Sentenza 20 aprile 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Sicilia, sentenza 20/04/2026, n. 110 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Sicilia |
| Numero : | 110 |
| Data del deposito : | 20 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SICILIANA
composta dai magistrati dott. SA CHIAZZESE Presidente dott. Giuseppe DI PIETRO Giudice dott. SA GRASSO Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. 70086 del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:
NO IE, nata a [...] il [...], ivi residente in Via San Bassiano n. 29, p. 7, rappresentata e difesa, come da procura in calce alla comparsa di costituzione, dall’Avv. Nicola Aiello (C.F.
[...]– pec: nicola.aiello@pointpec.it), ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell’Avv. Nicola Aiello sito a Lentini (SR) in Via Conte Alaimo n. 73.
Esaminati gli atti ed i documenti di causa.
Uditi nella camera di consiglio del 1° aprile 2026 il relatore, dott.
SA AS, il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore generale dott. SA Ganci; assente il convenuto.
Rilevato in
FATTO E DIRITTO
N. 110/2026 I. Con atto di citazione depositato in segreteria il 16 settembre 2025 e ritualmente notificato alla convenuta in epigrafe, la Procura regionale ha chiesto la condanna della sig.ra MA al pagamento, in favore del Ministero della Giustizia, della somma di euro 11.308,11
(undicimilatrecentootto/11) oltre rivalutazione ed interessi legali, nonché al pagamento delle spese legali, queste ultime in favore dello Stato, in ragione del danno concretizzatosi nell’indennizzo per la irragionevole durata della procedura fallimentare, dichiarata con sentenza del 22.10.1990 del Tribunale di Siracusa e chiusa con decreto del 02.03.2023, nella quale la convenuta rivestiva la qualità di curatrice fallimentare.
II. Con decreto del 18 settembre 2025 il Presidente della Sezione Giurisdizionale ha fissato l’udienza del 4 febbraio 2026 per la discussione del giudizio assegnando fino al giorno 15 gennaio 2026 il termine utile per la costituzione della convenuta.
III. Il 16 dicembre 2025, parte convenuta ha presentato memoria di costituzione formulando contestualmente istanza di definizione del presente giudizio con rito abbreviato attraverso il pagamento della somma di euro 3.392,43 (pari al 30% della somma oggetto di contestazione) per il risarcimento del danno ed allegando il parere favorevole espresso dalla Procura regionale intervenuto in data 12 dicembre 2025.
IV. Nel corso della Camera di consiglio, il difensore della sig.ra MA ha insistito per l’accoglimento dell’istanza. La Procura regionale, nel ribadire il contenuto del proprio parere, ha evidenziato la congruità del pagamento nella misura proposta dalla convenuta.
V. Con decreto n. 3 del 2026, depositato il 17 febbraio 2026, è stata accolta la richiesta di rito abbreviato, presentata dalla convenuta, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c. e, per l’effetto, è stata determinata in euro 3.392,43 (tremilatrecentonovantadue/43centesimi) la somma che la convenuta sig.ra MA IE avrebbe dovuto versare in favore del Ministero della Giustizia entro trenta giorni (con onere di tempestivo deposito della documentazione attestante l’avvenuto pagamento).
VI. Il 31 marzo 2026 entrambe le parti ed il Ministero della Giustizia hanno depositato prova del pagamento a mezzo bonifico eseguito dalla sig.ra MA in data 16 marzo 2026 con valuta del giorno seguente unitamente alla relativa quietanza di pagamento.
VII. Nel corso della Camera di consiglio del 1° aprile 2026, in assenza della parte convenuta, il Pubblico Ministero ha aderito alla richiesta di definizione del giudizio con sentenza ai sensi dell’art. 130, comma 8, c.g.c. in considerazione dell’avvenuto pagamento dell’importo sopra indicato.
VIII. Tanto premesso, il Collegio osserva che con documentazione depositata il 31 marzo 2026 (quietanza di pagamento del Ministero della Giustizia prot. n. 1027121922833877 del 17.03.2026) e come confermato con la nota depositata in pari data, la convenuta ha provato di avere provveduto al pagamento integrale della predetta somma di euro 3.392,43 con versamento del 16.03.2026.
Pertanto, constatato che la convenuta ha tempestivamente eseguito il versamento - in unica soluzione ed entro il termine perentorio assegnato - della somma determinata con il citato decreto n. 3/2026, il giudizio deve essere definito ai sensi dell’art. 130 c.g.c..
Ai fini di una corretta qualificazione giuridica di tale modalità di definizione del giudizio, il Collegio ritiene che “l'accoglimento dell'istanza di rito abbreviato formulata dal convenuto ed il tempestivo e regolare versamento, da parte dello stesso, della somma ritenuta congrua valgano ad integrare una specifica modalità di "definizione alternativa del giudizio ", secondo la lettera e le finalità dell'art.130 cit., comma 1, c.g.c.”
(cfr. Corte dei conti Sez. giurisdizionale per la Regione Siciliana sent.
181/2019).
Per le ragioni sopra esposte, dunque, non ricorrono nella fattispecie i presupposti processuali per la compensazione delle spese di giudizio ex art. 31, comma 3, del c.g.c..; per l’effetto, le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo a carico del convenuto.
P.Q.M.
La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Siciliana, definitivamente pronunciando:
- accertata la sussistenza dei presupposti di legge, definisce il giudizio, ai sensi dell’art. 130 del c.g.c., nei confronti di NO IE;
- condanna NO IE al pagamento delle spese del giudizio che liquida in euro 130,72 (centotrenta/72centesimi).
Manda alla Segreteria per gli ulteriori adempimenti di competenza.
Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio del 1° aprile 2026.
L’Estensore Il Presidente
SA AS SA HI
(f.to digitalmente) (f.to digitalmente)
Depositato in segreteria nei modi di legge.
Palermo, Originale sentenza € 32,00 Totale spese € 32,00 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco F.to Digitalmente 20 aprile 2026 Il Direttore della Segreteria Dott.ssa Caterina Giambanco
(f.to digitalmente)