Sentenza 26 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 26/02/2025, n. 876 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 876 |
| Data del deposito : | 26 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Salerno, I Sezione Civile, in persona del Giudice Onorario Avv.
Barbara Iorio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 11073/2013 avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo n.199/2013 emesso in data 12.09.2013 notificato in data 12.11.2013
TRA
n persona del Sindaco legale rappresentante Parte_1
pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. Giuliana Senatore e dall'avv.
Antonino Cascone con il quale elettivamente domicilia in Salerno alla via Largo
Plebiscito giusta mandato a margine all'atto di citazione in opposizione.-
-opponente
E
in persona dell'amministratore delegato non in proprio Controparte_1
ma quale procuratore generale di rappresentato e difeso Controparte_2 dall'avv. Stefano Queirolo, dall'avv. Vincenzo Palomba e dall'avv. Marco
D'Aragona tutti elettivamente domiciliati in Salerno al Corso vittorio Emanuele
n.58 giusta procura in calce al decreto ingiuntivo n.199/2013 in atti
-opposto-
NONCHE'
1
in qualità di procuratrice speciale rappresentata e difesa dagli Controparte_3
Avvocati Vincenzo Palomba e Stefano Grisolia con i quali elettivamente domicilia come in atti
-interventore-
RAGIONI DI FATTO e DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione notificato in data 23 dicembre 2013, il Parte_1
proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 199/2013 emesso in
[...]
data 12 settembre 2013 dal Tribunale di Salerno Ex Sezione Distaccata di Parte_1
e conveniva in giudizio la dinanzi all'intestato
[...] Controparte_1
Tribunale per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni contraria istanza, richiesta, eccezione, difesa e documentazione, così provvedere: 1) revocare, annullare ovvero dichiarare nullo e/o inefficace ex artt. 644 c.p.c. il decreto ingiuntivo n. 199/2013 reso il 12.09.2013 dal Tribunale di Salerno, ex sezione distaccata di Parte_1
notificata al in data 12.11.2013, relativamente alla pretesa di cui
[...] Pt_1
alla fattura 0654121150011529 del 27.06.2007 ( pari ad Euro 44.178,16 oltre interessi legali), nonché in ordine agli interessi legali ed alle spese di causa per
l'asserito ritardo nel pagamento della fattura n. 064001050012329 del 23.06.2010
(pari ad Euro 46.997,41), per tutti i motivi esposti al punto n. 1 della presente comparsa;
2) nel merito, in ogni caso, dichiarare l'infondatezza dell'avversa pretesa creditoria relativamente al credito di euro 44.178,16 oltre interessi legali, nonché agli interessi legali ed alle spese di causa per l'asserito ritardo nel pagamento della fattura n. 0654001050012329 del 23.06.2010;3) per l'effetto, condannare la società l pagamento delle spese e onorari di Controparte_1
causa.”
Si costituiva in giudizio la nella qualità che, in via preliminare Controparte_1 eccepiva la tardività dell'opposizione in quanto notificata oltre il prescritto termine perentorio dei quaranta giorni;
eccepiva nel merito l'infondatezza in fatto ed in diritto della pretesa altre al fatto che la pretesa non fosse provata. Alla prima
2 udienza di comparizione, il Giudice concedeva i termini di cui all'art. 183, VI co.
c.p.c., e a seguito di numerosi rinvii d'ufficio, la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 03.05.2018.
Successivamente, all'udienza del 23.07.2021 differita al 18.02.2022 con provvedimento del 9.07.2021 la scrivente subentrata su detto ruolo , disponeva lo svolgimento della causa mediante trattazione scritta, assegnando alle parti termine per il deposito di sintetiche note scritte.
In data 20.09.2022 per mezzo sempre della procuratrice Controparte_3 CP_1
quale successore a titolo particolare di IN FI Srl. depositava
[...] CP_1
atto di intervento ex art. 111 c.p.c., con contestuale costituzione in giudizio, a seguito dell'intervenuta cessione del credito da parte di IN FI.
All'udienza del 18.02.2022, già fissata per la precisazione delle conclusioni, il
Giudice lette le note scritte depositate dalle parti e vista la richiesta di trattenere la causa in decisione con concessione dei termini, rinviava per la discussione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 14.10.2022, concedendo alle parti termine fino a 10 giorni prima per il deposito di note conclusive. A seguito del deposito delle note conclusive, il Giudice fissava una nuova udienza di comparizione parti al 13
Gennaio 2023 per chiarimenti circa una presunta litispendenza eccepita dal Pt_1
solo in sede di scritti conclusivi.
A tale udienza, chiarita l' eccezione di litispendenza il Giudice tratteneva la causa in decisione con la concessione di nuovi termini per gli scritti conclusivi ex art. 190
c.p.c
…………
Preliminarmente va esaminata e rigettata l'eccezione di tardività dell'opposizione.
Nel caso che occupa il decreto ingiuntivo 199/2013 è stato emesso dal Tribunale di
Salerno ex sezione distaccata di Cava in data 12 settembre 2013 ed è Parte_1
stato passato per la notifica in data 5 novembre 2013 (cfr. doc. 1 nonché cfr. originale fasc. mon.). La notifica risulta perfezionata in data 12 novembre 2013, come da cartolina postale allegata al provvedimento monitorio notificato ed è da tale giorno, come prescritto dalla norma, che decorre il termine di quaranta giorni per proporre la relativa opposizione.
3 Tale termine scadeva, come ultimo giorno, il 22 dicembre 2013 tuttavia essendo un giorno festivo veniva passato per la notifica il giorno successivo.-
Pertanto, nella ipotesi per cui è causa, l'opposizione deve ritenersi tempestivamente proposta nel termine di quaranta giorni dalla notifica del decreto ingiuntivo, previsto dall'art. 641 c.p.c., atteso che il quarantesimo giorno dalla notifica del decreto ingiuntivo scadeva la domenica e, quindi, l'opposizione proposta con notifica il primo giorno seguente non festivo, deve ritenersi tempestiva.
Passando al merito della controversia in oggetto va evidenziato che con il giudizio di opposizione avverso decreto ingiuntivo viene devoluto al giudice il completo esame del rapporto giuridico controverso, atteso che il suo oggetto non è affatto limitato al controllo di validità o meno del decreto opposto, ma involge il merito e, cioè, la fondatezza della pretesa azionata dal creditore fin dal ricorso introduttivo, tanto che non avrebbe senso un'opposizione che intendesse limitarsi al vaglio di legittimità dell'emanazione del provvedimento monitorio.
A seguito di opposizione a decreto ingiuntivo, con il procedimento di opposizione si instaura un giudizio ordinario di cognizione di primo grado, nel quale si verifica una inversione della posizione processuale delle parti, nel senso che la qualità di attore spetta al creditore che ha chiesto l'ingiunzione, e quella di convenuto al debitore opponente.
All'instaurazione di tale giudizio consegue che l'onere della prova, così come previsto dall'art. 2697 c.c., incombe al creditore opposto, il quale agisce per far valere un proprio diritto di credito, mentre al debitore opponente incombe l'onere di provare i fatti estintivi, modificativi o impeditivi, da lui eventualmente eccepiti, a fronte della pretesa del creditore.
Tanto premesso, va rilevato che l'opponente sul quale incombeva l'onere probatorio di fornire fatti o atti estintivi della pretesa creditoria azionata, ha effettuato una serie di generiche contestazione, che sono rimaste mere
Sul punto va detto che il opponente si è riconosciuto debitore per Pt_1
l'importo di euro 46.977,41, relativamente alla fattura n. 0654001050012329 del
23.06.2010, ammettendo di non aver provveduto al pagamento dell'importo dovuto alle scadenze stabilite e contestando unicamente il calcolo degli interessi legali. Nel
4 corso del presente procedimento, ha fornito ampia prova circa la propria CP_1 legittimazione attiva a seguito dell'intervenuta cessione, circa la “bontà” del credito azionato in sede monitoria, anche in punto di interruzione della prescrizione, oltreché di legittimazione attiva. L'opponente solo in sede di precisazione delle conclusioni e discussione orale, il ha sollevato per la prima volta Pt_1
l'eccezione di litispendenza rispetto ad un giudizio di appello instaurato nell'anno
2018, a seguito di una sentenza resa nel medesimo anno, all'esito di un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo che era stato introdotto nel lontano anno 2011.-
L'eccezione non può trovare accoglimento.-
Tra l'altro, sempre stando alla documentazione prodotta dalla parte opponente può affermarsi pacificamente che il giudizio conclusosi in appello non ha avuto ad oggetto le medesime fatture che sono state e sono oggetto del presente giudizio.
Anche perché dette fatture non avrebbero potuto, né tanto meno avrebbero dovuto essere oggetto di altro giudizio, tenuto conto che le stesse –sono state cedute, dapprima da a IN e, poi, da IN a . CP_2 CP_3
Pertanto, è evidente che, avendo perso la titolarità di dette fatture, giammai CP_2
avrebbe potuto disporne.-
Nel corso del presente giudizio, le due fatture oggetto del decreto ingiuntivo ottenuto da sono state cedute a quest'ultima e da quest'ultima cedute poi a Controparte_4
, non già per l'importo nominale con cui le stesse erano state emesse. Difatti, CP_3 la fattura n. 0654001050012329 è stata emessa per l'importo di € 172.431,94 ed è stata ceduta per € 46.997,41. La fattura n. 0654121150011529 è stata emessa per l'importo di € 109.296,86 ed è stata poi ceduta per € 44.178,16.
Peraltro, la circostanza che le fatture citate non fossero più nella titolarità di CP_2
la quale quindi non avrebbe potuto e non può più disporre delle stesse, è stata confermata dalla stessa la quale in data 15.03.2013, riscontrava le richieste CP_2
di chiarimenti avanzate dal e inviava una comunicazione con la quale, Pt_1
facendo espresso riferimento alla nota prot. 4339 inviata dal informava Pt_1 quest'ultimo che le fatture riportate in allegato per complessivi euro 91.175,57 erano state oggetto della cessione sopra citata. Con detta comunicazione, invitava CP_2
5 altresì il a voler definire con il cessionario (IN S.r.l.) l'importo ceduto Pt_1
di euro 91.175,57, al netto di eventuali interessi di mora .-
L'opposizione va pertanto rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.-
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.-
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, Prima Sezione Civile, in persona del giudice onorario avv.
Barbara Iorio definitivamente pronunciando sulla domanda proposta nel presente giudizio :
1) Rigetta l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n . 199/2013 emesso in data 12.09.2013 notificato in data 12.11.2013 che dichiara esecutivo e pertanto condanna l'opponente al pagamento della somma di € 91.175,57 oltre interessi e spese come richiesti;
2) Condanna la parte opponente al pagamento delle spese di lite che liquida in complessivi €7.052,00 oltre iva cpa e rimborso spese generali dovute come per legge.-
Così deciso in Salerno,24.02.2025
Il Giudice onorario
Avv. Barbara Iorio
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