte_1
Part quali il Tribunale non ha accolto la domanda di pagamento avanzata da nei confronti dell'Azienda volta ad ottenere il pagamento dei seguenti crediti, oggetto dell'appello:
• € 185.601,44 per sorte capitale
• gli interessi di mora maturati e maturandi sulla predetta sorte capitale, “determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D.Lgs. n. 231/02 come novellato dal D.Lgs. n. 192/12
“determinati nella misura degli interessi legali di mora” ex artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 e − con decorrenza dal giorno successivo a quello di scadenza del termine di pagamento delle fatture costituenti la predetta sorte capitale sino alla data di pagamento
• gli interessi anatocistici prodotti dagli interessi moratori maturati sulla predetta sorte capitale che, alla data di notifica della citazione, sono scaduti da oltre sei mesi, ai sensi dell'art. 1283 c.c., nella misura “degli interessi legali di mora” ai sensi degli artt. 2 e 5 del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12. Ciò in virtù del richiamo operato a tale normativa dall'art. 1284 comma 4 c.c., con decorrenza dalla data di notifica dell'atto di citazione
• € 40 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D. Lgs. n. 231/02 come novellato dal D. Lgs. n. 192/12 moltiplicato per ciascuna delle fatture costituenti la predetta sorte capitale oggetto di appello
IN VIA PRINCIPALE: previo accertamento e declaratoria della certezza, liquidità ed esigibilità dei predetti crediti di nei confronti dell' , condannare Parte_1 Controparte_1
l'Azienda al relativo pagamento in favore di Parte_1
IN VIA SUBORDINATA: accertare e dichiarare che è creditrice nei confronti Parte_1 dell' della diversa somma ritenuta dovuta e, per l'effetto, condannare Controparte_1
l' a pagare a la diversa somma ritenuta dovuta a titolo di sorte capitale, CP_1 Parte_1 interessi di mora e interessi anatocistici e somme ai sensi dell'art. 6 D. Lgs. n. 231/02.
IN OGNI CASO: con vittoria di compensi, spese, oltre al rimborso forfettario ex D.M. n. 55/14, oltre
CPA e successive”;
per Ulss 9:
“In via principale: previo rigetto dell'appello principale, siccome infondato e, in parte inammissibile, in accoglimento del primo motivo di appello incidentale, riformarsi la sentenza di primo grado, accertando che nulla è dovuto a controparte a titolo di capitale, interessi legali di mora sulle somme in capitale, interessi anatocistici sugli interessi legali di mora, maturati sulle somme in capitale, e
2 rimorso forfettario, ex art. 6, comma 2, d.lgs. 231/2002, pari ad € 40 per ciascuna delle fatture in capitale.
In via subordinata: previo rigetto dell'appello principale, siccome infondato e, in parte inammissibile, in accoglimento del secondo motivo di appello incidentale, riformarsi la sentenza di primo grado, accertando che il credito spettante controparte, per effetto delle domande svolte in primo, è pari alla minor somma di € 44.759,87;
In via ulteriormente subordinata: previo rigetto dell'appello principale, siccome infondato e, in parte inammissibile, in accoglimento parziale del secondo motivo di appello incidentale, riformarsi la sentenza di primo grado, accertando che il credito spettante controparte, per effetto delle domande svolte in primo, è pari alla minor somma di € 104.341,73;
In via di estremo subordine: Nella davvero non creduta ipotesi di mancato accoglimento di uno dei motivi di impugnazione incidentale, si chiede il rigetto dell'appello avversario, siccome infondato e, in parte, inammissibile.
Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Parte 1. Con atto di citazione notificato il 28.12.2020, - cessionaria (pro soluto) di una lunga serie di crediti vantati a titolo di corrispettivo da diverse Società fornitrici di beni e servizi - conveniva 9 CP_1 innanzi al Tribunale di Verona, per sentirla condannare in via principale al pagamento delle seguenti somme:
- € 1.239.184,54, in sorte capitale, per crediti ad essa ceduti e di cui alle fatture non saldate elencate nei prospetti dimessi in atti (v. docc. sub 2A e 2B), oltre interessi legali di mora ex artt. 3 e 5 D.Lgs. 231/02 ed anatocistici ex art. 1283 c.c. da questi ultimi prodotti dalla data di notifica dell'atto di citazione;
- € 22.480,00 a titolo di costi di assistenza per il recupero del credito ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002, calcolati nella misura di € 40,00 per ciascuna delle fatture azionate in linea capitale;
- € 302.204,15 a titolo di interessi di mora - ulteriori rispetto a quelli computati sulla vantata sorte capitale - maturati per il tardivo pagamento di crediti diversi e di cui alle allegate Note di Debito (v. docc. sub 4A e 4B), oltre interessi anatocistici ex art. 1283 c.c. dalla data di notifica dell'atto di citazione e somme spettanti ai sensi dell'art. 6, comma2, D.Lgs. n. 231/2002 per ogni fattura il cui ritardato pagamento aveva generato l'emissione delle N.D.;
- € 94.880,00 ai sensi dell'art. 6, comma 2, del D.Lgs. n. 231/2002 come novellato dal D.Lgs. n.
192/2012, per il tardivo pagamento di ciascuna delle fatture ulteriori rispetto a quelle costituenti la sorte
3 capitale, nonché per il tardivo pagamento della sorte capitale di fatture ulteriori rispetto a quelle che hanno generato le Note di Debito.
In subordine, chiedeva la condanna della parte convenuta al pagamento delle differenti e minori somme che eventualmente fossero state accertate in corso di causa per i menzionati titoli e - in via ulteriormente gradata - la condanna a titolo di indebito arricchimento. Part
sosteneva la propria legittimazione ad agire, stanti i contratti di cessione redatti in forma di scrittura privata autenticata da Notaio e notificati alla ceduta con cui, unitamente alla sorte capitale, le erano stati ceduti gli interessi di mora maturati e maturandi.
Deduceva che svariate fatture emesse per le forniture ed i servizi resi dalle cedenti in favore dell'Ente erano rimaste insolute (per l'importo di € 1.239.184,54) e che sul capitale erano maturati interessi moratori ed anatocistici. Part Indicava che altre fatture erano state tardivamente pagate, ragion per cui aveva emesso Note di
Debito per interessi moratori su cui erano maturati gli interessi anatocistici.
Aggiungeva la spettanza del rimborso dei costi per il recupero del credito ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002
(€ 40,00 per ciascuna fattura impagata o tardivamente pagata).
Depositava atto di precisazione del credito dichiarando di rinunciare a proseguire il giudizio in ordine alla somma di € 129.000,00 di cui all'affermato credito indicato nel documento sub 2B.
2. Si costituiva in giudizio 9 eccependo l'estinzione per prescrizione decennale delle pretese CP_1 creditorie aventi data antecedente il 28.12. 2010 e rilevando l'infondatezza, in fatto ed in diritto, di tutte Part le domande svolte da , tanto per sorte capitale che per accessori, anche in via subordinata, essendo i crediti estinti per intervenuto pagamento/storno oppure portati da fatture errate o - ancora - relativi a fatture mai ricevute.
Concludeva per il rigetto integrale delle pretese avversarie con rifusione delle spese ed onorari di giudizio.
3. In sede di prima memoria istruttoria, la sorte capitale azionata era rideterminata nella minore somma di € 511.094,01 (v. docc. 13A e 13B), ferme le ulteriori somme già domandate con citazione, esclusi gli interessi di mora ed anatocistici sul credito rinunciato.
4. La causa veniva istruita documentalmente. Part
5. In sede di scritti finali, venivano allegati due ulteriori documenti di (v. docc. B parte 1 e B parte
2), con i quali il credito vantato in linea capitale veniva ridimensionato ad € 289.943,17.
6. La causa veniva trattenuta in decisione il 17.11.2022 sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
7. Con Sentenza N° 1121/2023, pubblicata il 07.06.2023, il Tribunale di Verona: accoglieva parzialmente la pretesa attorea;
4 Part condannava a corrispondere a la somma di € 185.601,44 a titolo di sorte capitale, gli CP_1 interessi moratori ex artt. 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002 dalla scadenza al saldo e gli interessi anatocistici sugli interessi medesimi, maturati dopo sei mesi dalla notifica della citazione, oltre alla somma di €
2.600,00 ex art. 6 D.Lgs. n. 231/2002; Part rigettava le altre domande formulate da;
compensava integralmente le spese di lite fra le parti. Parte 8. Con atto di citazione notificato l'08.01.2025,ha proposto Appello avverso detta pronuncia formulando le seguenti doglianze.
8.1. Con il primo motivo, ha eccepito l'erroneità del decisum per avere il Tribunale ritenuto non dovuta la somma di € 162.916,95 azionata in linea capitale e somme correlate, essendo il credito portato da fatture per cui l'Ente aveva domandato l'emissione di Note di Credito a storno.
8.2. Con il secondo motivo, ha censurato la decisione per avere il Tribunale non riconosciuto la somma di € 8.411,95 per sorte capitale e somme accessorie in quanto portata da fatture per cui l' aveva CP_1 provveduto al pagamento.
8.3. Con il terzo motivo, ha denunciato l'ingiustizia della decisione per avere il Tribunale stabilito la non debenza della somma di € 5.565,86 (e somme correlate) in quanto portata da fatture stornate dalle fornitrici cedenti con Credito. Pt_3
8.4. Con il quarto motivo, ha eccepito l'erroneità della pronuncia per avere il Tribunale ritenuto non spettanti € 8.707,08 per sorte capitale e accessori poiché prescritti.
9. Costituitasi in II Grado per resistere al gravame, ha spiegato Appello Incidentale CP_1 lamentando l'erroneità della Sentenza:
a) nella parte in cui, con inesatta applicazione del principio di disponibilità della prova, il Tribunale ha ritenuto provato il titolo delle pretese attoree e l'inadempimento contrattuale dell' rispetto ai CP_1 crediti azionati;
Part b) con riguardo al riconoscimento della pretesa di per interessi moratori ed anatocistici;
c) per errore materiale di calcolo e di giudizio.
10. La causa è stata trattenuta in decisione senza ulteriore istruttoria all'udienza del 23.06.2025
(tenutasi con modalità cartolare), previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.
11. Per il criterio della ragione più liquida, la Corte procede all'esame del primo motivo di
Appello Incidentale.
9 ha affermato che il Giudice di prime cure ha effettuato una valutazione inesatta delle CP_1 allegazioni di entrambe le parti in causa, contestando - in particolare - la carenza dell'allegazione in Part fatto da parte della cessionaria , non avendo quest'ultima mai esplicitato quale fosse la “fonte
5 negoziale” del proprio diritto di credito né tantomeno indicato quale fosse il termine per l'adempimento delle obbligazioni di pagamento pretese. Part Per contro, ha sostenuto di avere pienamente dato prova dei “titoli” fondanti le domande azionate facendo riferimento alla propria qualità di cessionaria di crediti di cui alle fatture emesse dalle diverse società cedenti (v. “a titolo di corrispettivo di forniture oppure prestazioni di servizi erogate in favore della parte convenuta nonché dell' ) indicate Parte_4 Parte_5 negli elenchi allegati agli atti di causa.
Il motivo è fondato ed assurge a criterio assorbente di ogni altra questione sollevata tanto in via incidentale che principale.
In tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, le SS.UU. della Suprema Corte con la pronuncia del 30 ottobre 2001 n. 13533 hanno enunciato un principio fondamentale a cui questo
Collegio ritiene di doversi conformare: "In tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per
l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (…)”.
Non v'è dubbio che siffatta pronuncia indichi una direttrice imprescindibile per l'attore che agisce per l'accertamento dell'inadempimento contrattuale del debitore: deve provare la fonte - negoziale o legale
- del proprio diritto, avendola precedentemente allegata in fatto.
La ratio delle differenti attività dell'allegare e del provare nel rispetto del principio del contraddittorio risiede - invero - nella necessità di consentire la delimitazione del thema decidendum a garanzia dell'esercizio del diritto di difesa di chi è chiamato a resistere in giudizio.
Onere del creditore, pertanto, è provare la fonte del diritto preteso con allegazioni in fatto che rivestano il carattere della specificità e della chiarezza, dal momento che l'accertamento in fatto costituisce un momento imprescindibile del procedimento giudiziale che, quanto al fatto, riveste anche carattere probatorio consentendo di individuare gli elementi costitutivi della domanda ed il possibile oggetto della contestazione (v. Cass. sez. III, 22 settembre 2017 n. 22055 e Cass. sez. III, 21 giugno 2016 n.
12748).
Diversamente opinando, si finirebbe per sostenere che sia consentito all'attore di sostituire l'allegazione in fatto con la produzione documentale, così da legittimare un macchinoso quanto defatigante e complesso processo interpretativo, affidato alla controparte oltreché al Giudicante, mirato alla ricerca della correlazione tra documento prodotto e fatti che con quello si intendono provare.
6 Difatti, un documento è utile a dare conferma ad una affermazione in fatto non potendo evidentemente considerarsi idonea la sua produzione a “generare” quel fatto.
Logica conseguenza è il dovere di chi agisce in giudizio di esporre chiaramente le proprie ragioni fattuali e - solo dopo - di collegarle alle prove che le sostengono.
Gli elementi costitutivi della domanda, allora, devono trovare puntuale formulazione nell'atto introduttivo del giudizio escludendosi la funzione integrativa delle produzioni documentali rispetto ad una domanda priva di specificità (v. Cass. Civ. ordinanza 08 febbraio 2018 n. 3022).
Il carattere fondamentale ed indispensabile dell'allegazione, inteso come attività attraverso cui il soggetto agente introduce in giudizio un fatto ponendo la sua sussistenza a corredo della proposta domanda, si giustifica in quanto, ai fini dell'accertamento - in fatto e diritto - del diritto sostanziale alla stessa sotteso, l'oggetto della pretesa azionata deve essere identificato non in maniera generica, bensì compiutamente.
Conformemente alla citata pronuncia delle Sezioni Unite, si è espressa in molteplici occasioni la successiva giurisprudenza di legittimità dando rilievo e rimarcando l'indispensabilità dell'allegazione, quale presupposto imprescindibile per l'accertamento dei fatti e per l'esercizio del diritto di difesa (cfr., ex multis, Cass. sez. III, 28 gennaio 2002 n. 982, Cass. sez. III, 21 aprile 2003 n. 2647, Cass. sez. I, 9 febbraio 2004 n. 2387, Cass. sez. III, 12 aprile 2006 n. 8615, Cass. sez. I, 26 gennaio 2007 n. 1743,
Cass. sez. II, 11 novembre 2008 n. 26953, Cass. sez. I, 3 luglio 2009 n. 15677, Cass. sez. III, 12 febbraio 2010 n. 3373, Cass. sez. I, 15 luglio 2011 n. 15659, Cass. sez. III, 20 gennaio 2015 n. 826 e
Cass. ordinanza n. 6618 del 16 marzo 2018).
Tutto ciò considerato, atteso che la produzione di un documento in giudizio non può mai sostituire la mancata allegazione del fatto che quel documento mira a provare, questo Collegio reputa corretto Part affermare, diversamente da quanto deciso dal Tribunale di Verona, che non ha soddisfatto il proprio onere di allegazione, dal momento che non ha mai dedotto in merito alle fonti negoziali dei crediti che le sono stati ceduti.
L'odierna appellante si è - invero - limitata a produrre una molteplicità di prospetti unilateralmente predisposti e contenenti esclusivamente dati inidonei allo scopo, risolvendosi i menzionati documenti in una sorta di “inventari” di titoli fiscali emessi da diverse società fornitrici nel corso di circa un ventennio, senza che sia rinvenibile la riferibilità delle pretese azionate a corrispondenti fonti negoziali.
Come correttamente eccepito dall' , il voluminoso compendio documentale offerto Controparte_2 dalla cessionaria, unitamente al deposito della seconda memoria istruttoria, non soddisfa l'onere di Part allegazione di mancando - in difetto di allegazioni in fatto sul punto - il collegamento delle produzioni agli azionati crediti.
7 Osserva la Corte - in linea generale - che qualsiasi documento offerto a sostegno di un fatto mai allegato è processualmente irrilevante e non può trovare considerazione da parte del Giudicante ai fini della decisione.
Allo stesso modo, facendo corretta applicazione del principio di non contestazione ovvero riconoscendo la sua stretta dipendenza da una corretta allegazione, deve censurarsi l'iter logico motivazionale del Tribunale di Verona che ha ritenuto non assolto l'onere imposto al debitore di contestare specificamente i fatti estintivi dell'obbligazione, omettendo di considerare che l'Azienda giammai avrebbe potuto eccepire alcunché in ordine a fatti mai entrati nel giudizio poiché non allegati dall'attore.
L'onere di “specifica contestazione” gravante sul debitore - onde provare fatti estintivi delle pretese creditorie - concerne, infatti, solamente quanto affermato dall'attore: se una parte non allega un fatto in modo chiaro e specifico, la controparte non ha nulla da contestare in concreto.
Di conseguenza, il principio di non contestazione non può operare ed il fatto risulterà come mai entrato nel processo.
Con pronuncia n. 4909/2022, la Cassazione ha evidenziato: “L'onere di analitica contestazione dei fatti dedotti dall'attore viene meno quando l'attore, per primo, si sottragga all'onere di analitica allegazione dei fatti posti a fondamento della domanda atteso che l'onere di contribuire alla fissazione del thema decidendum, e, di conseguenza, del thema probandum, opera infatti identicamente rispetto all'una o all'altra delle parti in causa, sicché a fronte di una generica deduzione da parte del ricorrente, la difesa di parte resistente non può che essere per forza di cose altrettanto generica, ed in questo caso la genericità della difesa non solleva affatto l'attore dai suoi oneri probatori”. Part Le pretese creditorie di , in difetto di allegazione in fatto, non possono risultare pacificamente ammesse ovvero provate ex art. 115 c.p.c., essendo - per
contro
- infondate ed integralmente meritevoli di rigetto tanto in linea capitale quanto rispetto alle richieste formulate a titolo di accessori e sanzioni.
13. Non resta che riformare integralmente la Sentenza impugnata. Part Le spese del gravame seguono la netta soccombenza di verso 9 e si liquidano in CP_3 dispositivo applicando i valori medi di cui al D.M. n. 55/2014 e successive modifiche ed integrazioni, secondo il valore del decisum (v. scaglione € 52.000,01/€ 260.000,00 avuto riguardo alla Sentenza
Appellata).
Non è possibile riconoscere anche le spese di I Grado perché non vi è stato Appello Incidentale sulla compensazione.
P.Q.M.
8 Il Collegio, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa od assorbita, così dispone:
1. ACCOGLIE l'Appello incidentale proposto da 9 e - per l'effetto - in riforma della Sentenza CP_1
Part impugnata, RIGETTA integralmente le pretese azionate da . Part
2. CONDANNA a rifondere ad 9 le spese di II Grado, liquidate in € 9.991,00, oltre iva- CP_3 cpa-spese generali come per legge.
3. DÀ ATTO, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del DPR 115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte dell'appellante soccombente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'Appello, a norma del comma 1 bis dello stesso art. 13.
Venezia, 13.10.2025.
La Relatrice
Dott.ssa Barbara Gallo
La Presidente
Dott.ssa Rita Rigoni
9