Sentenza 30 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 3T, sentenza 30/05/2025, n. 10565 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 10565 |
| Data del deposito : | 30 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 30/05/2025
N. 10565/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01258/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1258 del 2022, proposto da
Agri-Car S.r.l. Società Agricola, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Andrea Sticchi Damiani, Filippo Gavatta, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Gse Spa, non costituito in giudizio;
Agenzia delle Entrate, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e delle Finanze, Ministero della Transizione Ecologica, Presidenza del Consiglio dei Ministri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Giovanni Pesce, Antonio Pugliese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Giovanni Pesce in Roma, via Bocca di Leone;
per l'annullamento
del provvedimento prot. GSE/P20210034569 del 17.12.2021 con il quale il GSE ha comunicato “l'annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti prot. FTV_339051 del 26 gennaio 2012 e la risoluzione della Convenzione n. E07L230719607 quale atto consequenziale”;
del provvedimento del GSE del 31.1.2022, con il quale il Gestore ha intimato la restituzione degli incentivi percepiti nel termine di 30 giorni per un importo pari a euro 3.588.077,68;
nonché, ove occorra, di ogni altro atto presupposto, connesso e conseguenziale, ivi compresi:
a. il provvedimento dell'Agenzia delle Entrate protocollo n. 114266/2020, pubblicato sul sito istituzionale in data 6.3.2020, recante «Modalità di presentazione e contenuto della comunicazione prevista dal comma 3 dell'articolo 36 del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, concernente il mantenimento del diritto a beneficiare delle tariffe incentivanti riconosciute dal Gestore dei Servizi Energetici alla produzione di energia elettrica di cui ai decreti del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, 6 agosto 2010, 5 maggio 2011 e 5 luglio 2012 in caso di cumulo con la detassazione per investimenti ambientali realizzati da piccole e medie imprese prevista dall'articolo 6, commi da 13 a 19, della legge 23 dicembre 2000, n. 388», nonché le allegate Istruzioni;
b. il Comunicato del GSE del 22.11.2017, recante «Conto Energia, chiarimenti in merito alla possibilità di cumulo tra Conto Energia e c.d. Tremonti Ambiente»
c. il Comunicato del GSE del 14.11.2018 con il quale il GSE ha comunicato la proroga del termine per la rinuncia al beneficio fiscale;
d. la nota prot. GSE/P20180074734 del 30.7.2018, con la quale il GSE ha comunicato l'avvio del procedimento di autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti;
e. la comunicazione del 18 giugno 2018 dell'Agenzia delle Entrate, acquisita dal GSE al prot. GSE/A20180247517;
f. la nota del Ministero dello Sviluppo Economico prot. 24327 del 12.12.2012;
E PER L'ACCERTAMENTO
PREVIA RIMESSIONE DELLA QUESTIONE DI LEGITTIMITÀ INNANZI ALLA CORTE COSTITUZIONALE, OVVERO PREVIO RINVIO PREGIUDIZIALE IN CORTE DI GIUSTIZIA DELL'UNIONE EUROPEA
- del diritto della Società a beneficiare delle tariffe incentivanti previste dal Conto Energia unitamente al regime di detassazione/deduzione contemplato dall'art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, n. 388;
- dell'insussistenza del potere del GSE di disporre misure sanzionatorie in caso di mancata rinuncia al beneficio di cui all'art. 6, comma 13 e ss., della legge 23 dicembre 2000, 388, come previsto dall'art. 36, comma 2 e 6-bis, del d.l. n. 124/2019, con. in legge n. 157/2019;
- del diritto della Società a conservare le condizioni per l'erogazione delle tariffe incentivanti previste nella convenzione stipulata con il GSE, unitamente al beneficio previsto dalla Tremonti Ambiente.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Agenzia delle Entrate e di Ministero dello Sviluppo Economico e di Ministero dell'Economia e delle Finanze e di Ministero della Transizione Ecologica e di Presidenza del Consiglio dei Ministri e di Gestore dei Servizi Energetici – Gse S.p.A.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 28 maggio 2025 il dott. Raffaele Tuccillo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio la parte ricorrente chiedeva l’annullamento del provvedimento prot. GSE/P20210034569 del 17.12.2021 con il quale il GSE ha comunicato “l'annullamento in autotutela del provvedimento di ammissione alle tariffe incentivanti prot. FTV_339051 del 26 gennaio 2012 e la risoluzione della Convenzione n. E07L230719607 quale atto consequenziale”.
Si costituiva il GSE chiedendo rigettarsi il ricorso.
Con memoria del 18 marzo 2025 la parte ricorrente rappresentava di non avere interesse alla definizione del ricorso, con la conseguenza che il ricorso deve essere dichiarato improcedibile, con compensazione delle spese di lite alla luce dell’esito del ricorso.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse. Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 maggio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Raffaele Tuccillo, Presidente FF, Estensore
Gabriele La Malfa Ribolla, Referendario
Giacomo Nappi, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Raffaele Tuccillo |
IL SEGRETARIO