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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 26/11/2025, n. 5634 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 5634 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4337/2024
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Bianchin Parte_1
- ricorrente -
contro
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1
- resistente - Oggetto: impugnativa avverso il decreto Cat. A12/Immigrazione n. 10/2024, emesso in data 22.01.2024 e notificato il 08/02/2024 - Questura di di rigetto di CP_1 rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari
****** Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 8 D.Lgs. 30/2007 presentato dal ricorrente;
Vista la comparsa di costituzione del Controparte_1
OSSERVA Con ricorso del 04.03.2024, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Vicenza di cui all'oggetto, con cui gli è stato negato sia il rilascio del permesso di soggiorno UE ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007, che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ritenuto che, sulla scorta di due pendenti procedimenti penali per reato di maltrattamenti in famiglia e la misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlie, il sig. evidenziasse specifici e Parte_1 concreti segnali di pericolosità sociale ed un'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il patrocinio attoreo ha premesso in ricorso che: (1) il ricorrente è entrato nel territorio italiano nel 2014 e vi ha sempre soggiornato regolarmente;
(2) egli è stato precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato nel 2020 in quanto genitore della minore, cittadina italiana;
(3) nel 2020 nasceva la seconda figlia e nel maggio 2021 il ricorrente contraeva matrimonio con la cittadina italiana,
, madre delle sue figlie;
(4) nel 2022 presentava l'istanza per rinnovo del Persona_1 permesso di soggiorno per motivi familiari che veniva negato con provvedimento del Questore di Vicenza datato 22.01.24, ritenendo il soggetto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, per il grave reato di maltrattamenti in famiglia;
(5) contro tale provvedimento l'istante ricorreva al Tribunale di Venezia, invocando la necessità di una valutazione aggiornata ed effettiva sulla pericolosità sociale e sull'integrazione del ricorrente e sul percorso familiare svolto. Il si è costituito con memoria del 19.06.2024 riportandosi, in sostanza, al CP_1 provvedimento della Questura di CP_1
Il provvedimento di diniego, infatti, nel rigettare tale istanza, ha considerato lo straniero rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 4 comma 3 ) del d. dlgs 286/98 che prevede la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998 e art. 13 del medesimo decreto, che disciplina le ipotesi di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari. La difesa del ricorrente contesta il provvedimento impugnato e fonda le odierne doglianze in primo luogo sulla circostanza che il diniego si fonda esclusivamente su delle denunce svolte dalla moglie del ricorrente, presentate al solo scopo di allontanarsi dalla casa familiare per andare a convivere con il nuovo compagno. Viene evidenziato infatti che il sig. non ha a suo carico alcuna condanna penale ma Pt_1 risulta solo indagato e destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla moglie ed alle figlie, di cui egli contesta la fondatezza, rafforzata dal fatto che in data 07.07.2025 il Tribunale di Vicenza ha disposto la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig.ra con Persona_1
l'obbligo di presentazione alla PG con cadenza settimanale. Viene contestata la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare e lavorativa del ricorrente e la durata della sua permanenza in Italia. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento del Questore di Vicenza si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base della denuncia penale. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione del ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 286/98. A tale ultimo riguardo, il patrocinio attoreo evidenzia come il ricorrente viva in Italia dal 2014, lavori regolarmente, abbia acquistato un immobile a febbraio 2021 di cui continua a pagare il mutuo, mantenga le due figlie che vivono con la madre dopo la separazione consensuale avvenuta nel febbraio 2023 e con cui veniva stabilito l'affidamento congiunto ai genitori ed il diritto del ricorrente di tenere con sé le figlie, nonostante l'applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento. A fronte di tutto ciò, il ricorrente chiedeva pertanto -previa sospensione del decreto del Questore, concesso con decreto inaudita altera parte- l'annullamento o revoca del provvedimento in esame ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. All'udienza fissata del 03.04.2025 veniva sentito il ricorrente, mentre nessuno compariva per il , seppur costituito. CP_1
All'udienza del 15.10.2025, previo deposito di documentazione aggiornata anche dei servizi sociali, il legale insisteva per accoglimento del ricorso. Nessuno compariva per il
. CP_1
Il Giudice si riservava la decisione.
***** NEL MERITO Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti prodotti agli atti dalla parte, risulta documentato in giudizio il vincolo di coniugio del ricorrente con la moglie, cittadina italiana, l'intervenuta separazione consensuale tra i coniugi, nonché il rapporto di filiazione con le due figlie, cittadine italiane, posti dal ricorrente a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, circostanza comunque non contestata dalla Questura. E' altresì documentale il soggiorno regolare del ricorrente sin dal 2014 ed il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi familiari nel 2020. Appare quindi necessario individuare il quadro normativo applicabile, tenendo conto che in materia di soggiorno per motivi familiari vi è la coesistenza di due sistemi normativi: il d.lgs 286/98 ed il d.lgs. 30/2007. La questione dell'individuazione della normativa applicabile è stata risolta, con orientamento costante, dalla Cassazione che ha stabilito l'applicazione del d.lgs 286/1998 con riferimento alla prima richiesta di soggiorno per motivi familiari dello straniero, coniugato o parente con cittadino italiano, presente nel territorio italiano irregolarmente o raggiunto da un provvedimento di espulsione, mentre l'applicazione del d.lgs n. 30/2007 dal momento dell'acquisizione della carta di soggiorno di cittadino UE. In ordine a tale specifica ipotesi, pertanto, la normativa applicabile è quella dell'art. 10 del d.lgs 30/2007 che prevede per i familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza dell'Unione europea, il rilascio della Carta di soggiorno UE, avendo il ricorrente già ottenuto precedentemente un regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 286/1998, quale genitore di due cittadine italiane. Nel provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, impugnato, vengono presi in considerazione i vari provvedimenti a carico del ricorrente secondo le risultanze del Casellario giudiziale in forza del quale la Questura giunge alla valutazione di pericolosità dell'odierno ricorrente ritenendo che il medesimo, a causa dei comportamenti tenuti, sia equiparabile ai soggetti pericolosi come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 286 del 1998, categoria in relazione alla quale è prevista l'espulsione dal territorio nazionale. La decisione della Questura, peraltro, non risulta fondarsi unicamente sulla denuncia che ha portato al pendente procedimento penale. Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, come chiaramente evincibile dal contenuto del provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, risulta infatti essere stato adottato anche sulla base della valutazione di prevalenza della conseguente ritenuta pericolosità sociale del soggetto rispetto ai legami familiari e che è stata espressamente presa in considerazione nel diniego. Ciò che non è stato preso in considerazione dal Questore è l'unicità del fatto contestato e dello sviluppo della situazione familiare successivamente alla denuncia stessa, come attestato dai documenti in atti che evidenziano la prevalenza dei fattori positivi rispetto all'unico grave fatto delittuoso denunciato e non ancora accertato con sentenza (maltrattamenti in famiglia). Ciò premesso, si tratta di appurare se la valutazione cui è pervenuta la Questura sia adeguata e fondata sotto il profilo della valutazione dell'effettiva attualità della pericolosità sociale del ricorrente, sempre nel rapporto con i vincoli ed i diversi rapporti dal medesimo radicati in questo Paese, nonché della complessiva situazione personale del medesimo, anche di integrazione. A tal riguardo deve tenersi in considerazione che la valutazione va effettuata applicando alla fattispecie i principi recentemente espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013 (che riguarda l'ipotesi di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto) nonché dei principi che nell'odierna previsione legislativa si ricavano in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno sotto il profilo della necessità che il provvedimento sia sorretto da una adeguata motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità e con esclusione di ogni automatismo (come peraltro recentemente confermato da svariate sentenze del Consiglio di Stato). La stessa Corte di Cassazione ha negli anni consolidato detto orientamento e così nelle più recenti pronunce, tra cui Ordinanza Sez.6-1, n.17070 del 28/06/2018:
“In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”. Orbene. Il parametro normativo relativo alla pericolosità sociale, nella fattispecie, va ricondotto esclusivamente a motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. La norma di riferimento, dove si trova tale definizione, al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato è l'art. 5 comma 5 bis del T.U. 286 del 1998 ove si legge che "si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, cominci 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”. Il reato per cui al momento il ricorrente è solo imputato (maltrattamenti in famiglia) rientra nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuti nell'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen. Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 286 del 1998 (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell'ingresso) è testualmente conforme a quella dell'art.
5. In ordine alla finale conclusione della Questura, circa la pericolosità sociale del va Pt_1 peraltro rilevata l'unicità della denuncia svolta dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, presentata prima dell'omologa della separazione consensuale, con cui è stato stabilito l'affido congiunto dei figli ed il diritto di visita del padre, oltre all'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente. La documentazione dimessa e l'audizione del ricorrente in udienza evidenziano la sua volontà ed impegno, perdurante nel tempo, nello svolgimento di un percorso diretto ad ottenere il riavvicinamento con le figlie, dimostrandosi motivato in tal senso, a cui va aggiunta la stabilità lavorativa. Sul punto è documentato che: Il sig. allo stato non ha a suo carico alcuna condanna penale (doc. 26); Pt_1 il sig. non è indagato per il reato di violenza sessuale (doc.28); Pt_1
è ancora pendente il procedimento per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione dei provvedimenti di divieto di avvicinamento, nell'ambito del quale il Tribunale di Vicenza ha disposto la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig.ra con l'obbligo Persona_1 di presentazione alla PG con cadenza settimanale (doc. 41); E' agli atti la dichiarazione della sig.ra datata 03.12.2022 (doc. 15) che Testimone_1 afferma che la sig.ra le ha detto di non aver mai subito violenze o minacce Persona_1 dal sig. ma di essersi inventata tutto per andarsene di casa con le figlie ed iniziare Pt_1 una relazione con un altro uomo;
la dichiarazione della dott.ssa pediatra delle figlie, (doc. 16) che ha dichiarato CP_2 avanti i carabinieri di Dueville di non aver mai constato alcun segno riconducibile a delle percosse o aggressioni fisiche nei confronti delle minori;
la dichiarazione del fratello e del padre della sig.ra , rese all'udienza del Per_1
03.04.2025, che affermano (doc. 39 pagina 5) “di non comprendere perché la sorella avesse denunciato il marito … in quanto quest'ultimo si è sempre dimostrato gentile e tranquillo;
esprimeva delle riserve in ordine alla affidabilità della sorella, descritta come libertina….” (fratello Per_2
. E ancora “non ho notato nulla di anomalo” (padre sig. ;
[...] CP_3 il ricorrente dal 2022, cioè dal momento dell'intervenuto divieto di avvicinamento alla moglie, ha continuato a mantenere i contatti con i Servizi Sociali che hanno in carico le due figlie minori (doc. 44); egli risiede in Italia dal 2014, ha un'occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato ed ha l'obbligo di versare il mantenimento alle figlie. Pertanto, alla luce di queste circostanze -pur se dalla documentazione penale agli atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, non emerge chiaramente, allo stato, l'estraneità del ai fatti denunciati (per contro neppure i comportamenti della moglie risultano Pt_2 nitidi) -sembra ci siano elementi idonei a propendere per “la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso”. Conseguentemente, a contemperare la valutazione complessivamente negativa che dovrebbe conseguirne, vi sono il diritto all'unità familiare ed anche il diritto al recupero familiare della persona, in considerazione del suo percorso di integrazione sotto i diversi aspetti. Inoltre, il fatto che si tratti di un'unica denuncia, seppure grave, non ancora accertata, porta ad escludere l'attualità della pericolosità sociale. Osserva il giudicante come questi elementi, unitamente al percorso iniziato diretto al riavvicinamento alle figlie ed all'integrazione lavorativa documentata, nonché la durata della sua permanenza in Italia portano, allo stato, a ritenere prevalente la vita familiare del ricorrente rispetto agli interessi alla tutela della pubblica sicurezza. Si precisa e rileva da ultimo che la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è stata in questa sede effettuata sulla base delle odierne risultanze processuali e di una valutazione comparativa con i documenti penali del procedimento pendente. Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento della domanda svolta in via principale. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
- accoglie il ricorso di cui in premessa e per l'effetto annulla il provvedimento Cat. A12/Immigrazione n. 10/2024, emesso in data 22.01.2024 dalla Questura di CP_1
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore del sig. , nato a [...] Parte_1
FA (Guinea Bissau) il 01/01/1989, del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 10 d.lgs 30/2007 per le ragioni e nei termini di cui in motivazione;
- spese compensate. SI COMUNICHI Venezia, 10.11.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Giuseppina Zito
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI VENEZIA Sezione specializzata in materia di immigrazione Il Tribunale in composizione monocratica, in persona della dott.ssa Giuseppina Zito, ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente SENTENZA Nel procedimento promosso da
, rappresentato e difeso dall'avv. Nicoletta Bianchin Parte_1
- ricorrente -
contro
[...] rappresentato e difeso dall'Avvocatura di Stato Controparte_1
- resistente - Oggetto: impugnativa avverso il decreto Cat. A12/Immigrazione n. 10/2024, emesso in data 22.01.2024 e notificato il 08/02/2024 - Questura di di rigetto di CP_1 rinnovo permesso di soggiorno per motivi familiari
****** Il Giudice, Letto il ricorso ex art. 8 D.Lgs. 30/2007 presentato dal ricorrente;
Vista la comparsa di costituzione del Controparte_1
OSSERVA Con ricorso del 04.03.2024, il ricorrente ha proposto impugnazione avverso il decreto del Questore di Vicenza di cui all'oggetto, con cui gli è stato negato sia il rilascio del permesso di soggiorno UE ai sensi dell'art. 10 del d.lgs. n. 30/2007, che il rinnovo del permesso di soggiorno per motivi familiari, ritenuto che, sulla scorta di due pendenti procedimenti penali per reato di maltrattamenti in famiglia e la misura cautelare del divieto di avvicinamento a moglie e figlie, il sig. evidenziasse specifici e Parte_1 concreti segnali di pericolosità sociale ed un'elevata probabilità di reiterazione dei comportamenti antisociali, con grave pregiudizio per l'ordine e la sicurezza pubblica. Il patrocinio attoreo ha premesso in ricorso che: (1) il ricorrente è entrato nel territorio italiano nel 2014 e vi ha sempre soggiornato regolarmente;
(2) egli è stato precedentemente in possesso di permesso di soggiorno per motivi familiari rilasciato nel 2020 in quanto genitore della minore, cittadina italiana;
(3) nel 2020 nasceva la seconda figlia e nel maggio 2021 il ricorrente contraeva matrimonio con la cittadina italiana,
, madre delle sue figlie;
(4) nel 2022 presentava l'istanza per rinnovo del Persona_1 permesso di soggiorno per motivi familiari che veniva negato con provvedimento del Questore di Vicenza datato 22.01.24, ritenendo il soggetto una minaccia per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato, per il grave reato di maltrattamenti in famiglia;
(5) contro tale provvedimento l'istante ricorreva al Tribunale di Venezia, invocando la necessità di una valutazione aggiornata ed effettiva sulla pericolosità sociale e sull'integrazione del ricorrente e sul percorso familiare svolto. Il si è costituito con memoria del 19.06.2024 riportandosi, in sostanza, al CP_1 provvedimento della Questura di CP_1
Il provvedimento di diniego, infatti, nel rigettare tale istanza, ha considerato lo straniero rientrante nella previsione normativa di cui all'art. 4 comma 3 ) del d. dlgs 286/98 che prevede la non ammissibilità degli stranieri che per il loro comportamento debbano ritenersi una minaccia per l'ordine pubblico o la sicurezza dello Stato, con conseguente applicazione dell'art. 5 comma 5 d.lgs. 286/1998 e art. 13 del medesimo decreto, che disciplina le ipotesi di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari. La difesa del ricorrente contesta il provvedimento impugnato e fonda le odierne doglianze in primo luogo sulla circostanza che il diniego si fonda esclusivamente su delle denunce svolte dalla moglie del ricorrente, presentate al solo scopo di allontanarsi dalla casa familiare per andare a convivere con il nuovo compagno. Viene evidenziato infatti che il sig. non ha a suo carico alcuna condanna penale ma Pt_1 risulta solo indagato e destinatario di una misura cautelare di divieto di avvicinamento alla moglie ed alle figlie, di cui egli contesta la fondatezza, rafforzata dal fatto che in data 07.07.2025 il Tribunale di Vicenza ha disposto la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig.ra con Persona_1
l'obbligo di presentazione alla PG con cadenza settimanale. Viene contestata la carenza di istruttoria e la falsa applicazione dell'istituto della pericolosità sociale laddove la Questura non avrebbe valutato l'attualità della stessa, la situazione familiare e lavorativa del ricorrente e la durata della sua permanenza in Italia. La difesa richiama la giurisprudenza sul punto che esclude i rigidi automatismi derivanti da condanne ostative e ribadisce come debbano essere valorizzati i vincoli familiari esistenti nel territorio italiano e la durevole permanenza nel contesto familiare e sociale, laddove il provvedimento del Questore di Vicenza si sarebbe limitato ad un giudizio formale in ordine alla sussistenza della pericolosità sociale ritenuta in re ipsa sulla base della denuncia penale. Viceversa, argomenta la difesa, il provvedimento avrebbe dovuto essere sostenuto da tutta quell'attività istruttoria richiesta dalla normativa e dalla giurisprudenza volta a considerare anche la presenza ed integrazione del ricorrente nel territorio italiano e la sua situazione familiare anche ai sensi dell'art. 30 del d.lgs 286/98. A tale ultimo riguardo, il patrocinio attoreo evidenzia come il ricorrente viva in Italia dal 2014, lavori regolarmente, abbia acquistato un immobile a febbraio 2021 di cui continua a pagare il mutuo, mantenga le due figlie che vivono con la madre dopo la separazione consensuale avvenuta nel febbraio 2023 e con cui veniva stabilito l'affidamento congiunto ai genitori ed il diritto del ricorrente di tenere con sé le figlie, nonostante l'applicazione della misura cautelare di divieto di avvicinamento. A fronte di tutto ciò, il ricorrente chiedeva pertanto -previa sospensione del decreto del Questore, concesso con decreto inaudita altera parte- l'annullamento o revoca del provvedimento in esame ed il rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari. All'udienza fissata del 03.04.2025 veniva sentito il ricorrente, mentre nessuno compariva per il , seppur costituito. CP_1
All'udienza del 15.10.2025, previo deposito di documentazione aggiornata anche dei servizi sociali, il legale insisteva per accoglimento del ricorso. Nessuno compariva per il
. CP_1
Il Giudice si riservava la decisione.
***** NEL MERITO Preliminarmente, è necessario evidenziare che una volta instaurato tempestivamente il giudizio, l'oggetto dello stesso è la sussistenza del diritto del ricorrente a vedersi riconosciuto il diritto al soggiorno e non la legittimità dell'atto di diniego;
in ogni caso, il giudice adito è chiamato ad esaminare il merito della domanda, atteso che l'oggetto della controversia non è il provvedimento negativo, ma il diritto al soggiorno invocato. Innanzitutto, sotto il profilo fattuale, esaminati i documenti prodotti agli atti dalla parte, risulta documentato in giudizio il vincolo di coniugio del ricorrente con la moglie, cittadina italiana, l'intervenuta separazione consensuale tra i coniugi, nonché il rapporto di filiazione con le due figlie, cittadine italiane, posti dal ricorrente a fondamento della richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari, circostanza comunque non contestata dalla Questura. E' altresì documentale il soggiorno regolare del ricorrente sin dal 2014 ed il rilascio del primo permesso di soggiorno per motivi familiari nel 2020. Appare quindi necessario individuare il quadro normativo applicabile, tenendo conto che in materia di soggiorno per motivi familiari vi è la coesistenza di due sistemi normativi: il d.lgs 286/98 ed il d.lgs. 30/2007. La questione dell'individuazione della normativa applicabile è stata risolta, con orientamento costante, dalla Cassazione che ha stabilito l'applicazione del d.lgs 286/1998 con riferimento alla prima richiesta di soggiorno per motivi familiari dello straniero, coniugato o parente con cittadino italiano, presente nel territorio italiano irregolarmente o raggiunto da un provvedimento di espulsione, mentre l'applicazione del d.lgs n. 30/2007 dal momento dell'acquisizione della carta di soggiorno di cittadino UE. In ordine a tale specifica ipotesi, pertanto, la normativa applicabile è quella dell'art. 10 del d.lgs 30/2007 che prevede per i familiari del cittadino comunitario, non aventi la cittadinanza dell'Unione europea, il rilascio della Carta di soggiorno UE, avendo il ricorrente già ottenuto precedentemente un regolare permesso di soggiorno ai sensi dell'art. 30 del d.lgs n. 286/1998, quale genitore di due cittadine italiane. Nel provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per motivi familiari, impugnato, vengono presi in considerazione i vari provvedimenti a carico del ricorrente secondo le risultanze del Casellario giudiziale in forza del quale la Questura giunge alla valutazione di pericolosità dell'odierno ricorrente ritenendo che il medesimo, a causa dei comportamenti tenuti, sia equiparabile ai soggetti pericolosi come previsto dall'art.4 del D. Lgs. 286 del 1998, categoria in relazione alla quale è prevista l'espulsione dal territorio nazionale. La decisione della Questura, peraltro, non risulta fondarsi unicamente sulla denuncia che ha portato al pendente procedimento penale. Il diniego di rilascio del permesso di soggiorno, come chiaramente evincibile dal contenuto del provvedimento oggetto dell'odierna impugnazione, risulta infatti essere stato adottato anche sulla base della valutazione di prevalenza della conseguente ritenuta pericolosità sociale del soggetto rispetto ai legami familiari e che è stata espressamente presa in considerazione nel diniego. Ciò che non è stato preso in considerazione dal Questore è l'unicità del fatto contestato e dello sviluppo della situazione familiare successivamente alla denuncia stessa, come attestato dai documenti in atti che evidenziano la prevalenza dei fattori positivi rispetto all'unico grave fatto delittuoso denunciato e non ancora accertato con sentenza (maltrattamenti in famiglia). Ciò premesso, si tratta di appurare se la valutazione cui è pervenuta la Questura sia adeguata e fondata sotto il profilo della valutazione dell'effettiva attualità della pericolosità sociale del ricorrente, sempre nel rapporto con i vincoli ed i diversi rapporti dal medesimo radicati in questo Paese, nonché della complessiva situazione personale del medesimo, anche di integrazione. A tal riguardo deve tenersi in considerazione che la valutazione va effettuata applicando alla fattispecie i principi recentemente espressi dalla Corte Costituzionale nella sentenza n. 202 del 2013 (che riguarda l'ipotesi di rifiuto, revoca o diniego di rinnovo del permesso di soggiorno dello straniero che ha esercitato il diritto al ricongiungimento familiare, ovvero del familiare ricongiunto) nonché dei principi che nell'odierna previsione legislativa si ricavano in materia di diniego di rilascio del permesso di soggiorno sotto il profilo della necessità che il provvedimento sia sorretto da una adeguata motivazione articolata su tutti gli elementi che hanno contribuito a formare il giudizio di pericolosità e con esclusione di ogni automatismo (come peraltro recentemente confermato da svariate sentenze del Consiglio di Stato). La stessa Corte di Cassazione ha negli anni consolidato detto orientamento e così nelle più recenti pronunce, tra cui Ordinanza Sez.6-1, n.17070 del 28/06/2018:
“In materia di divieto di espulsione per ragioni di coesione familiare, è onere dell'autorità amministrativa e, successivamente, dell'autorità giurisdizionale, al fine di non incorrere nel vizio di motivazione, esplicitare in concreto le ragioni dell'attuale pericolosità sociale del richiedente il permesso di soggiorno, che siano tali da giustificare il rigetto dell'istanza. Per effetto delle modifiche introdotte, con il d.lgs. 8 gennaio 2007, n. 5, agli artt. 4, comma 3 e 5, comma 5 (cui è stato anche aggiunto il comma 5 bis) del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, infatti, in caso di richiesta di rilascio del permesso di soggiorno per motivi di coesione familiare non è più prevista l'applicabilità del meccanismo di automatismo espulsivo, in precedenza vigente, che scattava in virtù della sola condanna del richiedente per i reati identificati dalla norma (nella specie, in materia di stupefacenti), sulla base di una valutazione di pericolosità sociale effettuata "ex ante" in via legislativa, occorrendo, invece, per il diniego, la formulazione di un giudizio di pericolosità sociale effettuato in concreto, il quale induca a concludere che lo straniero rappresenti una minaccia concreta ed attuale per l'ordine pubblico e la sicurezza, tale da rendere recessiva la valutazione degli ulteriori elementi di valutazione contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 (la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso)”. Orbene. Il parametro normativo relativo alla pericolosità sociale, nella fattispecie, va ricondotto esclusivamente a motivi di ordine pubblico e sicurezza dello Stato. La norma di riferimento, dove si trova tale definizione, al fine di valutare la pericolosità dello straniero per l'ordine pubblico e la sicurezza dello Stato è l'art. 5 comma 5 bis del T.U. 286 del 1998 ove si legge che "si tiene conto anche di eventuali condanne per i reati previsti dagli articoli 380, commi 1 e 2, e 407, cominci 2, lettera a), del codice di procedura penale, ovvero per i reati di cui all'articolo 12, commi 1 e 3”. Il reato per cui al momento il ricorrente è solo imputato (maltrattamenti in famiglia) rientra nelle fattispecie incriminatrici sintomatiche della pericolosità sociale contenute nell'art. 5 comma 5 bis del T.U. d.lgs n. 286 del 1998 con riferimento all'ordine pubblico e alla sicurezza dello Stato, essendo contenuti nell'elencazione degli artt. 380 e 407 cod. proc. pen. Deve, al riguardo, aggiungersi che la formula contenuta nel terzo comma dell'art. 4 del T.U. n. 286 del 1998 (disposizione relativa alle condizioni impeditive dell'ingresso) è testualmente conforme a quella dell'art.
5. In ordine alla finale conclusione della Questura, circa la pericolosità sociale del va Pt_1 peraltro rilevata l'unicità della denuncia svolta dalla moglie per maltrattamenti in famiglia, presentata prima dell'omologa della separazione consensuale, con cui è stato stabilito l'affido congiunto dei figli ed il diritto di visita del padre, oltre all'obbligo al versamento dell'assegno di mantenimento a carico del ricorrente. La documentazione dimessa e l'audizione del ricorrente in udienza evidenziano la sua volontà ed impegno, perdurante nel tempo, nello svolgimento di un percorso diretto ad ottenere il riavvicinamento con le figlie, dimostrandosi motivato in tal senso, a cui va aggiunta la stabilità lavorativa. Sul punto è documentato che: Il sig. allo stato non ha a suo carico alcuna condanna penale (doc. 26); Pt_1 il sig. non è indagato per il reato di violenza sessuale (doc.28); Pt_1
è ancora pendente il procedimento per maltrattamenti in famiglia, lesioni personali e violazione dei provvedimenti di divieto di avvicinamento, nell'ambito del quale il Tribunale di Vicenza ha disposto la sostituzione della misura cautelare del divieto di avvicinamento ai luoghi abitualmente frequentati dalla sig.ra con l'obbligo Persona_1 di presentazione alla PG con cadenza settimanale (doc. 41); E' agli atti la dichiarazione della sig.ra datata 03.12.2022 (doc. 15) che Testimone_1 afferma che la sig.ra le ha detto di non aver mai subito violenze o minacce Persona_1 dal sig. ma di essersi inventata tutto per andarsene di casa con le figlie ed iniziare Pt_1 una relazione con un altro uomo;
la dichiarazione della dott.ssa pediatra delle figlie, (doc. 16) che ha dichiarato CP_2 avanti i carabinieri di Dueville di non aver mai constato alcun segno riconducibile a delle percosse o aggressioni fisiche nei confronti delle minori;
la dichiarazione del fratello e del padre della sig.ra , rese all'udienza del Per_1
03.04.2025, che affermano (doc. 39 pagina 5) “di non comprendere perché la sorella avesse denunciato il marito … in quanto quest'ultimo si è sempre dimostrato gentile e tranquillo;
esprimeva delle riserve in ordine alla affidabilità della sorella, descritta come libertina….” (fratello Per_2
. E ancora “non ho notato nulla di anomalo” (padre sig. ;
[...] CP_3 il ricorrente dal 2022, cioè dal momento dell'intervenuto divieto di avvicinamento alla moglie, ha continuato a mantenere i contatti con i Servizi Sociali che hanno in carico le due figlie minori (doc. 44); egli risiede in Italia dal 2014, ha un'occupazione lavorativa con contratto a tempo indeterminato ed ha l'obbligo di versare il mantenimento alle figlie. Pertanto, alla luce di queste circostanze -pur se dalla documentazione penale agli atti e dalle dichiarazioni rese dai testimoni, non emerge chiaramente, allo stato, l'estraneità del ai fatti denunciati (per contro neppure i comportamenti della moglie risultano Pt_2 nitidi) -sembra ci siano elementi idonei a propendere per “la valutazione degli ulteriori elementi contenuti nel novellato art. 5, comma 5 del d.lgs. n. 286 del 1998 la natura e la durata dei vincoli familiari, l'esistenza di legami familiari e sociali con il paese d'origine e, per lo straniero già presente nel territorio nazionale, la durata del soggiorno pregresso”. Conseguentemente, a contemperare la valutazione complessivamente negativa che dovrebbe conseguirne, vi sono il diritto all'unità familiare ed anche il diritto al recupero familiare della persona, in considerazione del suo percorso di integrazione sotto i diversi aspetti. Inoltre, il fatto che si tratti di un'unica denuncia, seppure grave, non ancora accertata, porta ad escludere l'attualità della pericolosità sociale. Osserva il giudicante come questi elementi, unitamente al percorso iniziato diretto al riavvicinamento alle figlie ed all'integrazione lavorativa documentata, nonché la durata della sua permanenza in Italia portano, allo stato, a ritenere prevalente la vita familiare del ricorrente rispetto agli interessi alla tutela della pubblica sicurezza. Si precisa e rileva da ultimo che la valutazione della pericolosità sociale del ricorrente ai fini del rilascio del permesso di soggiorno per motivi familiari è stata in questa sede effettuata sulla base delle odierne risultanze processuali e di una valutazione comparativa con i documenti penali del procedimento pendente. Le considerazioni che precedono conducono all'accoglimento della domanda svolta in via principale. Si ravvisano giusti motivi per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Venezia così provvede:
- accoglie il ricorso di cui in premessa e per l'effetto annulla il provvedimento Cat. A12/Immigrazione n. 10/2024, emesso in data 22.01.2024 dalla Questura di CP_1
- dispone che l'Amministrazione competente provveda alla rinnovazione del procedimento con rilascio in favore del sig. , nato a [...] Parte_1
FA (Guinea Bissau) il 01/01/1989, del permesso di soggiorno per motivi familiari ex art. 10 d.lgs 30/2007 per le ragioni e nei termini di cui in motivazione;
- spese compensate. SI COMUNICHI Venezia, 10.11.2025
Il Giudice Onorario
dott.ssa Giuseppina Zito