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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 14/11/2025, n. 1504 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1504 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 531/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Giovanni Sapienza (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2
, con sede in Aci Sant'Antonio (P.IVA ), rappresentata e
[...] PartitaIVA_1
difesa per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Cirelli (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellata
OGGETTO: appalto.
In esito all'udienza di discussione finale del 3.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 21.4.2017 la si rivolgeva Controparte_1
al Tribunale di Catania esponendo:
- che nel mese di Agosto del 2015 le veniva commessa in appalto da
[...]
una serie di opere di ristrutturazione della villetta di proprietà di Pt_1
quest'ultimo in Viagrande, via Dietro Serra n. 55,
- che in corso d'opere il le corrispondeva in diverse soluzioni, man mano Pt_1
che i lavori andavano avanti, la complessiva somma di € 10.000,00,
- che su richiesta di essa impresa appaltata i lavori, già in buona parte eseguiti, venivano in quel mese di ottobre sospesi, pattuendo nell'occasione le parti che alla ripresa – da lì a qualche settimana - dei lavori l'impresa avrebbe anche provveduto al rifacimento a proprie spese di alcune opere che si erano rivelate non a regola d'arte,
- che alla contestuale richiesta di essa ricorrente di ulteriore acconto il Pt_1
aveva richiesto che si procedesse ad una prima contabilizzazione delle opere realizzate, imperocchè da lì a qualche giorno gli era stato consegnato un primo
S.A.L. del complessivo importo di € 21.370,00 (oltre IVA),
- che a tal punto il non soltanto si rifiutava di procedere ad ulteriori Pt_1
pagamenti ma non si peritava di impedire, in seguito, l'accesso al cantiere alle maestranze pronte a riprendere i lavori: cantiere in cui erano, per di più, ancora presenti un gran numero di attrezzature di proprietà dell'impresa ed anche notevoli quantità di materiali di consumo.
Ed essendo risultate inutili le preventive richieste stragiudiziali allo stesso fine essa pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito Controparte_1
di:”ritenere e dichiarare, per i motivi su esposti, il signor Parte_1
inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto intercorso con la concludente e, per l'effetto, condannare il sig. all'immediato Parte_1
pagamento in favore della in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
delle seguenti somme e precisamente:
1. della somma di €. 13.507,00 quale residua somma dovuta a saldo dei lavori eseguiti così specificati: € 11.370,00 per residuo credito per lavori ed €. 2.137,00 per iva sull'intero importo dei lavori eseguiti;
con interessi moratori ex L. 231/2002 con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo alla costituzione in mora ed in ogni caso dalla proposizione della domanda giudiziale giusta il disposto dell'art. 1282 c.c.; 2. della somma di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), o di quell'altra somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà congrua ed equa, quale indennizzo per mancato guadagno in conseguenza della mancata prosecuzione dei lavori impedita dal committente;
3. della ulteriore somma di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), o di quella minor somma che l'adito Tribunale riterrà congrua ed equa, quale indennizzo e risarcimento danni per lo illegittimo spoglio della dal cantiere;
4. della ulteriore Controparte_1
somma €. 4.000,00 (euro quattromila/00), o di quell'altra somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà congrua ed equa, per risarcimento danni e spese per la mancata restituzione e riconsegna dei materiali e delle attrezzature della
[...]
Con la condanna, altresì, agli interessi moratori ai sensi della Controparte_1
Legge 231/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale con riferimento alle domande di cui ai superiori punti 2), 3) e 4). Con vittoria delle spese e compensi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava le domande di pagamento Parte_1
avanzate dalla società ricorrente: obiettando, in particolare, che con questa mai aveva avuto che fare;
ed “A conferma di quanto sopra è appena il caso di rilevare che le cinque ricevute dei pagamenti effettuati dal sig. , per un importo totale Parte_1
di € 10.000,00 per i lavori edilizi svolti presso l'immobile di sua titolarità sito in
Viagrande, via Dietro Serra n. 55, sono state firmate tutte ed esclusivamente dal sig. in proprio. Ancora, si versano in atti n. 7 buoni di consegna Parte_2
intestati a “Ing. (Cantiere VE)”, ”Ing. Scionti Cantiere VE”, Parte_2
“Ing. (cant. VE)”, datati 05.10.2015, 09.10.2015, 12.10.2015, Persona_1
14.10.2015, 20.10.205". Allegava che in quel luglio del 2015 aveva, in realtà, avuto occasione di conoscere detto – figlio del legale rappresentante della società ricorrente Parte_2
il quale gli si presentò “qualificandosi quale “ingegnere” e titolare Controparte_2
di una autonoma impresa edile, dichiarando di essere pronto ad eseguire i lavori tramite la propria impresa, al posto del di lui padre ormai di età avanzata e ritiratosi in pensione e la cui impresa aveva cessato l'attività”. Aggiungeva che, in base all'accordo raggiunto con lo jr, il corrispettivo delle opere da eseguirsi - CP_1
puntualmente individuate – era stato fissato “a corpo” in totali € 10.500,00.
In subordine – e con riferimento alle ulteriori pretese di controparte rivolte ad ottenere un “indennizzo per mancato guadagno in conseguenza della mancata prosecuzione dei lavori impedita dal committente”, nonché altro indennizzo “per lo illegittimo spoglio della dal cantiere”, ed ancora ulteriore Controparte_1
indennizzo “per risarcimento danni e spese per la mancata restituzione e riconsegna dei materiali e delle attrezzature della - precisava che, in Controparte_1
realtà e diversamente da quanto addotto dalla società ricorrente, “intorno al 20 del mese di ottobre, a lavori quasi ultimati, “l'ingegnere” comunicava Parte_2
al deducente l'interruzione degli stessi per sopraggiunti ulteriori impegni lavorativi,
e provvedeva a portare con sé tutti i materiali e gli strumenti di lavoro utilizzati e presenti nel cantiere”; indi deducendo di non aver “impedito la prosecuzione dei lavori sul proprio fabbricato per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, la e per essa il suo legale rappresentante sig. Controparte_1 CP_2
non ha mai stipulato alcun accordo verbale e/o scritto con il sig.
[...] Pt_1
relativamente ai lavori per cui è causa, né tantomeno è stata mai presente sui
[...]
luoghi di lavoro. In secondo luogo, il sig. ha spontaneamente Parte_2
consegnato le chiavi dell'immobile di proprietà del deducente a quest'ultimo in data
31.10.2015”.
E sempre in subordine – ovvero per la denegata ipotesi che alla Controparte_1
fosse stata tuttavia riconosciuta legittimazione attiva ad causam - formulava
[...]
domanda riconvenzionale fondata sulla “cattiva realizzazione delle opere da parte dell'impresa esecutrice, come da “relazione tecnica di stima” redatta dall'ing.
, versata in atti, ove alle pagg. 2, 3, 4 e 5 sono analiticamente Persona_2
descritte le irregolarità costruttive riscontrate. L'ammontare complessivo delle somme necessarie alla regolarizzazione delle opere di cui si eccepisce la cattiva esecuzione è pari ad € 17.297,94, come da computo metrico estimativo allegato”: somma al cui pagamento in suo favore esso subordinatamente, chiedeva che la Pt_1
fosse condannata. Controparte_1
§§§
Venuti in udienza – e disposto con ordinanza del 15.1.2018 il mutamento del rito – in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa era, in un primo momento, istruita esclusivamente mediante c.t.u. rivolta a:“1) descrivere e quantificare il valore dei lavori eseguiti dall'impresa attrice;
2) accertare l'esistenza dei vizi e dei difetti allegati dalla parte resistente nella comparsa di costituzione;
3) in caso di accertamento dei vizi, elencare i lavori necessari per il ripristino secondo la regola dell'arte ed i costi necessari”.
Acquisito elaborato peritale la causa era posta in decisione già all'udienza del
6.10.2022; e tuttavia, rimessa in seguito sul ruolo stante l'esigenza, in precedenza non ravvisata, di assumere altresì la prova testimoniale che la società ricorrente aveva richiesto “nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. limitatamente agli articoli n. 9), 14), 15) 16 e 17)”.
Espletato il conseguente incumbente istruttorio la causa veniva rinviata a nuova udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e posta nuovamente a causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che decisivo – onde giungersi a riconoscere la legittimazione attiva della invece negata dal – fosse il “preventivo” Controparte_1 Pt_1
[rectius, conto parziale dei lavori, n.d.r.] che la stessa quest'ultima aveva accluso al proprio ricorso e che recava il gruppo-firma del suo legale rappresentante: infatti, “Il convenuto ha prodotto un preventivo, che costituisce la copia esatta del preventivo prodotto da parte attrice, la cui autenticità è stata contestata dalla stessa parte. Il convenuto, a fronte della contestazione sull'autenticità del documento da parte dell'attrice, avrebbe dovuto fornire la prova di tale autenticità, ad esempio chiamando come teste , Parte_2
il quale avrebbe potuto confermare di avere eseguito lui le opere anziché la società attrice. Non avendo il convenuto fornito alcuna prova dell'autenticità del documento proveniente da terzi da lui prodotto, nessun valore probatorio può attribuirsi a tale scrittura”. Inoltre, “a riprova del fatto che i lavori sono stati effettivamente realizzati dalla società attrice, vi è la proposizione della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti della stessa.
Infatti, risulta oltremodo singolare la circostanza che il convenuto da una parte sostenga che i lavori non sono stati realizzati dalla società attrice e dall'altra proponga domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti della stessa per la cattiva esecuzione delle opere. Infine, la società attrice ha fornito la prova del proprio assunto anche attraverso le dichiarazioni dei testi escussi, che confermavano la circostanza che i lavori sono stati dalla stessa realizzati. In particolare, il teste , figlio Parte_2
del legale rappresentante della ditta, dichiarava di avere seguito lui personalmente la realizzazione delle opere visto che gestiva lui stesso il lavoro per conto del padre ma in qualità di dipendente. Lo confermava che le CP_1
opere erano state interrotte per accordi presi con lo stesso il quale Pt_1
avrebbe poi precluso alla ditta il rientro in cantiere avendo dato incarico ad altra impresa, addirittura impedendo alla società attrice di rientrare in possesso del materiale rimasto in cantiere. Anche il teste confermava di Tes_1
avere collaborato con la ditta in qualità di muratore proprio CP_1
prendendo parte alla realizzazione delle opere nell'immobile del convenuto”,
- che, in punto di quantum debeatur, “le opere realizzate dalla società attrice venivano quantificate dal CTU in € 22.500,00, oltre IVA. Da tale importo va detratta la somma di € 10.000,00, versata dal convenuto come acconto. La società attrice risulta pertanto creditrice dell'ulteriore somma di € 11.500,00, oltre IVA. A tale importo viene aggiunta un'ulteriore somma per il risarcimento del danno dovuto per avere il convenuto trattenuto il materiale della ditta attrice in cantiere senza poterle dare la possibilità di riprenderlo, così come è emerso nell'istruttoria. Tale somma, in mancanza di una determinazione precisa, viene quantificata equitativamente in € 2.000,00”,
- che “Non meritano accoglimento le ulteriori domande dell'attrice perché non provate”,
- che “Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni “per la cattiva realizzazione delle opere da parte dell'impresa esecutrice”, paradossalmente proposta dal convenuto nei confronti di un soggetto che assumeva non avere realizzato i lavori nel proprio immobile, va precisato che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., “il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta … l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”. Il convenuto ha allegato una perizia di parte in cui sono elencati i vizi accertati dal suo consulente ing. . La relazione porta la data del 27/11/2015, quindi è Per_2
a partire da tale data che si presume che il convenuto sia venuto a conoscenza dell'esistenza dei vizi;
tuttavia egli non ha denunziato la loro presenza entro i sessanta giorni previsti dalla norma. Ne deriva che il convenuto deve considerarsi decaduto dalla garanzia ex art. 1667 c.c.”.
Conseguentemente, con sentenza n. 506/2024 del 26.1.2024, così statuiva infine l'adito Tribunale, definitivamente pronunziando:”
P Q M
… 1) accoglie la domanda dell'attore, e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di €
11.500,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre € 2.000,00 per risarcimento del danno;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%, oltre alle spese di CTU”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata l'11.4.2024.
Lamentando, soprattutto, che il primo giudice fosse pervenuto a riconoscere la legittimazione attiva ad causam della senza tenere in alcun Controparte_1
conto – nulla avendo, infatti, osservato a tale specifico riguardo – l'evidenziata circostanza che dalla prodotta visura camerale emergesse che detta società aveva sospeso l'attività nel giugno del 2014, e che per tutto il 2015 nessun lavoratore avesse poi avuto alle sue dipendenze.
E se poi si fosse voluto sostenere che alla spettasse Controparte_1
comunque un compenso per lavori eseguiti “in nero”, avrebbe allora dovuto replicarsi che “eventuali, presunti e non provati lavori effettuati dalla Controparte_1
nell'anno 2015 non possono e non devono dar luogo ad alcun pagamento da parte del committente in mancanza del documento unico di regolarità contributiva, cioè il
DURC, “stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Cass. Civ. sez. II ordinanza 09.02.2022 n. 4079)”. E l'omesso esame della superiore eccezione ha comportato anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., stante la mancata valutazione della prova documentale offerta e proposta dall'odierno appellante”.
Per converso – si censurava – il primo giudice aveva valorizzato quanto dichiarato proprio da nelle singolari vesti di testimone: dichiarazioni che, per Parte_2
converso, “non hanno alcun valore giuridico, in quanto questi, figlio di CP_2
legale rappresentante della società odierna appellata, qualificatosi con il
[...]
deducente quale “ingegnere“, “titolo” che peraltro risulta in atti dai n. 7 buoni di consegna intestati a “Ing. (Cantiere VE)”, ”Ing. Parte_2 CP_1
Cantiere VE”, “Ing. (cant. VE)”, datati 05.10.2015, 09.10.2015, Persona_1 12.10.2015, 14.10.2015, 20.10.2015, è socio della nonché Controparte_1
titolare di partecipazione economica nella stessa, come da visura storica della
CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale versata in atti il
15.04.2018. Però, in sede di prova testimoniale, come risulta dal verbale di udienza del 15.03.2023, ha disinvoltamente dichiarato di essere “Disinteressato” alla causa.
Riteniamo anche a rigor di logica che il soggetto facente parte integrante di un assetto societario, nonché avente una partecipazione economica nella stessa, non possa affermare innanzi al Tribunale di essere disinteressato alla causa riguardante direttamente ed esclusivamente la società di cui lo stesso è parte integrante!
Naturalmente lasciamo all'Ecc.mo Decidente la valutazione circa la eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica”.
Altrettanto inattendibile doveva poi dirsi la testimonianza – anch'essa invece valorizzata dal primo giudice – di : il quale aveva infatti Testimone_2
“testualmente dichiarato:“E' vero che dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 ero titolare di una mia impresa e continuavo a collaborare con la La mia Parte_3
impresa in quel periodo era attiva”. Alla luce delle superiori dichiarazioni balza evidente la violazione dell'art. 1656 c.c., che testualmente recita: “L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”. Orbene, ammesso, ma non concesso per le ragioni già ampiamente sviluppate, che la società appellata abbia dato in subappalto l'esecuzione dei lavori al il rapporto negoziale è nullo, stante la mancata Tes_1
autorizzazione del deducente, nella qualità di committente dell'opera edilizia!”.
Ulteriormente a torto, infine, il primo giudice aveva ritenuto di individuare nella la controparte contrattuale di esso rilevando che Controparte_1 Pt_1
(come premesso) “a riprova del fatto che i lavori sono stati effettivamente realizzati dalla società attrice, vi è la proposizione della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti della stessa”: dacchè “Anche da una rapida e poca attenta lettura del primo scritto difensivo proposto dal deducente innanzi al Giudice di Prime Cure balza evidente la finalità della domanda riconvenzionale, tesa esclusivamente a salvaguardare le ragioni economiche dello stesso nella non temuta eventualità di riconoscimento della legittimazione attiva della Controparte_1
da parte del Giudice adito. Quindi, al contrario di quanto erratamente
[...]
evidenziato dal Decidente di Prima Istanza, nel caso che ci occupa non vi è alcuna
“singolarità” né tantomeno circostanza “paradossale” nella proposizione della domanda riconvenzionale la quale, come si evince chiaramente dal tenore della memoria, non ha inteso legittimare la domanda proposta dalla società odierna appellata, ma tutelare in via subordinata il deducente”.
Tutto ciò posto, in subordine aggiungeva l'appellante che “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Onorario il sig. non è decaduto dalla garanzia Parte_1
ex art. 1667 c.c. poiché, come risulta documentalmente in modo inequivocabile, i lavori non sono mai stati consegnati! Al riguardo è sufficiente attenzionare, tra le altre, la prima missiva del 03.11.2015 in seno alla quale la - Controparte_1
si ribadisce, società che non aveva effettuato alcun lavoro nell'immobile di titolarità del deducente - chiedeva al per come è indicato anche nel successivo Pt_1
dichiaratorio e nel ricorso proposto innanzi al Tribunale Civile di Catania, di essere reintegrata nel possesso del cantiere”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo, infine, alla Corte Parte_1
adita di rigettare, in riforma impugnata, le domande di pagamento della
[...]
già, a torto, accolte dal Tribunale;
ovvero, ed in subordine, che Controparte_1
“qualora l'Ecc.mo Decidente ritenesse dovuta la somma quantizzata dal CTU a favore della società appellata pari ad € 20.370,00, come da nota del consulente tecnico d'ufficio datata 11.02.2020, e non € 22.500,00 come erratamente indicato nella decisione appellata, detragga da tale ammontare la somma già corrisposta dal sig. pari ad € 10.000,00, e la somma di € 5.559,87 spettante al sig. Parte_1
in accoglimento della domanda già formulata in via riconvenzionale, Parte_1
come da CTU. In via ancora più gradata, detragga dall'ammontare stabilito in sentenza la somma di € 2.130,00 come da nota del consulente tecnico d'ufficio datata
11.02.2020”. §§§
Costituitasi in contraddittorio la contestava in ogni sua parte Controparte_1
l'appello del che chiedeva infine che fosse rigettato: in particolare obiettando Pt_1
che “Con riferimento alla fotocopia del preventivo lavori prodotto dall'appellante, oggetto di puntuale contestazione della concludente, deve, in particolare, rilevarsi che il signor nel giudizio di primo grado non ha provato - pur avendone Pt_1
l'onere - la veridicità formale del detto documento, che, pertanto, è rimasto privo di alcun valore probatorio od indiziario. La concludente società, ha, dal canto suo, dimostrato come il VE abbia maldestramente tentato di supportare le proprie eccezioni utilizzando una fotocopia del conto dei lavori redatto dalla
[...]
artatamente modificata (come risulta ben evidente dal confronto tra Controparte_1
la copia originale prodotta dalla concludente Società, documento questo non contestato ne disconosciuto dall'appellante) così da riprodurre solo una parte del documento e non le intere due pagine di esso, eliminando dalla prima pagina la intestazione della ed i dati ad essa relativi e, nella Controparte_1
seconda pagina, il timbro della facendo in essa risultare una Controparte_1
“riproduzione” della firma del signor . La Soc. concludente, Parte_2
contrariamente a quanto affermato dall'appellante, ha sempre contestato la conformità della fotocopia all'originale del preventivo dei lavori prodotto dal convenuto rilevando altresì che anche a seguito dell'ordine di Parte_1
esibizione dell'originale rivolto all'appellante dal Giudice, il ha presentato Pt_1
sempre una semplice copia fotostatica (modificata), e non l'originale, sostenendo trattarsi dell'originale. Produzione immediatamente contestata dalla difesa del concludente che ha evidenziato come il documento prodotto presentasse delle righe proprie delle fotocopie e caratteri diversi di scrittura. Nessuna acquiescenza a detto documento è stata, pertanto, prestata dal concludente, che lo ha sempre contestato
(in quanto non conforme all'originale)”.
Replicava altresì che “Irrilevante è la produzione da parte del della visura Pt_1
camerale della soc. attrice dalla quale risulterebbe che la stessa nel 2015 non avrebbe avuto dipendenti, atteso che la concludente è una piccola società a conduzione familiare ed i soci della stessa svolgono i lavori per conto della società, tanto che anche nel cantiere che ha interessato la proprietà del il signor Pt_1
, come detto socio della soc. attrice, è stato presente come esecutore Parte_2
materiale dei lavori ed ha sottoscritto, sempre quale socio, le ricevute dei pagamenti effettuati dal convenuto nonché i buoni di consegna del materiale per come risulta dalla documentazione depositata da controparte. Del pari priva di rilevanza alcuna è la circostanza che la nell'anno 2015 non risulti abbia Controparte_1
assunto alcun dipendente, essendo a tutti ben noto che i lavori possono essere eseguiti anche tramite lavoratori autonomi, cottimisti, collaboratori e/o avvalendosi di altri strumenti giuridici (associazione in partecipazione etc.)”.
§§§
Chiamata la causa direttamente, ex art. 349bis c.p.c., innanzi al collegio la Corte, all'esito della trattazione, con ordinanza del 23.9.2024 accoglieva l'istanza dell'appellante di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rimettendo le parti – per la decisione della causa - ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Nel suo motivo principale l'appello interposto in atti da deve dirsi Parte_1
fondato.
Ed invero – stante quanto contestato dal predetto sin dal suo primo atto difensivo avendo, infatti, negato (come va ripetuto) di aver mai stipulato un contratto di appalto con l'odierna appellata ed allegato di avere, invece, commesso le sullodate opere di ristrutturazione della sua villetta a Viagrande a che (come premesso Parte_2
in narrativa) gli si era presentato quale “titolare di una autonoma impresa edile”, al contempo “dichiarando di essere pronto ad eseguire i lavori tramite la propria impresa, al posto del di lui padre ormai di età avanzata e ritiratosi in pensione e la cui impresa aveva cessato l'attività” – la avrebbe allora Controparte_1
dovuto farsi carico anzitutto di provare la titolarità del rapporto refluito in controversia: ciò di cui non pare più lecito dubitare dopo l'intervento nomofilattico di
Cass.SS.UU. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
In effetti, l'odierna appellata riteneva di aver idoneamente e sufficientemente assolto a detto onere probatorio già con la produzione del sullodato conto parziale dei lavori recante in calce, oltre che la datazione “Aci Sant'Antonio, lì 28 ottobre 2015”, il gruppo-firma del suo legale rappresentante: documento – questo - riguardo al quale sarebbe già sufficiente rilevare che sia privo di alcuna sottoscrizione (per accettazione od anche solo per presa visione) da parte del Il quale, d'altro canto, non ha Pt_1
negato che in quello scorcio finale dell'ottobre del 2015 gli veniva consegnato, dopo che ne aveva fatto richiesta, un primo conto dei lavori eseguiti: costituito, tuttavia, dal documento che a sua volta versava in atti che, identico nell'elencazione dei lavori eseguiti, reca invece in calce la sottoscrizione di (formante un Parte_2
gruppo-firma con l'espressione dattiloscritta “La Ditta”).
A tal punto - proprio a mente della giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata, al lume della quale scrutinare anche il conto dei lavori versato in atti dalla una volta tenuto in debito conto che, come va Controparte_1
ribadito, non reca alcuna ulteriore sottoscrizione del VE che questi fosse dunque chiamato a disconoscere (giurisprudenza che, come si ripete, sancisce che “Le scritture provenienti da terzi estranei al giudizio, pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice. La parte che vuole avvalersene è tenuta a provare la veridicità formale del documento che, per se stesso, in difetto di quella prova non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio, restando comunque ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria”) – ci si sarebbe dovuti chiedere quale dei due documenti, contrapposti l'uno all'altro, fosse autentico e quale invece contraffatto. Per converso, singolarmente, il primo giudice si limitava a sanzionare che “Il convenuto ha prodotto un preventivo, che costituisce la copia esatta del preventivo prodotto da parte attrice, la cui autenticità è stata contestata dalla stessa parte. Il convenuto, a fronte della contestazione sull'autenticità del documento da parte dell'attrice, avrebbe dovuto fornire la prova di tale autenticità, […]. Non avendo il convenuto fornito alcuna prova dell'autenticità del documento proveniente da terzi da lui prodotto, nessun valore probatorio può attribuirsi a tale scrittura”, senza che – come ci si sarebbe aspettati – analoghe considerazioni fossero poi rassegnate anche in relazione al conto dei lavori versato in atti dalla
[...]
quasi che – vien da dire paradossalmente – in casi del genere debba Controparte_1
infine reputarsi autentico il documento che sia per primo affluito in atti di causa [!].
Al di là dei paradossi, nessuna reale prova di essere stata nell'occorso la controparte in contratto del VE l'odierna appellata ha dunque, essendone onerata, saputo fornire;
né, tampoco, potrebbe ritenersi - secondo quanto altrettanto erroneamente affermato dal primo giudice - che proponendo in via del tutto subordinata la suddetta domanda riconvenzionale il abbia ammesso la circostanza. Pt_1
§§§
Ogni altra questione pure già posta in controversia rimane assorbita.
Conclusivamente, per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto, in accoglimento dell'appello interposto da tutte le domande di Parte_1
pagamento già formulate dalla con il ricorso introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado debbono essere – incluse quelle già accolte con la sentenza impugnata ed oggi riformata - infine rigettate.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza della società appellata, e si liquidano – sulla base esclusivamente (cfr. Cass.
31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore del decisum in primo grado, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene – una volta applicati i parametri medi tranne che, in assenza di alcuna istruttoria in seconde cure di giudizio, per le relative fasi di trattazione ed istruzione nonché di decisione - sommando: per il giudizio di primo grado, € 919,00 x fase di studio + € 777,00 x fase introduttiva + € 1.680,00 x fase di trattazione + € 1.701,00 x fase decisionale;
e per il giudizio di secondo grado, €
1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 506/2024 del 26.1.2024 proposto, con citazione dell'11.4.2024, da nei confronti della - così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- in accoglimento dell'appello rigetta, in riforma della sentenza impugnata, tutte le domande di pagamento già formulate dalla con il CP_1 Controparte_1
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
- condanna la al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)
CORTE D'APPELLO DI CATANIA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Catania, Seconda Sezione Civile, composta dai Sigg.:
Dott. Nicolò Crascì Presidente rel. est.
Dott.ssa Simona Lo Iacono Consigliere
Dott. Sergio Florio Giudice onorario ausiliario
Riunita in camera di consiglio, letti gli atti ed udito il relatore, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 531/2024 R.G.A.C.C., promossa da:
(nato a [...] il [...], c.f. , Parte_1 CodiceFiscale_1
rappresentato e difeso per procura in atti dall'avv. Giovanni Sapienza (del Foro di
Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliato,
Appellante
contro
:
(in persona del legale rappresentante p.t. Controparte_1 CP_2
, con sede in Aci Sant'Antonio (P.IVA ), rappresentata e
[...] PartitaIVA_1
difesa per procura in atti dall'Avv. Giuseppe Cirelli (del Foro di Catania) presso il cui indirizzo di p.e.c. è ai fini del giudizio domiciliata,
Appellata
OGGETTO: appalto.
In esito all'udienza di discussione finale del 3.11.2025 – già fissata ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c. - la Corte ha osservato. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 702bis c.p.c. del 21.4.2017 la si rivolgeva Controparte_1
al Tribunale di Catania esponendo:
- che nel mese di Agosto del 2015 le veniva commessa in appalto da
[...]
una serie di opere di ristrutturazione della villetta di proprietà di Pt_1
quest'ultimo in Viagrande, via Dietro Serra n. 55,
- che in corso d'opere il le corrispondeva in diverse soluzioni, man mano Pt_1
che i lavori andavano avanti, la complessiva somma di € 10.000,00,
- che su richiesta di essa impresa appaltata i lavori, già in buona parte eseguiti, venivano in quel mese di ottobre sospesi, pattuendo nell'occasione le parti che alla ripresa – da lì a qualche settimana - dei lavori l'impresa avrebbe anche provveduto al rifacimento a proprie spese di alcune opere che si erano rivelate non a regola d'arte,
- che alla contestuale richiesta di essa ricorrente di ulteriore acconto il Pt_1
aveva richiesto che si procedesse ad una prima contabilizzazione delle opere realizzate, imperocchè da lì a qualche giorno gli era stato consegnato un primo
S.A.L. del complessivo importo di € 21.370,00 (oltre IVA),
- che a tal punto il non soltanto si rifiutava di procedere ad ulteriori Pt_1
pagamenti ma non si peritava di impedire, in seguito, l'accesso al cantiere alle maestranze pronte a riprendere i lavori: cantiere in cui erano, per di più, ancora presenti un gran numero di attrezzature di proprietà dell'impresa ed anche notevoli quantità di materiali di consumo.
Ed essendo risultate inutili le preventive richieste stragiudiziali allo stesso fine essa pertanto, concludeva chiedendo al Tribunale adito Controparte_1
di:”ritenere e dichiarare, per i motivi su esposti, il signor Parte_1
inadempiente agli obblighi derivanti dal contratto di appalto intercorso con la concludente e, per l'effetto, condannare il sig. all'immediato Parte_1
pagamento in favore della in persona del legale rappr. p.t., Controparte_1
delle seguenti somme e precisamente:
1. della somma di €. 13.507,00 quale residua somma dovuta a saldo dei lavori eseguiti così specificati: € 11.370,00 per residuo credito per lavori ed €. 2.137,00 per iva sull'intero importo dei lavori eseguiti;
con interessi moratori ex L. 231/2002 con decorrenza dal sedicesimo giorno successivo alla costituzione in mora ed in ogni caso dalla proposizione della domanda giudiziale giusta il disposto dell'art. 1282 c.c.; 2. della somma di €. 5.000,00 (euro cinquemila/00), o di quell'altra somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà congrua ed equa, quale indennizzo per mancato guadagno in conseguenza della mancata prosecuzione dei lavori impedita dal committente;
3. della ulteriore somma di €. 2.500,00 (euro duemilacinquecento/00), o di quella minor somma che l'adito Tribunale riterrà congrua ed equa, quale indennizzo e risarcimento danni per lo illegittimo spoglio della dal cantiere;
4. della ulteriore Controparte_1
somma €. 4.000,00 (euro quattromila/00), o di quell'altra somma maggiore o minore che l'adito Tribunale riterrà congrua ed equa, per risarcimento danni e spese per la mancata restituzione e riconsegna dei materiali e delle attrezzature della
[...]
Con la condanna, altresì, agli interessi moratori ai sensi della Controparte_1
Legge 231/2002 dalla proposizione della domanda giudiziale con riferimento alle domande di cui ai superiori punti 2), 3) e 4). Con vittoria delle spese e compensi del giudizio oltre al rimborso delle spese generali e degli oneri fiscali e previdenziali”.
§§§
Costituitosi in contraddittorio contestava le domande di pagamento Parte_1
avanzate dalla società ricorrente: obiettando, in particolare, che con questa mai aveva avuto che fare;
ed “A conferma di quanto sopra è appena il caso di rilevare che le cinque ricevute dei pagamenti effettuati dal sig. , per un importo totale Parte_1
di € 10.000,00 per i lavori edilizi svolti presso l'immobile di sua titolarità sito in
Viagrande, via Dietro Serra n. 55, sono state firmate tutte ed esclusivamente dal sig. in proprio. Ancora, si versano in atti n. 7 buoni di consegna Parte_2
intestati a “Ing. (Cantiere VE)”, ”Ing. Scionti Cantiere VE”, Parte_2
“Ing. (cant. VE)”, datati 05.10.2015, 09.10.2015, 12.10.2015, Persona_1
14.10.2015, 20.10.205". Allegava che in quel luglio del 2015 aveva, in realtà, avuto occasione di conoscere detto – figlio del legale rappresentante della società ricorrente Parte_2
il quale gli si presentò “qualificandosi quale “ingegnere” e titolare Controparte_2
di una autonoma impresa edile, dichiarando di essere pronto ad eseguire i lavori tramite la propria impresa, al posto del di lui padre ormai di età avanzata e ritiratosi in pensione e la cui impresa aveva cessato l'attività”. Aggiungeva che, in base all'accordo raggiunto con lo jr, il corrispettivo delle opere da eseguirsi - CP_1
puntualmente individuate – era stato fissato “a corpo” in totali € 10.500,00.
In subordine – e con riferimento alle ulteriori pretese di controparte rivolte ad ottenere un “indennizzo per mancato guadagno in conseguenza della mancata prosecuzione dei lavori impedita dal committente”, nonché altro indennizzo “per lo illegittimo spoglio della dal cantiere”, ed ancora ulteriore Controparte_1
indennizzo “per risarcimento danni e spese per la mancata restituzione e riconsegna dei materiali e delle attrezzature della - precisava che, in Controparte_1
realtà e diversamente da quanto addotto dalla società ricorrente, “intorno al 20 del mese di ottobre, a lavori quasi ultimati, “l'ingegnere” comunicava Parte_2
al deducente l'interruzione degli stessi per sopraggiunti ulteriori impegni lavorativi,
e provvedeva a portare con sé tutti i materiali e gli strumenti di lavoro utilizzati e presenti nel cantiere”; indi deducendo di non aver “impedito la prosecuzione dei lavori sul proprio fabbricato per un duplice ordine di motivi. In primo luogo, la e per essa il suo legale rappresentante sig. Controparte_1 CP_2
non ha mai stipulato alcun accordo verbale e/o scritto con il sig.
[...] Pt_1
relativamente ai lavori per cui è causa, né tantomeno è stata mai presente sui
[...]
luoghi di lavoro. In secondo luogo, il sig. ha spontaneamente Parte_2
consegnato le chiavi dell'immobile di proprietà del deducente a quest'ultimo in data
31.10.2015”.
E sempre in subordine – ovvero per la denegata ipotesi che alla Controparte_1
fosse stata tuttavia riconosciuta legittimazione attiva ad causam - formulava
[...]
domanda riconvenzionale fondata sulla “cattiva realizzazione delle opere da parte dell'impresa esecutrice, come da “relazione tecnica di stima” redatta dall'ing.
, versata in atti, ove alle pagg. 2, 3, 4 e 5 sono analiticamente Persona_2
descritte le irregolarità costruttive riscontrate. L'ammontare complessivo delle somme necessarie alla regolarizzazione delle opere di cui si eccepisce la cattiva esecuzione è pari ad € 17.297,94, come da computo metrico estimativo allegato”: somma al cui pagamento in suo favore esso subordinatamente, chiedeva che la Pt_1
fosse condannata. Controparte_1
§§§
Venuti in udienza – e disposto con ordinanza del 15.1.2018 il mutamento del rito – in esito all'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c. la causa era, in un primo momento, istruita esclusivamente mediante c.t.u. rivolta a:“1) descrivere e quantificare il valore dei lavori eseguiti dall'impresa attrice;
2) accertare l'esistenza dei vizi e dei difetti allegati dalla parte resistente nella comparsa di costituzione;
3) in caso di accertamento dei vizi, elencare i lavori necessari per il ripristino secondo la regola dell'arte ed i costi necessari”.
Acquisito elaborato peritale la causa era posta in decisione già all'udienza del
6.10.2022; e tuttavia, rimessa in seguito sul ruolo stante l'esigenza, in precedenza non ravvisata, di assumere altresì la prova testimoniale che la società ricorrente aveva richiesto “nella memoria ex art. 183, sesto comma, n. 2), c.p.c. limitatamente agli articoli n. 9), 14), 15) 16 e 17)”.
Espletato il conseguente incumbente istruttorio la causa veniva rinviata a nuova udienza di precisazione delle conclusioni. Raccolte le quali – e posta nuovamente a causa in decisione – il primo giudice considerava:
- che decisivo – onde giungersi a riconoscere la legittimazione attiva della invece negata dal – fosse il “preventivo” Controparte_1 Pt_1
[rectius, conto parziale dei lavori, n.d.r.] che la stessa quest'ultima aveva accluso al proprio ricorso e che recava il gruppo-firma del suo legale rappresentante: infatti, “Il convenuto ha prodotto un preventivo, che costituisce la copia esatta del preventivo prodotto da parte attrice, la cui autenticità è stata contestata dalla stessa parte. Il convenuto, a fronte della contestazione sull'autenticità del documento da parte dell'attrice, avrebbe dovuto fornire la prova di tale autenticità, ad esempio chiamando come teste , Parte_2
il quale avrebbe potuto confermare di avere eseguito lui le opere anziché la società attrice. Non avendo il convenuto fornito alcuna prova dell'autenticità del documento proveniente da terzi da lui prodotto, nessun valore probatorio può attribuirsi a tale scrittura”. Inoltre, “a riprova del fatto che i lavori sono stati effettivamente realizzati dalla società attrice, vi è la proposizione della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti della stessa.
Infatti, risulta oltremodo singolare la circostanza che il convenuto da una parte sostenga che i lavori non sono stati realizzati dalla società attrice e dall'altra proponga domanda riconvenzionale di risarcimento danni nei confronti della stessa per la cattiva esecuzione delle opere. Infine, la società attrice ha fornito la prova del proprio assunto anche attraverso le dichiarazioni dei testi escussi, che confermavano la circostanza che i lavori sono stati dalla stessa realizzati. In particolare, il teste , figlio Parte_2
del legale rappresentante della ditta, dichiarava di avere seguito lui personalmente la realizzazione delle opere visto che gestiva lui stesso il lavoro per conto del padre ma in qualità di dipendente. Lo confermava che le CP_1
opere erano state interrotte per accordi presi con lo stesso il quale Pt_1
avrebbe poi precluso alla ditta il rientro in cantiere avendo dato incarico ad altra impresa, addirittura impedendo alla società attrice di rientrare in possesso del materiale rimasto in cantiere. Anche il teste confermava di Tes_1
avere collaborato con la ditta in qualità di muratore proprio CP_1
prendendo parte alla realizzazione delle opere nell'immobile del convenuto”,
- che, in punto di quantum debeatur, “le opere realizzate dalla società attrice venivano quantificate dal CTU in € 22.500,00, oltre IVA. Da tale importo va detratta la somma di € 10.000,00, versata dal convenuto come acconto. La società attrice risulta pertanto creditrice dell'ulteriore somma di € 11.500,00, oltre IVA. A tale importo viene aggiunta un'ulteriore somma per il risarcimento del danno dovuto per avere il convenuto trattenuto il materiale della ditta attrice in cantiere senza poterle dare la possibilità di riprenderlo, così come è emerso nell'istruttoria. Tale somma, in mancanza di una determinazione precisa, viene quantificata equitativamente in € 2.000,00”,
- che “Non meritano accoglimento le ulteriori domande dell'attrice perché non provate”,
- che “Quanto alla domanda riconvenzionale di risarcimento danni “per la cattiva realizzazione delle opere da parte dell'impresa esecutrice”, paradossalmente proposta dal convenuto nei confronti di un soggetto che assumeva non avere realizzato i lavori nel proprio immobile, va precisato che, ai sensi dell'art. 1667 c.c., “il committente deve denunziare all'appaltatore le difformità o i vizi entro sessanta giorni dalla scoperta … l'azione contro l'appaltatore si prescrive in due anni dal giorno della consegna dell'opera. Il committente convenuto per il pagamento può sempre far valere la garanzia, purché le difformità o i vizi siano stati denunciati entro sessanta giorni dalla scoperta e prima che siano decorsi i due anni dalla consegna”. Il convenuto ha allegato una perizia di parte in cui sono elencati i vizi accertati dal suo consulente ing. . La relazione porta la data del 27/11/2015, quindi è Per_2
a partire da tale data che si presume che il convenuto sia venuto a conoscenza dell'esistenza dei vizi;
tuttavia egli non ha denunziato la loro presenza entro i sessanta giorni previsti dalla norma. Ne deriva che il convenuto deve considerarsi decaduto dalla garanzia ex art. 1667 c.c.”.
Conseguentemente, con sentenza n. 506/2024 del 26.1.2024, così statuiva infine l'adito Tribunale, definitivamente pronunziando:”
P Q M
… 1) accoglie la domanda dell'attore, e, per l'effetto, condanna il convenuto al pagamento della somma di €
11.500,00 oltre IVA, oltre interessi legali dalla domanda al soddisfo, oltre € 2.000,00 per risarcimento del danno;
2) Rigetta la domanda riconvenzionale proposta dal convenuto;
3) condanna parte convenuta al pagamento delle spese di giudizio, che liquida in € 5.077,00, oltre IVA, CPA e spese forfettarie nella misura del 15%, oltre alle spese di CTU”.
§§§
Avverso detta sentenza interponeva appello con citazione Parte_1
tempestivamente notificata l'11.4.2024.
Lamentando, soprattutto, che il primo giudice fosse pervenuto a riconoscere la legittimazione attiva ad causam della senza tenere in alcun Controparte_1
conto – nulla avendo, infatti, osservato a tale specifico riguardo – l'evidenziata circostanza che dalla prodotta visura camerale emergesse che detta società aveva sospeso l'attività nel giugno del 2014, e che per tutto il 2015 nessun lavoratore avesse poi avuto alle sue dipendenze.
E se poi si fosse voluto sostenere che alla spettasse Controparte_1
comunque un compenso per lavori eseguiti “in nero”, avrebbe allora dovuto replicarsi che “eventuali, presunti e non provati lavori effettuati dalla Controparte_1
nell'anno 2015 non possono e non devono dar luogo ad alcun pagamento da parte del committente in mancanza del documento unico di regolarità contributiva, cioè il
DURC, “stante la sinallagmaticità del rapporto contrattuale e l'esposizione del committente al rischio di rispondere in solido del versamento degli oneri previdenziali e contributivi ex art. 29 del d.lgs. 10 settembre 2003 n. 276 (Cass. Civ. sez. II ordinanza 09.02.2022 n. 4079)”. E l'omesso esame della superiore eccezione ha comportato anche la violazione dell'art. 115 c.p.c., stante la mancata valutazione della prova documentale offerta e proposta dall'odierno appellante”.
Per converso – si censurava – il primo giudice aveva valorizzato quanto dichiarato proprio da nelle singolari vesti di testimone: dichiarazioni che, per Parte_2
converso, “non hanno alcun valore giuridico, in quanto questi, figlio di CP_2
legale rappresentante della società odierna appellata, qualificatosi con il
[...]
deducente quale “ingegnere“, “titolo” che peraltro risulta in atti dai n. 7 buoni di consegna intestati a “Ing. (Cantiere VE)”, ”Ing. Parte_2 CP_1
Cantiere VE”, “Ing. (cant. VE)”, datati 05.10.2015, 09.10.2015, Persona_1 12.10.2015, 14.10.2015, 20.10.2015, è socio della nonché Controparte_1
titolare di partecipazione economica nella stessa, come da visura storica della
CCIAA di Catania, Ragusa e Siracusa della Sicilia Orientale versata in atti il
15.04.2018. Però, in sede di prova testimoniale, come risulta dal verbale di udienza del 15.03.2023, ha disinvoltamente dichiarato di essere “Disinteressato” alla causa.
Riteniamo anche a rigor di logica che il soggetto facente parte integrante di un assetto societario, nonché avente una partecipazione economica nella stessa, non possa affermare innanzi al Tribunale di essere disinteressato alla causa riguardante direttamente ed esclusivamente la società di cui lo stesso è parte integrante!
Naturalmente lasciamo all'Ecc.mo Decidente la valutazione circa la eventuale trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica”.
Altrettanto inattendibile doveva poi dirsi la testimonianza – anch'essa invece valorizzata dal primo giudice – di : il quale aveva infatti Testimone_2
“testualmente dichiarato:“E' vero che dal 1° gennaio al 30 settembre 2015 ero titolare di una mia impresa e continuavo a collaborare con la La mia Parte_3
impresa in quel periodo era attiva”. Alla luce delle superiori dichiarazioni balza evidente la violazione dell'art. 1656 c.c., che testualmente recita: “L'appaltatore non può dare in subappalto l'esecuzione dell'opera o del servizio, se non è stato autorizzato dal committente”. Orbene, ammesso, ma non concesso per le ragioni già ampiamente sviluppate, che la società appellata abbia dato in subappalto l'esecuzione dei lavori al il rapporto negoziale è nullo, stante la mancata Tes_1
autorizzazione del deducente, nella qualità di committente dell'opera edilizia!”.
Ulteriormente a torto, infine, il primo giudice aveva ritenuto di individuare nella la controparte contrattuale di esso rilevando che Controparte_1 Pt_1
(come premesso) “a riprova del fatto che i lavori sono stati effettivamente realizzati dalla società attrice, vi è la proposizione della domanda riconvenzionale avanzata dal convenuto nei confronti della stessa”: dacchè “Anche da una rapida e poca attenta lettura del primo scritto difensivo proposto dal deducente innanzi al Giudice di Prime Cure balza evidente la finalità della domanda riconvenzionale, tesa esclusivamente a salvaguardare le ragioni economiche dello stesso nella non temuta eventualità di riconoscimento della legittimazione attiva della Controparte_1
da parte del Giudice adito. Quindi, al contrario di quanto erratamente
[...]
evidenziato dal Decidente di Prima Istanza, nel caso che ci occupa non vi è alcuna
“singolarità” né tantomeno circostanza “paradossale” nella proposizione della domanda riconvenzionale la quale, come si evince chiaramente dal tenore della memoria, non ha inteso legittimare la domanda proposta dalla società odierna appellata, ma tutelare in via subordinata il deducente”.
Tutto ciò posto, in subordine aggiungeva l'appellante che “contrariamente a quanto sostenuto dal Giudice Onorario il sig. non è decaduto dalla garanzia Parte_1
ex art. 1667 c.c. poiché, come risulta documentalmente in modo inequivocabile, i lavori non sono mai stati consegnati! Al riguardo è sufficiente attenzionare, tra le altre, la prima missiva del 03.11.2015 in seno alla quale la - Controparte_1
si ribadisce, società che non aveva effettuato alcun lavoro nell'immobile di titolarità del deducente - chiedeva al per come è indicato anche nel successivo Pt_1
dichiaratorio e nel ricorso proposto innanzi al Tribunale Civile di Catania, di essere reintegrata nel possesso del cantiere”.
E per quanto così riassunto concludeva chiedendo, infine, alla Corte Parte_1
adita di rigettare, in riforma impugnata, le domande di pagamento della
[...]
già, a torto, accolte dal Tribunale;
ovvero, ed in subordine, che Controparte_1
“qualora l'Ecc.mo Decidente ritenesse dovuta la somma quantizzata dal CTU a favore della società appellata pari ad € 20.370,00, come da nota del consulente tecnico d'ufficio datata 11.02.2020, e non € 22.500,00 come erratamente indicato nella decisione appellata, detragga da tale ammontare la somma già corrisposta dal sig. pari ad € 10.000,00, e la somma di € 5.559,87 spettante al sig. Parte_1
in accoglimento della domanda già formulata in via riconvenzionale, Parte_1
come da CTU. In via ancora più gradata, detragga dall'ammontare stabilito in sentenza la somma di € 2.130,00 come da nota del consulente tecnico d'ufficio datata
11.02.2020”. §§§
Costituitasi in contraddittorio la contestava in ogni sua parte Controparte_1
l'appello del che chiedeva infine che fosse rigettato: in particolare obiettando Pt_1
che “Con riferimento alla fotocopia del preventivo lavori prodotto dall'appellante, oggetto di puntuale contestazione della concludente, deve, in particolare, rilevarsi che il signor nel giudizio di primo grado non ha provato - pur avendone Pt_1
l'onere - la veridicità formale del detto documento, che, pertanto, è rimasto privo di alcun valore probatorio od indiziario. La concludente società, ha, dal canto suo, dimostrato come il VE abbia maldestramente tentato di supportare le proprie eccezioni utilizzando una fotocopia del conto dei lavori redatto dalla
[...]
artatamente modificata (come risulta ben evidente dal confronto tra Controparte_1
la copia originale prodotta dalla concludente Società, documento questo non contestato ne disconosciuto dall'appellante) così da riprodurre solo una parte del documento e non le intere due pagine di esso, eliminando dalla prima pagina la intestazione della ed i dati ad essa relativi e, nella Controparte_1
seconda pagina, il timbro della facendo in essa risultare una Controparte_1
“riproduzione” della firma del signor . La Soc. concludente, Parte_2
contrariamente a quanto affermato dall'appellante, ha sempre contestato la conformità della fotocopia all'originale del preventivo dei lavori prodotto dal convenuto rilevando altresì che anche a seguito dell'ordine di Parte_1
esibizione dell'originale rivolto all'appellante dal Giudice, il ha presentato Pt_1
sempre una semplice copia fotostatica (modificata), e non l'originale, sostenendo trattarsi dell'originale. Produzione immediatamente contestata dalla difesa del concludente che ha evidenziato come il documento prodotto presentasse delle righe proprie delle fotocopie e caratteri diversi di scrittura. Nessuna acquiescenza a detto documento è stata, pertanto, prestata dal concludente, che lo ha sempre contestato
(in quanto non conforme all'originale)”.
Replicava altresì che “Irrilevante è la produzione da parte del della visura Pt_1
camerale della soc. attrice dalla quale risulterebbe che la stessa nel 2015 non avrebbe avuto dipendenti, atteso che la concludente è una piccola società a conduzione familiare ed i soci della stessa svolgono i lavori per conto della società, tanto che anche nel cantiere che ha interessato la proprietà del il signor Pt_1
, come detto socio della soc. attrice, è stato presente come esecutore Parte_2
materiale dei lavori ed ha sottoscritto, sempre quale socio, le ricevute dei pagamenti effettuati dal convenuto nonché i buoni di consegna del materiale per come risulta dalla documentazione depositata da controparte. Del pari priva di rilevanza alcuna è la circostanza che la nell'anno 2015 non risulti abbia Controparte_1
assunto alcun dipendente, essendo a tutti ben noto che i lavori possono essere eseguiti anche tramite lavoratori autonomi, cottimisti, collaboratori e/o avvalendosi di altri strumenti giuridici (associazione in partecipazione etc.)”.
§§§
Chiamata la causa direttamente, ex art. 349bis c.p.c., innanzi al collegio la Corte, all'esito della trattazione, con ordinanza del 23.9.2024 accoglieva l'istanza dell'appellante di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza impugnata.
Indi rimettendo le parti – per la decisione della causa - ad udienza di discussione finale ex artt. 350bis, comma primo, e 281sexies c.p.c.
Udienza tolta la quale la Corte tratteneva la causa in decisione, riservandosi il deposito della sentenza nel termine di cui al nuovo terzo comma dello stesso art. 281sexies.
§§§
Nel suo motivo principale l'appello interposto in atti da deve dirsi Parte_1
fondato.
Ed invero – stante quanto contestato dal predetto sin dal suo primo atto difensivo avendo, infatti, negato (come va ripetuto) di aver mai stipulato un contratto di appalto con l'odierna appellata ed allegato di avere, invece, commesso le sullodate opere di ristrutturazione della sua villetta a Viagrande a che (come premesso Parte_2
in narrativa) gli si era presentato quale “titolare di una autonoma impresa edile”, al contempo “dichiarando di essere pronto ad eseguire i lavori tramite la propria impresa, al posto del di lui padre ormai di età avanzata e ritiratosi in pensione e la cui impresa aveva cessato l'attività” – la avrebbe allora Controparte_1
dovuto farsi carico anzitutto di provare la titolarità del rapporto refluito in controversia: ciò di cui non pare più lecito dubitare dopo l'intervento nomofilattico di
Cass.SS.UU. 2951/2016, secondo cui “La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla, salvo il riconoscimento, o lo svolgimento di difese incompatibili con la negazione, da parte del convenuto”.
In effetti, l'odierna appellata riteneva di aver idoneamente e sufficientemente assolto a detto onere probatorio già con la produzione del sullodato conto parziale dei lavori recante in calce, oltre che la datazione “Aci Sant'Antonio, lì 28 ottobre 2015”, il gruppo-firma del suo legale rappresentante: documento – questo - riguardo al quale sarebbe già sufficiente rilevare che sia privo di alcuna sottoscrizione (per accettazione od anche solo per presa visione) da parte del Il quale, d'altro canto, non ha Pt_1
negato che in quello scorcio finale dell'ottobre del 2015 gli veniva consegnato, dopo che ne aveva fatto richiesta, un primo conto dei lavori eseguiti: costituito, tuttavia, dal documento che a sua volta versava in atti che, identico nell'elencazione dei lavori eseguiti, reca invece in calce la sottoscrizione di (formante un Parte_2
gruppo-firma con l'espressione dattiloscritta “La Ditta”).
A tal punto - proprio a mente della giurisprudenza di legittimità richiamata nella sentenza impugnata, al lume della quale scrutinare anche il conto dei lavori versato in atti dalla una volta tenuto in debito conto che, come va Controparte_1
ribadito, non reca alcuna ulteriore sottoscrizione del VE che questi fosse dunque chiamato a disconoscere (giurisprudenza che, come si ripete, sancisce che “Le scritture provenienti da terzi estranei al giudizio, pur non avendo il valore di prova piena, possono fornire elementi indiziari atti a concorrere alla formazione del convincimento del giudice. La parte che vuole avvalersene è tenuta a provare la veridicità formale del documento che, per se stesso, in difetto di quella prova non può avere alcun valore probatorio, neppure di semplice indizio, restando comunque ferma la libertà del giudice di formare il proprio convincimento circa la veridicità formale della scrittura in base agli elementi probatori acquisiti agli atti del processo nonché al comportamento della parte contro la quale la scrittura viene prodotta, anche in relazione a particolari circostanze che a tale contegno possano conferire una speciale significazione e rilevanza probatoria”) – ci si sarebbe dovuti chiedere quale dei due documenti, contrapposti l'uno all'altro, fosse autentico e quale invece contraffatto. Per converso, singolarmente, il primo giudice si limitava a sanzionare che “Il convenuto ha prodotto un preventivo, che costituisce la copia esatta del preventivo prodotto da parte attrice, la cui autenticità è stata contestata dalla stessa parte. Il convenuto, a fronte della contestazione sull'autenticità del documento da parte dell'attrice, avrebbe dovuto fornire la prova di tale autenticità, […]. Non avendo il convenuto fornito alcuna prova dell'autenticità del documento proveniente da terzi da lui prodotto, nessun valore probatorio può attribuirsi a tale scrittura”, senza che – come ci si sarebbe aspettati – analoghe considerazioni fossero poi rassegnate anche in relazione al conto dei lavori versato in atti dalla
[...]
quasi che – vien da dire paradossalmente – in casi del genere debba Controparte_1
infine reputarsi autentico il documento che sia per primo affluito in atti di causa [!].
Al di là dei paradossi, nessuna reale prova di essere stata nell'occorso la controparte in contratto del VE l'odierna appellata ha dunque, essendone onerata, saputo fornire;
né, tampoco, potrebbe ritenersi - secondo quanto altrettanto erroneamente affermato dal primo giudice - che proponendo in via del tutto subordinata la suddetta domanda riconvenzionale il abbia ammesso la circostanza. Pt_1
§§§
Ogni altra questione pure già posta in controversia rimane assorbita.
Conclusivamente, per tutto quanto così pur concisamente osservato e ritenuto, in accoglimento dell'appello interposto da tutte le domande di Parte_1
pagamento già formulate dalla con il ricorso introduttivo del Controparte_1 giudizio di primo grado debbono essere – incluse quelle già accolte con la sentenza impugnata ed oggi riformata - infine rigettate.
Le spese del doppio grado di giudizio vanno fatte seguire alla finale soccombenza della società appellata, e si liquidano – sulla base esclusivamente (cfr. Cass.
31884/2018, Cass. 26297/2019, Cass. 19989/2021) dei più recenti parametri ex D.M.
147/2022 (del cui scaglione compreso tra gli importi di € 5.200,01 ed € 26.000,00 va, in ragione del valore del decisum in primo grado, fatta applicazione), e valutati poi l'importanza, la natura e la difficoltà dell'affare refluito in controversia nonché le caratteristiche ed il pregio dell'attività professionale prestata – negli importi complessivi (cui si perviene – una volta applicati i parametri medi tranne che, in assenza di alcuna istruttoria in seconde cure di giudizio, per le relative fasi di trattazione ed istruzione nonché di decisione - sommando: per il giudizio di primo grado, € 919,00 x fase di studio + € 777,00 x fase introduttiva + € 1.680,00 x fase di trattazione + € 1.701,00 x fase decisionale;
e per il giudizio di secondo grado, €
1.134,00 x fase di studio + € 921,00 x fase introduttiva + € 921,50 x fase di trattazione + € 955,50 x fase decisionale) di cui in dispositivo.
P Q M
La Corte – definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza del
Tribunale di Catania n. 506/2024 del 26.1.2024 proposto, con citazione dell'11.4.2024, da nei confronti della - così Parte_1 Controparte_1
provvede:
- in accoglimento dell'appello rigetta, in riforma della sentenza impugnata, tutte le domande di pagamento già formulate dalla con il CP_1 Controparte_1
ricorso introduttivo del giudizio di primo grado,
- condanna la al pagamento delle spese del doppio Controparte_1
grado di giudizio, che si liquidano: a) quanto al giudizio di primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge;
b) quanto al giudizio di secondo grado, in complessivi € 3.932,00 per compensi professionali, oltre rimborso forfettario per spese generali ex art. 13 L. 247/2012 nonché – se dovuti - c.p.a. ed IVA come per legge.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del 13.XI.2025.
Il Presidente est.
(Dr. Nicolò Crascì)