Rigetto
Sentenza 30 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 30/12/2025, n. 10386 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 10386 |
| Data del deposito : | 30 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 10386/2025REG.PROV.COLL.
N. 04556/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 4556 del 2023, proposto da ON ON, rappresentato e difeso dall'avvocato Innocenzo Calabrese, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Frattamaggiore, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Antonella Di Bitonto, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Campania (Sezione Seconda) n. 06667/2022.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Comune di Frattamaggiore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 3 dicembre 2025 il Pres. Marco LI;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. La sentenza impugnata ha respinto il ricorso proposto dall’attuale appellante per l’annullamento dell’ordinanza del 29-03-2018, ex art. 31 del dPR 6 giugno 2001, n. 380, di demolizione di opere abusive (realizzazione, in assenza di titolo abilitativo su un’area insistente nella zona F2 del P.R.G, di un campo di calcetto di 22 x 40 mt recintato e attrezzato; di tre manufatti in muratura ed orditura verticale e orizzontale in ferro, coperti con tettoia in lamiera coibentata, di cui il primo, di 8,20 x 41,00 m. e un’altezza di 3,60 m., adibito a residenza, deposito e circolo ricreativo, il secondo, di 4,55 x 11,20 m. e un’altezza di 3,30 m, e il terzo, di 4,70 x 36,50 m. e un’altezza di 2,80 m., adibito a residenza, spogliatoi, bar e deposito), ordinanza notificata il 26-04-2018, nonché gli atti connessi tra cui la preliminare relazione del sopralluogo eseguito il 22-03-2018 da agenti della Polizia Municipale del Comune di Frattamaggiore.
2. L’appellante reitera le censure disattese dal TAR.
3. Il comune si è costituito in questo grado di giudizio per resistere all’appello.
4. L’appello è infondato, in relazione a tutte le censure proposte, da trattare congiuntamente, in quanto dirette a sostenere che i manufatti in oggetto vadano considerati quali opere precarie, amovibili e comunque non autonomamente utilizzabili.
5. Come esattamente evidenziato dal TAR, l’incidenza urbanistico-edilizia dell’intervento abusivo deve essere valutata rispetto alla globalità dei manufatti, non potendo le singole opere essere atomisticamente considerate ( ex multis Cons. St., sez. VI, 30 giugno 2021, n. 4919).
6. A tale riguardo, nel giudizio di primo grado il comune ha ben sottolineato che le opere di cui si tratta si inseriscono in un più ampio complesso edilizio abusivo polifunzionale, di cui costituiscono prova tangibile i tre manufatti in muratura, adibiti a varie funzioni, e soltanto coperti da tettoie in lamiera, che quindi a loro volta non possono essere considerate pertinenza di strutture assentite.
7. In sostanza, quella che è stata realizzata è una struttura che non è compatibile né con la destinazione della porzione di terreno a verde di rispetto, né con la destinazione a piazzale.
8. Pertanto, se è corretta l’affermazione di principio espressa dall’appellante secondo cui la predisposizione di un terreno allo svolgimento, anche organizzato, di attività sportiva, come la pratica del giuoco del calcio, non costituisce trasformazione edilizia richiedente il rilascio di un permesso edilizio, nondimeno, nel caso di specie, sono stati eseguiti molteplici manufatti, richiedenti il preventivo tiolo autorizzatorio.
9. Sono privi di pregio anche i motivi di appello, attinenti alla censura della asserita carenza di motivazione dell’atto impugnato.
10. Infatti, l’ordinanza di demolizione, quale provvedimento vincolato, esaurisce legittimamente il proprio impianto motivazionale nella puntuale descrizione delle opere abusive, non dovendo l’Amministrazione né esplicitare l’interesse pubblico sotteso alla demolizione, né bilanciarlo con quello del privato (T.A.R. Campania Napoli, sez. II, 15 marzo 2022, n. 1739, Cons. Stato, sez. II, 15 maggio 2019, n. 3208; Cons. Stato, sez. IV, 28 febbraio 2017, n. 908).
11, Infondata è anche la censura riguardante la violazione dell’obbligo di comunicazione ex art. 7 L. 241/90, attesa la natura vincolata del provvedimento sanzionatorio edilizio, in conformità ad una univoca giurisprudenza, con la conseguente applicazione l’art. 21- octies , secondo comma, prima parte della L. 241/90, secondo cui: “ non è annullabile il provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, sia palese che il suo contenuto dispositivo non avrebbe potuto essere diverso da quello in concreto adottato ” (Cons. Stato Sez. II, 23 gennaio 2020, n. 561).
12. In conclusione, l’appello deve essere respinto.
13. Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna l’appellante a rimborsare alla parte appellata le spese di lite, liquidandole in euro quattromila..
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 3 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco LI, Presidente, Estensore
Carmelina Addesso, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
Francesca Picardi, Consigliere
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco LI |
IL SEGRETARIO