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Sentenza 2 giugno 2025
Sentenza 2 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/06/2025, n. 8159 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 8159 |
| Data del deposito : | 2 giugno 2025 |
Testo completo
R.G.N. 14463/2024
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14463 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 P.IVA_1 piazza Prati degli Strozzi n. 30 presso lo studio degli avv.ti Maria Vittoria Andreotti e Stefano
Pazienza, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attrice
(c.f. , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell'av.
[...]
che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta.
- convenuta
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di citazione in opposizio-ne a D.I. n. 2223/2024 reso dal Tribunale di Roma in accoglimento del ricorso moni- torio RG n. 2635/2024, rigettata ogni contraria domanda e/o eccezione
[…]
-in via principale nel merito, per le ragioni esposte, in fatto ed in diritto, ritenere non dovuta la somma complessiva ingiunta e per l'effetto, in accoglimento della spie-gata opposizione, revocare il D.I. n. 2223/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 20.02.2024 rep. 1752/2024
Pag. 1 a 8 del 20.02.2024, in accoglimento del ricorso monitorio RG n. 2635/2024 notificato in data
23.02.2024 a mezzo pec;
-in via gradata nel merito, accertata e dichiarata la minor somma dovuta che risulterà dal corso dell'istruttoria o determinata secondo giustizia, revocare il D.I. n. 2223/2024 emesso dal
Tribunale di Roma in data 20.02.2024 rep. 1752/2024 del 20.02.2024, in accoglimento del ricorso monitorio RG n. 2635/2024 notificato in data 23.02.2024 a mezzo pec e condannare
l'opponente al pagamento della minor somma che risulterà.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia a codesto Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, per tutto quanto indicato sopra, respingere la odierna opposizione perché inammissibile e, comunque, perché infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo impugnato portante il N. 2223/204 del 19-20 febbraio 2024, reso nel procedimento NRG 2635/2024; in subordine, per i motivi innanzi, condannare la
[...]
al pagamento alla Controparte_2 [...]
di euro 46.872,70, ovvero somma inferiore o Parte_2 superiore ritenuta giusta od equa, oltre interessi moratori, od in subordine legali, dal dì e sino al soddisfo e, comunque, con vittoria di spese di lite, anche aggravate per la temerarietà”.
Ai fini istruttori, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul seguente quesito: “Accerti e dica il CTU, sulla scorta della documentazione contabile in atti, a quanto ammontano le spese sostenute dalla di competenza della in virtù della Parte_2 Pt_1 cessione del ramo d'azienda denominato Casa Sabate”;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso monitorio del 17/01/2024 la Parte_2
(di seguito, “ ”), chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo
[...] Pt_2 nei confronti della (di seguito, “ ”), deducendo: Parte_1 Pt_1
- di aver ceduto in data 08/02/2023 alla un ramo d'azienda avente ad oggetto Pt_1
l'attività di casa di riposo denominata “Casa Sabate” in Trevignano Romano;
- di aver in quella sede convenuto il prezzo di € 55.000,00, di cui € 39.850,00 per l'avviamento ed euro 15.150,00 per le attrezzature materiali, da pagarsi in rate mensili di importi variabili compresi tra € 5.000,00 ed € 10.000,00 ciascuna;
- che la , dopo aver corrisposto le prime tre rate (per l'importo complessivo di € Pt_1
15.000,00) avrebbe arbitrariamente interrotto i pagamenti;
Pag. 2 a 8 - che, a fronte dei solleciti inviati dalla , la avrebbe proposto una dilazione dei Pt_2 Pt_1 pagamenti da effettuare;
- che la , in replica, avrebbe formulato una controproposta implicante una dilazione Pt_2 con scadenze più ravvicinate di quelle proposte dalla ed avrebbe al contempo Pt_1 richiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 6.872,00 a titolo di rimborso delle spese per utenze non ancora volturate in favore dell'acquirente, maturate nel corso dei primi quattro mesi successivi al subentro della;
Pt_1
- che con pec del 12/12/2023 la EL avrebbe riconosciuto il proprio debito ed avrebbe in detta occasione chiesto un'ulteriore dilazione delle rate di pagamento;
- che detta richiesta sarebbe stata accettata dalla;
Pt_1
- che, tuttavia, la sarebbe rimasta inadempiente anche a detto accordo;
Pt_2
- che, perdurando l'inadempimento dell'odierna opponente, si sarebbe resa necessaria l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2223/2024 proponeva opposizione la eccependo: Pt_1
- che la parte cedente avrebbe garantito il possesso di tutti i premessi ed autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività di casa di riposo;
- che, tuttavia, l'autorizzazione n. 1/2014 prot. 0004044 rilasciata dal competente
Ufficio del Comune di Trevignano Romano in favore della – che quest'ultima si Pt_2 era impegnata a volturare – non sarebbe stata volturabile;
- che, pertanto, l'opponente si sarebbe trovata nella necessità di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, sostenendo al tal fine spese per complessivi € 12.163,21;
- che, inoltre, le attrezzature di cui all'all. A al contratto – le quali avevano concorso alla determinazione del prezzo per l'ammontare di € 15.150,00 - sarebbero risultate in buona parte inservibili;
- che per la sostituzione di dette attrezzature l'opponente avrebbe sostenuto ulteriori spese per € 10.122,00;
- che la somma residua, ottenuta sottraendo i predetti importi dal prezzo originariamente concordato, non sarebbe comunque dovuta, in quanto, attesa l'assenza delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ceduta, il relativo pagamento determinerebbe un ingiustificato arricchimento da parte della venditrice.
All'esito della prima udienza veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 3 a 8 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni come da note ex art. 127 ter del 18-
20/03/2025.
Seguiva lo scambio di memorie ex art. 189 c.p.c. all'esito della quale veniva celebrata l'udienza di discussione (sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.) e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
L'opposta ha dato prova documentale dell'esistenza del proprio credito producendo il contratto di cessione di azienda del 08/02/2023 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Nel caso di specie è pacifico che l'effetto traslativo della predetta universalità di beni si sia prodotto contestualmente al perfezionamento del contratto.
La fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta è poi ulteriormente corroborata dai reiterati riconoscimenti di debito resi dall'opponente in occasione delle richieste di dilazionamento del termine per il pagamento del saldo.
Altrettanto dimostrato sul piano documentale è l'ulteriore quota parte di credito, maturato in epoca successiva alla cessione dell'azienda per aver la sostenuto spese per le utenze Pt_2 connesse a detta universalità di beni.
In particolare, con le memorie istruttorie la , integrando la documentazione Pt_2 originariamente prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha depositato le fatture emesse dai fornitori e le prove del pagamento delle stesse.
In particolare, per quanto attiene alla fornitura di gas, la ha prodotto: Pt_2
- bolletta relativa ai consumi dal 01/04/2023 al 30/04/2023, dell'importo di € 594,25
(cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pagg. da 31 a 35) con attestazione di avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 31);
- bolletta relativa ai consumi dal 01/05/2023 al 22/05/2023, dell'importo di € 400,32
(cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pagg. da 36 a 40) con attestazione di avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 36).
Quanto alla fornitura di energia elettrica, la EL ha prodotto:
- bolletta relativa ai consumi dal 01/03/2023 al 31/03/2023, dell'importo di € 591,29
(cfr. “produzione documentale 3” allegata alla CTP, pagg. da 1 a 6) con attestazione di
Pag. 4 a 8 avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 1);
- bolletta relativa ai consumi dal 01/04/2023 al 30/04/2023, dell'importo di € 788,03
(cfr. “produzione documentale 3” allegata alla CTP, pagg. da 7 a 12) con attestazione di avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 7);
- bolletta relativa ai consumi dal 01/05/2023 al 21/05/2023, dell'importo di € 376,50
(cfr. “produzione documentale 3” allegata alla CTP, pagg. da 13 a 18) con attestazione di avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 13).
Quanto alla fornitura del servizio di telefonia fissa, l'opposta ha prodotto bollette emesse da
TIM relative ai mesi di aprile e maggio 2023, di importo complessivamente pari ad € 404,56
(cfr. “produzione documentale 3” allegata alla CTP, pagg. da 19 a 42), unitamente alla contabile attestante il relativo pagamento (cfr. doc. 13 di parte opposta pagg. da 25 a 33).
In relazione alla fornitura di gas va precisato che l'ulteriore importo, richiesto dall'opposta per aver quest'ultima saldato la fattura n. M236248316, non può essere computato tra le spese suscettibili di fondare la domanda di ripetizione, atteso che, in mancanza della bolletta di riferimento, manca la prova dell'imputabilità di detto pagamento a forniture successive al
08/02/2023.
Lo stesso dicasi per quanto attiene all'ulteriore pagamento della somma di € 32,06 in favore della TIM s.p.a., trattandosi di pagamento effettuato a copertura dei costi di disattivazione della linea (cfr. doc. 13 di parte opposta pag. 34), in quanto tale destinato a rimanere a carico della società cedente.
Per quanto attiene alla fornitura di acqua corrente, l'opposta ha prodotto una bolletta riferita al periodo compreso tra il 21/12/2022 ed il 13/04/2023, dell'importo di € 434,12 (cfr.
“produzione documentale 1” allegata alla CTP, pagg. da 1 a 8) unitamente alla contabile del pagamento di detta somma (cfr. doc. 13 di parte opposta pag. 5).
Trattasi di pagamento che, in quanto riferibile a consumi rilevati anche in epoca antecedente alla cessione, non può essere interamente posta a fondamento della domanda di ripetizione proposta dalla cedente.
In particolare, riferendosi la bolletta ai consumi rilevati nei mesi compresi tra gennaio ed aprile 2023, ed essendo la cessione avvenuta ad nel corso del mese di febbraio del 2023, si ritiene rispondente a giustizia accogliere la domanda di ripetizione nella minor misura di €
303,88, pari al 70% del totale.
Pag. 5 a 8 Sempre con riferimento alla fornitura di acqua corrente, va poi decurtata dagli importi pocanzi determinati la somma di € 947,86, di cui alla bolletta emessa da Acea s.p.a. con segno negativo in data 03/05/2023 (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pagg. da 41 a
48). Ed invero, come pure indicato nella prima pagina della predetta bolletta, l'importo riportato con segno negativo stava ad indicare un credito dell'opposta, destinato ad essere
“rimborsato secondo il metodo previsto”.
In definitiva, con riferimento alle utenze, l'opposta ha dato prova di aver sostenuto spese per beni e servizi erogati in epoca successiva alla cessione di azienda per complessivi € 3.458,83 importo ricavato dalla somma di € 994,57 per la fornitura di gas, € 1.755,82 per la fornitura di energia elettrica, € 404,56 per la fornitura del servizio di telefonia fissa ed € 303,88 per la fornitura di acqua corrente.
A tale importo va detratta la somma di € 947,86, rimborsata all'opposta come da bolletta Acea del 03/05/2023.
Se ne desume che l'importo a credito dovuto all'opposta in relazione alle sole utenze è pari ad
€ 2.510,97.
A tali somme vanno poi aggiunti i seguenti importi:
- € 2.667,00, pagati dalla a titolo di Tari 2023 (cfr. doc. 22 allegato alla seconda Pt_2 memoria istruttoria dell'opposta), maturata quasi interamente sotto la gestione dell'acquirente;
- € 74,34, pagati dalla a titolo di imposta sull'insegna luminosa (cfr. all. 7a alla Pt_2 comparsa di costituzione e risposta, pagg. 45 e 46), maturata quasi interamente sotto la gestione dell'acquirente;
- € 267,35, pagati dalla quale corrispettivo del servizio di manutenzione Pt_2 dell'ascensore per il primo semestre 2023 (cfr. all. 7a alla comparsa di costituzione e risposta, pagg. 47 e 48); trattandosi di spese imputabili per la quasi totalità al periodo successivo alla data di cessione dell'azienda.
In definitiva, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia dato prova documentale del proprio credito nella misura complessiva di € 45.519,66, pari alla somma dei seguenti fattori:
- € 40.000,00 a titolo di saldo prezzo;
- € 2.510,97 a titolo di ripetizione di spese per utenze maturate successivamente alla cessione di azienda;
- € 3.008,69 a titolo di ripetizione si quanto pagato dall'opposta per tasse e per il
Pag. 6 a 8 servizio di manutenzione dell'ascensore, riferibili per la quasi totalità al periodo post cessione
Di contro, non può trovare accoglimento l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, fondata sull'asserita impossibilità di procedere alla voltura della licenza e sull'inservibilità di una buona parte delle attrezzature ricomprese nel documento accluso alla cessione come “allegato A”.
Nessuna delle due eccezioni ha trovato riscontro sul piano probatorio.
Ed invero, a sostegno della tesi della non volturabilità dell'autorizzazione l'opponente non ha prodotto alcun atto di rifiuto della pratica da parte delle competenti autorità comunali. Di contro, risulta in atti prova del rilascio in suo favore dell'autorizzazione 1/2023 in forza della quale l'opponente era stata autorizzata “per subingresso all'apertura e al funzionamento” della casa di riposo oggetto di causa (cfr. doc. 9 allegato dall'opposta).
Né vi è prova del fatto che l'opponente avesse sostenuto spese per € 12.163,21 a causa della non volturabilità dell'autorizzazione.
Ed invero, ribadito quanto precede circa il subingresso dell'opponente – senza soluzione di continuità – nella gestione dell'azienda, osserva il Tribunale che la documentazione prodotta dall'opponente a supporto di detta eccezione si riferisce a spese che, per loro natura, appaiono connaturate alla gestione ordinaria dell'azienda, come tali dovendosi intendere le spese di smaltimento di rifiuti speciali medicali, le spese per la manutenzione degli estintori, le spese per il servizio di verifica periodica degli impianti elettrici (cfr. docc.
2-1 e seguenti).
Lo stesso dicasi per quanto attiene agli asseriti vizi inerenti alle attrezzature di cui si sarebbe composta l'azienda, la cui inadeguatezza non risulta essere stata denunciata dall'opponente nemmeno con la pec del 03/11/2023, il cui stato manutentivo non poteva dirsi non conosciuto all'opponente, trattandosi di beni puntualmente descritti nell'allegato all'atto di compravendita.
Peraltro, al netto di alcune fatture di acquisto di pochi armadietti, nessuna delle ulteriori spese documentate dall'opponente a mezzo dei docc.
3-1 e seguenti, appare riferibile alla sostituzione di elettrodomestici;
né può in questa sede ammettersi il diritto alla ripetizione di quanto speso dall'opponente per l'acquisto di alcuni armadietti, asseritamente avvenuto in sostituzione di quelli visti ed accettati dalla stessa nello stato manutentivo in cui si Pt_1 trovavano al momento dell'acquisto dell'azienda.
Va infine dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione volta a far valere il diritto alla riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. trattandosi di domanda residuale e, in ogni caso, non
Pag. 7 a 8 conferente al caso di specie, essendo la somma richiesta dall'opposta dovuta proprio in adempimento di un contratto di compravendita di azienda.
Infine, del tutto generiche sono le contestazioni mosse dall'opponente in merito all'ipotizzata erroneità della valutazione dell'avviamento. Proprio in ragione di detta genericità, va confermata la decisione di non dare corso alla richiesta di CTU, formulata dall'opponente in citazione.
In conclusione, rigettate le eccezioni formulate dall'opponente, va accertato il credito azionato dell'opposta nella minor misura di € 45.519,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente, avendo l'opposta dato prova del proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quella richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 45.519,66 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 02/06/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
Pag. 8 a 8
Repubblica Italiana
In nome del popolo italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione XVI civile
Il Tribunale di Roma, in persona del giudice unico, dott. Stefano Iannaccone, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile di primo grado iscritta al n. 14463 del ruolo contenzioso generale dell'anno
2024, e vertente tra
(c.f. , elettivamente domiciliata in Roma, Parte_1 P.IVA_1 piazza Prati degli Strozzi n. 30 presso lo studio degli avv.ti Maria Vittoria Andreotti e Stefano
Pazienza, che la rappresentano e difendono giusta procura allegata all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo;
- attrice
(c.f. , Parte_2 P.IVA_1 elettivamente domiciliata in Roma, via Marianna Dionigi n. 57, presso lo studio dell'av.
[...]
che la rappresenta e difende giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e CP_1 risposta.
- convenuta
Conclusioni delle parti
Per l'attrice: “Piaccia al Tribunale adito, in accoglimento del presente atto di citazione in opposizio-ne a D.I. n. 2223/2024 reso dal Tribunale di Roma in accoglimento del ricorso moni- torio RG n. 2635/2024, rigettata ogni contraria domanda e/o eccezione
[…]
-in via principale nel merito, per le ragioni esposte, in fatto ed in diritto, ritenere non dovuta la somma complessiva ingiunta e per l'effetto, in accoglimento della spie-gata opposizione, revocare il D.I. n. 2223/2024 emesso dal Tribunale di Roma in data 20.02.2024 rep. 1752/2024
Pag. 1 a 8 del 20.02.2024, in accoglimento del ricorso monitorio RG n. 2635/2024 notificato in data
23.02.2024 a mezzo pec;
-in via gradata nel merito, accertata e dichiarata la minor somma dovuta che risulterà dal corso dell'istruttoria o determinata secondo giustizia, revocare il D.I. n. 2223/2024 emesso dal
Tribunale di Roma in data 20.02.2024 rep. 1752/2024 del 20.02.2024, in accoglimento del ricorso monitorio RG n. 2635/2024 notificato in data 23.02.2024 a mezzo pec e condannare
l'opponente al pagamento della minor somma che risulterà.
Con vittoria di spese e competenze del giudizio.”
Per la convenuta: “Piaccia a codesto Tribunale di Roma, disattesa ogni contraria istanza, richiesta ed eccezione, per tutto quanto indicato sopra, respingere la odierna opposizione perché inammissibile e, comunque, perché infondata in fatto e diritto e non provata e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo impugnato portante il N. 2223/204 del 19-20 febbraio 2024, reso nel procedimento NRG 2635/2024; in subordine, per i motivi innanzi, condannare la
[...]
al pagamento alla Controparte_2 [...]
di euro 46.872,70, ovvero somma inferiore o Parte_2 superiore ritenuta giusta od equa, oltre interessi moratori, od in subordine legali, dal dì e sino al soddisfo e, comunque, con vittoria di spese di lite, anche aggravate per la temerarietà”.
Ai fini istruttori, si chiede ammettersi Consulenza Tecnica d'Ufficio contabile sul seguente quesito: “Accerti e dica il CTU, sulla scorta della documentazione contabile in atti, a quanto ammontano le spese sostenute dalla di competenza della in virtù della Parte_2 Pt_1 cessione del ramo d'azienda denominato Casa Sabate”;
Svolgimento del processo e motivi della decisione
Con ricorso monitorio del 17/01/2024 la Parte_2
(di seguito, “ ”), chiedeva ed otteneva l'emissione di un decreto ingiuntivo
[...] Pt_2 nei confronti della (di seguito, “ ”), deducendo: Parte_1 Pt_1
- di aver ceduto in data 08/02/2023 alla un ramo d'azienda avente ad oggetto Pt_1
l'attività di casa di riposo denominata “Casa Sabate” in Trevignano Romano;
- di aver in quella sede convenuto il prezzo di € 55.000,00, di cui € 39.850,00 per l'avviamento ed euro 15.150,00 per le attrezzature materiali, da pagarsi in rate mensili di importi variabili compresi tra € 5.000,00 ed € 10.000,00 ciascuna;
- che la , dopo aver corrisposto le prime tre rate (per l'importo complessivo di € Pt_1
15.000,00) avrebbe arbitrariamente interrotto i pagamenti;
Pag. 2 a 8 - che, a fronte dei solleciti inviati dalla , la avrebbe proposto una dilazione dei Pt_2 Pt_1 pagamenti da effettuare;
- che la , in replica, avrebbe formulato una controproposta implicante una dilazione Pt_2 con scadenze più ravvicinate di quelle proposte dalla ed avrebbe al contempo Pt_1 richiesto il pagamento dell'ulteriore somma di € 6.872,00 a titolo di rimborso delle spese per utenze non ancora volturate in favore dell'acquirente, maturate nel corso dei primi quattro mesi successivi al subentro della;
Pt_1
- che con pec del 12/12/2023 la EL avrebbe riconosciuto il proprio debito ed avrebbe in detta occasione chiesto un'ulteriore dilazione delle rate di pagamento;
- che detta richiesta sarebbe stata accettata dalla;
Pt_1
- che, tuttavia, la sarebbe rimasta inadempiente anche a detto accordo;
Pt_2
- che, perdurando l'inadempimento dell'odierna opponente, si sarebbe resa necessaria l'introduzione del giudizio di merito.
Avverso il decreto ingiuntivo n. 2223/2024 proponeva opposizione la eccependo: Pt_1
- che la parte cedente avrebbe garantito il possesso di tutti i premessi ed autorizzazioni necessari per l'esercizio dell'attività di casa di riposo;
- che, tuttavia, l'autorizzazione n. 1/2014 prot. 0004044 rilasciata dal competente
Ufficio del Comune di Trevignano Romano in favore della – che quest'ultima si Pt_2 era impegnata a volturare – non sarebbe stata volturabile;
- che, pertanto, l'opponente si sarebbe trovata nella necessità di richiedere il rilascio di una nuova autorizzazione, sostenendo al tal fine spese per complessivi € 12.163,21;
- che, inoltre, le attrezzature di cui all'all. A al contratto – le quali avevano concorso alla determinazione del prezzo per l'ammontare di € 15.150,00 - sarebbero risultate in buona parte inservibili;
- che per la sostituzione di dette attrezzature l'opponente avrebbe sostenuto ulteriori spese per € 10.122,00;
- che la somma residua, ottenuta sottraendo i predetti importi dal prezzo originariamente concordato, non sarebbe comunque dovuta, in quanto, attesa l'assenza delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attività ceduta, il relativo pagamento determinerebbe un ingiustificato arricchimento da parte della venditrice.
All'esito della prima udienza veniva disposta la sospensione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto.
Pag. 3 a 8 La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della sola documentazione prodotta dalle parti, le quali precisavano le rispettive conclusioni come da note ex art. 127 ter del 18-
20/03/2025.
Seguiva lo scambio di memorie ex art. 189 c.p.c. all'esito della quale veniva celebrata l'udienza di discussione (sostituita dallo scambio di note ex art. 127 ter c.p.c.) e la causa veniva trattenuta in decisione.
L'opposizione va parzialmente accolta per le ragioni che seguono.
L'opposta ha dato prova documentale dell'esistenza del proprio credito producendo il contratto di cessione di azienda del 08/02/2023 (cfr. all. 1 alla comparsa di costituzione e risposta).
Nel caso di specie è pacifico che l'effetto traslativo della predetta universalità di beni si sia prodotto contestualmente al perfezionamento del contratto.
La fondatezza della pretesa creditoria azionata dall'opposta è poi ulteriormente corroborata dai reiterati riconoscimenti di debito resi dall'opponente in occasione delle richieste di dilazionamento del termine per il pagamento del saldo.
Altrettanto dimostrato sul piano documentale è l'ulteriore quota parte di credito, maturato in epoca successiva alla cessione dell'azienda per aver la sostenuto spese per le utenze Pt_2 connesse a detta universalità di beni.
In particolare, con le memorie istruttorie la , integrando la documentazione Pt_2 originariamente prodotta con il ricorso per decreto ingiuntivo, ha depositato le fatture emesse dai fornitori e le prove del pagamento delle stesse.
In particolare, per quanto attiene alla fornitura di gas, la ha prodotto: Pt_2
- bolletta relativa ai consumi dal 01/04/2023 al 30/04/2023, dell'importo di € 594,25
(cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pagg. da 31 a 35) con attestazione di avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 31);
- bolletta relativa ai consumi dal 01/05/2023 al 22/05/2023, dell'importo di € 400,32
(cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pagg. da 36 a 40) con attestazione di avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 36).
Quanto alla fornitura di energia elettrica, la EL ha prodotto:
- bolletta relativa ai consumi dal 01/03/2023 al 31/03/2023, dell'importo di € 591,29
(cfr. “produzione documentale 3” allegata alla CTP, pagg. da 1 a 6) con attestazione di
Pag. 4 a 8 avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 1);
- bolletta relativa ai consumi dal 01/04/2023 al 30/04/2023, dell'importo di € 788,03
(cfr. “produzione documentale 3” allegata alla CTP, pagg. da 7 a 12) con attestazione di avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 7);
- bolletta relativa ai consumi dal 01/05/2023 al 21/05/2023, dell'importo di € 376,50
(cfr. “produzione documentale 3” allegata alla CTP, pagg. da 13 a 18) con attestazione di avvenuto pagamento da parte del fornitore (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pag. 13).
Quanto alla fornitura del servizio di telefonia fissa, l'opposta ha prodotto bollette emesse da
TIM relative ai mesi di aprile e maggio 2023, di importo complessivamente pari ad € 404,56
(cfr. “produzione documentale 3” allegata alla CTP, pagg. da 19 a 42), unitamente alla contabile attestante il relativo pagamento (cfr. doc. 13 di parte opposta pagg. da 25 a 33).
In relazione alla fornitura di gas va precisato che l'ulteriore importo, richiesto dall'opposta per aver quest'ultima saldato la fattura n. M236248316, non può essere computato tra le spese suscettibili di fondare la domanda di ripetizione, atteso che, in mancanza della bolletta di riferimento, manca la prova dell'imputabilità di detto pagamento a forniture successive al
08/02/2023.
Lo stesso dicasi per quanto attiene all'ulteriore pagamento della somma di € 32,06 in favore della TIM s.p.a., trattandosi di pagamento effettuato a copertura dei costi di disattivazione della linea (cfr. doc. 13 di parte opposta pag. 34), in quanto tale destinato a rimanere a carico della società cedente.
Per quanto attiene alla fornitura di acqua corrente, l'opposta ha prodotto una bolletta riferita al periodo compreso tra il 21/12/2022 ed il 13/04/2023, dell'importo di € 434,12 (cfr.
“produzione documentale 1” allegata alla CTP, pagg. da 1 a 8) unitamente alla contabile del pagamento di detta somma (cfr. doc. 13 di parte opposta pag. 5).
Trattasi di pagamento che, in quanto riferibile a consumi rilevati anche in epoca antecedente alla cessione, non può essere interamente posta a fondamento della domanda di ripetizione proposta dalla cedente.
In particolare, riferendosi la bolletta ai consumi rilevati nei mesi compresi tra gennaio ed aprile 2023, ed essendo la cessione avvenuta ad nel corso del mese di febbraio del 2023, si ritiene rispondente a giustizia accogliere la domanda di ripetizione nella minor misura di €
303,88, pari al 70% del totale.
Pag. 5 a 8 Sempre con riferimento alla fornitura di acqua corrente, va poi decurtata dagli importi pocanzi determinati la somma di € 947,86, di cui alla bolletta emessa da Acea s.p.a. con segno negativo in data 03/05/2023 (cfr. “produzione documentale 2” allegata alla CTP, pagg. da 41 a
48). Ed invero, come pure indicato nella prima pagina della predetta bolletta, l'importo riportato con segno negativo stava ad indicare un credito dell'opposta, destinato ad essere
“rimborsato secondo il metodo previsto”.
In definitiva, con riferimento alle utenze, l'opposta ha dato prova di aver sostenuto spese per beni e servizi erogati in epoca successiva alla cessione di azienda per complessivi € 3.458,83 importo ricavato dalla somma di € 994,57 per la fornitura di gas, € 1.755,82 per la fornitura di energia elettrica, € 404,56 per la fornitura del servizio di telefonia fissa ed € 303,88 per la fornitura di acqua corrente.
A tale importo va detratta la somma di € 947,86, rimborsata all'opposta come da bolletta Acea del 03/05/2023.
Se ne desume che l'importo a credito dovuto all'opposta in relazione alle sole utenze è pari ad
€ 2.510,97.
A tali somme vanno poi aggiunti i seguenti importi:
- € 2.667,00, pagati dalla a titolo di Tari 2023 (cfr. doc. 22 allegato alla seconda Pt_2 memoria istruttoria dell'opposta), maturata quasi interamente sotto la gestione dell'acquirente;
- € 74,34, pagati dalla a titolo di imposta sull'insegna luminosa (cfr. all. 7a alla Pt_2 comparsa di costituzione e risposta, pagg. 45 e 46), maturata quasi interamente sotto la gestione dell'acquirente;
- € 267,35, pagati dalla quale corrispettivo del servizio di manutenzione Pt_2 dell'ascensore per il primo semestre 2023 (cfr. all. 7a alla comparsa di costituzione e risposta, pagg. 47 e 48); trattandosi di spese imputabili per la quasi totalità al periodo successivo alla data di cessione dell'azienda.
In definitiva, ritiene il Tribunale che l'opposta abbia dato prova documentale del proprio credito nella misura complessiva di € 45.519,66, pari alla somma dei seguenti fattori:
- € 40.000,00 a titolo di saldo prezzo;
- € 2.510,97 a titolo di ripetizione di spese per utenze maturate successivamente alla cessione di azienda;
- € 3.008,69 a titolo di ripetizione si quanto pagato dall'opposta per tasse e per il
Pag. 6 a 8 servizio di manutenzione dell'ascensore, riferibili per la quasi totalità al periodo post cessione
Di contro, non può trovare accoglimento l'eccezione di inadempimento sollevata dall'opponente, fondata sull'asserita impossibilità di procedere alla voltura della licenza e sull'inservibilità di una buona parte delle attrezzature ricomprese nel documento accluso alla cessione come “allegato A”.
Nessuna delle due eccezioni ha trovato riscontro sul piano probatorio.
Ed invero, a sostegno della tesi della non volturabilità dell'autorizzazione l'opponente non ha prodotto alcun atto di rifiuto della pratica da parte delle competenti autorità comunali. Di contro, risulta in atti prova del rilascio in suo favore dell'autorizzazione 1/2023 in forza della quale l'opponente era stata autorizzata “per subingresso all'apertura e al funzionamento” della casa di riposo oggetto di causa (cfr. doc. 9 allegato dall'opposta).
Né vi è prova del fatto che l'opponente avesse sostenuto spese per € 12.163,21 a causa della non volturabilità dell'autorizzazione.
Ed invero, ribadito quanto precede circa il subingresso dell'opponente – senza soluzione di continuità – nella gestione dell'azienda, osserva il Tribunale che la documentazione prodotta dall'opponente a supporto di detta eccezione si riferisce a spese che, per loro natura, appaiono connaturate alla gestione ordinaria dell'azienda, come tali dovendosi intendere le spese di smaltimento di rifiuti speciali medicali, le spese per la manutenzione degli estintori, le spese per il servizio di verifica periodica degli impianti elettrici (cfr. docc.
2-1 e seguenti).
Lo stesso dicasi per quanto attiene agli asseriti vizi inerenti alle attrezzature di cui si sarebbe composta l'azienda, la cui inadeguatezza non risulta essere stata denunciata dall'opponente nemmeno con la pec del 03/11/2023, il cui stato manutentivo non poteva dirsi non conosciuto all'opponente, trattandosi di beni puntualmente descritti nell'allegato all'atto di compravendita.
Peraltro, al netto di alcune fatture di acquisto di pochi armadietti, nessuna delle ulteriori spese documentate dall'opponente a mezzo dei docc.
3-1 e seguenti, appare riferibile alla sostituzione di elettrodomestici;
né può in questa sede ammettersi il diritto alla ripetizione di quanto speso dall'opponente per l'acquisto di alcuni armadietti, asseritamente avvenuto in sostituzione di quelli visti ed accettati dalla stessa nello stato manutentivo in cui si Pt_1 trovavano al momento dell'acquisto dell'azienda.
Va infine dichiarata l'inammissibilità dell'eccezione volta a far valere il diritto alla riduzione del prezzo ai sensi dell'art. 2041 c.c. trattandosi di domanda residuale e, in ogni caso, non
Pag. 7 a 8 conferente al caso di specie, essendo la somma richiesta dall'opposta dovuta proprio in adempimento di un contratto di compravendita di azienda.
Infine, del tutto generiche sono le contestazioni mosse dall'opponente in merito all'ipotizzata erroneità della valutazione dell'avviamento. Proprio in ragione di detta genericità, va confermata la decisione di non dare corso alla richiesta di CTU, formulata dall'opponente in citazione.
In conclusione, rigettate le eccezioni formulate dall'opponente, va accertato il credito azionato dell'opposta nella minor misura di € 45.519,66.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno poste a carico della parte opponente, avendo l'opposta dato prova del proprio credito, seppure in misura inferiore rispetto a quella richiesta con il ricorso per decreto ingiuntivo.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
- in parziale accoglimento dell'opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto;
- condanna l'opponente al pagamento in favore dell'opposta della somma di € 45.519,66 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
- condanna l'opponente alla rifusione in favore dell'opposta delle spese di lite, che liquida in € 7.500,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
Roma, 02/06/2025 il Giudice dott. Stefano Iannaccone
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