TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 05/12/2025, n. 4305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4305 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10572/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Piscopo, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via XXXI Maggio n. 54
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Chianese, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla via F. Crispi n. 72
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 2.12.2023, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente (in Casoria, il 2.8.1997), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 10.11.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza (depositata l'8.6.2011), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 7.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il
Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casoria, in data 2.8.1997, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e (nata in Parte_1 CP_1
Hagen - Germania, il 25.11.1975) - atto n. 126, parte II, serie A, anno 1997;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati dott.ssa Alessandra Tabarro Presidente dott.ssa Anna Scognamiglio Giudice dott. Fulvio Mastro Giudice rel. ed est. riunito in camera di consiglio, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile n. 10572/2023 R.G. avente ad oggetto: “divorzio contenzioso”
TRA
rappresentato e difeso dall'avv. Rocco Piscopo, presso il cui studio Parte_1
elett.mente domicilia in Frattamaggiore, alla via XXXI Maggio n. 54
RICORRENTE
E
rappresentata e difesa dall'avv. Domenico Chianese, presso il cui studio CP_1
elett.mente domicilia in Napoli, alla via F. Crispi n. 72
RESISTENTE
CON L'INTERVENTO DEL P.M.
RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 2.12.2023, parte ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio con la resistente (in Casoria, il 2.8.1997), e che tra i coniugi interveniva sentenza di separazione, chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio, alle condizioni di cui al ricorso.
Parte resistente si costituiva in giudizio con comparsa di costituzione e risposta a mezzo della quale contestava in fatto e in diritto le avverse pretese, e chiedeva pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui alla comparsa.
All'udienza del 10.11.2025, sulla base del raggiunto accordo tra i coniugi, la causa era rimessa in decisione al Collegio.
Il Pubblico Ministero concludeva come in atti. La domanda è fondata e va, pertanto, accolta.
Ed invero, si è realizzata l'ipotesi di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della l. n. 898/1970 e successive modifiche, essendo decorsi oltre dodici mesi dalla data di comparizione dei coniugi dinanzi al
Presidente del Tribunale di Napoli nel procedimento di separazione giudiziale, conclusosi con sentenza (depositata l'8.6.2011), ed essendo perdurata da tale data la separazione, che deve presumersi ininterrotta per mancanza di eccezione.
In merito ai provvedimenti accessori, le parti hanno raggiunto un accordo alle condizioni di cui alla nota depositata in data 7.11.2025, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite.
Le condizioni di divorzio sottoscritte dalle parti non risultano contrarie a norme imperative, e pertanto possono essere poste a fondamento della presente decisione;
delle restanti condizioni il
Collegio si limita a prendere atto.
Le spese di lite, atteso l'esito del giudizio, possono integralmente compensarsi tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli Nord, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
- pronuncia, alle condizioni di cui in parte motiva, qui da intendersi integralmente trascritte e recepite, la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato in Casoria, in data 2.8.1997, tra i coniugi (nato in [...], il [...]) e (nata in Parte_1 CP_1
Hagen - Germania, il 25.11.1975) - atto n. 126, parte II, serie A, anno 1997;
- ordina la trasmissione della presente sentenza in copia autentica, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Casoria per gli adempimenti di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Così deciso, in camera di consiglio.
Aversa, 19.11.2025.
Il giudice estensore
Il Presidente dott. Fulvio Mastro dott.ssa Alessandra Tabarro