TRIB
Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/03/2025, n. 1372 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1372 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice dr. Ludovico Sburlati ha pronunciato la presente
SENTENZA
nella causa civile Nrg 7288/2023 promossa da:
, elettivamente domiciliata in Torino, corso Vinzaglio 3, presso lo Parte_1 studio dell'avv. Luca Carulli, che la rappresenta e difende per delega in atti;
attrice;
CONTRO
e per essa , elettivamente Controparte_1 Controparte_2 domiciliata presso l'indirizzo Pec dell'avv. Marco Verdi, che la rappresenta e difende per delega in atti;
convenuta.
Oggetto: fideiussione.
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Attrice: “… Per le ragioni tutte esposte in atti, ivi compresa la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione omnibus stipulata il 10.11.2010 dalla IG.ra
, ed alla luce dei documenti prodotti in giudizio, dichiarare nullo e/o Parte_1 annullare e/o comunque revocare il decreto ingiuntivo n. 1316/2023 del 20.02.203 del Tribunale di Torino (R.G. 2508/2023) ed in ogni caso assolvere parte opponente da ogni avversa richiesta e/o pretesa.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari del giudizio (oltre al rimborso forfetario, alla C.P.A. ed all'I.V.A. di legge), oltre alle spese successive ed occorrende.
In via istruttoria
In prova contraria rispetto a quanto ex adverso dedotto si chiede disporsi, ex art. 210 c.p.c., ad almeno n. 10 (dieci) Banche - diverse da Banca M.P.S. S.p.a. - presenti in ampia parte del territorio nazionale in epoca coeva a quella della stipulazione delle garanzie per cui è causa (novembre 2010) l'esibizione del modello standard di fideiussione omnibus utilizzato.”
Convenuta: “… - NEL MERITO IN VIA PRINCIPALE, respingere l'opposizione e tutte le domande proposte dalla IG.ra in quanto Parte_1
manifestamente indimostrate, nonché infondate in fatto ed immotivate in diritto, per tutti i motivi esposti in narrativa, confermando conseguentemente il decreto ingiuntivo opposto;
- IN VIA SUBORDINATA, per la denegata ipotesi di revoca del decreto ingiuntivo opposto, dichiarare, comunque, tenuto e condannare, per i titoli di cui in narrativa, la IG.ra al pagamento in favore della Parte_1 Controparte_1
e per essa alla della somma di €
[...] Controparte_2
227.072,02, a titolo di residuo debito rinveniente dal mancato rimborso del finanziamento chirografario n. 741579522 concesso dall'Istituto all'anzidetta società per l'originario importo di € 300.000,00, importo comprensivo degli interessi al 11.06.2014, oltre ai successivi interessi al tasso legale dal 12.06.2014 al saldo, ovvero della maggiore o minore somma che risulterà di giustizia all'esito dell'attività istruttoria;
- IN VIA ISTRUTTORIA, ferma l'irrilevanza e tardività del disconoscimento della conformità all'originale del documento prodotto in atti sub doc. n. 10 ai limitati fini degli artt.. 2719 c.c. e/o art. 2712 c.c., e fermi, a superamento, la produzione dell'originale custodito in cassaforte e l'assenza di disconoscimenti ex art. 214 e ss. c.p.c., si insiste nell'istanza di verificazione, con ammissione di relativa
2 consulenza, al fine di accertare la conformità della copia del documento prodotto in atti sub doc. n. 10 rispetto all'originale già custodito in cassaforte;
ci si oppone a tutte le istanze istruttorie ex adverso formulate.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.”
MOTIVAZIONE
L'attrice ha chiesto la revoca del decreto n. 1316/2023 - con cui il Tribunale le ha ingiunto di pagare alla convenuta € 227.072,02 (oltre interessi e spese della procedura), quale fideiussore dell'Energy Costruzioni Srl -, adducendo a motivo la nullità delle clausole 2, 6 e 8 della fideiussione dell'11/10/2010, in quanto conformi allo schema contrattuale tipo redatto dall'Abi nel 2002, che violerebbe l'art. 2 c. 2 lett. a) L. 287/1990, come statuito dalla Banca d'Italia nel provvedimento n.
55/2005, con conseguente estinzione dell'obbligazione ai sensi dell'art. 1957 Cc.
Costituendosi in giudizio, la ha chiesto il rigetto Controparte_1 dell'opposizione, sostenendo anche che, essendo “in discussione una fideiussione del 2010 - 2012”, la sarebbe “tenuta a provare l'attualità/permanenza di Parte_1 un intento collusivo tra banche” (comp. risp. p. 3).
La difesa della convenuta rende necessario rilevare che, secondo il più recente orientamento del Tribunale di Torino, i cui precedenti vengono qui richiamati ai sensi dell'art. 118 c. 1 disp. att. Cpc, “spetta all'attore che invoca la nullità della fideiussione per violazione della normativa antitrust allegare e provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell'illecito concorrenziale dedotto in giudizio.
In particolare, compete all'attore che deduce l'esistenza di un'intesa restrittiva concernente le condizioni generali di contratto provare l'applicazione uniforme nel sistema bancario delle condizioni che si assume essere oggetto dell'intesa stessa, con la precisazione che:
- per le fideiussioni che si collocano nel periodo esaminato dal provvedimento della Banca d'Italia n. 55/2005 (di accertamento dell'infrazione anticoncorrenziale rispetto a tre clausole tipizzate nel modello Abi 2002) -ottobre
2002/maggio 2005 -, tale provvedimento (se prodotto in giudizio, trattandosi di atto amministrativo) costituisce prova privilegiata della condotta anticoncorrenziale
3 (avente l'effetto di invertire l'onere della prova in favore del fideiussore);
- per le fideiussioni stipulate in periodo diverso (anteriore o successivo), invece, l'attore non può giovarsi dell'inversione dell'onere della prova derivante dalla corrispondenza delle clausole della fideiussione a quelle dello schema Abi
2002 (sanzionato dal provvedimento n. 55/2005), ma deve offrire, con altri mezzi, la prova che nel periodo di sottoscrizione della propria garanzia un rilevante numero di istituti di credito sottoponev[a] ai propri clienti modelli uniformi di fideiussione, con l'effetto di privare questi ultimi di una libertà effettiva nella scelta del prodotto bancario e attuando così una pratica anticoncorrenziale nel mercato di riferimento” (Trib. Torino 1261/2025, 740/2025, 5571/2024 e 1001/2023; nello stesso senso, App. Torino 239/2024).
Dall'applicazione di questi principi al caso di specie discende il rigetto dell'eccezione di nullità sollevata dall'attrice, che si è limitati a dedurre la nullità parziale della fideiussione dell'11/10/2010 per violazione dell'art. 2 L. 287/1990, senza provare la sussistenza di un'intesa anticoncorrenziale “a monte”.
Al riguardo, va infatti osservato che la fideiussione in esame è stata conclusa a distanza di cinque anni dalla statuizione della Banca d'Italia e l'opponente non ha prodotto modelli standard di fideiussioni utilizzati nello stesso periodo.
Quanto all'ordine di esibizione ex art. 210 Cpc, va osservato, in primo luogo, che l'istanza è tardiva, essendo stata formulata solo nella memoria ex art. 183 c. 6
n. 3, senza costituire un'indicazione di prova contraria rispetto a richieste istruttorie della convenuta;
in secondo luogo, che essa è generica, essendo stata proposta nei confronti di 10 banche, non specificamente individuate, atteso che, secondo il costante orientamento della Corte di Cassazione, tale iniziativa della parte non può avere finalità esplorative (Cass. 27412/2021 e 24188/2013).
L'infondatezza di tale eccezione assorbe le altre questioni trattate dalle parti e comporta il rigetto dell'opposizione e delle domande attoree.
Tenuto conto dei caratteri della controversia e delle questioni trattate, le spese di lite sostenute dalla convenuta si liquidano in € 11.268,00 per compenso
(in relazione ai valori medi della tabella di riferimento per la fase di studio della controversia, la fase introduttiva del giudizio e la fase decisionale e ai valori minimi per la fase istruttoria), con rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15%.
4 L'esistenza di contrasti giurisprudenziali in materia giustifica la compensazione delle spese di lite nella misura di ½, mentre la restante metà va posta a carico dell'attrice.
PQM
Definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa istanza, eccezione, deduzione, rigetta l'opposizione e le domande proposte da nei confronti Parte_1 della disponendo l'esecutorietà del decreto ingiuntivo n. Controparte_1
1316/2023; liquida le spese di lite sostenute dalla in € 11.268,00 per Controparte_1
compenso, oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Cpa e Iva;
condanna a rimborsare alla le spese di Parte_1 Controparte_1
lite nella misura di ½.
Torino, 20/03/2025.
IL GIUDICE
dr. Ludovico Sburlati
5